AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2002.2
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00002
IR/cd
Lugano
16 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 novembre 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
coniugato con __________ e padre di __________, apprendista, ha chiesto
l’erogazione del sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2001 con atto
del 14 settembre 2000. A sostegno della sua richiesta egli ha prodotto le
polizze assicurative rilasciate dalla __________. Con scritto 20 gennaio 2001
il signor __________ si è rivolto all’Ufficio dell’Assicurazione malattia (UAM
qui di seguito) segnalando una importante modifica del reddito negli ultimi 2
anni con un passaggio “da CHF 5'000.- agli attuali CHF 2'800.-“.
L’amministrazione
ha quindi chiesto l’allestimento del questionario per l’accertamento del
reddito in mancanza di tassazione fiscale applicabile che l’assicurato ha
trasmesso il 4 giugno 2001. Egli ha prodotto un certificato di salario della
__________ indicante un salario lordo di CHF 43'218.- in favore della moglie,
un estratto conto dell’__________ indicante un debito di CHF 4'780,25
segnalando inoltre l’inizio di un’attività lavorativa da fine aprile 2001
mentre in precedenza egli sarebbe stato senza reddito.
A
richiesta dell’UAM __________ ha prodotto una conferma d’assunzione quale
bagnino della __________ con stipendio salario fissato in CHF 120.- per mezza
giornata (venerdì 240.-).
L’UAM ha
respinto la richiesta di sussidio con decisione del 31 luglio 2001. Contro la
stessa __________ è insorto mediante reclamo del 27 luglio 2001.
1.2. Per evadere
il reclamo l’amministrazione ha chiesto all’assicurato di volere produrre i
giustificativi del reddito conseguito. L’assicurato ha segnalato un reddito
personale di CHF 3'000.- dal 17 settembre 2001.
L’UAM ha
quindi respinto il reclamo con decisione del 28 novembre 2001 con le seguenti
motivazioni:
"
(…)
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di
quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM
(accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso
rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel
caso di specie quella relativa al biennio fiscale 1999/2000), al momento
dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 5'340.- (tenuto conto del salario lordo mensile medio
conseguito da parte di sua moglie comprensivo della tredicesima mensilità e
senza considerare gli assegni familiari e del salario lordo mensile conseguito
da parte sua a decorrere dallo scorso mese di maggio);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di
fr. 5'340.- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72
Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione
applicabile per le famiglie senza figli, risulta un reddito determinante pari a
fr. 49'000.-;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000,
hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-;
decide:
il reclamo contro la decisione del 31 luglio 2001 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è respinto."
(Doc. _)
Di seguito
alla decisione dell’amministrazione è intervenuto il patrocinatore del signor
__________ avv. __________ che, il 7 gennaio 2002, si è aggravato a questo TCA
contro la decisione su reclamo evidenziando in particolare:
"
(…)
Con lettera di data 21 ottobre
2001, il signor __________ ha precisato quanto segue:
a) che dal
settembre 2000 al maggio 2001, il reddito complessivo della famiglia __________
è stato di fr. 3'000,00 mensili;
b) che dal 15
settembre 2000 al 31 maggio 2001, causa un reddito insufficiente; non aveva
potuto versare il premio della cassa malati, e conseguente accumulo di
arretrati;
(…)
II presente gravame, emanato contro la decisione impugnata, va
senz'altro accolto. In effetti, ed a prescindere dal fatto che la notifica di
tassazione del 19 febbraio 2001 (doc. _) è oggetto di reclamo (non ancora
evaso), va detto che in effetti il reddito del signor __________, a far tempo
perlomeno dal settembre 2000, si è notevolmente ridotto. Basti pensare al fatto
che il qui ricorrente, dal settembre 2000 fino al maggio 2001, è rimasto senza
lavoro e senza percepire le indennità della disoccupazione (alle quali non
aveva diritto per avere prestato un numero insufficiente di giornate
lavorative). Dal maggio 2001 al
settembre 2001 ha quindi lavorato come bagnino presso il
__________ (paga: circa fr. 3'300,00 lordi la mese lordi
salvo errore, e ci si riserva di produrre le relative buste paga), mentre dal
15 settembre 2001 il signor __________ lavora stabilmente presso il Comune di
__________ (a quanto sembra a tempo indeterminato e con una paga di
fr. 3'500,00 lordi al mese, salvo errore e ci
si riserva di produrre le relative buste paga).
(…)
La situazione finanziaria del signor __________ e della sua
famiglia (il signor __________ è sposato ed ha un figlio minorenne) non è
quindi quella descritta nella notifica di tassazione di cui al doc. _.
Viceversa occorre considerare la situazione economica del 2001, ritenuto che il
signor __________ era rimasto senza lavoro, e senza entrate, già dal settembre
2000 compreso. II signor __________, sia durante il 2000 ma anche durante il
2001, ha maturato un reddito di certo inferiore ai limiti di legge, e meglio
inferiore alla somma di fr. 34'000,00 annui, da cui il
chiaro diritto al sussidio per l'anno 2001." (Doc. _)
Successivamente
alla presentazione del gravame l’UAM si è rivolta direttamente al patrocinatore
dell’assicurato chiedendo l’edizione dei documenti attestanti i redditi
conseguiti dal ricorrente dal maggio 2001 al dicembre 2001. Agli atti dell’amministrazione
è stato prodotto un ulteriore attestato di salario della signora __________ per
la sua attività presso la __________ (salario annuo lordo CHF 43'472.-), un
certificato di salario della __________ per il periodo da maggio a dicembre
2001 attestante il versamento di CHF 32'080.- (stipendio lordo) ed un conteggio
stipendio gennaio 2002 (CHF 3'668,95 lordi).
Con
osservazioni 11 febbraio 2002 al ricorso l’UAM ha indicato:
"
(…)
Trattasi di una situazione in cui la parte convenuta ha provveduto
a valutare se nel caso di specie risultasse possibile applicare l'art. 67 lett.
m) Reg. LCAM.
II reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato per l'anno
2001 ammonta complessivamente a fr. 75'552.- (cfr.
documenti __, __ e __), il che risulta essere maggiore rispetto al reddito
lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (reddito lordo del
lavoro del marito = fr. 6'636.-; reddito lordo del lavoro
del coniuge = fr. 41'398.- e reddito dell'assicurazione
contro la disoccupazione = fr. 23'479.-; da cui un reddito
lordo totale pari a fr. 71'513.-; cfr. doc. _ e _).
In tale situazione, contrariamente a quanto stabilito dalla parte
convenuta ai fini della decisione su reclamo sulla base della documentazione
prodotta dal ricorrente, non risultano soddisfatti i presupposti di legge per
l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAM e il
diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito
determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di
Stato.
A titolo abbondanziale si specifica inoltre che, come del resto
già indicato al ricorrente in sede di decisione su reclamo, qualora dalla
notifica di tassazione 1999/2000 su reclamo dovesse risultare un reddito
determinante inferiore al limite di fr. 34'000.-, la
controparte potrà chiedere la revisione della decisione impugnata." (Doc.
_)
Con
scritto 21 febbraio 2002 il giudice delegato ha richiamato gli atti fiscali
dell’assicurato, tassazione 1999 – 2000, in visione formulando richieste di
informazioni all’autorità fiscale. Il competente UT ha comunicato, da ultimo il
7 maggio 2002, che la tassazione 1999 – 2000 emanata il 19 febbraio 2001 è
divenuta definitiva per il ritiro del reclamo contro la stessa. Una copia del
verbale 7 maggio 2002 reso al funzionario fiscale è stata trasmessa al
patrocinatore del ricorrente. Va qui rilevato come la tassazione citata prevede
un reddito imponibile di oltre CHF 44'000.-.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente
il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie
per l’anno 2000.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2001 (come nel caso in esame, ma anche per l’anno 2002), il Consiglio di Stato
ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per
l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione
intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31
LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito
determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei
seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto
delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti
casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Per quanto d’interesse nella presente procedura
appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma
del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
2.3. Nel caso
concreto la decisione di tassazione relativa al periodo 1999/2000 presenta un
reddito imponibile di CHF 44'588.-. Tale valore appare decisamente superiore ai
valori ritenuti nel DE citato in precedenza che fissano in CHF 34'000.- i
limiti per la concessione del sussidio. E’ ben vero che, al momento della
redazione della decisione su reclamo, la decisione di tassazione del 19
febbraio 2001 non era ancora definitiva siccome anch’essa impugnata mediante reclamo
dal qui ricorrente. Nel frattempo l’autorità fiscale ha stralciato il reclamo
del signor __________ per il ritiro dello stesso come appare dal verbale 7
maggio 2002. Se ne deve concludere che i parametri fissati dall’esecutivo
cantonale per la concessione del sussidio apparivano chiaramente superati ed il
sussidio non poteva essere concesso.
2.4. Occorre ora
verificare se siano dati, nel caso concreto, gli estremi per il calcolo
autonomo, da parte dell’amministrazione, del reddito da convertire in reddito
imponibile a mano delle apposite tabelle. Ciò è possibile, ed anzi doveroso,
quando il reddito dell’interessato subisca una diminuzione importante. Questo
TCA ha ritenuto ad esempio importante una diminuzione del reddito quando la
stessa – calcolata sulla base del reddito lordo – raggiunga il 16%.
Il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo
l’art. 67 lett. m) RegLCAMal è quello del 2001 – ossia il reddito più recente e
percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo
senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale,
il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati
fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più
vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”,
nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la
verifica della diminuzione importante del reddito sono i dati dell’anno per il
quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti
nella tassazione di riferimento.
Nel caso
di specie il reddito lordo conseguito dai signori __________ nel corso del 2001
assomma a:
Salario
__________ (lordo) 43'472.—
Salario
__________ mesi 01-04.2001 0.—
Idem mesi
05 – 12.2001 32'080.—
Totale 75'552.—
Il
salario lordo ritenuto invece con la decisione di tassazione conseguente al
reclamo del qui ricorrente assomma invece a CHF 71'513.-. Il reddito del
ricorrente appare quindi aumentato rispetto al reddito lordo ritenuto in sede
di tassazione.
Vi è
quindi stato un aumento deciso anche se non estremamente importante nel reddito
dei signori __________, aumento che non si permette il calcolo autonomo – da
parte dell’amministrazione – del reddito imponibile netto sulla base delle
apposite tabelle volute con l’art. 72 Reg. LCAMal ed il cui uso è obbligatorio.
L’amministrazione doveva quindi rifarsi alla tassazione a disposizione riferita
al periodo determinato dall’esecutivo cantonale per delega del legislativo. La
tassazione è nel frattempo divenuta definitiva e ritiene un reddito imponibile
superiore ai parametri fissati per delega dall’esecutivo cantonale. Il ricorso
va quindi respinto senza carico di spese e senza attribuzione di ripetibili.
2.5. Con il suo
gravame __________ postula l’assunzione di specifiche prove, in particolare
l’acquisizione degli incarti dell’amministrazione e dell’UT relativo alla
tassazione in discussione, ciò che questo TCA ha fatto. Più precisamente
l’amministrazione ha trasmesso al TCA l’incarto sulla scorta del quale ha
emanato la decisione amministrativa impugnata. Dal canto suo il giudice
delegato ha acquisito d’ufficio l’incarto fiscale d’interesse. Il ricorrente
vuole ancora l’acquisizione dell’incarto del __________. La prova va respinta
siccome ininfluente ai fini del giudizio e quindi del tutto irrilevante per la
concessione, o meno, di un sussidio. __________ chiede anche, genericamente,
che quali prove vengano assunti “doc., testi”. La genericità delle richieste
non impone al TCA, a fronte della natura della fattispecie e dell’esito della
procedura, di ottenere dal ricorrente specifiche in merito. D’altra parte,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8
marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00;
DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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