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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.33
Data decisione, Autorità:
14.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00033-36
grw/nh
Lugano
14
giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999 di
- __________,
- __________,
- __________,
- __________,
rappresentati da: __________,
__________,
contro
la decisione del 11 febbraio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ , __________ ,
__________ e __________ __________ risultano essere domiciliati a __________.
Affermando che "la
famiglia a margine ha attività lucrativa all'estero (Italia) ed
obbligatoriamente devono essere assicurati secondo la legge vigente in questo
Stato" e che "le prestazioni che essi hanno sono superiori a quelle
dell'obbligatorietà Svizzera" (doc ), l'_________, ha chiesto per i
componenti la famiglia __________ l'esonero dall'obbligo assicurativo.
La richiesta è
stata respinta con decisione 30.12.1998.
Il rifiuto dell'esonero è
stato confermato, poi, con decisione su reclamo 11.2.1999.
1.2. Con tempestivo ricorso
__________, in rappresentanza della famiglia __________, ha chiesto, con
l'annullamento della citata decisione, l'esonero dall'obbligo assicurativo
affermando quanto segue:
" ... corrisponde al vero che
i nostri assistiti hanno un domicilio in Svizzera, ma è altrettanto vero che
esplicano un'attività lucrativa e risiedono all'estero, precisamente in
__________ e la loro presenza in Svizzera è solamente limitata a qualche
week-end e durante le ferie.
Pertanto nella
fattispecie essi sono, obbligatoriamente per legge, assicurati nel paese dove
svolgono attività lucrativa (Italia), dove l'obbligatorietà di essere
assicurati alla legge sanitaria nazionale è vigente dal secolo scorso ..."
(I pag 2)
1.3. In risposta l'ICAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Per l’art 3 LAMal, deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante per le cure medico-sanitarie
ogni persona domiciliata in Svizzera.
Nel suo Messaggio del 6
novembre 1991 alle Camere, il Consiglio federale ha precisato che “il concetto
di domicilio è quello degli art 23 a 26 del Codice civile”.
Giusta l’art 23 cpv 1 CCS,
il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente
Perchè possa crearsi
domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano
realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza
effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di
stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid 3; 92 I 218; Bucher, Berner Kommentar
zum ZGB, ad art 23 N. 3seg; Grossen , Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizerisches
Privatrecht, Vol. II, p. 286seg).
Vi è residenza ai sensi
dell’art 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un
determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità
tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni
interpersonali (DTF 41 III 51).
L’intenzione di stabilirsi
nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti
familiari e interpersonali, situazione abitativa (cfr Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss
des Personenrechts, 3. ed. Berna, pag. 107) - e dev’essere riconoscibile per i
terzi.
Secondo il TF, di regola,
il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi
personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135).
Per contro, il luogo in
cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e
dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 6; 102 IV 164; 90 I 28)
possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per
sé, determinanti.
Va, peraltro, rilevato che
non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per
un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di
fare di questo luogo il centro della sua esistenza , delle sue relazioni
personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità
(DTF 41 II 51; 85 II 322).
2.3. In concreto, dagli atti
risulta che __________ e __________ lavorano l'uno quale "agente di
commercio" iscritto alla sede I.N.P.S. di __________ e l'altra alle
dipendenze della __________ di __________ (cfr allegati doc _).
Il segretario comunale di
__________, interrogato dal TCA, ha dichiarato quanto segue:
" __________ __________ e
famigliari.
In merito alla sua
richiesta odierna comunico:
domicilio dal
6.2.1987 proveniente da __________
residenza effettiva:
non a __________, si ritiene in Italia
__________,
frequenta le scuole a __________ (conferma odierna del nonno materno)
anche l'altro
figlio __________ () non risulta a __________."(VIII)
In assenza già del
presupposto della residenza effettiva, non si può che concludere rilevare che
la famiglia __________ non è domiciliata in Ticino ai sensi dell'art 23
CCS: il domicilio presuppone, infatti, che una persona soggiorni in un luogo
allo scopo di viverci e di avervi il centro dei suoi interessi. La residenza
in sé deve essere lo scopo (cfr H. Deschenaux, P.H. Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, Ed. Stämpfli Berne, pag 97 e giurisprudenza ivi citata).
Appare con evidenza da
quanto sopra che la famiglia __________ non soggiorna a __________:
essa non può, pertanto, essere considerata domiciliata in quel Comune,
irrilevante essendo al riguardo l'iscrizione nell'albo dei domiciliati.
Pertanto, non
essendo domiciliati in Ticino, i membri della famiglia __________ non
soggiacciono all'obbligo assicurativo contro le malattie.
La decisione impugnata va,
dunque, annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
Di
conseguenza, la decisione 11 febbraio 1999 è annullata ed è accertato che
__________, __________, __________ __________ e __________ __________, non soggiaciono
all'obbligo assicurativo di cui all'art. 3 LAMal.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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