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Numero d'incarto:
36.2002.72
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00072
IR/cd
Lugano
2 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 1 luglio 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
__________,
contro
la decisione del 3 giugno 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto,
in
fatto ed in diritto
- Con
decisione dell'ufficio assicurazione malattia del
3 giugno
2002 __________ si è visto respingere un reclamo in materia di concessione dei
sussidi dell'assicurazione malattia obbligatoria con le seguenti motivazioni:
"(…)
appurato che l'autorità fiscale
competente non ha ancora emesso nei confronti del signor __________ alcuna
notifica di tassazione quale persona separata;
stabilito
che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art.
67 lett. c) Reg. LCAM (accertamento del reddito in caso di
separazione o divorzio, in assenza di tassazione fiscale applicabile), al
momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 2'660.- (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio
calcolato su una base di 160 ore lavorative mensili a 18 fr. all'ora
senza tredicesima, del salario lordo mensile di fr. 280.-
per lavori di portineria e, in deduzione, degli alimenti mensili di fr. 500.- a suo carico);
osservato
che, dopo conversione del reddito lordo mensile di
fr. 2'660.- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile
per l'anno 2002 per le persone sole, risulta un reddito determinante pari a
fr. 24'000.-;
ritenuto
che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al
sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-;
d e c i d e:
Il
reclamo contro la decisione del 28 febbraio 2002 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è r
e s p i n t o."
(cfr. doc. _)
- Con atto
di ricorso 1 luglio 2002, tramite il patrocinatore avv. __________, che già lo
rappresenta in ambito civile, __________ si è aggravato al TCA contro la
decisione citata nei seguenti termini:
"(…)
Il motivo del
ricorso è da ascrivere a una considerazione solo parziale delle deduzioni.
L'Istituto delle
assicurazioni sociali ha calcolato un salario mensile lordo del signor
__________ di fr. 2'880.--.
A questo importo
ha aggiunto fr. 280.-- per lavori di portineria ed in
deduzione ha ammesso unicamente gli alimenti di fr. 500.--
ch'egli versa per la figlia __________.
In verità il
signor __________ versa alla figlia fr. 500.-- ma le paga
pure la cassa malati pari a fr. 187.10 di premio base e fr. 35.-- di complementare.
Oltre a ciò in
causa è stato ammesso l'intervento di una terza persona che aiuta il signor
__________ nei lavori di portineria.
Questo aiuto è
stato quantificato in fr. 100.-- al mese.
Per questi motivi
si chiede di tenere in considerazione oltre alla deduzione di fr.
500.-- pure il premio di cassa malati ch'egli paga per la figlia (parte
integrante del dovuto) e fr. 100.-- che gli permettono di
conseguire l'ulteriore reddito dalla portineria.
Ciò facendo il
calcolo è il seguente:
● reddito
lordo fr. 2'880.00 (fr. 18.-- lordo all'ora senza
tredicesima
per 16 ore
lavorative
mensili)
● lavori di
portineria fr. 280.00
fr.
3'160.00
./. fr.
500.00 (alimenti per __________)
./. fr.
187.10 (cassa malati obbligatoria per
__________)
./. fr.
35.00 (cassa malati complementare per
__________)
./. fr.
100.00 (contributo per la signora
per lavori di portineria)
fr.
2'337.90
=========
Sulla base della
tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le persone sole risulta
un reddito determinante inferiore a fr. 22'000.-- ciò che
dà diritto al signor __________ all'erogazione dei sussidi dell'assicurazione
malattia per l'anno 2002.
Si protestano
spese, tasse e ripetibili." (cfr. doc. _)
- L'ufficio
dell'assicurazione malattia ha reagito con il seguente scritto:
"(…)
In sostituzione della decisione
annullata, il signor __________ nel corso dei primi giorni del prossimo mese
di agosto riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.
Il diritto al sussidio è dato a
decorrere dal 1° gennaio 2002. La Cassa malati interessata verrà informata
in merito all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra
all'inizio del mese di agosto.
Ritenuto quanto
precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi
certificati d'assicurazione validi per l'anno 2002, da cui risulti l'ammontare
del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei
premi per l'anno 2002 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare
un'operazione di conguaglio con effetto 1°gennaio 2002."
(cfr. doc. _)
ed ha
chiesto lo stralcio dei ruoli della procedura.
Invitata
a prendere posizione in merito la patrocinatrice del ricorrente così si è
espressa:
"facendo seguito al suo scritto
23 luglio 2002, nel termine impostomi,
aderisco alla
richiesta di stralcio dai ruoli della procedura emarginata, il tutto comunque con
protesta di spese e ripetibili.
Il mio cliente non
è ancora in possesso della preannunciata decisione positiva di sussidio CM. La
stessa formerà se del caso oggetto di separato reclamo/ricorso." (cfr.
doc. _)
- Osservato
come il ritiro del gravame renda priva d'oggetto la procedura la stessa può
essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.
Ritenuto
il sostanziale buon esito per il ricorrente l'amministrazione resistente va
condannato al pagamento di ripetibili che appare equo fissare in CHF 300.- alla
luce del limitato impegno della patrocinatrice.
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
- non
si prelevano né tasse né spese,
tasse
e spese sono a carico dello Stato,
l'ufficio
assicurazione malattia verserà al ricorrente
CHF
300.- (complessivi di IVA) a titolo di ripetibili;
- intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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