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Numero d'incarto:
36.2001.91
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00091
ir/nh
Lugano
7 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 ottobre 2001
interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 27 settembre 2001
emanata da
Cassa malati __________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
-
letti ed
esaminati gli atti;
-
richiamata
l'ordinanza 29.10.01 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte
convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);
-
vista la
risposta di causa della Cassa con cui per il tramite dell'avv. __________ ha
comunicato di avere
" …
deciso di annullare la propria decisione … "
e la
volontà di emanare una nuova decisione;
- ricevuto
da questo TCA copia della decisione emanata il 10 dicembre 2001 con cui la CM __________
si è così pronunciata:
" 1. La
Cassa pronunciata su ricorso del 27.9.2001 è annullata.
-
Le analisi di laboratorio ordinate dal dott.med. __________
durante la gravidanza vengono risarcite sotto il titolo di maternità, ad
eccezione dell'esame preventivo per la diagnosi precoce del cancro, senza
riscossione di alcuna partecipazione ai costi giusta l'art. 64 cpv. 7 LAMal.
-
L'esame ginecologico per la diagnosi precoce del cancro,
eseguito il 12.2.2001 all'Istituto __________ per l'importo di fr. 40.70 viene
assunto dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) con
deduzione della partecipazione alle spese." (VII/1);
-
osservato
come l'avv. __________, per la ricorrente, ha comunicato con lettera 21
dicembre 2001 di considerare il gravame privo d'oggetto per la nuova decisione
emanata dall'amministrazione;
-
il
gravame può essere stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3
LPA
dichiara e pronuncia
1.- In quanto
divenuto privo di oggetto il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________
verserà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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