AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2001.109
Data decisione, Autorità:
18.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.2001.00109
36.2002.00111
cs/cd
Lugano
18 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 novembre 2001 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurato
presso la Cassa malati __________ con un'assicurazione d'indennità giornaliera
in caso di malattia.
In seguito ad una malattia
la Cassa malati ha erogato all'interessato le prestazioni previste dal
contratto.
Con decisione 14 giugno
2001 l'assicuratore ha informato __________ della cessazione del pagamento delle
prestazioni con effetto dal 1° giugno 2001 poiché l'assicurato non si è
presentato, malgrado la convocazione, presso la Dottoressa __________ per
sottoporsi ad una perizia medica (doc. _).
Il 23 luglio 2001 la Cassa
Malati ha annullato la predetta decisione, contro la quale il rappresentante
dell'assicurato, la __________, aveva formulato opposizione, invitando
l'interessato a presentarsi nuovamente presso il citato medico il 24 agosto
2001 (doc. _).
Con decisione 18 settembre
2001 (doc. _), confermata il 20 novembre 2001 tramite decisione su opposizione,
la Cassa Malati __________ ha rifiutato il versamento di qualsiasi prestazione
all'interessato ed ha escluso __________ dall'assicurazione con effetto dal 1°
giugno 2001 in quanto, oltre a non essersi presentato presso il medico, non ha
pagato i premi dovuti (doc. _).
1.2. Contro la predetta decisione
l'insorgente, rappresentato dall'avv. __________, è tempestivamente insorto,
postulando di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e rilevando
quanto segue:
" (…)
-
è stato alle dipendenze del Ristorante
società attiva nella gestione di un piccolo esercizio pubblico; egli si è
trovato in tale ambito a beneficio di prestazioni assicurative per indennità giornaliere per malattia, erogate da
__________.
__________ è seguito nella propria malattia
dal dottor __________ del Servizio __________ e dalla psichiatra dottoressa
__________.
Prove: richiamo
atti da __________; richiamo atti medici
- L'8 maggio 2001 __________ ha convocato
__________ ad una visita medica presso il medico di fiducia della __________,
la dottoressa __________. Detto scritto è stato redatto in lingua francese,
contrariamente ad altri inviati da __________ all'assicurato (si veda, ad esempio,
il doc. _).
Prove: doc. _.
- __________ non ha compreso il significato
della convocazione, e non si è quindi presentato presso la dottoressa
__________.
La __________ di conseguenza, con decisione
del 14 giugno 2001, ha di conseguenza soppresso le prestazioni di indennità
giornaliera con decisione del 14 giugno 2001 (doc. _).
Prove: doc. _
- Con opposizione del 4 luglio 2001,
rappresentato da __________, l'assicurato ha spiegato la propria ignoranza
della lingua francese, essendo egli di lingua madre serbo - croata ed avendo
per il rimanente solo discrete nozioni di italiano (doc. _).
Prove: doc. _
- __________ ha riconosciuto il proprio errore,
ed ha comunicato a __________ l'annullamento della propria decisione del 14
giugno 2001.
Essa ha spiccato una nuova convocazione
presso il suddetto medico per il 24 agosto 2001, con atto del 16 luglio 2001
(doc. _).
Prove: doc. _;
testi
-
Il 23 luglio 2001 __________ ha formalizzato
l'annullamento della propria decisione del 14 giugno 2001, inviandolo alla
__________ (doc. _).
-
Il 20 luglio 2001 __________ ha confermato il
pagamento a __________ di indennità giornaliere per malattia (al 100 %) per il
mese di maggio 2001 (doc. _).
Prove: doc. _
- Il 18 settembre 2001 __________, constatando
che l'assicurato non si era presentato neppure alla nuova convocazione, ha
rifiutato ulteriori prestazioni; essa ha pure menzionato il mancato pagamento
da parte dell'assicurato dell'importo di fr. 830,40.
(doc. _).
Prove: doc. _
- __________ si è opposto a tale decisione con
atto del 1. ottobre 2001; egli ha spiegato di essere stato vittima di un
equivoco sorto in relazione ad un colloquio telefonico con il direttore della
__________, e di essere seguito dal servizio __________ (doc. _).
Prove: doc. _
- Con decisione su opposizione del 20 novembre
2001 __________ ha confermato la propria posizione, ritenendo che l'assicurato
abbia voluto evitare la visita medica richiestagli e constatando il mancato
pagamento del premio richiestagli (doc. _).
Prove: doc. _
- __________ considera detta decisione non
conforme al diritto e al Regolamento di __________ (doc. _).
In effetti egli ritiene di non essersi
rifiutato di sottoporsi alla visita richiestogli ed essere in buona fede; quanto
ai premi, gli era stato intimato da __________ il 12 novembre 2001 un termine
di 10 giorni per il pagamento dell'importo di fr. 768,60, pena la disdetta del
contratto d'assicurazione (doc. _). Tuttavia, come detto, la Cassa ha emanato
la propria decisione ben prima della scadenza di detto termine.
Nel frattempo, l'assicurato si trova in gravi
ristrettezze finanziarie (doc. _), anche a causa si tassazioni d'ufficio con le
quali egli è confrontato (doc. _). Di qui il presente gravame.
Prove: doc. _
IN DIRITTO
(…)
- Nella fattispecie non è direttamente in
discussione il grado di incapacità al lavoro del ricorrente: controverso è solo
il diritto per l'assicuratore di rifiutare le prestazioni per la mancata
comparsa alla visita medica del 24 agosto 2001 e per il mancato pagamento del
premio richiesto il 14 novembre 2001.
In merito alla situazione psicofisica del
ricorrente, possono comunque essere esaustivi i referti dei medici __________ e
__________, l'acquisizione dei quali agli atti è qui richiesta.
- Conformemente all'art. 32 lett. d del citato
Regolamento di __________, il diritto alle prestazioni viene meno in caso di
rifiuto dell'assistenza a sottoporsi ad una perizia medica.
Nella fattispecie tuttavia non v'è stato
alcun rifiuto: come l'istruttoria evidenzierà, è stato solo a causa di un
equivoco con l'allora proprio rappresentante se il ricorrente non è comparso
alla visita richiestagli.
Egli era dunque in buona fede, ed ha diritto
ad essere trattato secondo il principio della buona fede dall'assicuratore
sociale (art. 9 Cost. fed.).
- Quanto al presunto mancato pagamento del premio
assicurativo, va detto avantutto che prima della decisione impugnata
l'assicuratore aveva concesso il 12 novembre 2001 un termine di 10 giorni per
il pagamento del medesimo, pena
l'interruzione delle prestazioni (doc. _).
Ne discende che esso si è implicitamente
impegnato a non interrompere dette prestazioni prima del 24 novembre 2001.
La decisione del 20 novembre 2001 viola
dunque tale impegno, e comunque il principio della buona fede.
- Ma v'è di più.
Il ricorrente ha il diritto di compensare, ai
sensi dell'art. 120 cpv. 1 CO, l'indennità giornaliera spettantegli con il
premio da egli dovuto, fino a concorrenza di detto premio. In merito è
sufficiente che egli dichiari ciò conformemente all'art. 124 cpv. 1 CO, perché
qualsivoglia premio risulti pagato con effetto al momento dell'esigibilità
degli importi da compensarsi (art. 124 cpv. 2 CO).
È quanto cautelativamente
il ricorrente qui dichiara." (Doc. _)
1.3. Con
risposta del 5 febbraio 2002 la cassa propone di respingere il gravame e
osserva:
" (…)
- II
diritto all'indennità giornaliera sorge quando l'assicurato soffre di
un'incapacità di lavoro ridotta di almeno la metà (art. 72 comma 2 LAMal).
Di
conseguenza, se la capacità di lavoro è superiore al 50%, l'assicurato non ha
il diritto di ricevere l'indennità giornaliera.
- L'art.
57 comma 2 LAMal conferisce al consulente medico il diritto di dare il suo
parere all'assicurato su delle questioni mediche nonché su delle questioni
relative alla remunerazione ed all'applicazione delle tariffe. Egli esamina in
particolare se sono soddisfatte le condizioni relative all'assunzione di una
prestazione.
II
consulente medico valuta il caso in piena indipendenza. Né l'assicuratore, né
il fornitore di prestazioni, né le loro federazioni possono impartirgli delle
direttive (art 57 comma 5 LAMal).
L'assicuratore,
pertanto, può rivolgersi ad un consulente medico quando si pone una questione
medica, come il parere del medico curante relativa ad un'incapacità di lavoro.
In tal caso, il consulente esamina se sono soddisfatte le condizioni per
prendere a carico una prestazione, in particolare se sussiste un'incapacità di
lavoro.
- Conformemente
all'art. 27 del regolamento della Cassa, la persona assicurata deve mettere a
disposizione di __________ tutte le informazioni e i documenti comprovanti
richiesti per la valutazione del suo caso.
Conformemente
all'art. 32 comma 2 lettera d. del regolamento, le prestazioni sono rifiutate
in caso di un rifiuto a sottoporsi a perizia medica.
- Nel caso
di specie, il ricorrente è stato convocato dal consulente medico in due
occasioni. Entrambe le volte, ha trovato delle scuse per non recarsi alla
visita. La prima volta, ha affermato di non capire l'italiano, mentre aveva già
chiamato la gerente parlandole in italiano in maniera poco gentile. Abbiamo
comunque accettato di annullare la sua decisione e di rinviarle la medesima in
italiano, organizzando, nello stesso tempo, una nuova convocazione presso il
suo consulente medico, il che non è facile, perché quest'ultima è molto
occupata e non è mai possibile fissare un appuntamento in tempi rapidi.
La
seconda volta, sebbene tutto fosse corretto sul piano formale, il ricorrente
trova un'altra scusa per giustificare il suo rifiuto di recarsi presso la D.ssa
__________, invocando una confusione provocata da __________. Questi argomenti
sembrano poco convincenti : in effetti, sembra che, in considerazione di ciò
che era avvenuto in precedenza, il ricorrente avrebbe dovuto prendere contatto
con l'intimata al minimo dubbio. Si deve peraltro convenire che date le
circostanze non poteva sussistere alcun dubbio quanto al contenuto della
lettera relativa alla seconda convocazione.
L'intimata
è sempre disponibile per informare i suoi assicurati. Essa si rende conto che
per le persone di lingua straniera è talvolta difficile di comprendere come
funziona il sistema sociale svizzero. Tuttavia, nel caso di specie, si deve
riconoscere che l'assicurato semplicemente non ha voluto collaborare, sebbene
ciò fosse nel suo interesse. Ciò è particolarmente spiacevole poiché l'intimata
continua ad ignorare se l'incapacità di lavoro dell'assicurato è giustificata e
se gli dà diritto al versamento delle indennità giornaliere.
-
Di
conseguenza, il suo comportamento non può che comportare il rifiuto di versare
delle indennità giornaliere, e ciò in conformità al regolamento della intimata.
-
Conformemente
all'art. 37 del regolamento della intimata, il premio deve essere versato
indipendentemente che la persona assicurata sia in buona salute o malata. Se
l'assicurazione entra in vigore o finisce nel corso di un mese, il premio
relativo a quel mese è dovuto integralmente.
Quando
i premi non sono pagati entro i termini stabiliti __________ si riserva il
diritto di rescindere il contratto assicurativo per la fine del mese in cui la
rescissione è stata notificata (art. 38 comma 1 del nostro regolamento).
Nel
caso di premi arretrati, __________ si riserva il diritto di riscuotere le
spese legate al sollecito o all'ingiunzione (art. 38 comma 2).
- Nel caso
di specie, delle indennità giornaliere sono state versate al ricorrente fino al
31 maggio 2001. I premi tuttavia non sono stati versati fino a quella data.
Si deve
riconoscere che vi sono stati degli errori nella gestione del fascicolo del
ricorrente, e l'intimata lo deplora. Per tale ragione, il caso è stato
riesaminato da una responsabile che non si era occupata finora di tale
questione. Constatiamo ora che soltanto un saldo di Fr. 512.40 è ancora dovuto
all'intimata a titolo di premi non pagati fino alla fine di maggio 2001.
Pertanto, tutte le richieste di versamento di premi per un periodo eccedente il
31 maggio 2001 si devono reputare non avvenute.
Prova : - Fattura e calcolo allegato
_
-
In
considerazione di quanto precede, si deve constatare che l'assicurazione è
stata risolta a buon diritto a partire dal 1° giugno 2001, in conformità al
Regolamento summenzionato.
-
Seguito
al rifiuto del ricorrente di presentarsi presso la dott.ssa __________ nei
giorni 23 maggio 2001 e 24 agosto 2001 per effettuare una perizia sono
risultati, per il perito, dei costi che l'intimata rifiuta di prendere a
carico, dato che sono dovuti esclusivamente alla sua mancanza di
collaborazione. Per tale ragione, l'intimata ha domandato il rimborso della
somma di Fr. 155.00 che l'intimata ha dovuto versare alla dott.ssa __________.
Prove : - Nota d'onorario
- Lettera del 4 febbraio 2002 allegati
_ e _
III. CONCLUSIONI
Per
questi motivi, __________, Cassa malattia/infortuni della __________ chiede che
il Tribunale voglia :
-
Respingere il ricorso del 18 dicembre 2001 ;
-
Confermare
la decisione su opposizione del 20 novembre 2001.
-
Confermare
il rimborso dal Signor __________ della somma di Fr. 155.00." (Doc. _)
1.4. Con scritto 8 febbraio 2002
l'Avv. __________ ha rilevato:
" (…)
con riferimento alla risposta di causa del 5 febbraio 2002 di
__________, osservo quanto segue:
Þ punto n. 5 in fatto (pag. 2):
__________ è semplicemente la fiduciaria degli esercenti e degli albergatori,
alla quale si rivolgono logicamente anche i dipendenti del settore (il mio
cliente non si può permettere un'assicurazione di protezione giuridica);
Þ punto n. 4 in diritto (pag. 3): si
chiede l'assunzione testimoniale di __________, direttore della __________, da
citarsi presso di essa, a comprova del fatto che v'è stato un equivoco tra il
medesimo ed il ricorrente;
Þ punto n. 7 in diritto (pag. 4): si prende
atto del fatto che l'assicurazione - correttamente - riconosce i propri errori
nella gestione del fascicolo, e che essa riconosce come il saldo scoperto a
proprio favore sia di fr. 512.40 (importo contestato, ma che ben diverge da
quello a suo tempo chiesto al ricorrente); da ciò discende tra l'altro, pure la
legittimità del gravame in oggetto, la buona fede del ricorrente in merito e la
fondatezza della propria richiesta di assistenza giudiziaria." (Doc. _)
in diritto
2.1. Giusta l'art. 72 cpv. 2
LAMal, il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità
lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
2.2. Secondo la giurisprudenza
sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art. 72 LAMal
(cfr. RAMI 1998 KV45, p. 430)
- viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più
in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura
ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di
aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons.
1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, T. I, p. 286 ss.).
La questione a sapere se
esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto
a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico.
Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il
giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a
rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p.
106ss.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, consid. 1c).
Il grado dell'incapacità
lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da
motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto,
la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
2.3. Per l'art. 57 cpv. 4 LAMal il
medico di fiducia consiglia l'assicuratore su questioni di ordine medico come
pure su problemi relativi alla rinumerazione e all'applicazione delle tariffe.
Esamina in particolare se sono adempiute le condizioni d'assunzione d'una
prestazione da parte dell'assicuratore. Il medico di fiducia decide autonomamente.
Né l'assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni
possono impartirgli istruzioni (art. 57 cpv. 5 LAMal).
I fornitori di prestazioni
devono trasmettere ai medici di fiducia le informazioni necessarie per
l'adempimento dei compiti ai sensi del capoverso 4. Se non è possibile
ottenerle altrimenti, il medico di fiducia può esaminare personalmente
l'assicurato; ne deve prima informare il medico curante e comunicargli il
risultato dell'esame. Tuttavia, in casi debitamente motivati, l'assicurato può
esigere che l'esame di controllo sia effettuato da un altro medico. Se
l'assicurato non s'accorda in merito con l'assicuratore, la decisione spetta al
tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 89 (art. 57 cpv. 6 LAMal).
I medici di fiducia
trasmettono agli organi competenti degli assicuratori unicamente le indicazioni
necessarie per decidere l'assunzione delle prestazioni, stabilire la
rimunerazione o motivare una decisione. Ciò facendo salvaguardano i diritti
della personalità degli assicurati (art. 57 cpv. 7 LAMal).
2.4. Va innanzitutto esaminata la
questione relativa all'esclusione dell'interessato dall'assicurazione con
effetto dal 1° giugno 2001 per non aver pagato i premi dovuti.
L'art. 38 cpv. 1 del
regolamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia
prevede che quando i premi non sono pagati entro i termini stabiliti,
__________ si riserva il diritto di rescindere il contratto assicurativo per la
fine del mese in cui la rescissione è stata notificata.
In concreto, come visto,
la Cassa ha escluso l'assicurato poiché non avrebbe pagato l'importo di fr.
830.40 (doc. _, decisione formale del 18 settembre 2001), ridotto poi in sede
di risposta a fr. 512.40.
L'assicurato contesta
l'ammontare di tale importo, ma ammette, perlomeno implicitamente, di essere in
ritardo nel pagamento dei medesimi. Infatti nel proprio gravame fa valere il
diritto di compensare gli arretrati con l'indennità giornaliera spettantegli,
invocando l'art. 120 cpv. 1 CO. Inoltre nella sua opposizione del 1° ottobre
2001 ha indicato che "per quanto riguarda il pagamento degli arretrati,
sono disposto a pagare, ma non l'intero importo in un'unica soluzione".
(doc. _)
La compensazione tra i
premi dovuti dagli assicurati e le eventuali prestazioni a carico della Cassa
non è tuttavia possibile.
In una sentenza del 16
luglio 1984 pubblicata in DTF 110 V 183 il TFA ha precisato che le casse malati
riconosciute possono compensare prestazioni assicurative scadute con crediti di
pagamento di quote arretrate. Pari diritto non spetta agli assicurati.
L'Alta Corte ha in particolare affermato:
" 3.-
Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob auch der Versicherte eine Forderung der
Kasse gegen ihn durch Verrechnung mit seiner eigenen Leistungsforderung tilgen
kann. Kasse und Vorinstanz haben dies verneint, was die Beschwerdeführer als
Rechtsungleichheit rügen.
In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das
Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber
einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125
Ziff. 3 OR, wonach Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gegen dessen
Willen nicht durch Verrechnung getilgt werden können. Da die damals betroffene
öffentliche Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung, somit eines
Gemeinwesens, betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der Verrechnung nicht
einverstanden erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch des Versicherten
verneint (Erw. 4 des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980 Nr. 411 S. 125
veröffentlichte Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum Gegenstand,
welcher die Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend machte, die als
Genossenschaft organisiert war. Das Gericht erachtete die Verrechnung durch den
Versicherten hier als zulässig, weil sich die Kasse als Genossenschaft nicht
auf Art. 125 Ziff. 3 OR berufen könne (Erw. 2b des Urteils).
Diese unterschiedliche Handhabung der Verrechnungsmöglichkeit, je
nachdem ob die Verrechnung gegenüber einer privatrechtlich oder einer
öffentlichrechtlich organisierten Krankenkasse geltend gemacht wird, vermag
indessen nicht zu befriedigen. Bekanntlich weisen die Rechtsverhältnisse in
einer privatrechtlich organisierten Krankenkasse sowohl zivilrechtliche als
auch öffentlichrechtliche Elemente auf. Die letzteren überwiegen jedenfalls
dort, wo es um die der Krankenkasse übertragene öffentliche Aufgabe geht,
nämlich die Durchführung der sozialen Krankenversicherung durch Erbringung von
Leistungen einerseits und deren Finanzierung durch Beiträge der Versicherten
anderseits. In diesem Rahmen ist es unerheblich, ob eine Krankenkasse
privatrechtlich oder öffentlichrechtlich organisiert ist. Die Rechtsstellung
des Versicherten bezüglich seines Versicherungsverhältnisses darf nicht von der
Organisationsform der Kasse abhängen.
Wie bereits dargelegt, ist in den meisten
Sozialversicherungsgesetzen des Bundes das Verrechnungsrecht
geregelt. Übereinstimmend wird dieses Recht jeweils nur der Verwaltung
eingeräumt; die gesetzlichen Formulierungen schliessen ein Verrechnungsrecht
des Versicherten aus. Der Grund für diese übereinstimmenden Regelungen liegt
darin, dass nur die Verwaltung befugt ist, Verfügungen zu erlassen, d.h.
einseitig und hoheitlich über Rechte und Pflichten der Versicherten zu befinden
(vgl. Art. 5 VwVG). Hieraus ergibt sich die einseitige Zuerkennung
des Verrechnungsrechtes an die Verwaltung. Das hat insbesondere auch für die
Krankenversicherung zu gelten. Würde man in diesem Bereich das
Verrechnungsrecht auch dem Versicherten zugestehen, so hätte es dieser in der
Hand, zunächst von sich aus zu bestimmen, welche Kassenleistungen er für
richtig hält, und damit die Krankenkasse zu veranlassen, eine Beitragsverfügung
zu erlassen, bei der die Beiträge an sich gar nicht streitig sind, sondern eben
die Leistungen. Zudem liegt es im Interesse der Vereinheitlichung des
Sozialversicherungsrechts, auch in der Krankenversicherung das
Recht zur Verrechnung einseitig nur den - öffentlichen und privaten -
Krankenkassen einzuräumen. In diesem Sinn eist die bisherige Rechtsprechung zu
ändern." (DTF 110 V 183)
In una successiva sentenza
del 15 giugno 1992, pubblicata in RAMI 1992, pag. 138, l'alta Corte, in un caso
concernente le indennità giornaliere, facendo riferimento alla giurisprudenza
sopra indicata, ha ribadito che pena la disattenzione del principio della
mutualità e la creazione di una disparità di trattamento difficilmente
ammissibile in seno alla cassa malati, solo l'assicurato che paga regolarmente
le quote può pretendere prestazioni.
Infine, in una sentenza
del 30 aprile 1996 il TFA, riferendosi alle sopra citate decisioni, ha lasciato
irrisolto il tema di sapere se al ricorrente fosse consentito di estinguere un
proprio debito invocando la compensazione, considerato come il credito della
cassa era ormai perento (DTF 122 V 331).
La dottrina, a proposito
della compensazione dei premi con le prestazioni dovute dall'assicuratore
malattia, ricorda che, in mancanza di regolamentazione, la compensazione,
nell'ambito della LAMI, poteva essere invocata unicamente dall'assicuratore e
non dall'assicurato. Neppure la LAMal, e la relativa ordinanza, contengono
disposizioni in merito. Secondo la dottrina la precedente giurisprudenza
conserva la sua validità anche nel nuovo regime (Jean-Louis Duc, Non-paiement
des primes de l'assurance-maladie obligatoire et suspension du droit aux
prestations selon la LAMal; compensation dans le cadre de la LAMal, in Recueil
de travaux en l'honneur de la Société Suisse de droit des assurances, ed. IRAL,
Losanna 1997, pag. 469 e seg.).
In queste circostanze,
considerata la giurisprudenza applicabile in concreto e la dottrina, a mente
del TCA la richiesta di compensazione non può trovare accoglimento.
Non avendo l'insorgente
pagato una parte dei premi dovuti, la Cassa, in virtù del citato art. 38 del
regolamento, aveva la possibilità di escludere l'insorgente.
Tuttavia, come visto, a
norma dell'art. 38 il contratto può essere rescisso per la fine del mese in cui
la rescissione è stata notificata. Ora, con il gravame, l'insorgente ha
prodotto una lettera della Cassa del 12 novembre 2001 nella quale veniva
indicato:
" (…)
Dalla verifica del vostro incarto, risulta che non avete dato
seguito alla nostra ultima intimazione.
Per questo motivo vi concediamo un ultimo termine di 10 giorni dal
ricevimento della presente, per sdebitare l'importo di Frs. 768.60.
In mancanza di pagamento nel termine concesso, procederemo alla
disdetta del vostro contratto d'assicurazione complementare secondo le nostre
condizioni generali d'assicurazione (art. 38) con effetto al 30.11.2001."
(doc. _)
Dal tenore di questa
lettera emerge chiaramente che la Cassa intendeva escludere l'insorgente per il
30 novembre 2001.
Per cui, la decisione
della Cassa che esclude l'assicurato con effetto al 1° giugno 2001 è in ogni
caso errata avendo l'insorgente 10 giorni di tempo per pagare il dovuto a
partire dal 12 novembre 2001 ed essendo indicato chiaramente che l'esclusione
avrebbe avuto luogo a partire da fine novembre.
Del resto l'assicurato,
vedendosi recapitare tale scritto dopo aver fatto opposizione alla decisione
formale del 18 settembre 2001 con il quale veniva escluso dall'assicurazione in
buona fede poteva ritenere che la cassa aveva deciso di concedergli un ulteriore
termine per il pagamento dei premi arretrati e di aver posticipato l'esclusione
dall'assicurazione a fine novembre. Ciò a maggior ragione se si tien conto del
fatto che, come visto, pochi mesi prima la Cassa aveva già annullato una
propria decisione accogliendo l'opposizione dell'insorgente.
A proposito dell'ammontare
ancora scoperto, con scritto 11 giugno 2002 la Cassa malati ha precisato che:
" Constatiamo
ora che un saldo di CHF 574.20 è ancora dovuto all'intimata, a titolo di premi
non pagati fino a fine maggio 2001. Questo saldo è composto delle premi per
l'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia di CHF 256.20 al
mese. Per un periodo di cinque anni mesi - da gennaio a maggio 2001 - per un
totale di CHF 1'281.--. Il ricorrente ha già pagato CHF 706.80. Il conto aperto
del ricorrente è dunque di CHF 574.20 (CHF 1'281.-- dopo deduzione dei CHF
706.80) per il periodo fine al 31 maggio 2001. A ciò s'aggiunge la fattura di
CHF 155.-- della Dottoressa __________.
L'intimata corregge dunque il punto 7 in diritto della risposta di
causa del 5 febbraio 2002: <<Constatiamo ora che un saldo di CHF 574.20 è
ancora dovuto all'intimata a titolo di premi non pagati fino alla fine di
maggio 2001.>>
In più l'intimata deve correggersi nelle conclusioni che devono
suonare così:
Per questi motivi, __________a, Cassa malattia/infortuni della
__________ chiede che il Tribunale voglia:
-
respingere il ricorso del 18 dicembre 2001;
-
Confermare la
decisione su opposizione del 20 novembre 2001 con la modificazione che il saldo
di premi non pagati è di CHF 574.20;
-
Confermare il
rimborso del Signor __________ della somma di CHF 155.-- che l'intimata ha
dovuto versare alla Dr.ssa __________." (doc. _)
In seguito a questo
scritto il TCA ha interpellato la Cassa, la quale ha affermato:
" (…)
-
L'importo
ancora scoperto relativo ai premi dovuti dall'insorgente da gennaio a maggio
2001 ammonta a CHF 574.20, cfr nostra lettera dell'11 giugno 2002.
-
L'importo di
CHF 768.60 concerne le premi scoperti per lo stesso periodo (gennaio a maggio
- prima della rettificazione della somma. Possiamo confermare che la somma
ancora scoperta (premi gennaio a maggio 2001) ammonta a CHF 574.20."
(doc. _)
Questi scritti sono stati
trasmessi al ricorrente per presentare osservazioni scritte in merito e per
confermare che __________ non ha pagato l'importo di fr. 574.20 di premi dovuti
da gennaio a maggio 2001, ed in caso contrario di far pervenire la
documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento (doc. _). Il rappresentante
del ricorrente il 20 agosto 2002 ha rilevato:
" il
mio cliente mi aveva informato a suo tempo del fatto che vi era effettivamente
un importo scoperto di fr. 574.20. Lo scoperto era dettato dal fatto che la
Cassa Malati gli aveva chiesto in un primo tempo un pagamento per un importo
superiore, e in seguito per importi diversi, così egli neppure aveva potuto
verificare quale fosse l'importo preteso dalla Cassa (come d'altronde
constatato pure da codesto lodevole Tribunale nel proprio scritto del 21 giugno
2002 alla Cassa).
Il mio cliente mi aveva pure assicurato che avrebbe provveduto al
pagamento di detto saldo, ora accertato, nel corso del corrente mese."
(doc. _)
Per cui, nel caso di
specie l'insorgente stesso ammette di essere stato a conoscenza del debito nei
confronti della Cassa, pur non essendo in chiaro circa l'importo esatto da
pagare. Ora, è vero che la Cassa medesima ha commesso degli errori nel calcolo
dello scoperto, tuttavia, poiché l'assicurato stesso sapeva di essere debitore
nei confronti della Cassa perlomeno per un importo di fr. 574.20 (e non fr.
768.60 come richiedeva la Cassa con lettera del 12 novembre 2001), avrebbe
dovuto reagire entro il termine impartito dalla Cassa contestando l'ammontare
richiesto e pagando il debito che sapeva di avere.
Un eventuale pagamento nel
corso del mese di agosto 2002 non è sufficiente a sanare questa sua omissione,
poiché avviene oltre i termini fissati perentoriamente dalla Cassa.
Per cui non avendo pagato
neppure l'importo che lui stesso sapeva di dovere alla Cassa e rilevato come la
compensazione non è possibile, egli, in virtù dell'art. 38 del regolamento, va
escluso dall'assicurazione con effetto al 30 novembre 2001. In tal senso la
decisione va modificata.
2.5. Va ora esaminato se la Cassa
poteva, come ritiene, rifiutare di versare ogni prestazione all'insorgente a
partire dal 1° giugno 2001.
Per l'art. 32 cpv. 2 lett.
d del regolamento "le prestazioni sono rifiutate in caso di rifiuto di
sottoporsi a una perizia medica".
L'amministrazione in un
primo tempo aveva convocato l'assicurato, tramite una lettera in francese, a
sottoporsi ad una perizia medica nel corso del mese di maggio 2001, pena il
rifiuto del pagamento delle prestazioni.
Non essendosi presentato,
la Cassa ha emesso una decisione formale con la quale rifiutava ogni
prestazione a partire dal 1° giugno 2001 (doc. _). In seguito al reclamo
dell'interessato la Cassa ha annullato la decisione, poiché la convocazione era
stata redatta in francese.
Non essendosi presentato
nemmeno alla seconda visita fissata per il mese di agosto 2001, la Cassa ha
emesso una nuova decisione con la quale rifiutava la prestazione dal 1° giugno
2001.
Sulla lettera del 16
luglio 2001 con il quale l'interessato è stato convocato alla visita medica per
il 24 agosto 2001 è indicato:
" (…)
La informiamo che, conformemente all'art. 32 comma 2 lettera d.
del nostro regolamento, le prestazioni vengono interrotte in caso di un rifiuto
a sottoporsi a perizia medica."
Alla luce di quanto esposto,
in ogni caso, l'assicuratore non poteva interrompere le prestazioni per i mesi
di giugno, luglio e parte di agosto, non avendo ancora l'insorgente, perlomeno
fino al 24 agosto 2001, rifiutato di presentarsi presso il medico. Infatti la
precedente decisione di esclusione per la mancata presenza alla visita di
maggio 2001 è stata annullata dallo stesso assicuratore.
Diversa la situazione a
partire dal 25 agosto 2001. Infatti, non essendosi presentato alla visita come
richiesto, rettamente la cassa poteva rifiutare il pagamento di ulteriori
prestazioni, avendo esplicitamente reso attento l'assicurato di questa
eventualità nella lettera di convocazione.
L'insorgente fa valere di
non essersi presentato alla visita a causa di un equivoco. Egli si prevale in
particolare della buona fede affermando che il suo rappresentante gli avrebbe
comunicato che non ci sarebbe stato bisogno di presentarsi ad una visita
medica.
L'assicurato non può
prevalersi del principio della buona fede desunto dall'art. 9 Cost.
Infatti il rapporto tra la
__________ e l'insorgente è un rapporto interno alle parti fondato sulle norme
sulla rappresentazione (art. 32 seg. CO) e sul mandato (art. 394 seg. CO) e
l'assicurato non può fare valere eccezioni ad esso relative nei confronti di
terzi, quali in particolare la Cassa malati, la quale non ha dato
all'insorgente informazioni errate.
Le eventuali errate
informazioni della __________ all'insorgente sono ininfluenti ai fini
dell'evasione del presente gravame poiché concernono il rapporto interno tra il
mandante ed il mandatario. L'assicurato non può, da questa circostanza, far
derivare un diritto nei confronti della Cassa malati. L'audizione di __________
della __________, come richiesta dall'interessato, risulta pertanto superflua.
Circa l'argomento dedotto
dalle scarse conoscenze linguistiche dell'assicurato va rilevato che
l'interessato, per il tramite della __________, aveva indicato di possedere
"solo discrete nozioni di italiano" (doc. _). Ora, la lettera di
convocazione del 16 luglio 2001, redatta in italiano, è facilmente
comprensibile anche a coloro che possiedono solo poche conoscenze della nostra
lingua. In particolare lo scritto prevede quanto segue:
" (…)
Di conseguenza La preghiamo di volersi presentare il venerdì 24
agosto 2001 alle ore 14h30, presso la Dottoressa __________ per una
perizia.
Signora
Dr.
Med. __________
Via __________
Tel.:
La informiamo che, conformemente all'art. 32 comma 2 lettera d.
del nostro regolamento, le prestazioni vengono interrotte nel caso di un
rifiuto a sottoporsi a perizia medica."
A mente del TCA, questo
scritto poteva e doveva essere compreso anche dall'insorgente, non contenendo
termini o locuzioni tecniche o poco chiare. Del resto l'interessato era alle
dipendenze di un ristorante e risiede nel nostro Cantone da alcuni anni (dagli
atti fiscali risulta infatti che è imposto in Ticino perlomeno dal biennio
1995/1996). Per cui deve avere delle conoscenze, perlomeno di base, della
lingua italiana. In caso di dubbio __________ avrebbe dovuto provvedere ad
ottenere una traduzione della convocazione.
In merito allo stato di
salute dell'assicurato ed all'influenza del medesimo circa la convocazione, il
TCA, pendente causa, ha interpellato i medici curanti, ponendo le seguenti
domande:
" (…)
-
Fino a quando
e per quale malattia __________ è stato in cura presso di Lei?
-
II signor
__________, nei mesi da giugno a novembre 2001 (con particolare riferimento ai
mesi di luglio e agosto 2001) era in grado di svolgere gli affari correnti
della vita e di gestirsi da solo oppure la malattia per la quale era in cura
presso di Lei glielo impediva? In particolare, la malattia gli impediva di
comprendere uno scritto in lingua italiana? Era in grado di rispondere ad una
convocazione scritta per essere sottoposto ad una perizia medica?
-
In che lingua
si rivolgeva al signor __________? Eventualmente, ha dovuto far capo ad un
interprete?
-
Eventuali
osservazioni." (Doc. _)
La dr. Med. __________ ha
così risposto:
" (…)
-
Il signor
__________ era in mia cura dal 15.1.01 all'11.5.01 e per uno stato ansioso con
sfumature depressive-reattive.
-
Il signor
__________ dall'11.5.01 non è più stato in mia cura, quindi non posso rispondere
quale era il suo stato psichico dal luglio a novembre 2001.
-
Con il
signor __________ io ho parlato in lingua croata, essendo io originaria dalla
Croazia." (Doc. _)
I dr. Med. __________ e
__________ hanno invece rilevato:
" (…)
II signor __________ è in cura presso il nostro Servizio dal 21
settembre 2001 per una depressione di media gravità (ICD10- F:32.11). In
precedenza, per tale disturbo, il paziente è stato in cura dalla Dottoressa
__________ e ha avuto un breve ricovero presso la Clinica __________.
Durante questi mesi di presa in carico, il paziente si è
presentato regolarmente ai suoi appuntamenti ed i nostri colloqui avvengono in
lingua italiana.
Sulla base della nostra valutazione effettuata durante il periodo
di cura presso il nostro Servizio riteniamo che il signor __________ era e sia
in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi."
(Doc. _)
Dalle risposte dei medici
che hanno seguito l'insorgente nel periodo in esame risulta che egli era in
grado di comprendere una convocazione in italiano presso un medico e di agire
di conseguenza. Per cui, la mancata presentazione ingiustificata presso il
medico designato dalla Cassa per sottoporsi ad una perizia ha come conseguenza
l'interruzione delle prestazioni assicurative, come da regolamento.
2.6. In conclusione la decisione
della Cassa va modificata anche su questo punto, nel senso che all'insorgente
vanno versate le prestazioni fino al 24 agosto 2001 compreso, ossia fino al
giorno in cui l'assicurato avrebbe dovuto presentarsi per la visita medica
(cfr. doc. _).
2.7. La cassa chiede infine che
l'insorgente sia condannato a pagare un importo di fr. 155 per spese sostenute
a causa della mancata presenza alle visite mediche. Tale richiesta esula dalla
decisione su opposizione impugnata la quale non si esprimeva su questo punto.
A mente del TCA la Cassa,
prima di poter chiedere questo importo all'assicurato, deve seguire la
procedura prevista dagli art. 80 seg. LAMal. Infatti, per l'art. 80 cpv. 1
LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore,
quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere
dall'esplicita domanda dell'assicurato.
Va infatti garantito
all'assicurato il diritto di essere sentito e la possibilità di poter beneficiare
di tutte le istanze di ricorso previste dalla legge. Per cui la richiesta della
Cassa di condannare __________ al pagamento dell'importo di fr. 155 è
irricevibile.
Abbondanzialmente va
rilevato che la Cassa, in una lettera del 4 febbraio 2002 (doc. _), chiede
all'insorgente il rimborso di fr. 155 per le due visite alle quali egli
non ha presenziato. Ora, come visto in precedenza, l'amministrazione non può
comunque chiedere nulla per la prima visita, avendo ammesso esplicitamente di
aver commesso un errore per aver convocato l'insorgente con una lettera in
francese a lui incomprensibile.
2.8. L'insorgente ha chiesto di
sentire __________ della __________, ha richiamato gli atti medici presso la
dr. Med. __________ e il dr. Med. __________ del Servizio __________ ed ha
fatto un generico riferimento ad un'audizione testi, al richiamo di atti dalla
cassa malati ed all'assunzione di altre prove.
Il TCA rileva innanzitutto
che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il
diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA
dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47;
cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale
ritiene superflua l'audizione del teste __________ per i motivi già esposti in
precedenza al consid. 2.5. Infatti, un eventuale malinteso tra l'insorgente ed
il suo rappresentante attivo presso la __________ non concerne il rapporto con
la Cassa malati.
Pure il richiamo degli
atti medici dell'insorgente non si rivela utile nel caso concreto. Il TCA ha
interpellato i medici curanti i quali hanno indicato lo stato di salute
dell'assicurato nel periodo determinante per il caso di specie.
Infine, circa eventuali
altre prove, il TCA ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame
degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori atti o
testi.
2.9. Nel proprio gravame
l’assicurato ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Secondo la giurisprudenza
i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”,
Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114).
Il diritto all'assistenza
giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce a
ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità
di stare in giudizio (cfr. DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia
193; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, ad art. 30 LPamm., pag. 151; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471,
nota 552).
Tale diritto è pure
sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale la
nuova Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto
all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Recentemente è entrata in
vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag; cfr. il Bollettino Ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi, 30/2002, pag. 213) che si applica alle domande di
assistenza giudiziaria e alle procedure per la designazione del patrocinatore
d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore (cfr. art. 37 cpv. 1
Lag relativo alle disposizioni finali e transitorie).
Per contro, le
disposizioni concernenti la revoca e la decadenza del beneficio dell'assistenza
giudiziaria si applicano alle procedure già pendenti al momento della loro
entrata in vigore (art. 37 cpv. 2 Lag).
Con riferimento ad una
disposizione analoga all’art. 87 lett. f LAMal, in materia di assicurazione
vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha statuito che i presupposti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti
qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se
il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole (cfr. DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid.
3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11,
consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23
marzo 1998, nella causa I., 38.97.323)
Il TCA, chiamato ora a
pronunciarsi, ritiene nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per
la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.
Infatti l'insorgente si
trova nel bisogno, non essendo in grado di assumere le spese legate alla difesa
dei suoi interessi senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
(cfr. attestato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del 3
dicembre 2001, doc. _).
Dai documenti allegati
emerge che attualmente l'insorgente si trova in malattia senza indennità mentre
la moglie, invalida, beneficia di una rendita di fr. 805 al mese ed ha chiesto
di poter beneficiare delle prestazioni complementari.
A parte un furgone
__________ non dispone di sostanza. Infatti, il reclamo contro la tassazione
2001/2002 nella quale era stata esposta una sostanza di fr. 315'000 è stato
ammesso, nel senso che l'autorità fiscale, con tassazione su reclamo del 17
maggio 2002, ha stralciato ogni attivo. Inoltre, dagli atti emerge che
all'insorgente è stato notificato lo sfratto a causa del mancato pagamento
della pigione di fr. 830 al mese da settembre 2001. Va infine rilevato che il
Municipio di __________, il cui parere tuttavia non è vincolante per il
giudice, ha preavvisato favorevolmente la domanda di assistenza giudiziaria.
Il ricorrente non dispone
delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale
appare senz'altro giustificato. Infine, le argomentazioni ricorsuali non erano
palesemente destituite di esito favorevole.
Visto tutto quanto precede
ed alla luce della giurisprudenza federale citata, l’istanza intesa ad ottenere
la concessione dell'assistenza giudiziaria deve essere accolta.
Infine, all'insorgente,
solo parzialmente vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili (art. 87
lett. g LAMal).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è
modificata nel senso che la Cassa verserà a __________ le prestazioni derivanti
dal contratto di assicurazione fino al 24 agosto 2001.
__________ è escluso
dall'assicurazione con effetto al 30 novembre 2001.
2.- La richiesta della Cassa
malati __________ di imporre all'assicurato il versamento di fr. 155.-- è irricevibile.
3.- La domanda di assistenza
giudiziaria è accolta.
4.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà a
__________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
5.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il Presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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