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Numero d'incarto:
36.2000.130
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00130
MB
Lugano
6 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 6 ottobre 2000 emanata
da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto, - che __________
domiciliato a __________, nel canton __________ fino al 30 aprile 1999 e a
__________ dal 1 maggio successivo doc. _), è assicurato contro le malattie
presso la __________;
- giugno 1999 l'assicurato beneficia della prestazione complementare e,
quindi, il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è
carico della PC (doc. _);
-
che il 2
febbraio 2000 la __________ ha chiesto all'assicurato di provvedere al
pagamento del premio per l'assicurazione malattia obbligatoria relativo mese di
maggio 1999, che risulta impagato, addebitando anche spese di diffida (doc. _);
-
che in
data 10 marzo 2000, l'assicuratore malattie ha fatto notificare all'assicurato,
per il tramite dell'UE di __________, il precetto esecutivo no. __________,
mediante il quale ha chiesto il versamento di fr. 272, corrispondenti al premio
per l'assicurazione sociale obbligatoria del mese di maggio 1999, nonché ai
costi di fr. 5 (cfr. doc. _).
-
che
l'interessato ha interposto opposizione;
-
che con
decisione formale 4 aprile 2000, la __________ ha stabilito che esiste un
debito di fr. 272 e spese e ha rigettato l'opposizione interposta il 13 marzo
2000 al precetto esecutivo n. __________ (doc. _);
-
che il 3
maggio 2000, l'assicurato ha fatto opposizione alla suddetta decisione di
rigetto (doc. _);
-
che con
decisione su opposizione 6 ottobre 2000, la __________ ha confermato il tenore
della decisione 4 aprile 2000 (cfr. doc. _);
-
che con
tempestivo ricorso 5 novembre 2000, __________ ha chiesto l'annullamento della
decisione su opposizione, facendo valere, di essere giunto a __________ il 1
maggio 1999, ma di essere affiliato alla __________ solo dal 1. giugno 1999,
data a partire dalla quale i premi sono a carico della prestazione
complementare e precisando di aver pagato il premio del mese di maggio, pari a
fr. 196, alla __________ (cfr. I);
-
la
__________, in risposta, ha chiesto l'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
V);
considerato in diritto
-
che, in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H
304/99).
-
che
oggetto della lite è l'obbligo di __________ di versare alla __________, il
premio per l'assicurazione obbligatoria per le cure mediche dovuto per il mese
di maggio 1999 nel Canton Ticino, così come delle spese;
-
che egli
sostiene infatti di aver pagato il premio di maggio alla __________ di
__________;
-
che
giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto
che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c.
__________., inedita);
-
che di
regola i premi devono essere pagati mensilmente (art. 90 OAMal);
-
che in
casu le modalità di pagamento dei premi sono previste nel regolamento delle
assicurazioni secondo la LAMal, prodotto pendente causa dalla convenuta (doc.
_);
-
che
secondo l'art. 16
"
Gli assicurati hanno l'obbligo di pagare in
anticipo i premi corrispondenti alla loro assicurazione e al loro gruppo,
secondo la polizza (16.1);
Agli assicurati che s'impegnano a versare
regolarmente 6 o 12 premi mensili in anticipo, verrà concesso uno sconto.
Spese della __________ per richiami ed esecuzioni
sono a carico dell'assicurato.
Se alla scadenza del termine di pagamento l'assicurato
non avrà pagato il suo debito, egli verrà fatto pervenire un richiamo scritto
con indicazione delle conseguenze e con un termine supplementare, alla cui
scadenza si potrà avviare l'esecuzione"
-
che, in
concreto, dall'estratto dei premi versati dall'assicurato, trasmesso in causa
dalla convenuta (doc. _), risulta che la fattura 30 aprile 1999 no. __________
-
relativa evidentemente ai premi di maggio 1999, in quanto vanno o pagati
anticipatamente - con cui è stato addebitato un premio di fr. 195 e meglio pari
all'importo dovuto dall'assicurato prima del trasferimento di domicilio in
Ticino, è stata saldata l'11 maggio 1999 (cfr. versamento no. __________),
conformemente a quanto dichiarato dall'assicurato nel ricorso;
-
che in
proposito il TCA ha già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi
tramite le polizze di versamento trasmesse dalla Cassa malati che recano il
numero della fattura premi a cui si riferiscono è già di per sé sufficiente per
rendere applicabile l'articolo 86 cpv. 1 CO, secondo cui in caso vi fossero più
debiti verso la stessa persona, spetta, in primo luogo, al debitore dichiarare,
all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare (STCA del 15
marzo 2000 in re G. e F. B; in proposito dell'applicabilità dell'art. 86 CO
alle pretese di diritto pubblico, Pra 2/2001 p. 223);
-
che
quindi l'assicurato ha versato il premio dovuto per il mese di maggio 1999;
-
che il
cambiamento di domicilio (cfr. art. 61 cpv. 2 seconda frase LAMal) è tuttavia
intervenuto dal 1. maggio 1999 (doc. _) e che, quindi, l'assicurato doveva
pagare, per quel mese il premio secondo le tariffe del Canton Ticino e quindi
fr. 267;
-
che
pertanto il convenuto è debitore, nei confronti della __________, di fr. 72;
-
che la
Cassa malati ha addebitato spese di diffida di fr. 5;
-
che per
l'art. 16.3 del Regolamento citato "spese della __________ per richiami ed
esecuzioni sono a carico dell'assicurato";
-
che è
ammissibile imputare costi di diffida proporzionali in caso di ritardo nel
pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio diritto, e se vi è una base
legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa (cfr. G. Eugster,
Krankenversicherung in Koll er, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p.
185 no. 185);
-
che alla
luce degli argomenti sviluppati in precedenza il ricorso è parzialmente accolto
e la decisione su opposizione della Cassa è modificata nel senso che
l'assicurato condannato a versare fr. 77 (fr. 272 - fr. 195);
-
che
l’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’UE di __________ é
rigettata limitatamente all’importo di fr. 77; per il resto è mantenuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto e la decisione su opposizione è annullata.
§ __________
è condannato a versare fr. 77 alla __________.
§§ L'opposizione
interposta al P.E. n. __________ dell’UE di __________ é rigettata
limitatamente all’importo di fr. 77, per il resto è mantenuta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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