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Numero d'incarto:
36.1999.13
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00013
grw/nh
Lugano
7
aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 30 gennaio 1999 di
contro
__________ in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998 __________
__________ era assicurato contro le malattie presso la __________
La sua copertura
assicurativa comprendeva, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, l'assicurazione Ambulatoriale (cat. B), l'assicurazione
Ospedale (cat. E) e l'assicurazione Complemento dei costi di guarigione in caso
di infortunio (cat. P).
1.2. Verso la metà del mese
d'ottobre 1998, la __________ ha inviato all'assicurato la polizza
d'assicurazione valida per l'anno 1998.
Rispetto alla polizza
1998, il premio dovuto per l'assicurazione cat. E risultava aumentato (da fr.
70,40 per il 1998 a fr. 107,10 per il 1999).
1.3. Con lettera datata 6 novembre
1998 __________ __________ ha comunicato alla __________ quanto segue:
" con la presente desidero
comunicarvi il mio cambiamento di cassa malati a partire dal 1.1.1999 e
pertanto la disdetta del contratto __________.
..." (doc
__________ )
1.4. Con risposta 29.12.1998 la
__________ ha comunicato all'assicurato che, non avendo egli rispettato il
termine ordinario per la disdetta, l'assicurazione complementare Ambulatoriale
rimaneva in vigore.
1.5. Con petizione 30.1.1999
__________ __________ ha chiesto l'intervento del Tribunale (I).
In risposta, la __________
ha postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
2.1. L'assicurazione contro le
malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata
sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge
federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto
dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.
Contrariamente a quanto
succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse
malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA).
2.2. Dal profilo procedurale, la
LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione
malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie
di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss
LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di
diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau
régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/
Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le
contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259;
P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4,
1996, p. 225-251).
Giusta l'art 47 cpv 2-4
della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti
d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal),
per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Nelle contestazioni giusta
il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia
il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della
parte temeraria.
L'art 75 LCAMal dispone
che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
E' applicabile per analogia la
legge di procedura per le cause davanti al TCA.
2.3. Il contratto d'assicurazione
può avere fine in ragione di circostanze diverse:
sopravvenienza del termine contrattuale
realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)
accordo delle parti
disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o
dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51,
53 e 75 LCA)
(cfr M. Kuhn, P. Montavon,
Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag
153 e 154)
2.3.1. Con riserva di una clausola di
tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in
quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto
d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.
Questo termine può essere
la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni
di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose) , una data, l'espirazione
di un termine o ancora la conclusione di un'azione (cfr B. Viret, Droit des
assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce,
Zurich, pag 88; M. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions
juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 151)
In concreto, le Condizioni
generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia
complementari della __________ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che,
riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive,
l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la
risoluzione del contratto.
L'art 4.5. CGA prevede che
l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:
allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un
preavviso di tre mesi.
dopo ogni malattia o infortunio per il quale la __________ paga una
prestazione
in caso di modifiche del rapporto contrattuale.
La polizza indica, quale
periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.
E' incontestato che
l'assicurato, con la disdetta 24.11.1998, non ha rispettato il termine di cui
all'art 4.5. CGA.
Occorre, dunque, per
valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se
sono realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurato
facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.
In concreto, non é preteso
che la disdetta dell'assicurazione sia stata data in relazione alla liquidazione
di un sinistro.
Secondo l'attore entra,
invece, in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di modifica
del rapporto contrattuale.
A questo proposito, l'art
4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.
L'art 7.1 CGA prevede
quanto segue:
" La __________ ha il diritto
di aumentare o ridurre i premi in funzione dell'evoluzione dei costi.
....
La __________
comunica le nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della
loro entrata in vigore.
Voi avete il
diritto di disdire per la fine del semestre civile in corso la parte del
contratto interessata dalla modifica.
Per essere valida
la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del
semestre civile.
In mancanza di una
tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."
Questo disposto indica in
modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la
possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del
termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle soli parti del contratto
interessate dalla modifica, cioé alle sole categorie assicurative che hanno
subito una modifica.
La disposizione é chiara:
l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare
a tale articolo nessun altro significato (cfr, per regole applicabili
all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle
prestampate: DTF 105 II pag 18)
Pertanto, ritenuto che, in
concreto, la categoria d'assicurazione B non ha subito una modifica, la
disdetta data dall'assicurato non ha avuto effetto al 31.12.1996 per
quest'assicurazione.
2.3.2. Nessuna delle ipotesi di
estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di
disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto,
realizzate.
La petizione non può,
dunque, che essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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