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Numero d'incarto:
36.2000.46
Data decisione, Autorità:
24.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00046
IR/cd
Lugano
24 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 marzo 2000 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, che in fatto ed in diritto
- __________ è assicurata
contro le malattie presso la __________. Nel corso del 1999 l'interessata si è
rivolta al dottor __________ in quanto sofferente di dolori alla mandibola. Il
medico consultato ha diagnosticato l'esistenza di un'estesa cisti alla
mandibola con tendenza ad ingrandirsi, proponendo l'enucleazione con estrazione
del dente 46 da farsi in clinica. Nel certificato medico del 22 febbraio 1999
ha precisato che si tratta di una prestazione obbligatoria dell'art. 17c cpv. 1
OPRe (doc. _). Il certificato è stato sottoposto alla __________ che, in data
13 aprile 1999, ha dichiarato all'assicurata di non assumere i costi per
l'intervento proposto in quanto non a carico della LAMAL perché l'affezione non
sarebbe in “rapporto con un dente” (doc. _).
In data 31 maggio 1999 la
__________ ha nuovamente respinto la richiesta dell'assicurata tendente
all'assunzione dei costi per l'intervento previsto alla mandibola. Il 22 ottobre
1999 il dottor __________, medico dentista, ha trasmesso la propria presa di
posizione alla Cassa malati, precisando che la cisti non è di origine dentaria
(doc. _).
-
Su richiesta
dell'assicurata in data 17 dicembre 1999 la __________ ha emesso una decisione
formale con cui ha respinto la richiesta di prestazioni con le motivazioni note
alle parti. __________ ha interposto opposizione e __________, il 21 febbraio
2000, ha confermato, con decisione su opposizione, il provvedimento precedente
considerando la situazione giuridica chiara ed il rimborso non a carico
dell’assicurazione malattia obbligatoria.
-
Con tempestivo ricorso 23
marzo 2000 __________, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su
opposizione e di condannare __________ all'assunzione dei costi delle cure “cui
dovrà sottoporsi la Signora __________ in relazione con l’affezione in
questione …” con protesta di spese e ripetibili. Con risposta del 19 luglio
2000 la __________ ha proposto al TCA di confermare la decisione su opposizione
e respingere il ricorso.
-
Pendente causa questa Corte
ha ritenuto opportuno far esperire una perizia specialistica, che ha
predisposto con Ordinanza 15 gennaio 2001, fissando un termine alle parti per
presentare i quesiti peritali, che sono stati trasmessi al TCA il 5 febbraio
2001 e il 26 febbraio successivo. Il perito è stato invitato a volere
rispondere ad una serie di specifiche domande (doc. _) ed ha risposto il 23
aprile 2001 (doc. _) con atto cui la ricorrente ha reagito con scritto del 17
maggio 2001. Dal canto suo __________ ha dapprima chiesto proroga del termine
concesso per formulare osservazioni alle risposte peritali, quindi ha trasmesso
una valutazione del proprio medico dentista ed ha trasmesso una ulteriore
radiografia (doc. _). Il successivo 24 ottobre 2001 il giudice delegato ha
trasmesso la prof. __________, incaricato delle risposte ai quesiti peritali,
la radiografia panoramica inviata dal medico dentista di fiducia di __________
chiedendo al professionista se:
" Alla
luce del documento … è possibile rispondere più
esaurientemente ai quesiti peritali posti.”
Il 6 maggio 2002 il prof.
__________ ha preso posizione in merito all’invio evidenziando la patologia
sofferta dall’assicurata:
" Das
… OPT zeigt im linken UK bei Zahn 36 eine ausgedehnte
Knochenauflösung im Sinne einer dentogenen radikulären Zyste.”
Con il rilievo che, in
virtù della LAMal:
" (…)
Gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung KVG vom
29.09.1995 und vom 09.07.1998 bestand bei dentogenen Zysten nach KLV 31 Art. 17
c 4 eine Leistungspflicht nur bei Zysten ohne Zusammenhang mit den Zahnelementen.
Im vorliegenden Fall besteht dieser Zusammenhang mit den Zahnelementen, dass
basierend auf der oben genannten Verordnung keine Leistungspflicht bestand.
Mit Wirkung vom 19.09.2001 hat das EVG die Interpretation dahin
geändert, dass Zysten die ausserhalb des Odontoparodonts liegen, d. h. ihren
Ursprungsort deutlich überschritten haben nach Art. 25 KVG leistungspflichtig
sind. Dabei ist die rein zahnärztliche Behandlung des Zahnes gemäss dem oben
genannten Urteil nicht leistungspflichtig (EVG-Grundsatzurteil vom 19.09.2001,
Abs. 5 und 6)." (Doc. _)
Il testo dello scritto del
prof. __________ è stato trasmesso alle parti per loro osservazioni e
l’assicurata, dopo avere ottenuto proroga del termine per esprimersi e dopo
avere interpellato i medici curanti, ha comunicato:
" (…)
Ho preso atto dell'ulteriore parere espresso sul caso concreto da
parte dei perito giudiziario, Prof. Dr. __________, in data 6 maggio u.s. ed al
proposito ho quindi provveduto a chiedere un'opinione ai medici curanti della
signora __________, Dr. __________ e Dr. __________.
In base alle valutazioni riportatemi da questi ultimi, ho poi
discusso con la nostra assicurata e qui ricorrente, giungendo alla comune
conclusione che non è nostra intenzione mantenere il ricorso presentato in data
23 marzo 2000 contro la decisione su opposizione emanata il 21 febbraio
precedente dalla Cassa Malati __________.
Alla luce di quanto precede, la prego quindi cortesemente di
volere provvedere allo stralcio della causa da ruolo dandomene successivamente
conferma scritta." (Doc. _).
Alla luce del ritiro del
gravame la causa può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e
spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
decreta
1.- La procedura è stralciata
dai ruoli per il ritiro del ricorso.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi di legge.
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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