AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2002.16
Data decisione, Autorità:
08.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00016
IR/cd
Lugano
8 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 settembre 1998
di
__________,
rappr. da: __________
__________,
contro
la decisione del 27 gennaio 1998 emanata
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, domiciliata a
__________, è stata alle dipendenze della __________ con sede a __________,
società appartenente al gruppo __________ che ha concluso un contratto
collettivo con un pool di assicuratori malattia, tra cui __________, per la
copertura della perdita di guadagno.
Più specificatamente, come
rammenta la decisione su opposizione di cui sarà cenno in corso di motivazione,
il datore di lavoro della signora __________ ha concluso il citato contratto di
assicurazione d’indennità giornaliera per il 100% del salario netto con un
periodo di attesa di 180 giorni.
Il 20 ottobre 1995 e sino
al 30 giugno 1997 il dott. __________, curante della signora __________, ha
accertato un’inabilità lavorativa della ricorrente per il quale sono state
pagate indennità giornaliere dal 3 settembre 1996 al 30 giugno 1997 ossia per
301 giorni. Il medico della signora __________ ha ribadito lo stato di malattia
dal 1 luglio 1997. Da rilevare che l’assicurata è stata sottoposta ad una
operazione di ernia discale il 14 maggio 1996.
Il 4 giugno 1997 la
signora __________ è stata sottoposta ad una visita da parte del medico
fiduciario dell’assicuratore prof. Dott. __________ che ha accertato l’assenza
di disturbi funzionali ai membri inferiori con conseguente piena abilità
lavorativa dal 1 luglio 1997. Dopo contatti con la datrice di lavoro __________
si è presentata al lavoro solo in data 22 luglio 1997, lavorando per una sola
ora ed interrompendo la sua attività. La ricorrente ha quindi prodotto
all’assicuratrice, tramite la datrice di lavoro, un nuovo certificato medico
del dott. __________, dal quale si desume una inabilità lavorativa a far tempo
dal 1 luglio 1997 con incapacità al 100%.
Nonostante questa
certificazione il medico di fiducia dell’amministrazione ha ribadito la sua
posizione, come rammenta la decisione su opposizione, ed in epoca successiva la
datrice di lavoro della ricorrente ha sciolto il rapporto lavorativo con
lettera 20 agosto 1997.
1.2. Con lettera 22 agosto 1997 la
signora __________ ha chiesto all’assicuratrice di riesaminare la sua presa di
posizione producendo un certificato medico del dott. __________ che attestava
una lombalgia persistente in conseguenza ad un intervento di ernia del disco L5
– S1. La signora __________ ha quindi chiesto l’emanazione di una decisione
formale in caso non fosse stata recepita la domanda di riesame.
Il 25 settembre 1997
l’assicurazione ha emesso la sua decisione con cui attesta, dopo avere evocato
i fatti alla base della presa di posizione, come non:
" (…)
è ravvisabile alcun argomento nuovo che possa motivare una nuova
valutazione del caso. Infatti, il problema della lombalgia è già stato preso in
considerazione al momento della visita medico-fiduciaria del 4 giugno 1996 ed
il nostro medico fiduciario ha ritenuto a quel momento che tale affezione non
poteva provocare un'incapacità lavorativa" (Doc. _)
In data 24 ottobre 1997 la
signora __________ ha inoltrato opposizione alla decisione producendo un
certificato medico 14 ottobre 1997 del prof. Dott. __________ del seguente
tenore:
" (…)
Visito __________: paziente che sembra avere una microinstabilità
vertebrale e sciatica Dx in L5.
E' stata trattata (altrove) con nucleosuzione del disco L5/S1 con
ogni probabilità (si conferma).
Risultato modesto se non nullo.
Al momento della visita: lombalgia lateralizzata a dx di alto
rilievo. Dolore sciatico in L5 con difetto distale non rilevante (dorsiflessione
del piede).
Sulla TAC: visibile una discopatia degenerativa (verosimile
vecchia data) in L5/S1 e stenosi conseguente dei forami di uscita radicolare.
(collasso dello spazio intersomatico)
Richiedo: a) Risonanza Magnetica Lombare/Spinale
b) Esame elettromiografico arto inf Dx
Subito dopo si deciderà il programma terapeutico che sembra esser
fin da ora di revisione chir. e liberazione di L5 al forame
intervertebrale." (Doc. _)
Da osservare che detto
certificato è stato esaminato dal dott. __________ con il rilievo di assenza di
nuovi elementi (annotazione 12 novembre 1997. Il 9 dicembre 1997 l’assicurata
ha fatto pervenire all’assicurazione un dossier medico contenente i risultati
delle indagini eseguite dal dott. __________ che conclude testualmente:
" (…)
Con elettrodi di superficie sono stati esaminati i seguenti nervi
SPE destro e sinistro (vedi allegato) : regolare la VdC mot max, le latenze ed
ampiezza della risposta M ed F.
Potenziale sensitivo antidromico del nervo surale di destra di
regolare VDC, latenza ed ampiezza (vedi allegato).
Studio del riflesso H (derivazione dal Soleo e stimolazione al
cavo popliteo): regolare la latenza, ampiezza e modalità di evocazione del
riflesso H bilateralmente.
Con ago-elettrodo concentrico di Adrian sono stati esaminati i
seguenti muscoli:
- Estensore Breve delle dita di destra e sinistra e Tibiale
Anteriore di destra : non attività spontanea ; PUM di forma irregolare e polifasica,
di ampiezza e durata lievemente aumentate (fino a 4 mV, 12 msec) ad EBD bilat.
regolari al TA; allo sforzo max si registra Subinterferenza.
CONCLUSIONI: REPERTI E.M.G. NEI LIMITI DELLA NORMA.
SI SEGNALA LIEVE SOFFERENZA
RADICOLARE CRONICA
L5-S1 BILATERALE." (Doc. _)
Alla luce di ciò
__________ ha emanato una decisione su opposizione in data 27 gennaio 1998
adducendo le seguenti motivazioni:
" (…)
-
Gli art.
67 ss LAMal concernono l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera.
L'art. 72 cpv. 2 prevede che il diritto all'indennità giornaliera è dato
qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
-
Una
persona è considerata inabile al lavoro quando in seguito ad un danno alla
salute non può più svolgere o soltanto parzialmente la sua attività
professionale, oppure soltanto a rischio di peggiorare il suo stato di salute
(DTF 114 V 283).
-
II
problema posto dal presente caso è di natura strettamente medica. II Suo caso è
dunque stato valutato dai nostri medici fiduciari.
-
La
visita medico-fiduciaria presso il dott. __________ non ha evidenziato nessun
disturbo che possa giustificare un'inabilità lavorativa. D'altra parte,
secondo il nostro medico fiduciario, il Suo stato di salute non peggiorerebbe
se Lei riprendesse la Sua attività lavorativa.
-
Secondo
le conclusioni del nostro perito, Lei non può più essere considerata inabile al
lavoro ai sensi della LAMal dal 1° luglio 1997.
-
Dal
certificato medico allegato al Suo scritto datato 22 agosto 1997 e
dall'opposizione datata 24 ottobre 1997 non è ravvisabile alcun argomento
nuovo che possa motivare una nuova valutazione del caso. II problema della lombalgia
è già stato preso in considerazione al momento della visita medico-fiduciaria
del 4 giugno 1996 ed il nostro medico fiduciario ha ritenuto in quel momento
che tale affezione non poteva provocare un'incapacità lavorativa.
-
Nemmeno
i documenti medici inviatici con Suo scritto datato
9
dicembre 1997 possono motivare una valutazione diversa del caso. In effetti, il
dott. __________ giunge ad una conclusione di lieve sofferenza radicolare
cronica L5-S1 bilaterale. Una lieve sofferenza, come diagnosticato dal dott.
__________, non può certo giustificare un'incapacità lavorativa che ha avuto
inizio più di due anni fa, cioè il 20 ottobre 1995." (Doc. _)
1.3. Con atto del 26 febbraio 1998
__________ si è aggravata al Tribunale Amministrativo del Canton __________
contro la decisione in discussione evidenziando:
" (…)
con la presente mi permetto di inoltrare ricorso contro
la decisione a margine della Cassa malati __________, sede centrale, ufficio
indennità giornaliera, __________. in quanto la trovo ingiusta e lesiva dei
miei interessi.
La fattispecie é riassunta agli atti che si richiedono dalla Cassa
malati __________ e contenuti nell'allegata decisione.
II mio ricorso ha effetto cautelativo in quanto come appare dalla
"comunicazione per l'assicurato concernente l'AI" dell'11.02.98
dell'Ufficio AI del Canton Ticino via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,verrò
prossimamente sottoposto ad una perizia presso il
Dr. medico __________
non appena in possesso dell'esito di detta perizia che riveste
carattere ufficiale e a dipendenza del contenuto manterrò o meno il ricorso
attenendomi per il caso oggetto di questo ricorso alle conclusioni peritali.
Chiedo pertanto, che il mio ricorso tendente all'annullamento
della decisione __________ dei 27.1.98 e al riconoscimento delle prestazioni di
indennità giornaliere venga accolto." (Doc. _)
Il 15 settembre 1998
l’amministrazione ha risposto al Tribunale __________ con atto (successivamente
tradotto in lingua italiana e prodotto a questo TCA il 12 febbraio 2002)
contenente una ricapitolazione dei fatti articolata e le seguenti
argomentazioni:
" (…)
Con lettera del 24 ottobre 1997 la signora __________ ha fatto
opposizione contro tale decisione. Alla sua opposizione ha allegato un
ulteriore certificato medico del prof. __________.
(…)
In data 9 dicembre 1997 la signora __________ ci ha fatto
pervenire un rapporto del dott. __________ datato 2 dicembre 1997, come pure i
risultati delle analisi di laboratorio.
(…)
Dopo aver sottoposto i nuovi certificati medici ricevuto al parere
del suo medico fiduciario dott. __________ (vedi allegati _ e _), con la
decisione su opposizione del 27 gennaio 1998 la __________ ha confermato la sua
decisione in quanto non c'erano nuovi elementi medici atti a modificare la
precedente valutazione.
(…)
Con la sua lettera dei 25 febbraio 1998 la signora __________ ha
presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone __________
con la nostra decisione su opposizione.
(…)
Nel frattempo la ricorrente si è annunciata all'Al. Da una
conversazione telefonica che il firmatario della presente ha avuto con
l'ufficio AI del Cantone Ticino, è risultato che la perizia citata nel ricorso,
che sarà eseguita dal dott. __________, è stata fissata al
22 ottobre 1998.
(…)
In primo luogo proponiamo di sospendere questa procedura fino a
quando sarà emessa la decisione in merito al diritto ad una rendita Al, in
particolare fino a quando si conosceranno i risultati della perizia che sarà
eseguita dal dott. __________ il 22 ottobre 1998. Tanto più che la signora
__________ stessa fa dipendere il mantenimento dei suo ricorso dall'esito della
perizia summenzionata.
(…)
Dalla perizia del prof. Dott. __________ risulta che ciò non era
il caso. Il prof. Dott. __________ riteneva che la signora __________ era abile
al lavoro al 100% dal 1° luglio 1997. Come è stato confermato dal nostro medico
fiduciario, dott. __________, i nuovi certificati medici presentati dalla
signora __________ non contengono nuovi elementi atti a modificare l'avviso del
nostro perito. In tal senso la "lieve sofferenza radicolare cronica"
L5-S1, era già stata considerata del prof. Dott. __________ nella sua perizia
del 4 giugno 1997. In tale contesto il perito ha rilevato un aggravamento.
Pertanto l'opinione del nostro perito mantiene la sua validità e
la ricorrente deve essere considerata abile al lavoro al 100% dal 1 ° luglio
1997." (Doc. _)
Con risoluzione del 25
settembre / 2 ottobre 2001 il Tribunale Amministrativo del Canton __________ ha
dichiarato la sua incompetenza a giudicare la fattispecie ed ha trasmesso il
dossier al TCA. A seguito di un errore dell’amministrazione del tribunale
__________ gli atti sono stati trasmessi, in luogo che al TCA , alle parti
direttamente. Con lettera 23 gennaio 2002 del Tribunale Amministrativo del
Cantone di __________ le parti sono state invitate a volere ritrasmettere i
documenti al TCA. Il giudice delegato ha potuto dare avvio all’istruttoria di
causa unicamente il 5 febbraio 2002, in particolare mediante la richiesta
all’Ufficio AI di Bellinzona di specificare se:
" una
decisione è stata emanata in merito alla domanda di prestazioni
AI della signora __________ datata - salvo errore - 1998 e per la
quale comunicazione 11 febbraio 1998 è stata data alla signora __________ in
merito a perizia da eseguire da parte del dott. __________;
se una decisione non è stata emanata vogliate spiegare i motivi
per i quali la procedura è pendente da 4 anni;
vogliate precisare quando è prevedibile l'emanazione di una
decisione;
vogliate trasmetterci le perizie acquisite agli atti e gli
accertamenti rispettivamente rapporti medici raccolti.”
L’UAI ha risposto con
lettera del 6 febbraio successivo da cui si desume che “proprio ieri
05.02.2002” gli atti sono stati trasmessi “all’Ufficio UAI per gli assicurati
all’estero …”
In data 11 febbraio 2002
il giudice delegato ha chiesto all’UAI assicurati all’estero di Ginevra la
trasmissione degli atti AI completi relativi alla signora __________, con
complemento di richiesta del successivo 18 febbraio 2002. La risposta
dell’amministrazione interpellata è del 22 febbraio 2002 e contempla il divieto
di comunicazione a terzi del contenuto del dossier:
" (…)
In seguito alla vostra domanda succitata, vi trasmettiamo in
allegato l'incarto AI (atti 1 - 38) riguardante la persona soprammenzionata.
Il suo contenuto non potrà essere comunicato a terzi mediante la
trasmissione di atti originali, di estratti o copie o in qualche altro modo
senza la nostra autorizzazione.
D'altronde, vi preghiamo di ritornarcelo entro 10 giorni con
plico raccomandato." (Doc. _)
A seguito di uno scambio
non proficuo di corrispondenza con l’UAI per gli assicurati all’estero in
merito all’accessibilità al dossier ed ai tempi di trattenuta degli atti il
giudice delegato ha interpellato l’UFAS (lettera 27 marzo 2002) che ha preso
posizione come segue sulla problematica (lettera 24 maggio 2002 doc. _):
" (…)
Alla fattispecie da lei sottopostaci è applicabile l'art. 49b
LAVS, malgrado alla lettera d del primo capoverso si parli unicamente di
ricorsi contro decisioni fondate sulla LAVS, questa norma è stata però ripresa
dall'art. 47 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che entrerà in vigore il 1. gennaio
2003. Ciò significa che a partire dal 2003 la consultazione degli incarti sarà
possibile in caso di ricorso contro tutte le decisioni fondate sulla LPGA,
quindi anche qualora l'organo che possiede l'incarto non partecipi alla procedura.
Già confrontati a questa situazione giuridica (rapporti Alnf - AI) abbiamo
deciso, in seguito ad una consultazione con le unità interessate, di tollerare
un'estensione della portata dell'attuale disposizione legale in vista della
prossima entrata in vigore della LPGA che la sostituirà.
Al contrario la circolare nr. 318.107.06 non entra in linea di
conto.
L'art. 49b LAVS (47 LPGA) è applicabile soltanto nell'ambito delle
assicurazioni sociali. Tuttavia, se il cantone ha affidato il litigio
riguardante assicurazioni complementari (di diritto privato) al Tribunale delle
assicurazioni sociali, come accaduto nel caso concreto, è praticamente
impossibile impedire che i dati concernenti l'assicurazione sociale siano anche
utilizzati nell'ambito dell'assicurazione complementare, laddove la lite
concerne entrambi i campi. La medesima situazione esiste all'interno delle
casse malati, avendo espressamente voluto il legislatore lasciare loro la
possibilità di concludere delle assicurazioni complementari.
Infine, qualora la lite dovesse concernere esclusivamente
l'assicurazione complementare, il Tribunale delle assicurazioni non potrà
invocare l'art. 49b LAVS." (Doc. _)
Dal canto suo l’UAI a Bellinzona,
a complemento di quanto comunicato in precedenza, ha trasmesso a questo TCA
ulteriori informazioni, e in particolare:
" (…)
ci riferiamo alla sua richiesta scritta del 18 febbraio 2002 ed
inerente al caso AI dell'assicurata sopraccitata, in allegato le trasmettiamo
in copia, la lettera scritta all'Ufficio AI per gli assicurati all'estero di
Ginevra, datata 5 febbraio 2002.
Concernente al quesito b., la informiamo che la prima domanda è
stata respinta con nostra decisione AI datata 07.01.1999 (deliberazione
07.12.1998), copia allegata.
In data 24.04.2001 l'assicurata ha inoltrato un'ulteriore
richiesta che per ragioni relative alle condizioni assicurative, abbiamo
trasmesso per competenza all'Ufficio AI per gli assicurati all'estero."
(Doc. _)
Quale annesso l’UAI Bellinzona
ha prodotto, come indicato, la lettera 5 febbraio 2002 all’UAI per gli
assicurati all’estero del seguente tenore:
" (…)
in allegato vi trasmettiamo per competenza il fascicolo AI
inerente l'assicurata sopra citata, con preghiera di voler esaminare
l'ulteriore richiesta di prestazioni presentata dall'interessata in data
30.11.2000, già istruita dal nostro Servizio.
Una precedente domanda esaminata dal nostro Ufficio era stata
respinta infatti con decisione 07.12.1998 cresciuta in giudicato. Dopo l'aprile
1996 la richiedente non ha più esercitato attività nel nostro Cantone e
l'attuale stato valetudinario della assicurata fa capo al più presto ad una
prima visita medica dell'8.11.2000, per cui riteniamo che il caso rientri nei
parametri previsti dall'art. 40 OAI cpv 1. lett. B"
(Doc. _)
La decisione del dicembre
1998 (intimata all’assicurata il 7 gennaio 1999) del competente ufficio AI
relativa alla prima domanda di prestazioni inoltrata dalla qui ricorrente
rammenta come:
" (…)
Dalla perizia medico-specialistica agli atti si rileva che nell'attività
precedentemente svolta, considerata molto leggera, la limitazione dovuta al
danno alla salute è del 25 %.
Non si intravvedono altre attività nelle quali l'assicurata
potrebbe incrementare ulteriormente la capacità di guadagno residua.
Nel presente caso, quindi, il grado d'invalidità non raggiunge il
valore minimo per il conferimento di una rendita AI." (Doc. _)
In merito __________ ha
preso posizione con lettera del 25 marzo 2002 rammentando come:
" (…)
Contrariamente alla valutazione medico fiduciaria, in base alla
quale è stata emessa la nostra decisione su opposizione, nella decisione
dell'AI del 25 maggio 1997 si riconosce una limitazione dovuta al danno alla
salute del 25%. Per quanto riguarda l'accertamento dell'obbligo di prestazione
per le indennità giornaliere secondo LAMal, non è rilevante quale delle due
decisioni debba fare stato. Secondo l'art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto
all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato
sia ridotta di almeno la metà. In tal senso, la nostra posizione, secondo la
quale il grado di incapacità lavorativa necessario a giustificare il diritto
alle indennità giornaliere non è raggiunto, é confermata dalla valutazione
dell'Al. Per questo motivo confermiamo la nostra decisione su opposizione del
27 gennaio 1998, come pure la richiesta che il ricorso interposto il 25
febbraio 1998 venga respinto e la preghiamo cortesemente di voler statuire in
tal senso." (Doc. _)
Gli atti dell’AI relativi
alla signora __________ contemplano una perizia allestita in data 23 ottobre
1998 (con visita del 22 ottobre 1998) dal dott. med. __________, specialista
FMH in fisiatria e reumatologia di cui si dirà, se necessario, in corso di
motivazione.
La perizia agli atti
dell’’AI è stata messa a disposizione in visione delle parti presso la sede del
TCA.
In diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il
grado di capacità lavorativa della signora __________ a partire dal 1 luglio
1997, infatti – secondo l’assicuratore malattia – la ricorrente sarebbe
pienamente capace nella propria attività di operaia presso la della __________,
d’avviso contrario l’assicurata.
Giusta l'art 102 cpv. 1 LAMal
- entrata in vigore il 1.1.1996 - le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie
e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette
dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della LAMal stessa.
Questa disposizione si
indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle prestazioni (cfr.
Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).
A partire dal 1.1.1996,
l'assicurazione contro la perdita di guadagno é retta dagli art 67ss LAMal e
dalle disposizioni interne delle casse, in concreto il regolamento
dell'assicurazione d'indennità giornaliera della __________ già __________
relativo al contratto collettivo concluso dalle società facenti capo al gruppo
__________ con diverse Cassa Malattia a partire dal 1991 (v. doc. _ e _).
A differenza
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione
d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto di una radicale revisione (cfr.
Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, p. 46ss. e 107ss.), così
che il titolo terzo della LAMal “Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera”
corrisponde, in grandi linee, al vecchio diritto (cfr. G. Eugster, Zum Leistungsrecht
der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en l’honneur de la Société
suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 505 e J.-L. Duc, Quelques réflexions
relatives à l’assurance d’une indemnité journalière selon la LAMal, in SZS
1998/4, p. 251ss.). La giurisprudenza elaborata in applicazione della LAMI deve
pertanto essere ossequiata anche sotto il nuovo diritto.
2.3 Giusta l'art 72 cpv. 2 LAMal
il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa
dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
L'art. 4 cpv. 2 dell’Abteilung
D Krankengeld dell’allora __________ prevede in particolare che “Bei teilweiser
Arbeitsunfähigkeit wird ein entsprechender reduziertes Krankengeld gewährt; die
Arbeitsunfähigkeit muss jedoch mindestens 50% betragen; die Leistungsdauer erstreckt
sich entsprechend”.
Secondo la giurisprudenza
sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art 72 LAMal
- viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é
più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in
misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia
di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons.
1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 ss).
La questione a sapere se
esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293;
1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF
26.11.'90 cit.).
Il grado dell'incapacità
lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da
motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto,
la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
2.4. Nel caso di specie agli atti
sono raccolti da un lato il rapporto del dott. __________ medico incaricato
dall’Ufficio AI di allestire una valutazione a fronte della richiesta di
prestazioni AI dell’assicurata. Il medico, previa esposizione di una completa
anamnesi, dopo avere eseguito una dettagliata visita il 22 ottobre 1998 e dopo
avere eseguito delle lastre conclude ritenendo:
" (…)
GRADO DELLA CAPACITA' DI LAVORO:
Si tratta dunque di una assicurata sottoposta nel maggio
del 1996
a nucleotomia percutanea L5-S1 destra in seguito a lombosciatalgia
destra.
L'intervento non ha purtroppo portato sostanziale, la
paziente è stata in seguito a lungo inabile al lavoro fino a
giungere, alla conclusione di tale inabilità, alla perdita del posto di lavoro.
Lamenta attualmente dolori lombari con irradiazione alla gamba destra
e in parte anche a sinistra, mentre clinicamente e oggettivamente è
presente una sindrome lombovertebrale senza limitazione importante dei
movimenti, con dolenza alla pressione in sede sacroiliaca e alle
creste iliache bilateralmente, sempre oggettivamente mancano sicuri segni
radicolari agli arti inferiori: la iposensibilità superficiale dichiarata a
tutta la gamba destra è certamente di origine funzionale, non
avendo nessuna correlazione radicolare, la minima debolezza alla
estensione ventrale del piede destro non
è riproducibile costantemente e dunque con ogni probabilità
anche
qui di tipo funzionale.
Una eventuale instabilità segmentale L5-S1 che si poteva
sospettare clinicamente non si è confermata nelle radiografie funzionali, che
hanno invece mostrato alterazioni degenerative soprattutto a
livello L5-Sl.
(…)
Dal profilo della capacità lavorativa è da considerare presente
una limitazione parziale per quanto concerne in generale i lavori fisicamente
pesanti, in posizione prevalentemente eretta, comportanti sollevamento di pesi
oltre i 10Kg., soprattutto se in posizione non ergonomica per la colonna
lombare. E' pure presente una limitazione, più ridotta comunque, per lavori da
eseguire in posizione esclusivamente seduta, soprattutto se combinata con frequenti
rotazioni della colonna lombare.
Per la attività svolta da ultimo dalla paziente, in posizione seduta
(vedi certificato della ditta), comunque con possibilità di alzarsi e di
muoversi (dichiarazione della paziente) e senza la necessità di alzare pesi se
non trascurabili, la limitazione parziale della capacità lavorativa è da
considerare moderata, valutabile al 25%. Anche per lavori di casalinga per un
piccolo menage il grado di invalidità è da valutare al 25%." (Doc. _,
Perizia dott. __________)
Ancor più significativo
appare il parere del prof. Dott. __________ FMH di medicina interna che così si
esprime;
" (…)
Vereinbarungsgemäss habe ich obgenannte Versicherte der __________
am 4.6.1997 in meiner Praxis vertrauensärztlich untersucht. Wie ich Ihnen bereits
mit Schreiben vom 5.6.1997 mitteilte, waren die verfügbaren Unterlagen ausserordentlich
dürftig und erforderten eine Rückfrage beim behandelnden Arzt, Dr. __________ und beim Spital __________, wo angeblich am 24.4.1996 eine
ambulante Konsultation stattgefunden hatte. Ihr Dossier enthielt eine ablehnende
Verfügung der Suva vom 4.7.1996 zu einem geltend gemachten Verhebetrauma. Meine
Anfrage an die ärztliche Leitung der Klinik erlaubte nicht, den damaligen medizinischen
Sachverhalt festzustellen. Auf meine schriftliche Anfrage beim Operateur nach
der Indikation der Laser-Discektomie erhielt ich die telefonische Auskunft, solche
Eingriffe würden nur in Fällen durchgeführt, die eine radikuläre Symptomatik zeigten
und auf konservative Therapie nicht ansprechen.
(…)
-
Zusammenfassung der Vorgeschichte: Seit etwa
fünf Jahren wegen Rückenbeschwerden in Behandlung von Dott. __________. Durch ihn
Veranlassung eines LWS-CT (29.11.1995, Ospedale di __________). Gemäss mitgebrachten
Röntgenbildern und Bericht lediglich geringe Discusprotrusion im Bereich von
L5/S1 ohne Nervenkompression. Nie Physiotherapie, mit Rückengymnastik und Schwimmen
im Bad oder im Meer erträglich. 1994 auch Behandlung durch Dott. __________,
der kein Rückenleiden habe feststellen können. Am 24.4.1996 nach Aufheben
einer Teppichrolle vermehrte Kreuzschmerzen mit angeblicher Notfallkonsultation
im Spital __________. Gemäss Ihren Akten Ablehnung einer Leistungspflicht durch
die Suva mit Entscheid vom 4.7.1996. Darauf Konsultation bei Dr. __________,
der sofort eine Rückenoperation vorgeschlagen und nach acht Tagen durchgeführt
habe. Der Operationsbericht vom 14.5.1996 vermerkt eine schwere Discusprotrusion
L5/S1, paramedian und paramedian rechts, mit chronischem lumbosakralem Schmerzsyndrom.
Zwei normale Geburten 1971 und 1972, nie Rückenprobleme während der Schwangerschaft.
Keine Unfälle. Der Eingriff vom 14.5.1996 sei sehr schmerzhaft gewesen.
-
Derzeitige Beschwerden: Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte mit gelegentlichem Kribbeln im ganzen
rechten Bein. Sehr selten gleiche Symptomatik auch links. Beim Husten, Niesen
oder Pressen Schmerzen im Kreuz, ohne Ausstrahlung. Keine Blasen- oder Mastdarmprobleme.
Wegen persistierender Schmerzen zunehmend depressiv. Geständnis unter Tränen:
"non lo faccio più".
-
Befunde: Gepflegte, klagsame Dame in Begleitung ihres Ehemannes
(Maurer, Verlust des Arbeitsplatzes vor zwei Monaten). 55 kg, 162 cm, keine ersichtliche
Gehbehinderung. Keine Schmerzäusserung während der Aufnahme der Anamnese aber demonstrativ
während der ganzen Statusaufnahme. Wirbelsäule im Lot, Beweglichkeit der Halswirbelsäule
frei, dabei aber Schmerzangabe rechts lumbal. Schober 10/12,5 cm,.
Ott 30/32 cm, Finger-BodenAbstand vorn 42 cm (!), mit demonstrativer Schmerzäusserung
beim Aufrichten. Seitwärtsneigung nach links endstellig schmerzhaft, nicht eingeschränkt,
dabei auch Spontanschmerz im Bereich des rechten Ligamentum ileolumbale.
Diffuser Druckschmerz der ganzen Wirbelsäule, ebenso generalisierter Rüttelschmerz.
Valleix'sche-Druckpunkte indolent, mühsame Umlagerung auf der Untersuchungsliege.
Pseudolasägue links bei 70°, rechts bei 60°, Bragard beidseits negativ. Patellarsehnenreflex
links ++, rechts +, Achillessehnenreflex symmetrisch +. Fuss- und Zehenheber beidseits
gut innerviert. Hyposensibilität des ganzen rechten Beines ohne segmentale Zuordnung.
Zehen- und Fersengang möglich, Hockestellung unter Protest nur teilweise. Stuhlsteigen
verweigert. Keine Muskelatrophien, Oberschenkelumfang 15 cm über Patella rechts
40,5 cm, links 40 cm, grösster Unterschenkelumfang beidseits 29 cm. Bei Prüfung
der Patellarsehnenreflexe im Sitzen symmetrisch ++. Blutdruck 120170, Ruhepuls
88, regelmässig.
-
Diagnosen: Rechtsbetontes,
leichtes pseudoradikuläres Lumbovertebralsyndrom bei Status nach perkutaner Laser-Nukleotomie
L5/S1 rechts (Mai 1996). Aggravation.
(…)
- Derzeit zumutbare Arbeitsfähigkeit: Die vertrauensärztliche Untersuchung ergibt keine Hinweise auf funktionell
erhebliche Reiz- oder Ausfallerscheinungen der unteren Extremitäten. Ich halte deshalb
die sofortige Rückkehr an den Arbeitsplatz für zumutbar und empfehle die Einstellung
der Taggeldleistungen." (Doc. _)
D’altro canto il dott.
__________ ha accertato laconicamente una totale inabilità lavorativa dal 1
luglio 1997, circostanza questa non meglio sostanziata dal dott. __________ il
27 agosto 1997 nel certificato doc. _. La situazione medica in cui versava la
ricorrente è anche rilevata dal dott. __________ interpellato di fiducia dalla
stessa signora __________ il quale ha attestato unicamente una “lieve
sofferenza radicolare cronica”.
2.5. Trattandosi di una procedura
di ricorso il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente
tutti i mezzi di prova, qualunque sia la provenienza, e quindi decidere se il
materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto
giudizio sui diritti litigiosi. Ove vi fossero rapporti medici contraddittori,
il giudice non può liquidare il caso senza valutare il materiale probatorio nel
suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto
che su un'altra. Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico,
si deve accertare se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure del
paziente, se è stato redatto conoscendo la pregressa vicenda valetudinaria
(anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e se le
conclusioni cui perviene sono fondate (DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti
ivi citati). Elemento determinate dal profilo probatorio, non è in linea di
principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale
probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii; STFA 29.9.98 in re UAI c. F non
pubbl.).
Quindi affinché un
rapporto medico abbia valore probatorio occorre che esso valuti ed esamini in
maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda in considerazione tutte le affezioni di cui soffre l’assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti medici (e quindi – come
indicato – dell’anemnesi) e sia chiaro nell’esposizione delle correlazioni
mediche o nell’apprezzamento della situazione medica. Le conclusioni
dell’esperto devono essere motivate (in questo senso: Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989, pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche
eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati
riconosciuti il TFA ha ritenuto come alle stesse vada riconosciuta una forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base
di accertamenti approfonditi e fintanto che indizi concreti non inducano a
ritenerle inaffidabili (TFA 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; sentenze inedite
TFA 14 aprile 1996 in re G.F., 24.12.1993 in re S.H.; Locher: Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1994, pag. 332).
Analogo discorso va fatto
per le perizie fatte allestire da medici esterni (RAMI 1993 pag. 95; TFA 104 V
31). Va inoltre rammentato che il TFA, nell’ipotesi di una lite in materia di
prestazioni, ha ritenuto non deducibile dall’art. 4 vCost rispettivamente
dall’art. 6 CEDU un diritto ad essere sottoposti a perizia medica esterna (TFA
122 V 157).
Nell’ambito del libero
apprezzamento delle prove il giudice può fondare la sua decisione su basi di
giudizio interne all’istituto assicuratore, ponendo però severo esame delle
condizioni di imparzialità ed attendibilità delle stesse (in questo senso TFA
122 V 157). In una sentenza inedita il TFA in ambito AI (22 maggio 1995 in re A.C.)
l’alta corte federale ha considerato il SAM – richiesto dal TCA di allestire
una perizia - non come parte in causa nel senso che non sussiste un vincolo per
cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell’assicurazione invalidità.
2.6. Nel caso in esame va
osservato come i rapporti medici allestiti sia dal medico fiiduciario della
__________, prof. Dott. __________, che quello redatto dallo specialista in fisiatria
e reumatologia dott. __________, su incarico dell’UAI e nell’ambito della
domanda di concessione di prestazioni AI, appaiono del tutto completi sia per
l’anamnesi, che per la descrizione dei disturbi, sia anche con riferimento agli
esami svolti. Non va infatti dimenticato che il dott. __________ ha eseguito
delle lastre, il prof. __________ ha invece approfondito tutte le indicazioni
mediche a sua disposizione rispettivamente ha acquisito informazioni presso il
medico curante. La discussione del grado di invalidità è seria ed approfondita
per entrambi i professionisti mentre i certificati medici della ricorrente attestano
la patologia e l’impossibilità all’esercizio dell’attività lavorativa
rispettivamente ancora appaiono interlocutori (prof. __________) od ancora
appaiono smentire le tesi della ricorrente stessa, il dott. __________ indica
in effetti i reperti E.M.G nella norma e una “lieve sofferenza radicolare”
senza indicare inabilità lavorativa alcuna. Questo TCA, senza dovere esaminare
nel dettaglio ponendoli in contrapposizione l’un l’altro i rapporti del dott.
__________ e del prof. __________ – siccome concludenti l’uno per una assenza
di incapacità lavorativa e l’altro per una incapacità moderata limitata al 25%
nella sua professione - , conclude per la non sussistenza di una incapacità
lavorativa della ricorrente superiore al 50%. Alla luce dei certificati medici
del fiduciario della Cassa e del medico incaricato dall’UAI di Bellinzona,
appare dimostrato con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali che __________ avesse un grado di incapacità lavorativa,
a partire dal 1 luglio 1997, comunque inferiore ai limiti per i quali è
riconosciuta una indennità per perdita di guadagno dalle condizioni
contrattuali e dalla legge.
2.7. Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato, e non vengono
concesse ripetibili.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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