AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.55
Data decisione, Autorità:
30.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.55
mm/DC/td
Lugano
30 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2004 di
RI1
rappr. da: RA1
contro
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
novembre 2002, RI1 - alle dipendenze della __________ SA di __________ in
qualità di operatrice e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso la CO1 - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale
avvenuto a __________.
I medici
del PS del Presidio ospedaliero di __________,
presso il quale l'assicurata si è immediatamente recata, hanno diagnosticato
una distorsione del rachide cervicale in assenza di fratture all'esame
radiologico (cfr. doc. 35).
L'assicuratore
infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo ed ha
regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo avere sentito
il parere del proprio medico fiduciario, il 14 gennaio 2004, la CO1 ha
rilasciato una decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto il
diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere a far tempo dal 31
gennaio 2004 (cfr. doc. 9).
1.3. In data 30
gennaio 2004, la __________ SA ha interposto opposizione contro la citata
decisione formale, chiedendo che, citiamo: "… la signora __________ venga
visitata da un altro medico di vostra fiducia, poiché i problemi che riscontra
attualmente sono legati esclusivamente all'incidente subito in data 17.11.2002,
in quanto non ha mai sofferto prima d'ora di patologie analoghe" (doc. 8).
1.4. Con scritto
del 23 febbraio 2004, l'assicuratore LAINF ha comunicato al datore di lavoro
che la sua opposizione non poteva essere ritenuta valida, di modo che la
decisione formale del 14 gennaio 2004, nel frattempo, era cresciuta in
giudicato (doc. 7).
1.5. Il 12 marzo
2004, la __________ SA ha contestato la presa di posizione dell'assicuratore
infortuni, il quale è stato invitato ad emanare una decisione su opposizione
concernente il merito dell'opposizione del 30 gennaio 2004 oppure a rilasciare
una decisione incidentale sulla questione riguardante la qualità per interporre
opposizione (cfr. doc. 6).
In data
26 maggio 2004 (cfr. doc. 4), rispettivamente, 17 giugno 2004 (cfr. doc. 1), la
CO1 ha, in sostanza, confermato la posizione già assunta con lo scritto del 23
febbraio 2004.
1.6. Con ricorso
per denegata giustizia del 22 giugno 2004, __________, rappresentata dall'avv. __________,
ha chiesto che all'assicuratore LAINF venga fatto ordine di emanare, in via
principale,"… una decisione su opposizione relativa all'opposizione
30.1.2004 presentata da RI1 contro la decisione 14.1.2004 …" e, in via
subordinata, "… una decisione formale relativa alla richiesta 12.3.2004 e
8.6.2004 presentata da RI1, rispettivamente dai suoi rappresentanti" (I,
p. 5).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l'insorgente ha sviluppato le
seguenti argomentazioni:
" L'atteggiamento
di controparte dev'essere considerato contrario alle norme di legge.
Va dunque innanzitutto rilevato che lo scritto 30.1.2004, con il
quale il datore di lavoro ha presentato opposizione a nome e per conto della
propria dipendente, è stato presentato con largo anticipo sulla scadenza del
termine di legge. II termine per l'opposizione scadeva al più presto il 13
febbraio 2004.
Se avesse agito con la dovuto diligenza e celerità,
l'assicurazione avrebbe dunque potuto prendere contatto con il datore di
lavoro prima della scadenza di tale termine, per comunicare la propria
posizione in merito allo scritto 30.1.2004, dando così la possibilità alla
ricorrente di sanare un eventuale, ma comunque contestato, vizio.
La controparte ha invece atteso la scadenza del termine d'opposizione,
per invocare la - qui contestata - mancanza del potere di rappresentanza del
datore di lavoro.
Se anche tale presa di posizione fosse corretta, l'agire della
controparte sarebbe lesivo del principio della buona fede e non andrebbe dunque
in ogni caso protetto.
(…)
In realtà quanto asserito dalla controparte con scritto 23.2. e
quanto ribadito con scritti 26.5. e 17.6.2004 non è conforme alle norme di
legge.
L'art. 37 LPGA prevede che chiunque si può far rappresentare nelle
procedure relative alle assicurazioni sociali. Anche in Ticino in tale ambito
non vale il monopolio degli avvocati, motivo per cui la parte si può far
rappresentare da ogni terzo.
In base all'art. 37 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può esigere che il
rappresentante giustifichi la propria legittimazione, con una procura scritta.
Nel caso in cui il terzo non produca la relativa procura,
l'assicuratore ha dunque il diritto di entrare nel merito della questione,
dando per presunto il suo potere di rappresentanza. Egli può però fissare al
terzo un termine, chiedendo la produzione della relativa procura. Senza una
tale richiesta, l'assicuratore non si può rifiutare di entrare nel merito
della domanda presentata:
"Zur Einreichung einer schriftlichen
Vollmacht ist - gegebenenfalls - eine Frist anzusetzen. Ohne eine solche und
ohne entsprechende Androhung verbietet es sich, auf eine ohne schriftliche
Vollmacht eingereichtes Begehren nicht einzutreten." (Kieser, ATSG-Kommentar,
N 10 ad art. 37 LPGA).
Questo principio, valido anche nell'ambito della procedura civile,
viene regolarmente rispettato dagli assicuratori sociali, che in assenza della
procura, fissano un termine per la produzione della stessa. Solo se tale
termine scade infruttuosamente, essi si rifiutano di entrare nel merito della
domanda.
(…)
II reiterato rifiuto di controparte di entrare nel merito
dell'opposizione, rilasciando se del caso una decisione su opposizione,
dev'essere dunque qualificato come denegata giustizia, ex art. 56 cpv. 2 LPGA.
Si chiede dunque che il ricorso venga accolto e che alla
controparte venga fissato un termine per rilasciare la decisione su
opposizione.
Proceduralmente vi potrebbe essere denegata giustizia anche per il
fatto che la controparte non si è mai dichiarata disposta a rilasciare una decisione
formale in merito al suo rifiuto di entrare nel merito, e meglio come da
scritti della CO1 dei 26.5. e 17.6.2004, rilasciati in modo informale sulla
base delle richieste della ricorrente di data 12.3.2004 e 8.6.2004.
Per tale evenienza, e nel caso in cui codesto lodevole Giudice
ritenga che l'assicuratore si debba prima di
tutto esprimere con decisione formale su questo punto, si formula una domanda
in subordine, con la quale si chiede che alla CO1 venga fissato un termine per
emettere una decisione formale incidentale, nella quale comunicare il contenuto
degli scritti 26.5. e 17.6.2004, con regolare indicazione dei rimedi di
diritto, come da art. 49 cpv. 3 LPGA"
(I).
1.7. La CO1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni, di diritto materiale e
procedurale, contenute nella LAINF.
Per
quanto concerne le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni
sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.
25 consid. 1.2.).
Le norme
di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano invece
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA
del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella
causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V
93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b).
Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1°
gennaio 2003.
2.3. In concreto,
si pone la questione a sapere se la CO1 si sia effettivamente rifiutata di
procedere all'emanazione di una decisione, così come pretende la ricorrente, la
quale si lamenta di essere rimasta vittima di un diniego di giustizia ex art.
56 cpv. 2 LPGA.
2.4. Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Giusta
l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le
prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’art. 49
cpv. 1 possono essere sbrigati, a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA, con una
procedura semplificata, ritenuto che l’interessato può esigere entro un anno
dall’insorgere del diritto alla prestazione che sia emanata una decisione (cpv.
2).
Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate e,
successivamente, contro la decisione su opposizione è dato ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (artt. 56 cpv. 1 e 57 LPGA).
2.5. In virtù
dell'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 106 cpv. 2 vLAINF, il quale prevedeva che il
ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta
dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione.
Così come
era già il caso prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr., ad esempio, RAMI
2000 KV 131 p. 245 consid. 2 e SVR 2001 UV 38, p. 109s.), oggetto di un ricorso
presentato in base alla succitata disposizione legale, è soltanto la verifica
del preteso diniego o del preteso ritardo: il TCA non può quindi decidere in
merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura (cfr. STFA del 23 ottobre
2003 nella causa K., I 328/03, consid. 4.2 e del 23 ottobre 2003 nella causa
J., K 55/03, consid. 1.3; cfr., pure, U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed.
Schulthess, Zurigo 2003, art. 56 N. 12, p. 561).
2.6. Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr.,
inoltre, U. Kieser, op. cit., art. 56 N. 10, p. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati).
Irrilevanti
sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB
1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio
secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (cfr. DTF 110 V
61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
2.7. Nella
concreta evenienza, le tavole processuali dimostrano che l'assicuratore LAINF
convenuto - nonostante fosse stato più volte sollecitato in tal senso (cfr.
doc. 2, 5 e 6) - non ha emanato alcuna decisione su opposizione, limitandosi a
rilasciare delle semplici prese di posizione (cfr. doc. 1, 4 e 7).
Ricevuta
l'opposizione interposta il 30 gennaio 2004 dalla __________ SA, la CO1 -
ritenendo il datore di lavoro non legittimato giusta l'art. 59 LPGA
(applicabile per analogia, cfr., a questo proposito, U. Kieser, ATSG-Kommentar,
art. 52 N. 29, p. 527) a presentare opposizione - avrebbe dovuto rilasciare una
decisione su opposizione ex art. 52 LPGA, con la quale constatare
l'irricevibilità di tale atto e, in ultima analisi, la crescita in giudicato
della sua decisione formale del 14 gennaio 2004.
Ciò non è
però stato fatto.
In simili
circostanze, alla luce dei dettami giurisprudenziali e dottrinali
precedentemente evocati, il TCA ritiene che l'assicuratore LAINF convenuto si
sia reso colpevole di una denegata giustizia, ragione per cui il ricorso merita
accoglimento.
2.8. A titolo
abbondanziale, questa Corte constata che con la decisione formale del 14
gennaio 2004, la CO1 ha esplicitamente dichiarato estinto il diritto, non
soltanto alla cura medica, ma pure alle indennità giornaliere (cfr. doc. 9:
"… noi terminiamo il pagamento di qualsiasi indennità giornaliera e
delle spese sanitarie al 31 gennaio 2004, …" - la sottolineatura è del
redattore).
Ora,
secondo la dottrina e la giurisprudenza, in tal caso, al datore di lavoro deve
essere riconosciuto un diritto autonomo di opporsi alla decisione formale
emanata nei confronti di un suo dipendente (cfr. DTF 120 V 38ss., DTF 106 V
219ss.; RAMI 1989 U 73, p. 239; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 416; U. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 52 N. 29,
p. 527 e art. 59 N. 11, p. 588s.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 284).
Tuttavia,
anche qualora si volesse negare alla __________ SA un diritto proprio ad
interporre opposizione contro la decisione formale del 14 gennaio 2004, dal
fatto che RI1 ha verosimilmente consegnato la decisione intimatale al proprio
datore di lavoro (circostanza quest'ultima che dovrà semmai ancora venire
puntualmente verificata dall'assicuratore convenuto) e che, da parte sua,
quest'ultimo ha inoltrato opposizione, si potrebbe anche concludere per
l'esistenza di un rapporto di rappresentanza diretta (cfr. art. 32 cpv. 1 e 33
cpv. 2 CO, cfr. STFA del 13 dicembre 2002 nella causa G. (B 40/00 e STCA del 20
novembre 2003 nella causa G. 34.2003.7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di una denegata giustizia, il
ricorso é accolto.
§ Alla
CO1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione su opposizione più
volte richiesta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO1
verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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