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Numero d'incarto:
36.1999.92
Data decisione, Autorità:
06.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00092
GRW/sc
Lugano
6
ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 31 maggio 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 aprile 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________ __________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
Con ricorso 31.5.1999
__________, rappr. dall'avv. , ha chiesto l'annullamento delle
decisioni su opposizione 28.4.1999 con cui l' ha rigettato le opposizioni
da lui interposte in due procedure esecutive rilevando, in particolare, quanto
segue:
"
... Nel marzo 1997 (documento mancante che si richiama
espressamente dal __________) il signor __________ ha notificato alla Cassa
Malati la disdetta dall'assicurazione per la fine di giugno. La stessa è stata
respinta dal __________ in data 11 giugno 1997 a motivo che il ricorrente non
avrebbe pagato regolarmente i premi per cui non poteva lasciare la Cassa a'
sensi dell'art. 9 cpv. 3 della OAMal (doc. B).
...
L'assicurato è la
parte più debole nel rapporto con la Cassa Malati. Un'applicazione stretta,
nella fattispecie, dell'art. 9 § 3 della OAMal porterebbe ad un risultato che
la legge non persegue. Anche in materia di premi malattia si applicano i
principi di proporzionalità e di buona fede (BORELLA, L'affiliation à l'assurance-maladie
sociale suisse, Iral 1993, pag. 70 e 72).
Per le ragioni
suesposte il signor __________ poteva di conseguenza lasciare la Cassa.
Egli non è rimasto
debitore per colpa, ma solo perchè nella situazione particolare del fallimento
la Cassa Malati non è stata capace di indicargli gli importi effettivamente
dovuti. Prova ne sia che egli ha, dopo il fallimento, iniziato a pagare
regolarmente i premi e tutte le partecipazioni (richiamo incarto). ..." (I
pag. 2 e pag. 5)
Con scritto 22.6.1999 l'
__________ ha comunicato al TCA quanto segue:
"
L' __________ ritiene in parte giustificate le obiezioni del
ricorrente, signor __________, e si dichiara disposta a ritirare le esecuzioni
in parola, a condizione che questi dimostri di essere stato assicurato - lui
personalmente, la moglie __________ e la figlia __________ - presso un'altra
istituzione per l'assicurazione malattia sociale nel corso dei mesi posti in
esecuzione, ossia da maggio ad ottobre 1998. Il documento F, gentilmente
inviatoci in visione, si riferisce infatti, almeno per il padre e la madre,
all'anno 1997. Vero è che l'interessato ha sempre sostenuto di aver validamente
lasciato la cassa convenuta con effetto al 1° luglio 1997, motivo per cui quest'ultima
non sarebbe più responsabile per verificare un'eventuale copertura assicurativa
nei successivi anni, ma solo alla data di uscita; tuttavia, siccome l'
__________ si è sempre rifiutata di riconoscere la disdetta, essa si sente ancora
responsabile della verifica. Con la prova dell'avvenuta affiliazione presso un
altro assicuratore malattia per l'anno 1998 per __________ i, __________ e
__________, la convenuta, come detto, ritirerà le esecuzioni oggetto del
presente contendere e procederà a stralciare retroattivamente al 30 giugno 1997
le polizze per le tre persone menzionate - si rileva che per questo problema il
ricorrente dovrà provare pure l'affiliazione della figlia __________ presso
un'altra cassa già a partire dal 1° luglio 1997, il documento F riferendosi
solo al 1998. La convenuta fa ancora osservare al ricorrente che dopo
un'ulteriore verifica delle registrazioni contabili, il 30 giugno 1997 vi era
un saldo a favore del __________ di fr. 748.20, beninteso riferentesi unicamente
ai rapporti di dare ed avere successivi alla pronuncia di fallimento. Essa
chiede quindi pure il versamento di tale ammontare, senza tuttavia porre
un'ulteriore condizione all'uscita retroattiva." (VI)
Il 5.7.1999 il ricorrente
ha comunicato quanto segue al TCA:
"
Con riferimento alla Vostra richiesta 24 giugno 1999 ho preso
atto dello scritto 22 giugno 1999 del __________ che accetta l'uscita dalla
Cassa della famiglia del ricorrente a far tempo dal 1° luglio 1997. Per quanto
riguarda la piccola __________ quest'ultima dovrà pagare il premio presso l'
__________ fino al 31.12.1997. Infatti, dopo l'entrata dei genitori nella
__________ (Cassa malati del nuovo datore di lavoro), è rimasta per sei mesi
senza affiliazione. Per il resto confermo che i signori __________ verseranno
quanto reclamato dal __________ per il
periodo che va dalla data di fallimento all'uscita del 1° luglio 1997, ovvero
CHF 748.20 + premi per __________ (dall'1.7.1997 al 31.12.1997)."
"
Come si evince dagli annessi tre documenti __________ e
__________ i continuano ad essere assicurati presso la __________ mentre
__________ continua ad essere assicurata presso la __________. Si ritiene
pertanto di aver soddisfatto le richieste della controparte." (VIII)
Il 12 luglio 1999 la cassa
convenuta ha chiesto lo stralcio della vertenza rilevando quanto segue:
"
... Per quanto concerne il merito della vertenza, si rileva che
il ricorrente ha provveduto, come richiesto, a provare l'affiliazione presso
altro ente assicurativo, e ciò a partire dal 1° luglio 1997 per __________ e
__________, a partire dal 1° gennaio 1998 per __________. Pertanto, come già
esposto il 22 giugno 1999, l' __________ è disposta a lasciar partire
retroattivamente gli assicurati per le date indicate e ad annullare ogni
procedura d'incasso relativa ai premi posteriori all'avvenuta disdetta. Essa
prende atto con piacere dell'assicurazione da parte del ricorrente di versare
l'importo di fr. 748.20 ancora scoperti, nonché di quanto corrisponde ai premi
di __________ per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997.
Con queste
premesse, la convenuta propone di stralciare la causa dai ruoli, siccome la
stessa diviene priva d'oggetto." (X)
In merito, l'avv.
__________ per il ricorrente ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di
stralcio a condizione che la cassa convenuta provveda ad annullare le procedure
esecutive avviate.
Inoltre, egli ha chiesto
il riconoscimento di "adeguate" ripetibili ritenuto che "a
questa situazione si è giunti per gli errori della __________ che ha reclamato
agli assicurati importi esorbitanti" (XII)
La cassa convenuta, il 3
agosto 1999, ha comunicato di avere dato ordine al servizio incassi di
annullare tutte le procedure (sollecitatorie ed esecutive) e il 10 settembre
1999 ha prodotto al TCA copia della conferma di annullamento (XVII, doc. 1-3).
Essa si è, per contro,
opposta alla richiesta di assegnazione di ripetibili affermando quanto segue:
"
... Per quanto concerne la richiesta di ripetibili,
contrariamente a quanto asserito dall'avv. __________ nel suo scritto, a questa
situazione non si è giunti a causa di errori da parte della convenuta, la quale
si è invece limitata ad applicare quanto esplicitamente previsto dall'OAMal
all'articolo 9 cpv. 3. Si rileva al proposito che la decisione di non applicare
tale dispositivo legale deriva dal sapere che il Tribunale cantonale ticinese
lo ha già dichiarato non conforme alla legge. Tuttavia, il Tribunale federale
delle assicurazioni non si è ancora pronunciato, motivo per cui la questione è
tuttora aperta.
Meri motivi di
opportunità (non si voleva andare fino al TFA per una questione di principio
ormai pendente da più di due anni) hanno spinto la convenuta ad accogliere le
richieste della famiglia __________, che è comunque sempre risultata in mora
con il pagamento dei premi: se non vi fosse stata mora, l'uscita sarebbe stata
regolarmente concessa per la data voluta. Si chiede pertanto che al ricorrente
non vengano assegnate ripetibili." (XIV)
Secondo la giurisprudenza,
v'è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, se la situazione
procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di
oggetto (Pratique VSI 1994 pag. 187/189; RAMI 1994 pag. 219; DTF 110 V pag. 57,
DTF 109 V pag. 71) : questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il
ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di
inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che
accoglie integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro
modo, alle richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 pag. 123; RCC 1989 pag. 320; RCC
1986 pag. 314; RCC 1984 pag. 283).
E' la situazione che si
realizza in concreto.
Va, del resto, rilevato
che lo scrivente TCA, già con sentenza 2.1.1997, aveva ritenuto l'art 9 cpv. 3 OAMal
inapplicabile poiché contrario alla legge e che il TFA ha espresso analoga
opinione nella sentenza 29.6.1999 in re __________ c. M.P..
Per questi motivi
visti gli art 22 e 23 LPTCA e 351 e seg CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà a __________ fr. 1000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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