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Numero d'incarto:
36.2001.86
Data decisione, Autorità:
05.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00057+86
ir/nh
Lugano
5 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso/petizione dell'11
luglio 2001 di
__________,
contro
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, - che __________
si è rivolta al TCA con atto dell’11 luglio 2001 in cui evidenzia di essere
assicurata alla __________ unitamente a __________ e __________. La ricorrente
si è vista intimare due precetti esecutivi per il pagamento di premi LAMal e
LCA riferiti al mese di luglio 1997 per CHF 71,20 e CHF 128,20 (PE __________ e
__________). La ricorrente ha trasmesso copia delle
"
procedure esecutive citate a margine spiccate
nei miei confronti dalla __________, alle quali ho fatto regolare opposizione.
Con la presente chiedo che le procedure siano
annullate poiché il titolo del credito menzionato non è valido.
Premetto che da diversi anni la __________, alla
quale sono affiliata unitamente ai miei figli dal 1.01.1990, mi presenta un
saldo a loro favore di fr. 190.10. Puntualmente ho sempre contestato, in quanto
non era chiaro il motivo della pretesa.
A conferma di quanto dichiarato le inoltro i
diversi solleciti, richiami e ingiunzioni risalenti al 1997.
Dalla documentazione prodotta può constatare che
nell'ultima richiesta datata 05.05.2001 mi è stato richiamato il premio di
marzo 1997, regolarmente pagato, accludo copia della ricevuta.
Tengo a precisare che sono disposta a regolare
qualsiasi pendenza, com'è mia abitudine, purché motivata da premi o
partecipazioni giustificate, allego copia della raccomandata inviata alla
__________ in data 23.10.2000.
Per le motivazioni sopra descritte e suffragate
dalla documentazione allegata chiedo che siano annullate le procedure esecutive
spiccate dalla __________ a nome della sottoscritta."
- che
l’atto è stato trasmesso alla __________ per una presa di posizione. La Cassa
non ha formulato risposta di causa limitandosi a trasmettere a questo Tribunale
copia di uno scritto 23 luglio 2001 all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di
__________ del seguente tenore:
"
Precetti esecutivi n° __________
Assicurazione n° __________
Egregi Signori,
vi preghiamo cortesemente di voler cancellare gli
atti esecutivi citati in oggetto.
Nel frattempo, vi ringraziamo per la vostra
collaborazione e vi porgiamo i nostri più distinti saluti." (III)
- che tale
comunicazione è stata accompagnata da lettera sempre del 23 luglio 2001 in cui
__________ ha comunicato che
"
Abbiamo provveduto in data odierna ad annullare
presso l'UEF di __________ precetti esecutivi n° __________ spiccati nei confronti
della sig.ra __________.
Di conseguenza, la causa è priva di oggetto e
chiediamo che venga stralciata dai ruoli." (IV)
-
che il
ricorso riferito alle pretese della Cassa Malattia per pretesi premi fondati
sull’assicurazione di base imposta dalla LAMal appare irricevibile siccome la
procedura non ha ossequiato i precetti legali. In effetti giusta l'art 80
LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore,
quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere
dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore deve motivare la
decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una
decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli
assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30
giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale
termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata. Questo è, dunque,
l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di
prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore;
-
che,
comunque, a ragione la Cassa indica che la procedura è divenuta priva di
oggetto poiché il PE riferito a pretesi premi di assicurazione di base per il
mese di luglio 1997 è stato annullato su richiesta dell’assicuratore;
-
che, per
quanto attiene ai premi fondati sulle coperture assicurative complementari, la
procedura – tendente sostanzialmente ad ottenere il disconoscimento del debito
nei confronti della Cassa per i premi oggetto dell’esecuzione (pretesa
contestata come al doc. _) è divenuta priva di oggetto alla luce della
sostanziale acquiescenza della parte convenuta a fronte della contestazione
delle pretese da parte della signora __________;
-
che, con
atto di data 1° ottobre 2001, __________ ha comunicato a questo TCA il ritiro
della sua petizione come al doc. _;
-
che, alla
luce dell’esito dato all’atto della signora __________, non si percepiscono
tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
A. Assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
1.- Il ricorso
11 luglio 2001 formulato da __________ é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
B. Assicurazioni complementari
1.- La
petizione 11 luglio 2001 formulata da __________ é stralciata dai ruoli
siccome divenuta priva di oggetto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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