AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.19
Data decisione, Autorità:
14.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.19
mm/tf
Lugano
14 luglio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2004 di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 2 dicembre 2003 emanata
da
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
settembre 1998, a RI1 - dipendente della ditta __________ in qualità di
bruciatorista/montatore - è caduto sulla gamba destra una caldaia, ciò che gli
ha procurato la frattura diafisaria del femore destro, lesione trattata
mediante osteosintesi con chiodo endomidollare.
Il caso è
stato assunto dall'CO1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
Statuendo
sul ricorso che l'assicurato ha presentato contro la decisione dell'Istituto
assicuratore di sospendere il versamento delle indennità giornaliere a contare
dal 23 gennaio 2001, il TCA, con pronunzia del 25 febbraio 2002, ha respinto
l'impugnativa, stabilendo, in particolare, che i disturbi localizzati al rachide
lombo-sacrale, trascorsi oltre due anni dall'infortunio, non costituivano più
una naturale conseguenza di quest'ultimo.
La
sentenza cantonale è stata integralmente confermata dal TFA con giudizio del 28
maggio 2004 (U 122/02).
1.2. RI1 è
rimasto vittima di un secondo infortunio il 10 ottobre 2002: mentre scendeva da
una scala è caduto ed ha riportato una contusione alla colonna lombare.
L'assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione anche a questo
secondo evento.
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti, l'CO1, con decisione formale del 17 febbraio 2003, ha
negato il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2003,
ritenendo raggiunto da tale data lo status quo sine a margine
dell'evento traumatico dell'ottobre 2002 (cfr. doc. 23).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. 26),
l'Istituto assicuratore, in data 2 dicembre 2003, ha ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 56).
1.4. Con ricorso
del 17 marzo 2004, RI1, patrocinato dall'avv. RA1, ha chiesto che venga
riconosciuta l'esistenza di un nesso causale tra le affezioni lamentate e
l'infortunio dell'ottobre 2002, nonché l'assegnazione di un congruo termine per
la presentazione di nuova documentazione medica, argomentando:
"
Il 10.10.2002 il signor RI1 è stato vittima di
un incidente, cadendo dalle scale e riportando una contusione della colonna
lombare.
Il 12.2.2003 la CO1 ha sospeso l'erogazione delle
prestazioni in quanto le affezioni lamentate non sarebbero più in nesso causale
con l'infortunio.
Va subito detto che il ricorrente è rimasto
vittima di un infortunio già il 11 settembre 1998.Nell'occasione un bruciatore
del peso di 700 kg, gli è caduto addosso, provocandogli conseguenze all'anca al
ginocchio e successivamente statiche pure alla colonna lombare. Oggi come
allora dopo qualche tempo la CO1 ha ritenuto non fossero più dati i presupposti
per riconoscere il nesso causale tra le affezioni ed il trauma. Attualmente la
procedura assicurativa in esito alle contestazioni del ricorrente si trova
pendente (ormai da quasi due anni!) presso il TFA.
Le due vertenze, sono verosimilmente connesse. A
prescindere da tale aspetto, che imporrebbe la sospensione della vertenza in
attesa della decisione del tribunale federale alfine di, magari di accertare
congiuntamente la situazione medica, lo scrivente ha richiesti ulteriori
accertamenti di natura medica.
Il presente ricorso, di natura cautelare, è volto
pertanto ad accertare siffatta situazione"
(I).
1.5. L'CO1, in
risposta, ha postulato, in via principale, che il ricorso venga dichiarato
irricevibile e, in via subordinata, una sua integrale reiezione nel merito.
Circa gli
argomenti sollevati dall'Istituto assicuratore convenuto si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In data 20
aprile 2004, il TCA ha chiesto all'avv. __________ di precisare "… chi è
stato incaricato di eseguire i menzionati accertamenti e quali aspetti intende
chiarire grazie agli stessi" (VI).
Il 30
aprile 2004 il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato di essere in attesa
di una presa di posizione del neurochirurgo dott. __________ e, a questo
proposito, ha postulato la concessione di un ulteriore termine di 15 giorni
(VII), proroga accordata il 4 maggio 2004 (VIII).
Con ordinanza del 7 giugno
2004, questa Corte ha assegnato al ricorrente un ultimo termine di 10 giorni
per la presentazione del nuovo mezzo di prova (X).
RI1 è
rimasto sino ad oggi silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In sede di
risposta di causa, l'CO1 ha innanzitutto chiesto al TCA di verificare la
tempestività del ricorso in considerazione del fatto che, a suo avviso, la
deroga di cui all'art. 106 LAINF (nella versione in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003) non riguarderebbe soltanto il capoverso 1 dell'art. 60 LPGA ma
pure il suo capoverso 2, di modo che la norma prevista dall'art. 38 cpv. 4 LPGA
non tornerebbe applicabile all'assicurazione contro gli infortuni (cfr. III, p.
2).
2.2.1. Il 1° gennaio
2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA).
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli
infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62
LPGA) sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge
(cfr. STFA del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8, p. 820).
In
concreto, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata il 2 dicembre
2003, di modo che le disposizioni di procedura della LPGA tornano senz'altro
applicabili.
2.2.2. L'art. 38
cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15
agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).
In una
sentenza del 26 gennaio 2004 nella causa M., inc. 35.2003.72 - statuendo su
un'eccezione di intempestività sollevata dal medesimo assicuratore LAINF -
questa Corte ha stabilito che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38
cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF.
Queste le
considerazioni espresse dal TCA in quella sede:
"
Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve
essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della
decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono
applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 4 LPGA prevede che i termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18
dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).
Da parte sua, l'art. 106 LAINF recita che - in
deroga all'art. 60 LPGA - per le decisioni su opposizione in materia di
prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.
2.1.3. La legge va interpretata in primo luogo
procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non
sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore.
Invece, se il testo non è perfettamente chiaro,
se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale
sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (DTF 128 II 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7
consid. 3a, 24 consid. 3a, 78 consid. 3a e riferimenti).
2.1.4. Secondo il TCA il testo dell'art. 106
LAINF è chiaro.
Riprendendo il termine di ricorso di tre mesi già
previsto dall'art. 106 cpv. 1 seconda frase vLAINF, l'articolo in
questione, intitolato "Termine speciale di ricorso", costituisce, in
materia di assicurazione contro gli infortuni (nella misura in cui la decisione
impugnata ha per oggetto delle prestazioni assicurative), un'eccezione alla
regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, a norma del quale il ricorso deve essere
interposto entro 30 giorni.
Qualora il legislatore avesse realmente voluto
escludere l'applicazione degli articoli 38-41 LPGA dall'ambito dell'assicurazione
contro gli infortuni, lo avrebbe previsto esplicitamente, in conformità a
quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LAINF ("Le disposizioni della legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), sono applicabili all'assicurazione contro gli
infortuni, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla
LPGA" - la sottolineatura è del redattore).
L'art. 106 LAINF prevede invece una deroga alla
LPGA limitatamente alla durata del termine per ricorrere (quindi limitatamente
al cpv. 1 dell'art. 60 LPGA).
Occorre peraltro sottolineare che lo scopo degli
artt. 56 seg. LPGA è quello di uniformare la procedura giudiziaria in tutti gli
ambiti del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza
professionale; cfr., al proposito, U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG), in HAVE/REAS 5/2002, p. 328).
Ora, le ragioni per cui il legislatore, derogando
alla LPGA, ha voluto mantenere in materia di assicurazione contro gli infortuni
un termine di ricorso più lungo rispetto a quello previsto per le altre
assicurazioni sociali sono chiare (complessità che presentano normalmente le
vertenze riguardanti le prestazioni assicurative, cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e
Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del
18.8.1976, p. 41).
Non vi sono invece motivi altrettanto
comprensibili per cui esso - contrariamente allo scopo di unificazione
perseguito dalla LPGA - avrebbe dovuto introdurre ulteriori eccezioni in
ambito LAINF, escludendo per esempio l'applicazione delle sospensioni dei
termini.
D'altronde, seguendo la tesi difesa dall'__________,
si giungerebbe all'assurdo risultato che, nello stesso ambito (quello
dell'assicurazione contro gli infortuni), si avrebbero, a seconda dell'oggetto
della decisione impugnata, dei termini ricorsuali sospesi nei casi enumerati
dall'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LPGA e dei termini invece non sospesi.
In effetti, al termine per impugnare le decisioni
LAINF che non concernono delle prestazioni assicurative - di 30 giorni
secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA (infatti, la deroga di cui all'art. 106 LAINF
riguarda soltanto le decisioni in materia di prestazioni di assicurazione) -
torna indiscutibilmente applicabile l'art. 38 cpv. 4 LPGA.
La posizione di questa Corte è peraltro condivisa
da U. Kieser, il quale, a pagina 406 del suo commentario della LPGA, sostiene
quanto segue:
" Die in Art. 38 Abs. 4 ATSG enthaltene Bestimmung über
den Fristenstillstand geht zurück auf einen bundesrätlichen Vorschlag (vgl. BBl
1994 V 948), welcher der regelung von Art. 22a VwVG entsprach. Weil in den sozialversicherungsrechtlichen
Verfahren neben nach Tagen bestimmten Fristen insbesondere in
Beschwerdeverfahren auch nach Monaten bestimmte Fristen zu beachten sind
(vgl. Art. 106 UVG, Art. 104 MVG), erwies es sich als erforderlich,
ausdrücklich die Massgeblichkeit des Fristenstillstandes auch für letztere
Fristen festzulegen (vgl. BBl 1999 4596). Die bisherige Rechtsprechung
liess es zu, dass für Monatsfristen vom sonst für Fristen geltenden
Fristenstillstand abgewichen wird (vgl. SVR 1998 UV Nr. 10 und dazu KIESER,
Verwaltungsverfahren, Rz 367; vgl. auch BGE 125 V 40 f.), welche Rechtsprechung
angesichts von Art. 38 Abs. 4 ATSG nicht weitergeführt werden kann"
(cfr. U. Kieser, op. cit., art. 38 n. 11, p. 406
- la sottolineatura è del redattore).
A ciò va aggiunto che se è vero che nella
sentenza pubblicata in SVR 1998 UV N. 10, il TFA ha ritenuto non arbitrario la
non applicazione di una legge cantonale, che prevede le ferie giudiziarie per i
termini legali e per quelli fissati dal giudice in giorni, a quei termini
computati invece in mesi, è altrettanto vero che la LPGA sancisce la non
decorrenza dei termini stabiliti in giorni o in mesi (cfr. art. 38 cpv.
4).
2.1.5. In esito a quanto precede, occorre
concludere che, contrariamente a quanto preteso dall'__________, le sospensioni
dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di
tre mesi di cui all'art. 106 LAINF"
(STCA
succitata).
Questo
Tribunale non vede ragioni per rimettere in discussione la conclusione a cui è
pervenuto nella pronunzia del 26 gennaio 2004.
2.2.3. Nella
concreta evenienza, la decisione su opposizione impugnata è stata notificata a RI1
il 10 dicembre 2003, ossia l'ultimo giorno del termine di giacenza presso la
Posta (cfr. III, p. 2).
Il
termine di tre mesi ha quindi iniziato a decorrere l'11 dicembre 2003 (cfr.
art. 38 cpv. 1 LPGA) e - tenuto conto della sospensione durante il periodo 18
dicembre 2003-1° gennaio 2004 (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA) - il ricorso
dell'assicurato, consegnato alla posta, al più tardi, il 21 marzo 2004, risulta
pertanto essere tempestivo.
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto a prestazioni a far tempo dal mese di marzo 2003, tornano applicabili
le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF
convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 1° marzo
2003 il nesso di causalità naturale fra i disturbi alla schiena e l'infortunio
del 10 ottobre 2002.
2.5. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.6. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.7. Occorre inoltre
rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. In data 10 ottobre 2002, RI1 stava scendendo dalla scala di
ingresso al Centro per la formazione professionale e sociale di __________,
quando è scivolato ed ha battuto la colonna lombare.
Il 16
ottobre 2002, egli ha consultato il dott. __________, il quale ha diagnosticato
una contusione lombare ed attestato una totale incapacità lavorativa a
decorrere dall'11 ottobre 2002 (cfr. doc. 7).
Nel mese
di gennaio 2003, l'assicurato è stato sottoposto ad un esame di risonanza
magnetica del rachide lombare e della zona di transito toraco-lombare e
lombo-sacrale, che ha messo in luce i seguenti reperti, citiamo:
"spondilolisi bilaterale con spondilolistesi di I grado spazio L5-S1. Vi è
inoltre una discopatia secondaria con osteocondrosi, spondilosi e larga
protusione che riguarda anche i due forami di coniugazione i quali sono
ristretti. Soprattutto a destra una compressione radicolare L5 è molto
probabile. Vi è inoltre una protusione mediana del disco a livello L4-L5 ma
senza compressione rilevante delle strutture nervose. Inoltre forma, segnale e
allineamento regolare dei corpi vertebrali-lombari e della bassa colonna
dorsale senza ernie discali e senza protusioni rilevanti" (doc. 19).
In data
8, rispettivamente, 17 gennaio 2003, l'insorgente è stato visitato dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, il quale, dopo avere sottolineato l'esistenza di una
certa discrepanza fra i disturbi denunciati dall'assicurato ed i reperti
oggettivabili, ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con
l'infortunio dell'ottobre 2002 (cfr. doc. 20).
Con
certificati del 25 febbraio e 3 aprile 2003, il medico curante di RI1, dott. __________,
ha sostenuto che i noti disturbi lombari sono conseguenza dell'evento
traumatico del 10 ottobre 2002, siccome, citiamo: "tale tipo di dolore
risentito dopo era sconosciuto dal paziente" (certificato accluso al doc.
26 e doc. 31).
Il 29
aprile 2003, l'assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, spec.
FMH in neurochirurgia.
Queste le
conclusioni contenute nel relativo suo referto dell'8 settembre 2003:
"
… importante sindrome lombovertebrale
nell'ambito di una grave discopatia L5/S1 in presenza di una lisi e listesi.
Sintomatologia lombovertebrale scatenata sicuramente dopo il secondo intervento
e probabilmente lisi e listesi decompensata nel 1998 dopo il primo
intervento"
(doc.
49).
Prima di
procedere all'emanazione della decisione su opposizione impugnata, l'Istituto
assicuratore convenuto ha ancora interpellato il proprio medico di circondario,
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, al quale è stato
sottoposto l'intero incarto.
Il dott. __________
ha confermato l'estinzione del nesso di causalità, evidenziando in particolare
il fatto che i reperti clinico e radiologico sono sovrapponibili a quelli
constatati precedentemente all'infortunio del 10 ottobre 2002:
"
Per quanto attiene alle considerazioni di natura
medica, rispettivamente medico-assicurativa in relazione con il caso in parola,
vedi esame medico-circondariale dell'8.1, rispettivamente 17.1.2003.
In questo frangente veniva in particolare
ritenuto estinto il nesso causale tre i disturbi residui accusati dal signor RI1
al rachide e l'evento infortunistico del 10.10.2002 con contusione alla schiena
e alla gamba destra in seguito a una caduta dalla scale.
Da notarsi che già in precedenza con una
decisione del 22.1.2001 la CO1 aveva negato la propria responsabilità in
relazione con i disturbi accusati dal signor RI1 al rachide lombare.
Decisione confermata con decisione su opposizione
del 26.7.2001, attualmente pendente presso il Tribunale Federale delle
Assicurazioni.
In questo contesto il referto redatto dal dr. __________
in data 8.9.2002 non apporta nessun nuovo elemento di giudizio atto a
invalidare quanto sostenuto in precedenza.
In effetti, dall'anamnesi riportata traspare
chiaramente come il medico non sia stato correttamente informato sugli
antecedenti del signor RI1, considerato in particolare che in occasione
dell'evento dell'11.9.1998 esso non si sia procurato nessuna contusione del
rachide lombare.
Anche il reperto clinico, rispettivamente quello
radiologico, risultano essere sovrapponibili a quanto già riportato in
precedenza, per esempio da parte del dr. __________ nella valutazione peritale
redatta il 29.8.2001 all'intenzione dell'ufficio dell'Assicurazione Invalidità
del Cantone Ticino"
(doc.
52).
2.9. Attentamente
vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per
scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc.
20) e __________ __________ (cfr. doc. 52) - a mente dei quali l'evento
infortunistico assicurato ha aggravato solo temporaneamente una situazione
patologica preesistente, con lo status quo sine raggiunto a far tempo
dal 1° marzo 2003.
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Da parte
sua, il TCA rileva che le conclusioni a cui sono pervenuti i medici di fiducia
dell'__________ sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale,
dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del
rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a
contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto
(status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in
Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene
illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica
dominante in materia appunto di traumi vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del
31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995
nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa
C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3
aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere
di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione
del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative
al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi
alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden
des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Nella
concreta evenienza, va rilevato che, già antecedentemente all'infortunio del
mese di settembre 1998, RI1 era portatore di alterazioni degenerative alla
colonna vertebrale, segnatamente a livello del passaggio lombo-sacrale, sede di
una spondilolisi bilaterale di L5 con spondilolistesi grado 1 nonché di una
discopatia, ovvero degli stessi reperti messi in luce dall'esame di
risonanza magnetica del 13 gennaio 2003 (cfr. doc. 19).
Nella
sentenza del 25 febbraio 2002 - confermata dal TFA con pronunzia del 28 maggio
2004, U 122/02 - questa Corte ha stabilito che il citato evento traumatico
aveva provocato, tutt'al più, un temporaneo peggioramento della
situazione preesistente e che lo status quo sine era stato raggiunto, al
più tardi, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'assicuratore
infortuni convenuto (gennaio 2001).
Del
resto, che i presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle
preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre,
comparsa o peggioramento di lesioni) non sono realizzati, lo ha chiaramente
indicato il dott. __________ secondo il quale, citiamo: "… il reperto
clinico, rispettivamente quello radiologico, risultano essere sovrapponibili
a quanto già riportato in precedenza, per esempio da parte del dr. __________
nella valutazione peritale redatta il 29.8.2001 …" (doc. 52 - la
sottolineatura è del redattore).
In esito
a quanto precede, occorre concludere che l'evento infortunistico del 10 ottobre
2002 ha giocato un ruolo semplicemente scatenante in relazione ai disturbi
lamentati da RI1 al rachide lombare - ciò che è d'altronde stato riconosciuto
anche dal dott. __________ nel suo referto 8 settembre 2003 (cfr. doc. 49:
"Sintomatologia lombovertebrale scatenata sicuramente dopo il
secondo intervento …" - la sottolineatura è del redattore) - e che
pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali,
l'Istituto assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso
di causalità naturale trascorsi circa 5 mesi dallo stesso infortunio.
Non
possono infine essere di soccorso al ricorrente le certificazioni del suo
medico curante, dott. __________, a mente del quale le lombalgie di cui egli
soffre rappresenterebbero una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato
siccome apparse soltanto dopo di esso (cfr. certificato accluso al doc. 26 e
doc. 31).
Al
proposito, la nostra Corte federale ha precisato che il semplice fatto di
essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato
disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF
119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
2.10. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come
da lui richiesto (cfr. I, p. 2).
2.10.1. Come già
indicato al consid. 2.3., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA
(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23
ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,
K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.10.2. La procedura
per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale,
come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1998 UV 1).
Tuttavia,
nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le
spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di
fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta
(cfr. B. Cocchi-F. Trezzini, Codice di Procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, p. 487s.). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il
richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento
dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV 1 e giurisprudenza ivi
citata).
2.10.3 In concreto,
in data 19 aprile 2004, il TCA ha chiesto esplicitamente all’avvocato RA1 di
inviare la documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione
all'assistenza giudiziaria (cfr. V).
Nondimeno,
sino ad oggi, l'assicurato non ha fatto pervenire al TCA la documentazione atta
a comprovare il preteso suo stato di indigenza, e ciò malgrado questa Corte gli
abbia dato la possibilità di farlo.
In tali
circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster