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Numero d'incarto:
36.2003.11
Data decisione, Autorità:
31.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.11
IR/sc
Lugano
31 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2003 di
contro
la decisione del 3 febbraio 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- __________,
nata il __________ 1929, vedova, domiciliata a __________ ed assicurata presso
__________ sin dal 1 giugno 1950, ha postulato – con atto del 26 agosto 2002 -
la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie per l’anno 2003. L’istanza è stata respinta e
la signora __________ si è aggravata all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
mediante reclamo dell’8 gennaio 2003 segnalando un debito di CHF 7'000.- per
spese di canalizzazione e l’esistenza di ipoteche, la signora __________ ha
segnalato una situazione di disagio.
Con atto
del 3 febbraio 2003 l’amministrazione ha respinto il reclamo della signora
__________ con le seguenti motivazioni:
"
(…)
ritenuto che, con Decreto esecutivo del 26.11.2002, il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2003, il reddito
determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta
cantonale del periodo di tassazione 2001/2002, oppure dalla tassazione
intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione
2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 22'410.-
e una sostanza imponibile di fr. 304'617.-, da cui, giusta
l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta
cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta
cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 33'000.-." (cfr. doc. _)
- Con
scritto 10 febbraio 2003 __________ si è aggravata a questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni contro la decisione amministrativa. L’atto è stato ritenuto
insufficientemente motivato ed all’assicurata è stato imposto completamento
dello stesso. Il 22 febbraio 2003 la ricorrente ha indicato una situazione
finanziaria di disagio ed ha trasmesso documentazione da cui si desume
scioglimento di comunione ereditaria del defunto marito con attribuzione dei beni
immobili alla figlia e debito verso il Comune di __________ per CHF 6'300,75.
Con
risposta del 30 giugno 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha chiesto la
reiezione dell’impugnativa con le seguenti argomentazioni:
"
(…)
Si tratta di gravame ordinario in cui bisogna riferirsi ai dati
fiscali applicabili, qui non contestati.
Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili indicano
inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che
secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al
sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2003.
A titolo abbondanziale si fa rilevare che con scritto 28.04.2003
(cfr. doc. n° _) il nostro Istituto ha invitato la parte ricorrente a
presentare la documentazione attestante l'ammontare della rendita vitalizia
percepita per l'anno 2002 e l'ammontare degli interessi passivi relativi
all'anno 2002, e ciò allo scopo di verificare se nel caso di specie poteva
essere applicato il disposto di cui all'art. 67 lett. m) Reg. LCAMal.
A tutt'oggi, non risulta che la controparte abbia trasmesso la
documentazione richiesta.
In tale situazione non è pertanto dato di stabilire se le entrate
lorde conseguite dalla signora __________ al momento dell'istanza di sussidio
abbiano subito un'importante diminuzione rispetto al reddito lordo esposto ai
fini della notifica di tassazione 2001/2002 e, di conseguenza, la decisione
circa il diritto al sussidio 2003 deve essere presa sulla base dei dati fiscali
applicabili (cfr. sentenza TCA __________).
Da rilevare, inoltre, che il trapasso di proprietà fatto valere in
sede ricorsuale dalla controparte, non rientra tra le situazioni previste
all'art. 67 Reg. LCAMal atte a determinare il diritto al
sussidio al di fuori della tassazione fiscale stabilita dal Consiglio di
Stato."
(cfr. doc. _)
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di proporre l’assunzione di nuove
prove ed il giudice delegato ha chiesto informazioni dettagliate relativamente
alla sostanza immobiliare e a rendita.
La
ricorrente, con scritto 29 luglio 2003 ha comunicato di rinunciare al ricorso
"… in merito alle osservazioni dell'Ufficio assicurazione malattia. A non
averne dubbio lo scritto della signora __________ va inteso, quale ritiro del
ricorso che può essere stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese.
Viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1. il
ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto;
-
non si percepiscono né tasse
né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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