AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.43
Data decisione, Autorità:
04.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00043
cs/cd
Lugano
4 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 26 febbraio 2002 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1978, è assicurato per l’assicurazione di base contro le malattie
presso la __________.
Non
avendo pagato premi e partecipazioni per un importo complessivo di fr.
3'402.30, il 5 giugno 2001 la Cassa malati ha inoltrato una domanda di
esecuzione. Contro il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni
di __________ è stata formata opposizione, rigettata dalla Cassa con decisione
formale del 30 luglio 2001, confermata dalla decisione su opposizione del 26
febbraio 2002 (doc. _).
1.2. Contro
quest'ultima decisione l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, è
tempestivamente insorto, rilevando:
"
(…)
- II presente ricorso è tempestivo.
La
decisione su opposizione è stata intimata con lettera non raccomandata al
sottoscritto patrocinatore dal ricorrente in data 14 marzo 2002 e al più presto
il 15 marzo 2002. (Doc. _: lettera d'intimazione).
Motivazione:
-
La decisione
impugnata non fa altro che reiterare gli argomenti già contenuti nella
decisione di prime cure della stessa cassa malati, aggiungendovi argomenti
standard che non hanno particolare rilevanza con il caso.
-
La
__________ afferma nella propria decisione che vi sia una non miglior definita
"ordinanza del servizio sociale cantonale" che obbliga "gli
assicuratori a riscuotere separatamente i premi assicurativi di figli
maggiorenni se al momento della scadenza delle fatture i figli coassicurati
erano già maggiorenni".
Si
contesta innanzitutto l'applicabilità di una norma che nemmeno l'autorità
giudicante sa meglio precisare allorquando la applica a sfavore
dell'assicurato.
Si rileva
inoltre che l'assicurazione non abbia finora mai provveduto nei confronti del
figlio __________, maggiorenne al momento della scadenza dei premi, bensì nei
confronti del padre nei confronti del quale è stato insinuato un credito
nell'ambito del fallimento, credito andata in perdita per mancanza di
patrimonio (Doc. _).
Pertanto
l'agire dell'assicurazione è un "venire contra factotum
proprium" volendo agire ora dopo la perdita subita nei confronti del
debitore nei confronti del figlio sì maggiorenne ma senza attività lavorativa
in quanto agli studi.
P.Q.M.
Visti gli articoli alla
fattispecie applicabile si chieda piaccia
GIUDICARE
-
II ricorso
è accolto. Di conseguenza la decisione 26 febbraio 2002 della __________ è
annullata.
-
Protestate tasse spese e ripetibili." (cfr. doc. _)
1.3. Con risposta
del 29 aprile 2002 l'__________ propone di respingere il gravame e osserva:
"
(…)
A. In ordine
A
mente della qui convenuta il ricorso del signor __________ dev'essere ritenuto
come irricevibile poiché tardivo.
Infatti, la decisione su opposizione
qui impugnata è datata 26 febbraio 2002 ed è stata validamente notificata per
invio raccomandato al signor __________. L'argomentazione presentata dal
patrocinatore del signor __________ per sostenere la tempestività del ricorso
non può essere seguita. II legale osserva che il termine di ricorso è
ossequiato poiché l'atto querelato gli è stato "intimato con lettera non
raccomandata" dal ricorrente in data 14 marzo 2002 e al più presto il 15
marzo 2002.
Palese
che questo modo di procedere sia sconosciuto ai codici di rito, il ricorso non
può che essere respinto in ordine.
Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non ritenesse
valido l'appunto di cui sopra, parte convenuta rileva.
B. Nel merito
A
differenza di quanto ritiene il qui ricorrente e meglio che la __________
agisce nel senso di "venire contra factotum proprium" l'assicuratore
qui convenuto cerca solo - con l'ausilio di strumenti disponibili - di far
valere il proprio diritto. Semmai è il ricorrente che cerca di promuovere tesi
non calzanti.
In questo senso l'applicazione della
circolare IAS n. 1/99 (ahimé erroneamente qualificata dall'Ufficio incassi di
__________ della qui convenuta come ordinanza del servizio sociale cantonale)
funge solo da garanzia per l'assicurato e comprova che tutti i suoi diritti
sono stati ossequiati. Del resto, il ricorrente non contesta che a suo carico
esistano dei premi assicurativi a tutt'oggi scoperti. Egli si limita ad
argomentare che l'esecuzione di detti premi ha già fatto oggetto della
procedura di fallimento del di lui padre: a questo punto visto che
l'affermazione è demunita di qualsivoglia prova dev'essere respinta. Per
contro, rilevata la situazione personale del qui ricorrente nonché l'esistenza
di premi assicurativi non pagati a far tempo dall'aprile 1998 è palese che la
decisione formale e la susseguente decisione su opposizione inerenti il
precetto esecutivo n. __________ datato 16 giugno 2001 meritino d'essere
tutelati.
III. RICHIESTA
In ordine
II
ricorso 12 aprile 2002 interposto dal signor __________, è irricevibile.
Di
conseguenza, la decisione su opposizione 26 febbraio 2002 e la relativa
decisione di rigetto dell'opposizione di data 30 luglio 2001 sono confermate.
Nel merito
II
ricorso 12 aprile 2002 interposto dal signor __________ è respinto.
Di
conseguenza, la decisione su opposizione 26 febbraio 2002 e la relativa
decisione di rigetto dell'opposizione di data 30 luglio 2001 sono
confermate." (cfr. doc. _)
1.4. Con scritto
7 maggio 2002, sollecitato in data 11 giugno 2002, il giudice delegato del TCA
ha chiesto alla Cassa quanto segue:
"
Richiamato il tenore delle vostre osservazioni
circa la tempestività
dell'impugnativa vogliate cortesemente comunicare
a questo Tribunale cantonale assicurativo, visto come la decisione su opposizione
è stata intimata ad __________ ed all'avv. __________,
a) data d'intimazione della decisione su
opposizione
b) i destinatari della decisione su opposizione
c) se intimata a mezzo LSI/Raccomandata
vogliate comunicarci
quando la decisione
è stata ricevuta dai destinatari documentandoci mediante apposita attestazione
postale - tale data.
Vogliate inoltre produrre l'intero incarto dei
due assicurati."
(cfr. doc. _)
1.5. Con scritto
12 giugno 2002 l'__________ ha osservato:
" circa
la sua cortese richiesta di data 7 maggio u.s. le comunico
quanto indicatomi dall'apposito servizio incassi della scrivente e
meglio:
-
le decisioni sono state intimate il 14 marzo 2002
-
dalle
fotocopie compiegate si evince che due LSI/raccomandate sono state notificate
ad __________
-
in
pratica, le decisioni formali datate, rispettivamente, 25 e 26 febbraio 2002
sono state, entrambe, notificate in data 14 marzo 2002 e pertanto, dal lato
procedurale, il ricorso di controparte appare tempestivo, difetta comunque la
produzione della procura.
Chiarito il lato formale a nome della __________ riconfermo che i
ricorsi debbano comunque essere respinti nel merito.
Infatti, quanto richiesto per via esecutiva
a) al signor
__________ corrisponde, da un lato, alla differenza fra il premio
dell'assicurazione di base ed il sussidio cantonale; dall'altro, alle
partecipazioni ai costi di prestazioni di cui il signor __________ ha,
oggettivamente, beneficiato;
b) al signor
__________ corrisponde; da una parte, al premio dell'assicurazione di base
integralmente dovuto (nessun sussidio cantonale); dall'altra, alle
partecipazioni ai costi di prestazioni, effettivamente, utilizzate." (cfr.
doc. _)
1.6. Chiamato a
presentare osservazioni in merito l'insorgente è rimasto silente (doc. _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. La Cassa,
nella sua risposta, contesta innanzitutto la tempestività del ricorso di
__________.
Ai sensi
dell'art. 86 LAMal il termine di ricorso all’autorità cantonale è di 30 giorni
e inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione
amministrativa (cfr. art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura
amministrativa, PA).
Se
l’ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno
feriale seguente (cfr. art. 20 cpv. 3 LPA).
Se tale
termine è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per
cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato
in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12,
pag. 373).
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario
l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un
invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo
periodo (cfr. Condizioni generali della posta "servizi postali",
cifra 2.3.7. dell'edizione di gennaio 2001). Generalmente un secondo invio e la
susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente
irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa
finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che
un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve
fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati,
comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA
del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF
117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
Nel caso
in esame, come ammette la stessa Cassa con lettera 12 giugno 2002, il gravame è
tempestivo (doc. _). Infatti la decisione della Cassa datata 26 febbraio 2002 è
stata intimata il 14 marzo 2002 (doc. da _ a _). Per cui, ritenuto che al più
presto la decisione è stata ricevuta dall'insorgente il 15 marzo 2002, il
ricorso del 12 aprile 2002 non è tardivo e il TCA deve entrare nel merito del
ricorso.
2.3. Oggetto
della lite è l'obbligo di __________ di pagare i propri premi e partecipazioni
ai costi elencati dalla cassa nella sua decisione su opposizione, e meglio:
"
(…)
il credito rivendicato di fr. 3'402.30 risulta
così composto:
Titolo del credito
Conteggio
Importo
Premio nuova LAMal aprile 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal maggio 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal giugno 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal luglio 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal agosto 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal settembre 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal ottobre 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal novembre 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal dicembre 1998
Fr. 152.10
Premio nuova LAMal gennaio fino a luglio 1999
Fr. 1'146.60
Premio nuova LAMal agosto 1999
Fr. 163.80
Premio nuova LAMal dicembre 1999
Fr. 163.80
Premio nuova LAMal gennaio 2000
Fr. 163.80
Partecipazione alle spese
Fr. 133.80
Partecipazione alle spese
Fr. 11.05
Partecipazione alle spese
Fr. 6.00
Partecipazione alle spese
Fr. 4.70
Partecipazione alle spese
Fr. 35.45
Partecipazione alle spese
Fr. 152.35
Partecipazione alle spese
Fr. 52.05
Totale
Fr. 3'402.30
" (cfr. doc. _)
2.4. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempre che la legge non preveda eccezioni l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono
possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
Per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare
un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore
(adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non
hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).
L'ammontare
dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve
essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni
possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la
loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv.
4).
L'art. 90
OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.
2.5. Giusta
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU
1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A norma
dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500
(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno
ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma
d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
2.6. Nel caso
concreto il ricorrente contesta di essere debitore dell'importo fatto valere
dalla Cassa, rilevando che __________ avrebbe dovuto chiedere l'intero
ammontare unicamente al padre.
Da parte
sua la Cassa, per chiedere il pagamento al figlio, fa riferimento alla
circolare IAS n. 1/99, che prevede:
"4.8 Assicurati coniugati
In ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta,
se viene rilasciato un attestato di carenza beni (ACB) o una dichiarazione di
insolvenza per assicurati coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della
dichiarazione di insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando
il contratto assicurativo è stato sottoscritto durante il periodo matrimoniale.
Se per contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio,
la procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.
In situazione di procedura esecutiva ammessa nei
confronti dell'altro coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime
matrimoniale (in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale
separazione dei beni).
4.9 Assicurati "famiglia"
Dev'essere adottata la stessa procedura di cui al
punto 4.8. Per i figli maggiorenni bisogna intraprendere una procedura
separata; e ciò a partire dall'anno del compimento del diciannovesimo anno
di età.
Per i figli minorenni con genitori coniugati fa
stato il punto 4.8. Per contro se i genitori sono divorziati, la procedura deve
essere intrapresa esclusivamente nei confronti del genitore a cui compete, per
sentenza giudiziaria, l'obbligo di pagamento dei premi."
2.7. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una
interpretazione delle disposizioni legali applicabili.
D'altro
canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.
3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a,
DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", pag. 296-297).
Secondo
la giurisprudenza inoltre tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8. Per l'art.
163 CCS
"
1 I coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia.
2 Essi
s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni
pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella
professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale
ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione
personale".
Secondo
l'art. 272 CCS
"I genitori ed i figli si devono
vicendevolmente l'assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della
comunione richiede."
Per
l'art. 276 cpv. 1 CCS i genitori devono procedere al mantenimento del figlio,
incluse le spese d'educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.
Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non
è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (cpv. 2).
I
genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si
possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il
provento del suo lavoro o con altri mezzi (cpv. 3).
L'art.
277 cpv. 1 CCS prevede che l'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore
età del figlio. Per il cpv. 2, se raggiunta la maggiore età, il figlio non ha
ancora una formazione appropriata, i genitori per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono
continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile
formazione possa normalmente concludersi.
Il TF ed
il TFA hanno già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della
famiglia" ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112
II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit,
Basilea 1998, p. 182 no. 337).
La
conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria, così come il cambiamento
di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni
correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p.
182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). In base all'art. 166 cpv. 3
CCS i coniugi rispondono quindi solidalmente tra di loro per i premi impagati,
indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e).
Debitore del premio è la persona assicurata
(Eugster op. cit. p. 182, n. 337). L'obbligo del pagamento dei premi dei figli
fino ai 18 anni compiuti (cfr. art. 61 cpv. 3 LAMal e Eugster op. cit. p. 179,
- 332) appartiene ai genitori conformemente all'art. 276 CCS (Eugster op. cit.
- 182, n. 337). A contrario, in seguito incombe ai figli.
Va infine rilevato che il TCA ha già avuto modo
di confermare che la cifra 4.8 delle direttive dell'IAS, secondo cui i coniugi
rispondono solidalmente per i premi, è conforme alla legge (STCA del 18 maggio
2001 nella causa C., inc. 36.01.04 e STCA del 26 aprile 2002 nella causa T,
inc. __________).
2.9. Ora, nel
caso di specie, l'insorgente, classe 1978 è maggiorenne (cfr. art. 14 CCS:
"è maggiorenne chi ha compito gli anni 18"), ed è pertanto debitore
dei premi e delle partecipazioni ai costi dal 1998 al 2000. La Cassa poteva
pertanto chiederne il pagamento direttamente al figlio.
La
direttiva 4.9 dell'IAS, nella misura in cui prevede che per i figli maggiorenni
bisogna intraprendere una procedura separata, è conforme alla legge.
Può qui
rimanere aperta la questione a sapere se anche il padre, solidalmente, è
debitore di tali ammontari e se la Cassa, chiedendo precedentemente a lui il
pagamento degli arretrati, ha agito correttamente.
Infatti,
assodato come il figlio è personalmente debitore dei premi e delle
partecipazioni ai costi, l'__________ era autorizzata a chiederne la rifusione
direttamente a lui.
La
circostanza che anche il padre avrebbe potuto provvedere al pagamento esula
invece dalla presente vertenza, nel senso che essa sarebbe semmai da esaminare
in un'eventuale causa dell'assicuratore nei confronti del padre.
Tuttavia,
nel caso di specie, se da una parte emerge che il figlio è debitore della prestazione,
dall'altra la Cassa non ha provato l'ammontare del debito dovuto. In
particolare, non risulta dagli atti per quali anni sono dovute le
partecipazioni ai costi né il loro importo viene perlomeno reso verosimile.
Chiamata dal giudice delegato a produrre l'intero
incarto, e sollecitata in tal senso, la cassa ha risposto alle domande postele,
senza tuttavia trasmettere il dossier dell'insorgente (doc. _ e _, consid. 1.4
e 1.5).
Va
rammentato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, cfr. STFA del 9 maggio 2001
nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00; DTF
125 V 193, consid. 2 pag. 195 e i riferimenti ivi citati). E’ dunque compito
del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Tuttavia
il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 e i
riferimenti ivi citati; G. Beati "Relazione tra diritto civile e
assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente
giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno
1992, CFPG fascicolo 8; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 27 dicembre 2001 nella causa
P., I 603/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio
2001 nella causa L., P 52/00; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C
178/99; DLA 2000 N. 25, consid. 3 pag. 123-124; DLA 1996/1997 N. 17, consid. 2
pag. 83-84; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1994 pag. 211; RAMI
1993 pag. 158-159 consid. 3a).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Dagli
atti non emerge in nessun modo e non viene assolutamente resa verosimile la
posizione dell’amministrazione che si è semplicemente limitata a laconica presa
di posizione a fronte del ricorso. L’amministrazione non ha indicato gli anni
cui si riferiscono le partecipazioni ai costi. Non ha specificato la data del
conteggio, non ha prodotto alcuna copia e non ha fornito il benché minimo
dettaglio della sua pretesa e del fondamento del suo diritto al Giudice. Già in
sede di decisione su opposizione si accenna a tali partecipazioni senza
precisarle in nessun modo. Nemmeno ha prodotto le polizze assicurative da cui
emergono i premi dovuti dal figlio. Agli atti vi è unicamente la polizza del
2000 prodotta dal padre nella parallela procedura contro di lui (inc.
__________ e risolta con decisione del 19 luglio 2002).
Come
indicato in precedenza, laddove le parti invocano diritti o pretese esse
debbono collaborare con il Giudice per l’accertamento delle stesse.
All’amministrazione
è stata chiesta la produzione della documentazione relativa alla pretesa
tardività dei gravami, tematica ormai risolta (cfr. consid. 2.1) ed è stata
chiesta la produzione dell'intero incarto relativo al qui ricorrente.
L’amministrazione, invitata quindi a trasmettere il dossier relativo alla
questione sub judice, si è limitata a produrre 4 documenti attestanti la data
dell’invio delle decisioni su opposizione e null’altro (cfr. doc. _).
Il diritto
delle assicurazioni sociali, a livello di valutazione delle prove, è retto dal
principio della verosimiglianza preponderante. __________, come indicato,
avrebbe dovuto collaborare all’acquisizione degli elementi probatori a sostegno
delle proprie tesi producendo d’ufficio i conteggi di spese di partecipazione
da cui desume suoi crediti verso il ricorrente.
La sua pretesa
creditoria (di cui neppure è data a sapere la data) riferita ai seguenti
importi (cfr. consid. 2.2.): fr. 133.80, fr. 11.05, fr. 6.00, fr. 4.70, fr.
35.45, fr. 152.35 e fr. 52.05 non appare dimostrata secondo il suddetto
principio della verosimiglianza preponderante. Le pretese di rimborso delle
partecipazioni ai costi vantate dalla Cassa vanno quindi respinte in quanto non
rese verosimili.
Anche la
pretesa di pagamento del premio integrale da parte di __________ va respinta.
In effetti
l’assicurato, come al doc. _ prodotto con il ricorso del padre (inc.
__________), deve per l’anno 2000 un premio mensile di fr. 163.80. La Cassa non
ha invece prodotto le polizze o altri documenti relativi agli anni precedenti,
per cui non è possibile valutare se l'ammontare dei premi chiesti corrisponde a
quello dei premi dovuti.
Solo il premio
del 2000 è comprovato, ed unicamente perché il padre nel proprio ricorso (inc.
__________) ha prodotto la polizza relativa al 2000.
L'assicurato
deve quindi fr. 163.80 pari a un mese di premi del 2000, in effetti (cfr. sub.
2.2.) l'amministrazione chiede il versamento - per l'anno 2000 - del premio
riferito al solo mese di gennaio.
2.10. La Cassa,
nella decisione su opposizione, non sembra chiedere anche il pagamento di spese
amministrative e di sollecito.
Sia come
sia, un'eventuale richiesta in tal senso, nel caso di specie andrebbe respinta
per i seguenti motivi.
In una
sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che
pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Il TFA ha
in particolare precisato:
"
Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich
die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine
entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender
Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat
das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in
wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw
2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE
124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht
detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein
unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender
Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die
Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung
allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der
Versicherten beizulegen haben.
Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim
Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster
(a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer
zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft
verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten,
die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992
Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4
betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der
Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig
ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche
Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.
cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen
Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu
einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten
des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und
der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche
Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe
von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."
Nel caso
di specie un'eventuale richiesta per spese di natura amministrativa, ancorché
il credito complessivo riconosciuto con il presente giudizio alla Cassa per i
premi impagati sia inferiore rispetto alle richieste contenute nella decisione
su opposizione, poteva essere ammessa se l'assicuratore avesse comprovato (come
suo dovere e come richiesto dal Giudice delegato con scritto 7 maggio 2002) la
possibilità di percepire, secondo le condizioni d'assicurazione, tali spese.
Ciò non è
stato il caso. Per cui, nella misura in cui la Cassa chiede il pagamento di
spese amministrative e di sollecito, la pretesa va respinta.
2.11. Per quanto
concerne l'incasso forzato delle somme quali quelle indicate (premi e spese di
sollecito ed amministrative), il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle
casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984,
p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare
un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale riferentesi
precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura
esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in
merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque
legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
Alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza il ricorso dell’assicurato va quindi
parzialmente accolto e la decisione modificata nel senso che la pretesa
finanziaria della __________ va limitata a fr. 163.80.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE dell'UE di __________ n. notificato
il 19 giugno 2001, peraltro nemmeno prodotto e i cui estremi sono evinti dalla
decisione su opposizione, é rigettata in via definitiva limitatamente
all’importo di fr. 163.80 per premi impagati nel 2000.
2.12. Secondo
l'art. 87 lett. g LAMal "il ricorrente che vince la causa ha diritto alla
rifusione delle spese ripetibili nella misura stabilita da Tribunale. Il loro
importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del
processo, senza tener conto del valore litigioso".
In casu
il ricorrente è patrocinato da un legale che lo ha assistito già in sede di
emanazione delle decisioni amministrative poi impugnate dinanzi a questo TCA e
il ricorso è stato parzialmente accolto. Appare quindi giustificato riconoscere
al ricorrente, a carico dell’assicuratore malattia, il versamento di ripetibili
che appare equo fissare in CHF 1'000.- (pari a poco più di 4 ore di lavoro del
patrocinatore oltre alle presumibili spese sostenute).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi.
§ Di
conseguenza la decisione su opposizione è modificata come ai considerandi e
l’opposizione interposta al PE dell'UE di __________ n. __________ notificato
il 19 giugno 2001 é rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di
fr. 163.80 per premi impagati nel 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
verserà al ricorrente, a titolo di ripetibili, l’importo di fr. 1'000.-
(comprensivo di IVA).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster