AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.119
Data decisione, Autorità:
10.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.119
ir/tf
Lugano
10 febbraio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2003
di
contro
rappr. da: __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
osservato
in
fatto ed in diritto
- che, come
evocato con il decreto relativo alle misure provvisionali intimato alle parti
in data 28 gennaio 2004 e concernente la fattispecie qui in discussione, con
ricorso 20/22 dicembre 2003 __________ si è rivolto al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni segnalando i seguenti fatti:
"
- In data dell'11 settembre 2003, ho ricevuto
un precetto esecutivo,
n° __________
domandato dalla __________, per un importo di Fr. 627.90 più interessi e spese.
-
Ho fatto immediatamente opposizione al precetto all'atto della
notifica.
-
La __________ non mi ha mai risposto a proposito della mia
opposizione al precetto esecutivo.
-
In data del 5 dicembre 2003, l'Ufficio di Esecuzione mi ha
indirizzato una lettera raccomandata. Questa lettera porta il timbro del 10
dicembre 2003 della posta del mio domicilio di __________. Ho ricevuto questa
lettera il 12 dicembre 2003. In allegato, c'è una copia della lettera di
decisione della __________ del 13 ottobre 2003.
-
Le lettera dell'Ufficio d'Esecuzione mi informa, che ha
ricevuto la domanda di proseguire l'esecuzione da parte della __________ sulla
base della loro decisione di rigetto dell'opposizione del 13 ottobre 2003 e che
posso fare eccezione contro la decisone della __________ secondo LEF 81, cpv.
-
Questa lettera della __________ del 13 ottobre 2003 non ho mai
visto.
Infatti
copia della lettera, non è precisato per raccomandata. Infatti non c'è nessuna
prova che questa lettera mi sia mai stata spedita.
-
Di conseguenza, il termine legale di 30 giorni precisato nella
lettera, non è cominciato ancora.
-
Per contro, se la ricezione della copia della lettera di
decisione della __________ del 13 ottobre 2003 spedita dall'Ufficio di
Esecuzione di __________ vale una intimazione per la __________, il termine
legale di risposta è cominciato alla ricezione per me il 12 dicembre 2003 e
posso ancora rispondere fino al 12 gennaio 2004. Per eliminare una incertezza,
rispondo già oggi.
-
Nei due casi, la __________ non può domandare la continuazione
del precetto, o almeno non ancora.
-
L'Ufficio di Esecuzione di
__________ ha certamente ragione di
informarmi
che posso fare eccezione nel senso indicato da loro.
Infatti,
non sono mai stato citato o rappresentato. Rispondo in
questo
senso all'Ufficio di Esecuzione di __________ oggi.
- In ogni caso, quando una cassa
malati prende una decisone, è
obbligata a fornire la motivazione della decisione. La __________
non lo ha fatto.
(…)
Tutto ciò premesso chiedo che la
__________ sia obbligata a documentare il suo credito che è da me in ogni caso
totalmente contestato.
Proceda ad emanare le decisioni formali
richieste, che devono essere dovutamente motivate.
(…)”
- che il
giorno della ricevuta dell’impugnativa il giudice delegato ha chiesto all'UE di
__________ l'incarto originale relativo all'esecuzione __________, l'autorità
d’esecuzione ha quindi trasmesso:
a) comunicazione
UE __________ 5.12.2003 (doc. _)
b) domanda
di proseguimento dell'esecuzione di __________ del
27.11.2003
(doc. _)
c) attestazione
di crescita in giudicato __________ 27.11.2003
(doc. _)
d) copia
della "decisione di eliminazione dell'opposizione" 13.10.2003 (doc.
_)
-
che
il 23 dicembre 2003 il ricorso è stato intimato ad __________ con invito a
presentare risposta di causa nel termine di legge, oltre che con termine
scadente il 14 gennaio 2004 per la presentazione di osservazioni in merito alle
richieste misure provvisionali;
-
che va
rilevato come __________ non abbia preso posizione né in merito all'effetto
sospensivo né nel merito del gravame;
-
che il
ricorrente sostiene nella sostanza di non avere mai ricevuto, prima della
trasmissione tramite l’Ufficio Esecuzioni di __________, copia della decisione
dell’ottobre 2003, con cui l’opposizione interposta al PE __________è stata
tolta dall’amministrazione;
-
che in
sostanza __________ chiede che sia accertata l’omissione della __________ e
quindi sancita la denegata giustizia della Cassa Malattia che non disporrebbe
del titolo per procedere alla prosecuzione dell’esecuzione citata;
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
che con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche
della LAMal. In virtù della LPGA da un punto di vista temporale sono di
principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2;
cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003
nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P.,
H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid.
1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano
immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V
93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
-
che ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate
dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione secondo la
LPGA, che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali ad eccezione
della previdenza professionale. La LAMal conosceva comunque già in precedenza
la procedura d’opposizione (art. 80 e segg. LAMal). L'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è
gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;
-
che
avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di
aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o
una decisione su opposizione;
-
che
l’assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all’incasso di proprie pretese
emanando preventivamente una decisione formale con cui accerta l’esistenza di
un suo credito per premi e/o partecipazioni, l’assicuratore può – a fronte
della sua decisione cresciuta in giudicato – procedere a far spiccare un
precetto esecutivo per l’incasso di quanto dovuto. D’altra parte è pure
possibile all’amministrazione procedere mediante la richiesta di emanazione di
un precetto esecutivo prima della decisione formale soggetta ad impugnativa. A
fronte dell’opposizione dell’assicurato al PE all’amministrazione sarà
possibile emanare una decisione formale di rigetto dell’opposizione e di
accertamento del proprio credito, come indicato soggetta ad impugnativa
dapprima mediante opposizione e quindi, semmai, mediante impugnativa al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente in caso di emanazione di una
decisione su opposizione;
-
che va
rammentato, più in generale, che per l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta
opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria
pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può
chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza
passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione. L'art. 80 cpv. 1
LEF prevede che se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il cpv. 2
sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di
debito giudiziali (cifra 1), le decisioni di autorità amministrative federali
concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie
(cifra 2) e, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità
amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico,
quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze
esecutive (cifra 3). Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una
sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu
promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Con una
sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha affermato:
"
(….)
En cas d'opposition, à défaut d'une décision
passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art.
82ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette en la forme
ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette
action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est
refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire
prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart
des cas." (sottolineatura del redattore)
Il 2
luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
"
(….)
Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités
ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de
l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de
l'action en reconnaisance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si
elle paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y
assimiler les voies de la procédure administrative. (…) De telles solutions
ne sont nullement incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent
au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une
époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin
de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou
la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des
prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur
opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi
l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al.
2 LP)." (sottolineatura del redattore)
Il 23
febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
"
(…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle
relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à
suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec
possibilité d'intenter une action en libération de dette en la forme ordinarie
(art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur
l'action du créancier si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est
le tribunal des assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit
fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins
(ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de
compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui,
sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaitre ses droits par voie de
procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de
la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art.
80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP
émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du
canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal
attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme
d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut
rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du
droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève
formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force,
l'office doit continuer la poursuite sur simple rèquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de la cause
Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour des céans relève que la décision de
la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir la
mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La
procédure du tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure
où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la
poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à
concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette
hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de
mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite
(ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisés dans la pratique
est celle de la poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la
conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à
rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est
contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge
des assurances sociales (…)."
- che alla
luce di quanto sopra esposto, come detto in precedenza, emerge che il giudice
delle assicurazioni sociali può rigettare l'opposizione, di regola, solo quando
deve statuire anche nel merito della questione. Ciò avviene nell'ambito della
procedura prevista dall'art. 79 LEF, laddove, prima di avviare la procedura, la
Cassa ha fatto spiccare il precetto esecutivo.
Il
giudice amministrativo non è invece competente quando si tratta di rigettare
definitivamente l'opposizione sulla base dell'art. 80 LEF, ossia sulla base di
una sentenza cresciuta in giudicato.
- che nel
caso concreto l’amministrazione ha fatto spiccare il 9 settembre 2003 il PE
__________ nei confronti di __________ che vi ha interposto opposizione.
__________ avrebbe quindi deciso il rigetto dell’opposizione mediante decisione
di accertamento dell’esistenza del proprio credito, che nel PE viene indicato
come conseguente a “Fatture dal 06.04.2003 al 15.06.2003 LAMal” oltre a costi
del creditore ed a quota per perdita di mora. La decisione di rigetto
dell’opposizione e di accertamento del credito recante data 13 ottobre 2003,
oltre che essere particolarmente sommaria, lacunosa ed incomprensibile non solo
da un profilo linguistico ma anche nei contenuti, non reca l’indicazione di sua
trasmissione per invio raccomandato. Detta decisione reca la dicitura “credito
di base” di CHF 627,90 oltre a “Totale costi creditore” per CHF 40.-, altre poste
quali costi esecutivi (CHF 50.-) e “Quota per perdita di mora” (o forse
interessi moratori?) CHF 20.-, dedotto un pagamento di CHF 466.-. La decisione
rammenta solo che il preteso debitore non avrebbe pagato gli importi elencati
(ma il credito di base è dovuto a cosa? Premi? Partecipazioni?), rammenta
l’inoltro di solleciti (ma quali, in quale data?) ed indica la domanda
d’esecuzione (possibile che la stessa non abbia un numero ed una data?) cui si
sarebbe opposto l’assicurato “temporaneamente”. Per tale motivo la decisione
viene emessa per “eliminare” l’opposizione fatta all’esecuzione __________.
Senza
volere entrare nel merito della decisione, in particolare della sufficienza dei
suoi contenuti, va rammentato come __________ non ha prodotto alcunché a questo
Tribunale. Invitata a prendere posizione sia sulla richiesta di provvedimenti
cautelari, sia nel merito del ricorso per denegata giustizia con la critica
precisa di mancata intimazione della decisione, l’assicuratore – una grande
amministrazione dettagliatamente strutturata e confrontata con un
apparentemente semplice incasso di un credito (non meglio specificato) - non ha
beneficiato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di una presa di
posizione e della trasmissione di documenti attestanti la notifica della
decisione amministrativa 13 ottobre 2003. L'art. 3 della Legge di procedura per
le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni prevede
esplicitamente che all'atto di risposta debbono essere allegati tutti i
documenti. L'assenza di una risposta e l'assenza di reazione alla ricevuta del
decreto di provvedimenti cautelari permette di ritenere – da parte di
__________– l'assenza di documentazione attestante il suo buon diritto senza
che il giudice debba ulteriormente sollecitare la grande amministrazione – che
ha centralizzato i suoi servizi di incasso presso il Centro di __________,
attrezzato e dotato del personale più competente;
- che
nell’ambito dell’assicurazione malattia non va dimenticato come il giudice si
basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti
che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più
verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante. Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato
quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il
giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando
che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo
il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a
favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322
consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468
consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992
in re M.).
Nel
senso sopra esposto il TFA si è espresso nella sentenza citata del 18 settembre
2001:
"
Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal
fédéral des assurances,
dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 121 V 208 consid. 6b). En droit des assurances sociales, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel
apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (dans
l'assurance-accidents : art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas
absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238
consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). "
Il
Tribunale Federale ha inoltre rammentato che il principio inquisitorio non
supplisce l'onere probatorio e la conseguenza della mancata prova di un fatto.
In particolare, nella sentenza citata, il TFA così si è espresso:
"
Car si le principe inquisitoire dispense les
parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un
droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si
l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF
124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il
n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 con- sid. 2b; DTA 1998 n° 48, p.
284)."
Principio
ulteriormente ribadito in una recente sentenza cantonale urana (Obergericht
Uri, Verwaltungsrechtliche Abteilung, sentenza 3 giugno 2000, in SVR 2001 KV 50
pag. 145).
-
che nella
fattispecie va evidenziato come __________ è stata doverosamente invitata a
volere fornire una semplice prova dell’avvenuta intimazione tempestiva di una
decisione, e meglio della decisione 13 ottobre 2003. L’onere dell’avvenuta
intimazione della decisione è propria dell’amministrazione ed è una prova
facile da reperire negli archivi e nel dossier, ancorché corposo, del
ricorrente. Prova facile che il Giudice delegato ha offerto di produrre
unitamente alla risposta di causa come impone la Legge di Procedura per le
cause dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni citata. La mancanza
della prova dell’avvenuta intimazione della decisione di cui si tratta,
sostanziata implicitamente dall’assenza di indicazione sulla copia della
decisione stessa (reperita lo si ripete dall’assicurato attraverso l’UE di
__________) dell’invio a mezzo raccomandata, permette di ritenere come la
decisione 13 ottobre 2003 non sia stata regolarmente intimata all’assicurato e,
conseguentemente, non sia cresciuta in giudicato e non permetta quindi
all’assicuratore di ottenere la prosecuzione dell’esecuzione come richiesto da
__________;
-
che nel
caso concreto quindi è accertata la carenza di una decisione passata in
giudicato atta a giustificare la prosecuzione dell’esecuzione (in merito alle
competenza specifiche del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e della CEF
si rimandano le parti alla lettura della sentenza 3 dicembre 2003 che vedeva
opposti __________ ed __________). In casu l’UE non risulta avere emanato atti
relativi alla prosecuzione dell’esecuzione. Si giustifica comunque la
trasmissione di copia della presente decisione alla CEF del Tribunale di
Appello ed all’UE per quanto di loro competenza con riferimento alla
trasmissione del ricorso alle stesse (doc. _);
-
che visto l’esito
dell’impugnativa non vengono caricate tasse e spese alle parti. Per quanto
attiene alle ripetibili va rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal –
ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che
vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura
stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla
fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore
litigioso.
L’indennità è, di
principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato -
in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso
spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983
pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è
assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica
considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a
titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF
108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a
rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare
anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).
Va ricordato, come evoca
anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629,
che:
" Eine
Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des
kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder
leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der
Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.
BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über
das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung
übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den
Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."
In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte federale rammenta come, in
caso di ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può
ottenere ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata
in DTF 110 V 134 c. 4.
In virtù del diritto cantonale
la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio.
Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al
rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che
l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio
(cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv.
2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella
LPGA).
D’avviso di questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni di nuovo, per la terza volta nel giro di pochi
mesi (cfr. sentenza 3 maggio 2003 inc. 36.2003.15 e 3 dicembre 2003 inc.
__________) vi è stata palese superficialità e leggerezza di __________ nella
trattazione del caso. Visto ciò si giustifica un riconoscimento di un'equa
indennità in favore dell’assicurato che ha esercitato i suoi diritti di
impugnativa necessariamente a fronte di un'amministrazione che si dimostra
negligente nei suoi doveri con il rilievo di certo impegno per il ricorrente. A
__________ è pure dovuto il rimborso delle spese processuali. Apparirebbe
infatti lesivo del principio di equità se, in una fattispecie come quella in
discussione, visto l’atteggiamento dell’amministrazione, a carico
dell’assicurato dovessero permanere delle spese vive sopportate. Si giustifica
quindi il loro carico all’assicuratore. Nel caso concreto, alla luce degli
scritti redatti da __________, i suoi invii e le copie allestite nell'ambito di
tutta la procedura appare giustificato fissare in CHF 200.- l'equa indennità ed
in CHF 100.- le spese che __________ dovrà rimborsare al ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1. Di conseguenza
è accertata una denegata giustizia da parte della __________ nell’omessa
intimazione della decisione 13 ottobre 2003 al ricorrente.
1.2. E’
accertata la mancata crescita in giudicato della decisione 13 ottobre 2003
emessa dalla __________ e l’esistenza di una valida opposizione al PE n.
__________.
1.3. Copia
del presente giudizio viene trasmesso alla CEF del Tribunale d’Appello di
__________ per il giudizio di sua competenza (Inc. __________) ed all’UE di
__________ (esecuzione __________)
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. __________ è condannata a rimborsare al signor __________ le spese vive
da questi sopportate cifrate in CHF 100.- oltre a CHF 200.- a titolo di equa
indennità.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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