AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2001.88
Data decisione, Autorità:
22.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00088
36.2002.00010
ir/nh
Lugano
22 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso/petizione del 19
ottobre 2001 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
si è rivolta al TCA con allegato del 19 ottobre 2001 con cui ha segnalato di
avere avuto problemi di salute il mattino del 12 ottobre 2000 al risveglio con
dolore alla rotazione dell’occhio sinistro. Più tardi nella giornata la signora
__________ ha mostrato un cedimento della mano con cui reggeva la cornetta del
telefono. __________ si è quindi recata dalla dott. __________ per un
accertamento ed è in seguito stata accompagnata presso il PS dell’__________
dove è intervenuto il dott. __________ che ha prescritto il ricovero per osservazione
non accettato dalla paziente. Nei giorni successivi si sono succedute ulteriori
indagini mediche ad opera di diversi sanitari e quindi il dott. ,
primario di neurologia dell’, ha posto la diagnosi di ernia cervicale
c5/c6 con compressione della rispettiva radice. L’affezione ha provocato
l’incapacità della paziente ad utilizzare il braccio sinistro al 100%. I medici
curanti hanno disposto diverse terapie inefficaci. Il primario di neurologia ha
quindi proposto un intervento chirurgico che non avrebbe, secondo quanto
riferisce la paziente, risolto comunque il problema al braccio.
A fronte del rischio dell’intervento e
dell’indicazione circa l’impossibilità di utilizzare il braccio __________ si è
rivolta al medico di famiglia dott. __________ e, su indicazioni dello stesso,
si è indirizzata al dott. __________, neurochirurgo di __________ il quale –
dopo una approfondita visita – ha confermato la necessità di un intervento
chirurgico risolutore anche del problema al braccio. Convinta della bontà della
soluzione offerta dal professionista grigionese __________ si è sottoposta
all’intervento chirurgico il 15 gennaio 2001 con ricovero presso la clinica di
__________ nel Canton __________. L'intervento è stato eseguito con successo e
la degenza è durata dal 15 al 20 gennaio 2001.
__________ specifica di avere interpellato, prima
dell’intervento, il suo assicuratore malattia __________ per una conferma della
copertura dei costi. La Cassa ha però rifiutato il suo intervento e l’assicurata
ha provveduto a saldare personalmente la fattura per le prestazioni di cui ha
beneficiato nel Canton . La fattura per le spese è stata trasmessa
dall’assicurata alla Cassa per il rimborso negato. L’assicuratore ha presentato
unicamente un conteggio con il riconoscimento di CHF 2'316.-. Come da
informazioni ricevute presso l’ il 30 agosto 2001 __________ ha
chiesto l’emanazione di una formale decisione con lettera raccomandata. Vista
l’assenza di una decisione in merito l’assicurata si è rivolta a questo TCA
lamentando una denegata giustizia e postulando una “revisione” del caso.
1.2. Il Tribunale
ha intimato l’atto all’assicuratore malattia il 24 ottobre 2001 con
l’assegnazione di un termine di 20 giorni per una presa di posizione ed il
successivo 29 novembre 2001 il giudice delegato ha dovuto impartire il termine
perentorio di ulteriori 10 giorni per la formulazione della risposta di causa.
In data 3 dicembre 2001 __________ ha comunicato
a questo TCA che il servizio giuridico non avrebbe ricevuto il gravame per una
presa di posizione con l’intimazione del 24 ottobre 2001 postulando la
concessione di un ulteriore termine per la formulazione della risposta. Il
giudice delegato ha negato tale possibilità con lettera del 6 dicembre 2001
(V). Finalmente il 10 dicembre 2001 __________ ha presentato la risposta di
causa postulando la reiezione del gravame. Più dettagliatamente la Cassa così
si è espressa:
"
Sulla base del conteggio delle prestazioni del
13 luglio 2001, __________ ha garantito alla signora __________, per la degenza
dal 15 gennaio al 20 gennaio 2001 alla clinica privata __________, unicamente
il forfait giornaliero della camera in divisione comune dell'ospedale più
vicino al suo luogo di domicilio (cioè l'Ospedale __________), ossia fr. 386.‑
al giorno, per un totale di fr. 2'316.‑. Ciò significa che __________ ha
adempito agli obblighi che scaturiscono dall'assicurazione obbligatoria delle
cure medico‑sanitarie ai sensi della Legge federale sull'assicurazione
malattie (LAMal) del 18 marzo 1994.
Ciò che resta controverso è il saldo della
fattura relativa alla degenza dell'attrice in una clinica privata fuori cantone
di residenza.
Considerato che le assicurazioni complementari
sono rette non dalla Legge federale sull'assicurazione malattie, bensì dalla
Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908, le
contestazioni che vi possono scaturire sono reputate essere di diritto privato.
L'assicurato deve quindi procedere mediante la via della petizione contro l'assicuratore
malattie e non quella del ricorso, poiché le casse malati non hanno, in materia
di assicurazioni complementari, la possibilità di rendere delle decisioni.
(…)
Pertanto, la petizione inoltrata al Tribunale
cantonale delle assicurazioni dalla signora __________ in data 19 ottobre 2001
è da considerarsi un'azione relativa alle assicurazioni complementari, ed è
pertanto ricevibile.
(…)
Sulla base del dossier risulta che l'attrice ha
subito un intervento per un ernia cervicale c5/c6, che ha richiesto una degenza
di 6 giorni. La scelta della signora __________ si è portata su una clinica
privata nel canton __________.
Al momento del suo ricovero alla clinica
__________ dal 15 gennaio al 20 gennaio 2001, l'attrice era al beneficio
dell'assicurazione complementare __________. Conformemente all'articolo 1.1
delle Condizioni speciali per l'assicurazione malattie complementare relative
alla categoria __________, « ... __________ garantisce, in caso di malattia
o d'infortunio, la copertura integrale delle spese d'ospedalizzazione in
divisione comune di tutti gli ospedali pubblici in
Svizzera».
Nella fattispecie, la degenza è avvenuta in una clinica
privata del canton __________ e non può perciò essere rimborsata da
__________. Dì conseguenza, la signora __________ non può pretendere che
__________ assuma le spese che oltrepassano il forfait: garantito a titolo
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie, e cioè il
costo della camera in divisione comune dell'Ospedale pubblico più vicino al suo
luogo di domicilio. L'attrice non possiede una copertura assicurativa adeguata
a rimborsare una tale differenza.
Il conteggio delle prestazioni del 13 luglio 2001
è dunque conforme agli obblighi legali e contrattuali dell'assicuratore. Il
saldo di fr. 4'821.60 (7'137.60 ‑ 2'316) resta dunque a carico della
signora __________.
Per quanto riguarda l'argomentazione sollevata
dall'assicurata relativa all'assenza di decisione formale, ricordiamo che la
presa
di "decisione" ai sensi dell'articolo
80 LAMal è una via legale applicabile solo in materia di assicurazione
obbligatoria delle cure medico‑sanitarie.
In casu, visto che la controversia porta sulle
prestazioni dell'assicurazione complementare, la signora __________ può adire
direttamente le vie legali, senza che l'assicuratore debba prendere posizione
in maniera formale. A questo proposito, l'articolo 47, capoverso 2, della Legge
federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA) del 23
giugno 1978 prevede infatti che «per le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie giusta la legge
federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, i Cantoni prevedono una
procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti
e valuta liberamente le prove». La presa di posizione della parte convenuta
del 16 ottobre 2001 è dunque sufficiente ai fini della procedura.
Di conseguenza, nel caso in esame, non si può
certo parlare di rifiuto di rendere giustizia, visto che il fatto di non avere
preso una decisione formale non può essere opponibile all'assicuratore."
(VI/1)
La parte attrice ha avuto la possibilità di
formulare osservazioni in merito (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F.,
U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono
rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto
civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Il 1°
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
" le
contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
Nel
concreto la contestazione di __________ si fonda sulla LAMal, nella misura in
cui – nonostante formale richiesta esplicita di emanazione di una decisione
formale – l’assicuratore malattia non ha emanato decisione alcuna, posizione
ribadita in sede di risposta di causa ritenuto che la signora __________ non
potrebbe beneficiare di prestazioni più estese rispetto a quelle già
riconosciute da __________. D’altra parte le richieste dell’assicurata sono
state valutate da __________ come una petizione relativa a prestazioni
complementari e come tale verrà pure esaminata in questa sede con esame dei
diritti scaturenti dalla copertura complementare __________. In queste
circostanze il caso sottoposto a giudizio riveste duplice carattere di
impugnativa in ambito di applicazione della LAMal (art. 80 e segg. LAMal) e di
controversia relativa a prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2
e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et
Lichtenhahn 1996, pag. 134). In quest’ambito le casse malati e gli altri
istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni -, il TCA è
competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessata in base
all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal come detto.
Assicurazione sociale contro le malattie
2.3. Giusta l'art
80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore,
quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere
dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore deve motivare la
decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una
decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.
Le
decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi,
impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso
infruttuoso tale termine le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è
l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di
prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.
I
rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente
dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di
disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di
essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su
opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista
dall'art 86 LAMal.
2.4. In concreto,
niente di tutto ciò è avvenuto. __________ ha presentato alla cassa malati la
fattura relativa alle prestazioni ottenute presso la __________ come descritto
nelle considerazioni che precedono. L’assicuratore ha rimborsato parzialmente
dette cure mentre per la parte non rimborsata la Cassa ha preso una posizione
con il conteggio, posizione ribadita con lettera del 16 ottobre 2001 a firma
__________. In base ad un consiglio ricevuto dall’Ufficio dell’assicurazione
malattia a __________ __________ ha chiesto di ottenere una decisione formale
il 30 agosto 2001. Detta decisione non è stata emanata dall’assicuratore che
indica anzi di non avere ricevuto l’atto.
Da
rilevare come __________ abbia indicato a questo TCA di non avere ricevuto
neppure il ricorso intimato dalla Cancelleria ma di avere ottenuto solo
l’intimazione del termine di grazia. Questo TCA deve qui ritenere come il 30
agosto (doc. _) la ricorrente abbia chiesto con termini del tutto chiari “una
decisione formale scritta” relativa al caso di cui si discute, detto scritto è
stato richiamato il 18 settembre 2001 (doc. _). La decisione non è stata fatta
pervenire e di ciò è unicamente responsabile l’assicuratore malattia che deve
organizzare la sua amministrazione in modo tale che al servizio giuridico
vengano convogliati gli atti e le richieste formali come quella del 30 agosto
2001. Si ribadisce qui che (con invio raccomandato) __________ ha chiesto
l’emanazione di una decisione formale circa i fatti di cui si tratta e ciò
senza il minimo riscontro.
2.5. Nel caso di
specie quindi la Cassa non ha emanato una decisione prima dell’impugnativa, e
neppure in costanza di procedura una decisione formale è stata trasmessa dalla
Cassa che si è limitata ad osservare come la signora __________ non
beneficiasse di ulteriori diritti oltre a quelli già riconosciuti. __________
avrebbe dovuto decidere sollecitamente, nel termine di 30 giorni come alla
lettera della norma, rispettivamente come rammenta Gerhard Eugster,
Krankenversicherung in Schweizerischen Bundesverwaltungsrecht, 1998, Helbing
& Lichtenhahn, Basilea, nota 1039 pag. 229:
"
Verfügungen sind innerhalb von 30 Tagen seit
Eingang des entsprechenden Gesuchs zu erlassen (Art. 80 Abs. 1 KVG). Wo der
Versicherer objektiv nicht in der Lage ist, die notwendigen
Sachverhaltsabklärungen innerhalb dieser Frist abzuschliessen, ist die der
versicherten Person innerhalb dieser Frist unter Angabe der Gründe und der
mutmasslichen Wartezeit anzuzeigen, wobei die Berufung auf Arbeitsüberlastung
als Begründung nicht genügt. Bei ausreichender Begründung muss der Rechtsweg
der Beschwerde nach Art. 86 Abs. 2 KVG verschlossen belieben."
La
mancata decisione nel termine di 30 giorni permette all’assicurato di
rivolgersi al competente tribunale per ottenere l’emanazione di una decisione e
non solo per l’ottenimento di una decisione su opposizione. La giurisprudenza
del TFA va in questa direzione, infatti nella sentenza K 50/99 sentenza dell’8
febbraio 2000 nella causa J, la Corte federale così si è espressa:
"
On relèvera d'autre part que la caisse aurait dû
rendre une décision formelle quant à la prise en charge des frais litigieux en
vertu de l'assurance obligatoire des soins (art. 80 LAMal) et ensuite, le cas
échéant, une décision sur opposition (art. 85 LAMal). Elle ne pouvait se
contenter, par une simple lettre, d'exprimer l'avis que les prestations légales
selon la LAMal avaient été allouées à l'assurée et que seul demeurait litigieux
le droit à des prestations découlant de l'assurance complémentaire. Cette
informalité n'a toutefois pas eu d'incidence négative pour l'assurée. En effet,
selon l'art. 86 al. 2 LAMal, le recours peut aussi être formé lorsque
l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition, en dépit de
la demande de l'assuré. La recourante a précisément fait usage de cette faculté
en saisissant d'un recours le Tribunal des assurances du canton de Vaud.”
Quindi occorre esaminare se sia fondato il ricorso
per denegata giustizia dell’assicurata che si è aggravata a questo TCA contro
la mancata decisione dell’assicuratore nonostante la sua richiesta contenuta
agli atti.
2.6. L'art. 86
cpv. 2 LAMal prevede che l'interessato può presentare ricorso nell'ipotesi in
cui la Cassa malati non emani, come detto, la decisione o la decisione su
opposizione.
Si tratta di un ricorso per denegata giustizia
(M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge
fissa, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un
termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esiste per la decisione su
opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata
emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione
speciale, occorre richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in
materia di ritardata giustizia. Non va invece applicato per analogia il termine
di trenta giorni di cui al citato art. 80 LAMal (DTF 125 V 189). È dato in
particolare ritardo ingiustificato se l'autorità differisce la pronuncia della
decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della
durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di
causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così
come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza,
quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125
V 188 e giurisprudenza citata). Nel sentenza citata il TFA ha ritenuto che non
sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente
complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di
quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita
del 12 aprile 1999 in re G.T).
Nel caso
di specie invece alla Cassa veniva richiesta la semplice formulazione di una
decisione soggetta ad opposizione per la cui emanazione la legge prevede un
termine di 30 giorni. Per di più ciò è avvenuto in un contesto fattuale
decisamente non complesso. Ben diversa è invece la valutazione che incombe ad
una Cassa quando deve accertare il suo intervento a fronte di status medici
complessi e dove necessita di consultare i suoi medici di fiducia. In questi
casi all’amministrazione è permesso indicare tale esigenza in una decisione –
che deve però essere tempestiva - come rammenta Eugster nel passaggio più sopra
riportato. In casi come quello in discussione il tema è circoscritto e la Cassa
lo aveva già analizzato, niente avrebbe quindi impedito all’amministrazione di
rendere una decisione nei tempi di legge. La mancata emanazione della decisione
nel termine di 30 giorni adempie i presupposti della denegata giustizia. La
Cassa non può e non poteva accontentarsi di indicare di avere già soluto quanto
doveva e ritenere non dovuta altra prestazione. __________ avrebbe dovuto
esprimere tale suo avviso in una tempestiva decisione formale con facoltà per
l’assicurata di inoltrare opposizione alla stessa ed ottenere in seguito una
decisione su opposizione.
Non
avendo agito in questo modo, a prescindere dalla fondatezza delle pretese della
signora __________, il ricorso per denegata giustizia deve essere accolto ed
alla Cassa va fatto obbligo di emanare, nei tempi più contenuti, una decisione
formale nell’ambito di cui si discute, avverso la quale l’assicurata possa
inoltrare, se lo desidera, opposizione. Il ricorso va di conseguenza accolto
senza carico di tassa e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
Assicurazioni complementari
2.7. __________
era assicurata presso la __________ non solo per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie ma anche con una copertura complementare
denominata, come indicato in precedenza, __________. La copertura era in vigore
al momento dei fatti. La __________ provvede , tra altro, alla copertura
integrativa rispettivamente sostitutiva dell’assicurazione delle cure medico
sanitarie obbligatorie e garantisce il pagamento “integrale … delle spese di
ospedalizzazione in divisione comune di tutti gli ospedali pubblici svizzeri.
Detta complementare (secondo l’edizione delle CGA 2001 che la Cassa indica come
applicabili nella fattispecie):
"
Non si estende agli obblighi d'assunzione, da
parte dei cantoni, ai sensi della LAMal, delle spese ospedaliere e
semiospedaliere fuori dal luogo di residenza dell'assicurato.
(…)
Quando un assicurato ricoverato in un ospedale
pubblico può scegliere il suo medico curante e di conseguenza ne deriva
convenzionalmente una fatturazione supplementare a carico degli onorari medici,
__________ copre questa maggiorazione." (doc. _)
2.8. Nel caso di
specie detta copertura complementare non può trovare applicazione nel caso
concreto poiché le condizioni contrattuali riservano e limitano espressamente
l’intervento dell’assicuratore in caso di ricovero dell’assicurata presso un
nosocomio pubblico quale non è la clinica __________ nel Canton __________. Già
solo per questo aspetto l’atto del 19 ottobre 2001 – laddove chiede una
“revisione” del caso e debba quindi essere ritenuto quale petizione, ed ancora
nei limiti procedurali accennati in precedenza – deve essere respinto. La
signora __________ non potendo pretendere dalla copertura complementare da lei
conclusa alcun rimborso per la spesa avuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
A. Assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
1.- Il ricorso
per denegata giustizia è accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine alla ______ di emanare la decisione richiesta dalla
ricorrente nei tempi più brevi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
B. Assicurazioni complementari
1.- La
petizione 19 ottobre 2001 di ____ è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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