AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.78
Data decisione, Autorità:
21.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00078
cs/nh
Lugano
21 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 luglio 2001 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
dipendente dell'omonima società, è assicurato contro la perdita di guadagno
dovuta a malattia presso la __________ per un'indennità giornaliera dell'80% a
partire dal 1° giorno di malattia.
1.2. L'assicurato
è stato dichiarato inabile al lavoro dal 17.8.1998 e la Cassa malati ha
versato, per le affezioni riscontrate, 720 giorni di indennità al 50%, con
esaurimento delle prestazioni al 6.8.2000.
1.3. Dal
16.11.2000 al 23.4.2001 la cassa ha riconosciuto a __________ un'indennità
giornaliera per l'aggravamento del suo stato di salute (80%).
1.4. Con
decisione su opposizione del 12 luglio 2001 la Cassa ha comunicato
all'assicurato di ritenerlo abile al lavoro in qualità di muratore al 50% come
da perizia AI del 28.3.2001. Per le affezioni in questione la cassa malati non
riconosce delle inabilità superiori al 50% in quanto per tale grado d'incapacità
è già sopravvenuto l'esaurimento delle prestazioni (720 giorni). Inoltre
un'inabilità superiore al 50% non sarebbe giustificata.
1.5. Con
tempestivo ricorso l'assicurato, tramite l'avv. __________, ha chiesto
l'annullamento della decisione su opposizione e il riconoscimento da parte
della cassa malati di un periodo d'adattamento di 5 mesi con decorrenza dal 24
aprile 2001, rilevando in particolare:
"1. II
ricorrente è assicurato collettivamente presso la Cassa convenuta per
un'indennità giornaliera dell'80% dal 1° giorno di malattia, conformemente alle
disposizioni della LAMal.
Egli è stato ritenuto inabile al lavoro al 50% per malattia
(affezione urologica, sindrome lombovertebrale con discopatia L4-5/S1 e
scoliosi destro convessa) dal curante dott. med. __________ dal 30 settembre
1998 al 9 novembre 1998, al 80% dal 10 novembre 1998 al 31 dicembre 1998, al
50% dal 1 ° gennaio 1999 al 15 novembre 1999, all'80% dal 16 novembre 1999 a
oggi.
- La Cassa convenuta ha riconosciuto le prestazioni di indennità
giornaliera al 50% sino all'esaurimento dei 720 giorni di cui all'art. 72 cpv.
3 LAMal, sopraggiunto il 6 agosto 2000. Da allora, il ricorrente è assicurato
per la capacità lavorativa residua (51% - 100%).
Dal 16 novembre 2000 al 23 aprile 2001 è stata riconosciuta
l'indennità giornaliera residua per l'aggravamento attestato dal curante e dal
medico fiduciario della Cassa (80%).
- Con decisione 23 aprile 2001, la Cassa convenuta ha ritenuto il
caso chiuso dal 24 aprile 2001 siccome dagli atti AI si evince un'inabilità
lavorativa giustificata inferiore al 50%.
La successiva opposizione 2 maggio 2001 dell'assicurato è
stata respinta con la decisione su opposizione contro la quale qui ci si
aggrava, la quale fonda le proprie conclusioni sulla perizia del dott. med.
__________, FMH reumatologia e riabilitazione, __________ del 28 marzo 2001,
nella quale si legge, in punto al grado di incapacità di lavoro, che
l'insorgente è inabile nella misura del 50% nella professione di muratore. In
un'attività medio-leggera tale incapacità non oltrepasserebbe il 20%.
-
Con decisione 9 agosto 2001, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
constatato una malattia di lunga durata. II danno alla salute comporta una
perdita economica pari al 51% (confronto fra il salario annuo di operaio edile
di fr. 72'397.-- nel 1999 e quello percepibile in un'attività adeguata allo
stato di salute, con un rendimento all'80%, pari a fr. 35'194.-- nel 1999). La
decorrenza della mezza rendita è stata fissata dal 1° agosto 1999.
-
Giusta l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità
giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta
di almeno la metà. Di identico tenore l'art. 8.2 delle Condizioni particolari
dell'assicurazione collettiva dell'indennità giornaliera della Cassa convenuta.
-
Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1
LAMI - applicabile anche all'art. 72 LAMal - viene considerato incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo solo in misura ridotta, oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c, 111 V 239 consid. 1 b).
II quesito volto ad accertare se esista un'incapacità
lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va
valutata in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,
comunque, l'apprezzamento medicoteorico - anche se il giudice non se ne
scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la
sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, pag. 293) - bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114 V 283 consid. 1 c).
II grado dell'incapacità
lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da
motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente
richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
Anche nell'ambito
dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute. Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va
fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che
l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per
attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua
condizione economica. All'assicurato andrà comunque concesso un periodo di
adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto
(DTF 114 V 287 consid. 3d, 111 V 239 consid. 1 b e 2a). La nostra massima Corte
ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi.
- Nella concreta evenienza, è certo
che l'attività di muratore non è confacente allo stato di salute del
ricorrente, essendo stato ritenuto abile in attività leggera non o semi
qualificata, con un rendimento all'80%. In tale contesto, la Cassa convenuta
non può semplicemente sopprimere le prestazioni di indennità giornaliera, ma
deve concedere all'assicurato un periodo di adattamento a far tempo dal 24
aprile 2001, che appare equo fissare in 5 mesi, per la ricerca di una nuova
occupazione, avuto riguardo per l'età dell'assicurato (cinquantaduenne), gli
obblighi di mantenimento rilevanti dal diritto di famiglia, nonché le
limitazioni all'esercizio di un'attività lucrativa cagionate dal danno alla
salute. Ne segue che la decisione della Cassa non merita tutela siccome
contraria alla costante prassi del Tribunale federale in materia e il presente
ricorso accolto."
(doc. _)
1.6. In risposta
la cassa ha postulato in via principale la reiezione del gravame e in via
subordinata di riconoscere il grado d'inabilità lavorativa parificandolo a
quello attestato dall'AI per l'invalidità (51%), rilevando tra l'altro:
"6°
Il 16.11.2000 il medico curante Dr. __________ attestava un'inabilità
lavorativa dell'80% (documento _), quindi da tale data la cassa ha corrisposto
l'indennità giornaliera come disposto dall'Art. 72 cfr. 4 LAMal (vedi documento
_). Questa situazione si è protratta fino al 23.4.2001 (data della chiusura del
caso).
II ns. medico di fiducia Dr. __________ in occasione delle
visite di controllo confermava il grado d'inabilità dell'80%, così come
attestato dal medico curante, inoltre ci comunicava quanto segue:
(Visita del 4.12.2000) ... Per il momento il paziente rimane
in inabilità lavorativa all'80%. Una nuova valutazione andrà fatta tra circa 1
- 1 1/2 mese questa volta con i nuovi radiogrammi, nonché gli esami effettuati
per i problemi alle anche e spalle (RX, US o altro), se persistenza
dell'inabilità lavorativa (documento _).
(Visita del 22.1.2001) ... Si dichiara tuttora incapace ad
un'attività lavorativa superiore del 20%. Non ha effettuato indagini
radiologiche di recente contrariamente a quanto scritto nella mia lettera
precedente, ma ciò è giustificabile dal fatto che queste ultime saranno fatte
nelle prossime settimane in vista di una perizia AI che dovrebbe essere
effettuata negli ultimi 10 giorni di febbraio.
... la valutazione più corretta della capacità lavorativa
necessita di ulteriori approfondimenti diagnostici come da me citato nella
precedente lettera. Visto che questi saranno fatti tuttavia nel corso delle
prossime settimane in vista di una perizia AI, propongo di aspettare questa
perizia per una definizione corretta dell'incapacità lavorativa (documento _).
7° II Dr. __________ FMH in reumatologia e riabilitazione, nella
sua perizia del 28.3.2001 esperita per conto dell'AI, rileva quanto segue
(documento _):
(p.to 2.2) ... Per quanto riguarda l'attività lavorativa egli
svolge dei piccoli lavoretti, fa i rapporti giornalieri del lavoro svolto sui
cantieri, fa preventivi e fatture ma solo la bozza. Le attività amministrative
vengono svolte da un'impiegata a tempo parziale che svolge l'attività di aiuto
ufficio e da una fiduciaria. Lui aiuta nei piccoli lavori sui cantieri. Fa dei
trasporti con il camioncino senza comunque caricare e scaricare il materiale.
Utilizza dei macchinari comunque facendo attenzione soprattutto di non
sottoporsi a delle vibrazioni importanti perché queste gli procurano un
peggioramento dei disturbi. Vi è un operaio che lavora al 100% al quale si
associa la sua attività al 20%. Riescono così a tirare avanti assai bene anche
dal punto di vista finanziario.
(p.to 5 Grado di capacità di lavoro in % nell'esercizio
dell'attività lucrativa o dell'attività abituale svolta prima dell'insorgenza
del danno alla salute):
... Tenendo presente l'attività lavorativa pesante che il
paziente svolge, e cioè quella di muratore, ritengo che egli presenti in questa
professione un'incapacità lavorativa del 50%. Eventualmente si potrebbe
arrivare ad un'incapacità lavorativa inferiore se si tengono presenti anche le
altre attività che il paziente svolge nell'ambito di una ditta che era
inizialmente di sua proprietà e dalla quale ora è stipendiato avendo ceduto le
sue azioni. Se si tiene in considerazione che il paziente svolge anche dei lavori
di stesura di preventivi, stesura di rapporti giornalieri e cerca del lavoro
nonché delle attività di trasporto si potrebbe giungere ad un'incapacità
lavorativa massimale del 40%. In ogni caso mi sembra che in un'attività
lavorativa medio-leggera ergonomicamente adatta per quanto riguarda la colonna
vertebrale anche di tipo non qualificato il paziente presenti un'incapacità
lavorativa massimale del 20%.
8° II ns. medico di fiducia Dr. __________, in data 11.5.2001, ci
comunica di essere pienamente d'accordo con la conclusione del Dr. __________ e
di ritenere che il grado d'inabilità dell'assicurato non sia superiore al 50%
(documento _).
9° In base alle conclusioni espresse nella perizia AI di cui
sopra, e ulteriormente riconfermate dal ns. medico di fiducia (vedi documento
_) abbiamo comunicato all'interessato la chiusura del caso a far data dal
24.4.2001 (documento _). Questa ns. decisone è stata dall'assicurato
prontamente contestata (documento _), come del resto già avvenuto per le altre
ns. prese di posizione (vedi p.to 4), contestando inoltre il grado d'inabilità,
asserendo che il medico curante lo avrebbe dichiarato abile al 60% (non abbiamo
mai ricevuto alcun certificato medico in merito a ciò).
In data 30.5.2001 abbiamo provveduto a riconfermare la ns.
decisione del 23.4.2001 (documento _)
10° Come richiesto dell'Avv. __________ il 2.7.2001 (documento _),
abbiamo provveduto a dare seguito alla ns. presa di posizione, in data
12.7.2001 con l'emissione di una decisione su opposizione (documento _).
11° In data 19 c.m. abbiamo ricevuto da parte dell'ufficio Al la
comunicazione che l'interessato è stato riconosciuto invalido in ragione del
51% a far data dal 1.8.1999 (documento _). Non abbiamo ancora potuto appurare
se sussista o meno una sovrassicurazione." (doc. _)
1.7. Il 19
ottobre 2001 il ricorrente ha osservato:
Con progetto di decisione 8 agosto 2001,
l'Ufficio invalidità del Cantone Ticino ha rilevato che il danno alla salute di
cui l'assicurato è portatore comporta una perdita economica pari al 51%,
siccome nel lavoro d'operaio edile l'interessato avrebbe potuto guadagnare un
salario annuo di fr. 72'397.-- nel 1999, mentre in un'attività adeguata al suo
stato di salute (attività leggera non o semi qualificata, con rendimento
all'80%), egli potrebbe in via teorica ricavare un reddito annuo di fr.
35'194.-- (valori 1999). Certo, l'incapacità di guadagno, sulla quale si fonda
il concetto di invalidità, si distingue dall'incapacità al lavoro per il fatto
che essa considera quale guadagno può e deve ancor essere realizzato
dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato
del lavoro equilibrato. L'incapacità al lavoro è, di contro, l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo e viene valutata nella propria
professione rispettivamente in altri lavori e attività. Nella circostanza, è
legittimo ritenere che l'attività di operaio edile non è confacente allo stato
di salute del ricorrente, segnatamente in ordine ai gravi disturbi alla colonna
vertebrale, che trovano oggettivo riscontro in tutti agli atti medici acquisiti
all'incarto Al, che qui viene formalmente richiamato. Per contro, è
tranquillamente ammessa una capacità al lavoro nella misura dell'80% in
attività leggere non o semi qualificate, così come alle conclusioni dell'AI.
Non si vede pertanto come la Cassa convenuta possa rifiutare di concedere un
periodo di adattamento conformemente alla costante giurisprudenza in
materia." (doc. _)
1.8. La cassa ha
infine affermato:
"
L'Avv. __________, come già d'altronde da noi
già fatto rilevare nella risposta di causa (in diritto p.to 2), ritiene
erroneamente che:
... Non si vede pertanto come la Cassa convenuta
possa rifiutare di concedere un periodo di adattamento conformemente alla
costante giurisprudenza.
Questo riferimento è inerente al cambio di
professione; ciò non è pertinente con il caso in questione." (doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se la Cassa è tenuta a riconoscere a
__________ un periodo d'adattamento di 5 mesi con decorrenza dal 24 aprile
2001.
2.2. Giusta l'art
72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità
lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'art. 72 LAMal - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi
di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo
soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale
attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons.
1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I,
p. 286 ss).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, cons. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio -
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato
é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno
alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V
53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.
t. II p. 377).
Quindi,
se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui, rilevato che il
principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un determinato
comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti degli
inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess 1997
pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.3. In concreto,
il dott. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, perito
AI, circa lo stato del ricorrente ha affermato, in data 28 marzo 2001:
" ...
per quanto riguarda l'attività lavorativa egli svolge dei piccoli lavoretti, fa
i rapporti giornalieri del lavoro svolto sui cantieri, fa preventivi e fatture
ma solo la bozza. Le attività amministrative vengono svolte da un'impiegata a
tempo parziale che svolge l'attività di aiuto ufficio e da una fiduciaria. Lui
aiuta nei piccoli lavori sui cantieri. Fa dei trasporti con il camioncino senza
comunque caricare e scaricare il materiale. Utilizza dei macchinari comunque
facendo attenzione soprattutto di non sottoporsi a delle vibrazioni importanti
perché queste gli procurano un peggioramento dei disturbi. Si tratta di una
ditta molto piccola che si occupa soprattutto di ristrutturazioni e riattazioni.
Vi è un operaio che lavora al 100% al quale si associa la sua attività al 20%.
Quando vi sono dei lavori più importanti viene ad aggiungersi un altro muratore
che lavora comunque in modo indipendente. Riescono così a tirare avanti assai
bene anche dal punto di vista finanziario. Il paziente vorrebbe continuare a
fare questo lavoro in questa forma visto e considerato che ha l'ufficio
praticamente vicino a casa ed i lavori che svolgono sono soprattutto nella zona
di __________ e quindi a pochi passi dalla sua abitazione.
(…)
- GRADO DI Capacità
DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA'
ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
I disturbi del paziente sono credibili ed in
parte associabili alle alterazioni evidenziate a livello della colonna lombare.
Si tratta di una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena
soprattutto a sinistra in relazione con delle discopatie plurisegmentali
particolarmente accentuata a livello del segmento L5/S1 e in minor misura ai
segmenti L3/L4 ed L4/L5. L'esame clinico permette di escludere una compressione
di tipo radicolare o un'instabilità lombosacrale. L'esame neuroradiologico con
una RM eseguita ultimamente e più precisamente in data 26.02.2001 mette in evidenza
la presenza soprattutto di un'osteocondrosi a livello L5/S1 nonché una
discopatia L3/L4 ed L4/L5 senza ernie discali vere e proprie. Accanto a questo
problema principale vi è uno stato dopo sindrome cervicoradicolare C8 a
sinistra con un residuo sensitivo con disturbi della sensibilità soprattutto
notturni a livello del III-IV e V dito della mano sinistra.
Vi è una minima periartropatia omeroscapolare
tendinopatica su una lesione parziale del tendine del sopraspinato senza
sintomatologia d'impingement. Vi sono poi delle gonalgie e delle coxalgie senza
un correlato clinico e radiologico.
Tenendo presente l'attività pesante che il
paziente svolge e cioè quella di muratore ritengo che egli presenti in questa
professione un'incapacità lavorativa del 50%.
Eventualmente si potrebbe arrivare ad
un'incapacità lavorativa inferiore se si tengono presenti anche le altre
attività che il paziente svolge nell'ambito di una ditta che era inizialmente
in parte di sua proprietà e dalla quale ora è stipendiato avendo ceduto le sue
azioni. Se si tiene in considerazione che il paziente svolge anche dei lavori
di stesura di preventivi, stesura di rapporti
giornalieri e cerca del lavoro nonché delle attività di trasporto si potrebbe
giungere ad un'incapacità lavorativa massimale del 40%.
In ogni caso mi sembra che in un'attività
lavorativa medio-leggera ergonomicamente adatta per quanto riguarda la colonna
vertebrale anche di tipo non qualificato il paziente presenti un'incapacità
lavorativa massimale del 20%." (doc. _)
Il Dr.
Med. __________, medico di fiducia della __________ ha affermato:
"
… in relazione all'incapacità lavorativa del
signor __________ rispettivamente la perizia AI del Dr. __________, posso
confermare che sono anch'io dell'opinione che l'inabilità lavorativa
dell'assicurato non sia superiore al 50%. Concordo a pieno con le ulteriori
valutazioni scritte nella perizia AI dal Dr. __________."
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni del perito AI e dello
specialista consultato dalla cassa convenuta.
Occorre
infatti rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209;
Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.): i
pareri redatti da medici alle sue dipendenze o da medici esterni
all’amministrazione dietro suo incarico non sono, quindi, delle “perizie di
parte” ma perizie che hanno pieno valore probatorio a condizione che si
esprimano in modo completo sui punti litigiosi, si fondino su uno studio
esteso, prendano in considerazione anche le lamentele espresse, siano state
consegnate in piena conoscenza dell'incarto, siano chiare e motivate
nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione
medica (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
Per cui
va ammesso che l'inabilità lavorativa dell'insorgente nella sua professione
abituale non supera il 50%.
2.4. Il
ricorrente sostiene che l'attività di muratore non è confacente al suo stato di
salute, essendo stato ritenuto abile in attività leggera non o semi qualificata
con un rendimento dell'80%, per cui la Cassa non potrebbe semplicemente
sopprimere le prestazioni d'indennità giornaliera ma dovrebbe concedergli un
periodo di adattamento di 5 mesi a far tempo dal 24 aprile 2001.
Va qui
rilevato, come visto in precedenza, che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Canton Ticino ha stabilito che il danno alla salute di cui il richiedente è
portatore comporta una perdita economica del 51%, per cui a partire dal 1°
agosto 1999 l'insorgente è stato posto al beneficio di una mezza rendita
d'invalidità.
Ora,
l'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai
sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il
fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato
del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le
droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La censura
dell'insorgente si rivela infondata. Infatti, non è contestato che il 6 agosto
2000 l'assicurato ha estinto il proprio diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 72 cpv. 3 LAMal giusta il quale l'indennità giornaliera va pagata, per
una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni
consecutivi. Per cui, conformemente all'art. 72 cpv. 4 LAMal, l'insorgente era
ancora assicurato unicamente per la capacità lavorativa residua (51% - 100%).
Il citato disposto prevede in effetti che in caso di incapacità lavorativa
parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la
durata di cui al capoverso 3. E' mantenuta la protezione assicurativa per la
capacità lavorativa residua.
Ritenuto
che nel caso di specie l'incapacità lavorativa nel proprio lavoro di muratore
non supera il 50% il diritto alle prestazioni è estinto.
Infondato
risulta il riferimento alla giurisprudenza circa l'esistenza e l'estensione del
diritto all'indennità giornaliera nell'ambito dell'obbligo di limitare il danno
(DTF 114 V 281). Infatti nel caso citato si trattava di stabilire se
l'assicurato, inabile nel proprio lavoro, poteva aver diritto ad un'indennità
giornaliera anche se era abile in attività leggere. Il TFA ha risposto affermativamente
ritenendo adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi durante i
quali l'indennità va pagata (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss).
In
concreto tuttavia non si è in presenza di un cambiamento di lavoro. Ritenuto
come nella sua attività di muratore egli presenta un'incapacità lavorativa del
50% e il diritto alle prestazioni è già esaurito, la Cassa non è tenuta
a concedere all'insorgente un periodo di adattamento di 5 mesi.
2.5. Infine
l'assicurato nel suo gravame propone il richiamo dell'intero incarto AI.
Orbene,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8
marzo 2001 nella causa R., P. e F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
In queste
circostanze il gravame va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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