AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.63
Data decisione, Autorità:
29.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00063
ir/cd
Lugano
29 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 22 giugno 2001 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurato presso la __________ per le cure medico sanitarie obbligatorie
volute con la LAMal ed ha inoltre contratto con il medesimo assicuratore le
seguenti coperture complementari:
__________, per la coperture delle spese
integrative in caso di cure mediche,
__________ integrativa ospedaliera riferita al
reparto privato,
__________ assicurazione integrativa per le spese
ospedaliere.
1.2. Mentre
giocava a pallavolo il 30 novembre 2000 __________ si è procurato un trauma al
ginocchio sinistro (rottura dei legamenti crociati). Egli è stato sottoposto a
cure presso l’Ospedale __________ e, successivamente, presso il dott.
__________ che, con certificato medico del 14 dicembre 2000, ha prescritto una
serie di 9 sedute di fisioterapia (2 trattamenti al giorno). __________ ha
beneficiato di prestazioni fisioterapiche dal dicembre 2000 sino al marzo 2001
fatturate complessivamente 2'797,95. Il dott. __________ ha quindi prescritto
l’uso dell’apparecchio Compex per l’elettrostimolazione con ricetta del 14
febbraio ed ancora il 14 marzo 2001 (antecedente alle ultime sedute di
fisioterapia presso il signor __________).
__________ ha accertato presso il fornitore
dell’apparecchio Compex il prezzo giornaliero del noleggio in CHF 10.- e
ritenuta la durata prevista della cura – secondo il ricorrente di 4 mesi – ha
considerato maggiormente interessante dal profilo economico acquistare un
apparecchio comunque diverso da quello prescritto dal medico.
Egli ha così agito sulla scorta delle
informazioni acquisite presso il fisioterapista. Secondo il ricorrente, “… il
programma idoneo poteva essere svolto con successo senza dover far capo
all’apparecchio Compex … - … strumento professionale versatile e maggiormente
professionale concepito per le più svariate e molteplici applicazioni – bensì,
e a un costo inferiore, “accontentandosi” delle prestazioni
dell’apparecchio Compex Sport in vendita nei negozi specializzati”. __________
ha quindi acquistato l’apparecchio ad un prezzo di CHF 1'125.- chiedendo la
rifusione della spesa all’assicuratore malattia che ha rifiutato la
prestazione.
1.3. La posizione
della Cassa è stata formalizzata con decisione del 16 maggio 2001 e confermata
in seguito all’opposizione del ricorrente del 23 maggio 2001. Con decisione su
opposizione del 22 giugno 2001 la Cassa così si è espressa:
"2.1.
Circa la presa a carico da parte dell'assicuratore malattie di prestazioni da
ricollegare all'assicurazione di base va sottolineato che in virtù dell'art. 32
cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli artt. 25‑31 LAMal devono essere
efficaci, appropriate ed economiche, ossia avere un effetto sul piano generale,
l'effetto prefisso nel caso specifico e presentare una giusta relazione fra lo
scopo prefisso ed i costi che ne risultano (cfr. Messaggio LAMal dei 6.11.91 ad
art. 26 cpv. 1). Circa la designazione delle prestazioni e la conseguente
assunzione dei relativi costi da parte di una cassa malati è necessario riferirsi,
rispettivamente, all'art. 33 LAMal e all'art. 34 LAMal nonchè all'ordinanza
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie (ordinanza
sulle prestazioni, OPre).
2.2. Per quanto concerne le prestazioni legate alle coperture
integrative la __________ ha elaborato una lista di ausili che vengono
riconosciuti come efficaci e pertanto, solo in precisi casi, vengono
riconosciute prestazioni. Questa lista è a disposizioni di ogni assicurato. La
stessa viene aggiornata regolarmente tenendo conto degli sviluppi e del frutto
della ricerca della scienza medica.
- In virtù della citata ordinanza (OPre) risulta chiaramente
che la presa a carico del relativo costo di noleggio l'acquisto
dell'apparecchio "compex sport" da parte della cassa quale
assicuratore ai sensi della LAMal sia esclusa. Pertanto, sulla base di questa
semplice constatazione l'argomentazione del qui opponente in base alla quale la
cassa avrebbe erogato prestazioni perchè il trattamento era prescritto da un
medico appare limitativa e non tiene, assolutamente, conto del fatto che una
cassa non è tenuta al pagamento di ogni trattamento ma solo di quelli che sono
giustificati dalla scienza medica. Identico discorso vale per gli ausili
medici. Ora, indiscutibilmente, il "compex sport" non è compendiato
dall'OPre e pertanto la cassa non può essere tenuta all'assunzione del relativo
costo sia esso di noleggio o di acquisto. A tal proposito giova ricordare che
in questo contesto l'unico criterio per l'assunzione di un costo è il carattere
terapeutico riconosciuto: in caso di difetto la cassa non è tenuta a
corrispondere prestazioni e la fattispecie presentata dall'assicurato rientra ‑
senza eccezioni di sorta ‑ in questo contesto.
Circa le prestazioni legate alle coperture integrative va
rilevato che l'ente ha elaborato una lista di ausili che vengono ritenuti come
efficaci e pertanto vengono riconosciute prestazioni. Questa lista è a
disposizione di ogni assicurato ed è aggiornata regolarmente tenendo conto
degli sviluppi e del frutto della ricerca della scienza medica. A codesta
istanza non risulta che il signor __________ abbia richiesto informazioni circa
l'assunzione dei costi legati all'utilizzo del "compex sport"
in regime di assicurazioni integrative. A lato, quest'istanza rileva che il qui
opponente ritiene giustificata la propria domanda perchè convinto che quanto
qui richiesto sarebbe stato erogato se l'oggetto tecnico fosse stato
noleggiato.
Questa conclusione non può essere condivisa.
Infatti, è risaputo che una cassa non assume ‑ via le
proprie assicurazioni integrative ‑ tutti i costi legati all'erogazione
di trattamenti ma, solo, prende a carico quei costi legati a quei trattamenti
che ‑in base alla propria conoscenza ‑ soddisfano gli standards
attuali di efficacia, appropriatezza, economicità e di cui è data notizia al
proprio assicurato, in questo caso, attraverso un'apposita lista.
Sulla base di quanto sopra, la presente istanza non
intravede motivi fondati per dar corso alle richieste del qui opponente:
infatti, anche in questo caso il fatto di sottoporsi ad un trattamento
utilizzando il "compex sport" a noleggio non offre
all'assicurato il diritto all'assunzione da parte della cassa malati del costo
dei trattamento poichè eseguito con un apparecchio non riconosciuto. L'assicurato
avrebbe dovuto sincerarsi circa la portata del proprio diritto."
Con il ricorso in discussione __________,
patrocinato dal padre avv. __________, ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata rilevando come l’applicazione sia stata prescritta dal
medico e come fosse più conveniente l’acquisto dell’apparecchio Compex Sport
piuttosto che il noleggio dell’apparecchio Compex. In sede di risposta la Cassa
si è confermata nelle sue conclusioni riprendendo le argomentazioni della
decisione su opposizione.
1.4. In corso
d’istruttoria il giudice delegato ha chiesto la produzione, al ricorrente, del
prospetto tecnico dell’apparecchio acquistato ed ha acquisito informazioni
presso il medico ed il fisioterapista.
in diritto
In ordine
2.1. La
fattispecie sottoposta a giudizio è relativa al rifiuto, da parte della
__________, di rimborsare a __________ la somma di CHF 1'125.- come alla
fattura 15.2.2001 della __________ e riferita all'acquisto di un apparecchio
Compex Sport.
Con il
suo Ricorso 24 luglio 2001 __________ si aggrava precisamente contro la
"decisione su opposizione 22 giugno 2001" facendo riferimento
all'OPre richiamata nella decisione su opposizione.
Nelle sue
conclusioni __________ ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'obbligo di presa
a carico dell'importo di CHF 1'125.- da parte di __________. Egli ha prodotto
copia della decisione impugnata.
L'assicurazione contro le malattie é stata retta,
sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a
decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione
malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile (cfr. R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie
complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische
Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de
la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber,
Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4,
1996, p. 225-251).
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli
istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della
LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Nelle
contestazioni giusta il cpv. 2, non possono essere addossate spese procedurali
alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di
esse a carico della parte temeraria.
L’art
75 cpv. 2 LAMal dà competenza al TCA - competente a dirimere le vertenze
relative alle assicurazioni sociali - per dirimere le contestazioni sorte fra
assicuratori ed assicurati in materia di assicurazioni complementari
all'assicurazione malattia sociale praticate da assicuratori autorizzati a
praticare l’assicurazione malattia obbligatoria.
Nel caso
concreto a giudizio è sottoposto unicamente il ricorso contro la decisione su
opposizione relativa all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Il
signor __________, patrocinato dal padre che esercita l'attività di avvocato,
non ha presentato una petizione al TCA, con relative motivazioni, tendente ad ottenere
prestazioni assicurative da parte di __________ sulla scorta delle
assicurazioni complementari.
Il
giudizio del TCA è quindi limitato alla verifica del diritto, o meno, al
rimborso delle spese sostenute da __________ unicamente nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie.
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 25 cpv. 1 LAMal, in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie assume i costi delle
prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia ed i relativi postumi.
Secondo quanto stabilito dal capoverso 2 della stessa disposizione, queste prestazioni comprendono, in particolare, gli esami, le terapie e le cure dispensate in
ambulatorio, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o
in una casa di cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano
prestazioni previa prescrizione o indicazione medica (lett. a), le analisi, i
medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti
dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico
(lett. b), i provvedimenti di
riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico (lett. d) nonché la degenza nel reparto comune di un ospedale (lett. e). Nel
caso d’infortuni la legge (art. 28 LAMal) impone all’assicuratore di assumere
gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.
A norma
dell'art. 5 cpv. 1 OPre, le prestazioni effettuate previa prescrizione medica
dai fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal sono assunte dagli
assicuratori malattia in misura di 12 sedute nel periodo di tre mesi dalla
prescrizione. La fisioterapia deve consistere in:
" a. raggi ultravioletti;
b. raggi colorati
e infrarossi;
c. aria calda;
d. onde corte,
onde ultracorte;
e. radar
(microonde);
f. diatermia;
g. aerosol;
h. massaggio
manuale e chinesiterapia:
-
massaggio muscolare, locale o generale, massaggio del
tessuto connettivo e riflessogeno,
-
ginnastica medica (motulizzazione articolare,
chinesiterapia passiva, meccanoterapia, ginnastica respiratoria ivi compreso
l’impiego di apparecchi per combattere l’insufficienza respiratoria, ginnastica
in piscina),
-
ginnastica secondo Bobath o
Kabath,
-
ginnastica di gruppo,
-
estensione vertebrale,
-
drenaggio linfatico di edemi linfatici, eseguito da
fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia,
-
ippoterapia-K in caso di sclerosi multipla, eseguita da
fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia;
i. ultrasuoni;
k. elettroterapia:
-
galvanizzazione (locale e
generale), iontoforesi,
-
faradizzazione (corrente esponenziale, corrente a bassa e
media frequenza);
l. idroterapia:
-
impacchi e compresse,
-
applicazione di fango e di
paraffina,
-
docce medicali,
-
bagni medicinali,
-
bagni elettrici,
-
massaggio al getto
(idromassaggio),
-
massaggio sott’acqua,
-
bagni ipertermici."
2.3. A norma
dell'art. 56 cpv. 1 LAMal, il fornitore di prestazioni deve limitare le
prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura.
La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni eccedenti questo
limite. Al fornitore di prestazioni può essere richiesta la restituzione di
rimunerazioni ai sensi della presente legge ottenute indebitamente (cpv. 2).
In base all’art. 52 LAMal ed all’art. 33 lett. e
OAMal i mezzi e gli apparecchi debbono essere elencati specificatamente con
delega al Dipartimento per tale elencazione sentita la commissione competente
(art. 37a lett. e, 37b e 37g OAMal).
Va ancora rammentato come in virtù dell'OPre
citata i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali
l’assicuratore deve assumere una determinata rimunerazione sono definiti per
gruppo e per campo d’applicazione dall’allegato 2 alla stessa Opre, si tratta
di ordinanza del DFI che non viene pubblicata nella raccolta delle leggi (RU).
Secondo l’art. 20 cfr. 3 Opre i mezzi e gli apparecchi vengono remunerati al
massimo fino ad un importo pari a quello indicato nell’elenco per la
corrispettiva categoria, l’eventuale somma esuberante l’importo riconosciuto
resta a carico dell’assicurato. L'art. 24 Opre stabilisce che i mezzi e gli
apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di
regola noleggiati. L’assicuratore è obbligato ad assumere i costi dei mezzi e
apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita può essere prevista
nell’elenco apposito una rimunerazione dei costi d’adeguamento e di
manutenzione necessari, costi coperti invece dal prezzo del noleggio (art. 24 cifra
3 Opre).
Non va dimenticato che i mezzi e gli apparecchi
costituiscono un caso particolare di prestazione assicurativa, gli importi
massimi rimborsabili da parte delle casse malati vengono indicati
dall’allegato 2 dell'OPre. Si tratta di importi comprensivi dell’IVA che
corrispondono al prezzo medio di prodotti appropriati reperibili sul mercato.
Entro i limiti dell'importo massimo fissato
l'assicurato è libero di scegliere il prodotto che ritiene più adatto al suo
caso (art. 33 OAMal, art. 24 OPre), ma è tenuto ad assumersi eventuali costi
supplementari. Per questa ragione i mezzi e gli apparecchi sono esclusi dalla
protezione tariffale di cui all'art. 44 cpv. 1 LAMal.
Inoltre, anche per i mezzi e gli apparecchi, si
applica la partecipazione ai costi degli assicurati con aliquota percentuale e
franchigia (vedi art. 64 LAMal, art. 103 OAMal) all'importo massimo
rimborsabile.
Fino all'importo massimo figurante sull'EMAp
(Elenco dei mezzi e degli apparecchi) vengono rimborsati dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie tutti i mezzi e gli apparecchi - se
prescritti da un medico o da un chiropratico (per le limitazioni si veda l'art.
4 lett. c OPre) e consegnati da un centro autorizzato dal Cantone ed in
possesso di un contratto con un assicuratore-malattie ai sensi dell'art. 55
OAMal - che corrispondano alla descrizione di una posizione EMAp, rispondano
agli scopi diagnostici o terapeutici perseguiti e siano autorizzati sul mercato
svizzero, cioè conformi alle norme dell'ordinanza relativa ai dispositivi
medici (ODmed) del 17 ottobre 2001, la cui applicazione e vigilanza incombono
all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Come rammenta sempre l’EMAp (allegato 2 all'OPre)
citato i mezzi e gli apparecchi che non corrispondono esattamente alle
caratteristiche di una posizione EMAp non possono essere fatturati a carico
dell'assicurazione malattie obbligatoria. Emettere fatture facenti riferimento
a un numero di posizione analogo non è lecito.
I prodotti sono divisi in gruppi secondo la loro
funzione. Rispetto agli altri elenchi dell'assicurazione malattie obbligatoria
l'EMAp ha la particolarità di menzionare solo descrizioni generali dei prodotti
senza indicare alcuna marca. Per il noleggio e l'acquisto le posizioni vengono
registrate separatamente. L'unità dell'importo registrato (p. es. al pezzo,
affitto giornaliero ecc.) è indicata di volta in volta per ogni posizione.
2.4. Nel caso
concreto il medico dott. __________ ha prescritto al ricorrente delle sedute di
fisioterapia e, solo nel certificato del 19 febbraio 2001, nella prescrizione
si può leggere la dicitura “Compex (noleggio)”. La dicitura Compex è ripresa
anche in un certificato medico del 14 marzo 2001 sempre del dott. __________.
L’EMAp, al suo punto 09
tratta degli “Apparecchi per elettrostimolazione” ossia quegli apparecchi che,
attraverso elettrodi, scaricano sui tessuti corrente elettrica in forma ben
definita a scopi terapeutici e vengono utilizzati per lenire il dolore,
stimolare i muscoli o trattare l'iperidrosi.
In particolare l’EMAp prevede, per quanto attiene
più specificatamente alla elettrostimolazione:
" 09.02 Apparecchi per neurostimolazione
09.02.01.00.1 L
Apparecchio per neurostimolazione elettrica transcutanea, (TENS), acquisto
Riguardo alla
terapia del dolore.
Limitazione:
Condizioni:
-
il medico o, su suo ordine, il
fisioterapista deve aver provato l’efficacia del TENS sul paziente e averlo
istruito circa l’uso dello stimolatore;
-
il medico di fiducia deve aver
confermato che l’autoterapia praticata dal paziente è indicata;
-
l’indicazione è data segnatamente
nei casi seguenti:
-
dolori derivanti da un neuroma;
per esempio dolori localizzati che possono insorgere a causa di pressione in
corrispondenza di membra amputate (monconi);
-
dolori che possono essere
provocati o aumentati con la stimolazione (pressione, trazione o stimolazione
elettrica) di un punto nevralgico, come ad esempio dolori di tipo sciatalgico o
sindromi spalla-braccio;
-
dolori provocati da compressione
dei nervi; per esempio dolori irradianti persistenti dopo operazione dell’ernia
del disco o del canale carpale.
1
pezzo 300.00"
Nel caso
concreto può rimanere aperta la questione a sapere se l’apparecchio Compex
acquistato dal ricorrente sia effettivamente un apparecchio per neurostimolazione elettrica transcutanea alla luce del
fatto che viene definito dalla Compex un elettrostimolatore “neuromusculaire”.
Sono in concreto carenti le altre condizioni
legali poste dall’Elenco per ammeterne l'acquisto. Nel caso concreto poi il
medico ha indicato il noleggio dell’apparecchio nel suo certificato 14 febbraio
2001 (doc. _ della Cassa). Circostanza questa che ha trovato conferma nello
scritto 7 marzo 2002 dal dott. __________ al TCA (XVI) in cui il professionista
ha indicato:
"
(…)
apparecchio Compex che però è stato ordinato 4
sett. dopo l'intervento, giustamente per aiutare la stimolazione muscolare.
Infatti l'apparecchio Compex è un elettrostimolatore delle fasce muscolari e
può essere considerato, come lei scrive, un apparecchio per la stimolazione
elettrica trascutanea.
Il Compex viene usato per atrofia muscolare
pstooperatoria o da inattività, ciò che era il caso nel Signor __________ e
serve solo se utilizzato per un lungo periodo, per cui una prescrizione per
meno di 3 mesi non è secondo me indicata. Alla visita del 14.3.01, leggo sulla
mia cartella: "siamo in 8. sett. dall'operazione, ottima situazione,
flessione-estensione completa, non versamento, arresto rigido anteriore
presente, Lachmann (+).
Consiglio di continuare con l'elettrostimolazione.
Ulteriori visite il 12.4 e 30.4.01 e il test di forza isocinetica mostrava
sempre ancora un deficit muscolare per cui la prescrizione per l'apparecchio
Compex era indicata.
(…)
Solitamente l'apparecchio Compex viene noleggiato
perché il trattamento è a tempo limitato e non vedo la necessità di
acquistarlo. (…)" (Doc. _)
Non risultano poi adempiute le condizioni di
gravità elencate e riferite a patologie ben determinate (ancorché indicate
esemplativamente) tali da imporre l'acquisto dell'apparecchio. Scopo del
noleggio indicato dal dott. __________ era quello di utilizzare l'apparecchio
(riconosciuto) per riattivare la muscolazione del giovane ricorrente a fronte
del deficit muscolare passeggero e conseguente ad un infortunio. In altri termini
nelle condizioni di salute di __________ non erano presenti neuromi in
corrispondenza di membra amputate, o situazioni similari, non erano neppure
presenti dolori di tipo sciatologico o derivanti dalla compressione dei nervi
tali da imporre l'acquisto dell'apparecchio. Il deficit muscolare era
momentaneo e comunque limitato nel tempo.
__________ ha poi acquistato un apparecchio
diverso da quello prescritto in noleggio dal medico e lo ha fatto il giorno
seguente la prescrizione (15 febbraio 2001) senza che l'efficacia
dell'elettrostimolatore fosse provata sul paziente e senza le necessarie
informazioni come impone l'EMAp (v. scritto 7 febbraio 2002 del fisioterapista
doc. _).
Non solo. Il prezzo massimo indicato come
riconosciuto dall’EMAp è di CHF 300.- per l’acquisto. La pretesa di __________
di pagamento di un prodotto diverso, non provato in precedenza, per il quale
era indicato e previsto il noleggio e dal prezzo nettamente superiore a quelle
previste dall'EMAp, non può essere ammessa.
Già per questi motivi il ricorso va respinto.
2.5. L’acquisto
dell’apparecchio in questione appare poi non conforme all’obbligo di efficacia,
appropriatezza ed economicità della cura. In effetti, in assenza di
un’indicazione medica per l’acquisto di uno specifico apparecchio, il
ricorrente non poteva direttamente e spontaneamente acquistare il Compex. Il
medico avrebbe potuto in effetti, in qualsiasi momento, revocare la sua
prescrizione relativa all’elettrostimolazione e quindi il calcolo eseguito da
__________ relativo alla durata del noleggio non può certo configurare
l’acquisto come economico. Nel suo certificato il dott. __________ attesta la
sistematica verifica durante marzo ed aprile 2001 dello stato muscolare al fine
di accertare la necessità di continuazione della cura (ciò ancorché il medico
indichi l'efficacia del trattamento se utilizzato almeno 3 mesi). Si ribadisce
che l’acquisto dell’apparecchio non è stato previsto dal medico che anzi, con
il suo certificato medico del giorno precedente l’acquisto, ha specificatamente
previsto il noleggio dell’apparecchiatura.
2.6. Il
ricorso deve essere respinto sia per quanto attiene il rimborso delle spese
d’acquisto dell’apparecchiatura Compex sia per quanto riguarda la richiesta
subordinata ossia la richiesta di rimborso “… fino a concorrenza di un importo
corrispondente alla durata di trattamento riconosciuta in base alla
prescrizioni del medico”. La richiesta sembra essere riferita al versamento del
prezzo di noleggio dell’apparecchio ordinato dal medico, spesa comunque non
sopportata dal ricorrente. La spesa per il noleggio non può essere considerata
nell’ambito di una sostituzione di prestazioni. Va evidenziato in effetti come
la cura mediante il Compex noleggiato avrebbe potuto essere interrotta in
qualsiasi momento da parte del medico curante a fronte dell’evolvere della
situazione medica. Va poi evocato il prezzo massimo riconosciuto per la vendita
dell'apparecchio ammesso dall'EMAp, cifrata in CHF 300.-- dalla normativa. Un
raffronto tra le prestazioni in discussione, già da un punto di vista
economico, non può quindi essere eseguito.
Nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico sanitarie sono rimborsabili
quelle prestazioni di cui l’assicurato ha effettivamente fruito e che sono rese
obbligatorie dalla legge o dalle sue ordinanze. La giurisprudenza ammette la
possibilità di una sostituzione delle prestazioni purché ciò non equivalga a
porre a carico dell’assicuratore prestazioni che il legislatore ha voluto
comunque escludere dal rimborso o dal pagamento diretto. La giurisprudenza del
TFA, in materia, ha subito un’evoluzione importante nel corso degli anni,
evoluzione che la stessa alta Corte ha evocato nella sentenza pubblicata in DTF
127 V 121 in particolare al cons. 2 pag. 123:
"
Die aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (vgl.
Art. 8 Abs. 1 IVG) fliessende Rechtsfigur der Austauschbefugnis hat das
Eidg. Versicherungsgericht in den invalidenversicherungsrechtlichen Bereichen
der Hilfsmittelversorgung (Art. 21 IVG) und der medizinischen Massnahmen
(Art. 12 f. IVG) entwickelt (BGE 107 V 93 Erw. 2b mit Hinweisen auf die
frühere Rechtsprechung) und seither in ständiger Rechtsprechung in
verschiedenen Sozialversicherungszweigen zur Anwendung gebracht (BGE 120 V 285
Erw. 4a, 292 Erw. 3c; vgl. auch BGE 126 III 351 Erw. 3c). So kann
beispielsweise die Austauschbefugnis zwar grundsätzlich auch in der
obligatorischen Krankenversicherung zur Anwendung gelangen; sie darf jedoch
nicht dazu führen, Pflichtleistungen durch Nichtpflichtleistungen zu ersetzen
(RKUV 2000 S. 290 Erw. 1b mit Hinweisen; vgl. auch BGE 126 III 351 Erw. 3c).
Sie stellt indessen nicht einen im gesamten Sozialversicherungsrecht
anwendbaren Grundsatz dar (nicht veröffentlichtes Urteil K. vom 10. Juli 1995,
H 283/94; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG] vom 19. Juni 1992, Bern 2000, N 46 zu Art. 21) und ist in der Anwendung
an bestimmte Voraussetzungen gebunden. So setzt sie namentlich immer einen
substitutionsfähigen aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch voraus (BGE 120 V
277; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
MURER/STAUFFER [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, S. 61).”
In
un giudizio del 20 luglio 2000 (DTF 126 V 330 = RAMI 2000 pag. 288 e segg.) il
TFA ha ribadito, nell’ambito delle prestazioni obbligatorie della LAMal,
l’esistenza del diritto di sostituzione delle prestazioni senza che ciò
permetta di permutare prestazioni obbligatorie con altre che non lo sono o
prestate da fornitori non autorizzati.
L’alta
Corte federale così si è espressa in particolare:
"
Die Austauschbefugnis kann zwar grundsätzlich
auch in der obligatorischen Krankenversicherung zur Anwendung gelangen; sie
darf jedoch nicht dazu führen, Nichtpflichtleistungen durch Pflichtleistungen
zu ersetzen (BGE 111 V 326 Erw. 2a). Wie das Eidgenössische
Versicherungsgericht in RKUV 1994 Nr. K 933 S. 73 Erw. 6a festgestellt hat,
geht es bei der Austauschbefugnis darum, den gleichen gesetzlichen Zweck auf
einem andern Weg oder mit andern Mitteln zu verfolgen, nicht aber die
gesetzliche Ordnung durch eine andere, inhaltlich weitergehende Regelung zu
ersetzen. Wählt der Versicherte, aus welchen Gründen auch immer, eine nicht zu
den gesetzlichen Pflichtleistungen gehörende Pflege und Behandlung, so entfällt
der Anspruch. An dieser Rechtsprechung ist auch im Rahmen des KVG
festzuhalten."
2.7. Nel
caso in esame __________ ha avuto dal medico curante l’indicazione per il
noleggio di un elettrostimolatore, egli ha optato invece per altro apparecchio
che ha acquistato. Va osservato come le condizioni di un acquisto non erano
assolutamente date nella fattispecie, in particolare erano assenti le
condizioni di prescrizione medica all’acquisto, di verifica dell’applicazione
dell’apparecchio e della sua efficacia, nonché la gravità oggettiva della
patologia praticata (si rinvia a quanto evidenziato sub. 2.2) e della
sostanziale necessità di durata della cura. D’altra parte l’acquisto
dell’apparecchiatura voluta dal medico non avrebbe risposto ai requisiti di
economicità della cura ritenuto come la problematica medica del ricorrente
appariva assolutamente passeggera e non certo paragonabile alle patologie
elencate, a titolo d’esempio, nell’EMAp all’art. 09.02.
L’acquisto
dell’apparecchio non poteva essere posto a carico dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie e quindi la prestazione sostituita,
ossia l’acquisto del Compex Sport (comunque diverso da quello prescritto dal
medico curante), non può essere posta a carico della __________ che non può
neppure essere tenuta a versare il controvalore del noleggio. La Cassa non può
infatti finanziare, a carico dell’assicurazione obbligatoria, prestazioni non
dovute per il tramite del rimborso di costi per prestazioni prescritte dal
medico alle quali l’assicurato ha rinunciato.
2.8. Con
il suo gravame __________ chiede l’assunzione di specifiche prove, in
particolare l’audizione del dott. __________ e del fisioterapista che si è
occupato di lui, propone l’erezione di una perizia – senza specificare
l’oggetto della stessa – e postula di essere sentito.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H
132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nel
caso concreto l’audizione del dott. __________ appare irrilevante. Le risposte
del medico ai quesiti del giudice delegato (in merito ai quali le parti si sono
potute esprimere), gli atti trasmessi dall’assicuratore nonché quelli prodotti
dal ricorrente appaiono completi sulla natura dell’infortunio, sulla diagnosi
e sulle cure prescritte. D’altro canto le cure prestate dal fisioterapista
appaiono decisamente ben illustrate dallo scritto del signor __________ del 7
febbraio 2002 (doc. _) nelle prescrizioni mediche e desumibili dalle fatturazioni
acquisite agli atti rispettivamente dagli accertamenti svolti, senza necessità
di ulteriore approfondimento. Non si vede quali ulteriori elementi utili
potrebbero portare le audizioni dei testi indicati. Una perizia, non si
comprende se riferita alle conseguenze dell’incidente o sulla natura delle cure
od ancora sull’apparecchiatura il cui noleggio è stato prescritto od ancora
sull’apparecchiatura acquistata, non potrebbe portare utili elementi di
valutazione, si ribadisce infatti che l’incidente ha provocato i danni
accertati per la cura dei quali sono state poste in atto le cure note.
Non
si giustifica quindi l’erezione di alcuna perizia e l’audizione del medico o
del fisioterapista curante.
Infine,
l’insorgente chiede espressamente di essere sentito. Va rilevato innanzitutto
che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il
diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1
CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare
un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione
di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di
parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare
un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e
TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Nel
caso in esame __________ ha chiesto semplicemente la sua audizione senza
ulteriori specifiche. Egli ha avuto modo di esprimersi con il suo gravame e su
ogni passo procedurale. Anche per questa prova valgono le osservazioni
precedenti, gli elementi probatori acquisiti agli atti appaiono esaustivi e non
si vede quanto potrebbe apportare di nuovo l’audizione del ricorrente. La prova
offerta va quindi negata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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