AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.83
Data decisione, Autorità:
21.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00083
IR/cd
Lugano
21 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 3 luglio 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
cittadino italiano nato nel 1968, domiciliato a __________ coniugato con
__________ dal __________ 2001, ha chiesto il versamento del sussidio per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2002. La richiesta è
stata respinta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia.
Il signor
__________ ha evidenziato come la giovane moglie abbia iniziato a lavorare
presso la __________ conseguendo un salario lordo mensile di CHF 2'600.- nel
corso del periodo di prova, successivamente la remunerazione sarebbe passata a
CHF 2'800.- dal quarto al dodicesimo mese e quindi a CHF 3'200.- (v. contratto
prodotto agli atti). Il rapporto di lavoro si è interrotto. Dal canto suo
__________ ha indicato di percepire indennità giornaliere a seguito
d’infortunio.
Il 30
aprile 2002 l’assicurato si è rivolto all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
chiedendo il riesame della decisione negativa alla luce del fatto che la moglie
ha interrotto la sua attività lavorativa dal 30 aprile 2002 ed è in attesa di
un figlio.
Con
decisione del 3 luglio 2002 l’amministrazione ha respinto la domanda di riesame
della decisione con le seguenti argomentazioni:
" visto
il reclamo inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione impugnata e pertanto da considerare tempestivo conformemente all'art.
76 cpv. 1 LCAMal;
preso atto delle argomentazioni addotte a sostegno del reclamo;
appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso
nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione quale "nucleo
familiare" a seguito del matrimonio avvenuto in data __________2001;
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di
quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM
(accertamento del reddito in caso di matrimonio, in assenza di tassazione
fiscale applicabile), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito
lordo mensile medio pari a fr. 3'815.15 (tenuto conto del
suo reddito lordo mensile medio - fr. 103.70 x 30 - e di
quello di sua moglie, calcolato su una base di tre mesi e comprensivo della
tredicesima mensilità pro rata);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di
fr. 3'815.15 in reddito imponibile annuo giusta gli artt.
69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione
applicabile per l'anno 2002 per le famiglie senza figli, risulta un reddito
determinante pari a fr. 35'000.-;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001,
hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera
fr. 34'000.-;
d e c i d e:
II reclamo contro la decisione del 28 marzo 2002 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è r e s p i n t o."
(cfr. doc. _)
1.2. Avverso tale
decisione insorge __________ con ricorso 20 luglio 2002 in cui si legge:
"
(…)
mi sono sposato il __________01 e mia moglie ha svolto un'attività
lucrativa solo nei mesi di febbraio marzo e aprile 2002, percependo uno
stipendio di CHF 2.600.-- lordi.
A partire dal 01/05/02 mia moglie non svolge
alcun tipo di attività lucrativa, è in attesa di un figlio e non ha diritto né
alla maternità, né alla disoccupazione.
Io, invece, è dal 01/01/1997 a data ancora da stabilire che
percepisco CHF 103.70 giornalieri, con un salario medio mensile di circa
CHF 3.110.-- .
Dal 01/05/2002 e fino al 31/10/02 sto svolgendo un periodo di
riabilitazione presso una carrozzeria, ma continuo ad essere pagato dall'AI e,
terminato questo reinserimento, sarò disoccupato.
Credo che dovreste inoltre tener conto delle nostre uscite
mensili: AFFITTO CHF 1.467.95 mensili, CASSA MALATI CHF 523.70 mensili, TASSE COMUNALI a rate, TASSE CANTONALI a
rate, CONTRIBUTI AVS '97 e '98 a rate ed ALTRE SPESE; quindi ritengo di avere
davvero bisogno di questo sussidio.
Vi prego dunque di riesaminare il mio caso, e nel frattempo, resto
in attesa di vostre notizie." (cfr. doc. _)
All’accoglimento
dell’impugnativa si oppone l’amministrazione con scritto del 28 agosto 2002 con
i seguenti rilievi:
"
(…)
Trattasi di una situazione in cui risulta applicabile l'art. 67 lett. c) Reg. LCAM, dal momento
che l'autorità fiscale non ha ancora intimato nei riguardi della controparte
alcuna notifica di tassazione quale "nucleo familiare" a seguito del
matrimonio avvenuto in data __________2001.
Nel caso di specie, il reddito imponibile risultante dalla
conversione del salario lordo mensile medio (*) conseguito nel corso dell'anno
2002 da parte del ricorrente e del suo coniuge supera i limiti di reddito
determinante che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, conferiscono
il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno
2002.
(*) Il calcolo del reddito lordo mensile medio, pari a fr. 3'815.15, risulta dal conteggio seguente:
Reddito lordo 2002 __________: fr. 103.70
x 30 x 12 = fr. 37'332.00
Reddito lordo 2002 __________: fr. 2'600
x 3 = fr. 7'800.00
Tredicesima pro rata __________: fr. 7'800
: 12 = fr. 650.00
Totale reddito lordo 2002: fr.45'782.00
==========
Reddito lordo mensile medio: fr. 45'782 : 12
= fr. 3'815.15
A titolo abbondanziale si specifica che il ricorrente avrà la
facoltà di chiedere la revisione della decisione oggetto della presente
vertenza, non appena sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa
quale persona coniugata." (cfr. doc. _)
1.3. Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni ulteriore e
di chiedere l’assunzione di nuove prove. Egli è rimasto silente.
Il
giudice delegato ha chiesto informazioni all’assicurato medesimo ed all’Ufficio
Tassazione competente. __________ ha prodotto un documento attestante l’importo
delle indennità giornaliere a CHF 132,80.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per il
2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 6.11.2001).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il
Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Nel caso concreto appaiono dati gli estremi per
l’accertamento del reddito da parte dell’amministrazione in assenza di una
tassazione applicabile.
Ai sensi dell’art. 67 litt. c RLCAMal dunque
l’autorità amministrativa deve procedere alla determinazione autonoma del
reddito in caso – come nella fattispecie – di matrimonio.
2.3. Va rilevato
qui, per inciso e per quanto possa essere di rilievo alla luce dello stato
interessante della signora __________, come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato ai sensi della lettera m) dell’art. 67 RLCAMal citato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente
l’accertamento per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato
l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da
giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle
Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione
applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od
invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per
maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio
di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa".
L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate
finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività
lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di
prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge
sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno
incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La
nascita di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è
stata ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in
discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato
nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono
direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere,
conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che
cagionano una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza
6 febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il
mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della
persona interessata essendo comunque “compensata” dall’erogazione dell’assegno
per i figli in virtù della LAF.
Questo TCA ha quindi considerato come non si
possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente
fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.
Nel caso in esame, come visto in precedenza, va
ammesso il calcolo del reddito lordo da parte dell’amministrazione alla luce
dell’intervenuto matrimonio, il reddito dovrà poi essere convertito mediante
l’utilizzo di apposite tabelle volute con l’art. 72 RLCAMal (il cui utilizzo è
obbligatorio) per la fissazione del reddito determinante.
2.4. ll reddito
lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma é quello più recente e
percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In
questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale,
il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati
fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più
vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”,
nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la
verifica della diminuzione importante del reddito sono, se possibile, i dati
dell’anno per il quale il sussidio è chiesto.
2.5. Nel caso
concreto gli accertamenti svolti dal giudice delegato hanno permesso di
accertare che il guadagno ritenuto dall’amministrazione nelle sue osservazioni
al ricorso appare addirittura inferiore a quello effettivamente conseguito
avendo ottenuto il ricorrente nel corso del 2002 un supplemento per l’integrazione
di CHF 30.- giornalieri almeno per un certo lasso di tempo (v. doc. _). Anche
volendo considerare l’introito lordo, per l’anno 2002, ritenuto dall’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia, la famiglia __________ ha guadagnato, su base
annua, complessivamente almeno CHF 45'782.-. Questo guadagno lordo va
convertito, come anticipato nelle considerazioni che precedono, in reddito
determinante mediante l’utilizzo di apposite tabelle allestite dall’Istituto
delle Assicurazioni Sociali con l’Amministrazione Cantonale delle
Contribuzioni. L’uso delle tabelle, come rammentato, è obbligatorio.
Il reddito
mensile lordo assomma quindi ad almeno 3'815,15 mensili.
Questo
importo deve essere convertito mediante l’utilizzo della tabella per persone
coniugate senza figli. In effetti i signori __________ sono in attesa della
nascita di un bambino o di una bambina che dovrebbe avvenire ancora nel corso
del corrente anno. Questa circostanza non permette comunque l’utilizzo, già nel
2002, della tabella per persone coniugate con un figlio a carico. In effetti
l’utilizzo di quest’ultima tabella potrà avvenire nel corso del prossimo anno
sulla scorta del guadagno accertato se non interverrà nel frattempo una
decisione di tassazione cui l’amministrazione possa rifarsi. Non appare in
effetti equo procedere all’applicazione di una tabella diversa da quella
ritenuta dall’amministrazione. Una tale applicazione potrebbe avere delle
conseguenze di iniquità nei confronti di domande di sussidio evase
negativamente (poiché non consideranti il nascituro nel corso dell’anno) poiché
la gravidanza è iniziata dopo la decisione relativa al sussidio.
Nel caso
concreto quindi, anche volendo ritenere il reddito lordo conseguito dalla
famiglia __________ come esposto dall’amministrazione nelle osservazioni al
gravame, il reddito lordo mensile conseguito non permette la concessione del
sussidio. Infatti l’importo convertito comporta un reddito determinante di CHF
35'000.-, superiore, anche se di poco, ai limiti fissati dalle norme applicabili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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