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Numero d'incarto:
36.2001.8
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00008
ir/nh
Lugano
15 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2001
di
__________,
contro
la decisione del 10 gennaio 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 10 gennaio 2001, l'IAS ha respinto il reclamo di __________ attiva
professionalmente quale dipendente) contro la decisione 31 ottobre 2000
dell’Ufficio assicurazione malattia con cui è stata respinta la richiesta di
sussidio per l'assicurazione contro le malattie riferita all’anno 2000.
aveva infatti postulato la concessione del sussidio per l’anno 2000 mediante
l’allestimento dell’apposito formulario in data 15 settembre 2000 in cui
rilevava di essere salariata. La ricorrente è stata tassata in data 11 dicembre
2000 per l’imposta cantonale 1999 – 2000 ed il reddito ritenuto in quella sede
è stato di CHF 21'077.-, in precedenza, per il biennio 1997 – 1998, con
decisione 25 ottobre 1999, la competente autorità fiscale aveva ritenuto un
reddito imponibile di CHF 24'242.-. A fronte di tale situazione l’Ufficio
assicurazione malattia aveva respinto la richiesta di sussidio con decisione 31
ottobre 2000 poi oggetto di reclamo evaso con la decisione impugnata.
1.2. __________
ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo rilevando come la sua
tassazione per l’anno 1999 – 2000 fissi un reddito inferiore all’importo di CHF
22'000.- ritenuto quale limite per la concessione del sussidio.
1.3. In risposta,
l'IAS ha postulato la reiezione del gravame osservando come i dati fiscali di
riferimento appaiono incontestati ed inequivocabili e non permettano la
concessione del sussidio.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art
1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato
dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione
1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza ( D.E. 27.10.1999 CdS).
2.3. In concreto,
risulta dagli atti che la ricorrente è stata oggetto della tassazione per il
periodo fiscale d’interesse ai fini della concessione o meno del sussidio
richiesto, il 25 ottobre 1999. In questa decisione, cresciuta in giudicato,
l’Ufficio circondariale di __________ ha ritenuto un reddito imponibile di CHF
24'242.-. Tale importo impedisce quindi la concessione del sussidio essendo
superiore (arrotondato ai CHF 25'000.-) a quanto stabilito dall’esecutivo
cantonale nel DE citato (CHF 22'000.-).
La
decisione impugnata va, dunque, confermata ed il gravame respinto senza carico
di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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