AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.12
Data decisione, Autorità:
07.05.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.12
mm/tf
Lugano
7 maggio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla domanda di restituzione del
termine del 20 febbraio 2004 di
rappr. da: __________
contro
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel 1997
__________ lavorava alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
collaboratrice nel settore marcatura e spedizione e, perciò, era assicurata
d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________.
1.2. Affetta da
una psoriasi palmo-plantare pustolosa del tipo Barber-Königsbeck, con decisione
formale del 23 giugno 1998, l'assicurata è stata dichiarata dall'Istituto
assicuratore inidonea per attività che comportano il contatto con oli tecnici e
benzine (cfr. doc. _).
1.3. In data 1°
luglio 1998, l'assicuratore LAINF ha informalmente comunicato all'assicurata
che la psoriasi come tale andava considerata estranea alla malattia
professionale e che, pertanto, esso non avrebbe riconosciuto il proprio obbligo
a prestazioni relativamente a questa patologia (cfr. doc. _).
1.4. Con
decisione formale del 21 dicembre 2001, l'_______ ha informato l'assicurata che
la seconda rata (relativa al periodo 24 settembre 1999-23 settembre 2000)
dell'indennità per cambiamento d'occupazione ex artt. 86ss. OPI le sarebbe
stata corrisposta soltanto in parte, per la precisione limitatamente al periodo
24 settembre 1999-23 marzo 2000, poiché, a decorrere dal 24 marzo 2000, la sua
incapacità lavorativa andava ricondotta alla psoriasi in quanto tale e,
pertanto, non alla decisione di inidoneità (cfr. doc. _).
ha interposto personalmente opposizione avverso la summenzionata decisione
(cfr. doc. _).
Con
decisione su opposizione del 23 gennaio 2003 l'assicuratore infortuni ha in
sostanza ribadito la propria posizione (cfr. doc. _).
1.5. In data 20
gennaio 2004 l'Istituto assicuratore ha rilasciato una nuova decisione formale,
mediante la quale ha negato la propria responsabilità relativamente alle
recidive insorte negli anni 1999/2000 (cfr. doc. _), contro la quale
l'assicurata, patrocinata dall'avv. __________, ha presentato opposizione (cfr.
doc. _).
1.6. Con istanza
di restituzione del termine del 20 febbraio 2004, __________, sempre
rappresentata dall'avv. , ha chiesto che le venga assegnato un
termine di tre mesi a far tempo dalla notifica della decisione del TCA per
interporre ricorso contro le decisioni emanate dall',
rispettivamente, il 1° luglio 1998 ed il 23 gennaio 2003 (cfr. I, p. 6).
A
sostegno della sua domanda l'assicurata ha sviluppato i seguenti argomenti:
"
Come risulta dal certificato medico 7 agosto
2003 del dott. Med. __________ (Doc. _), la signora __________ da anni soffre
di una "grave sindrome depressiva che l'hanno condotta ad un inesorabile
ritiro sociale (negli ultimi anni la paziente avrebbe vissuto segregata in casa
uscendo solo per lo stretto necessario), accompagnata da una estrema astenia e
stanchezza con incapacità ad occuparsi anche delle cose minime. Soffre anche di
importanti fobie e paure vere e proprie ad uscire di casa. Al senso di
disperazione e di svalutazione personale ormai cronicizzati ha alternato alcuni
periodi con una vera e propria suicidalità. Incapace di un'attività lavorativa
per ragioni mediche, dal 2000 sopravviverebbe solo grazie all'aiuto dei vicini
di casa".
Risulta pure dal certificato del dott. Med.
__________ che l'istante ha avviato una procedura volta ad ottenere una rendita
invalidità dall'assicurazione contro l'invalidità a ragione della malattia
psichica che l'affligge rendendola inabile al lavoro al 100%. Un ulteriore
motivo di incapacità lavorativa è dato da una malattia dermatologica (psoriasis
palmo-plantaris pustolosa) diagnosticata per la prima volta nel dicembre 1997
dalla Dermatologische Klinik dell'__________ su mandato peritale dell'__________.
A ragione di quest'ultima malattia è tuttora pendente, dal 1997, una procedura
LAINF.
(…).
La signora __________ si è rivolta alla
sottoscritta patrocinatrice per la prima volta in data 13 febbraio 2004 (Doc.
) affinché interponesse opposizione ad una decisione 20 gennaio 2004 dell'_________
(Doc. _) con la quale l'istituto assicuratore ha nuovamente rifiutato una
rendita di invalidità alla signora __________ per il motivo che il decorso
della psoriasis di cui soffre l'istante non è stato peggiorato con probabilità
affatto preponderante dall'attività lavorativa e pertanto non si tratta di una
malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF. Opposizione contro
tale decisone è stata presentata in data 19 febbraio 2004 (Doc. _).
Solo in data 17 febbraio 2004 l'assicurata ha
consegnato alla sottoscritta le decisioni 23.1.2003 (Doc. _) e 1.7.1998 (Doc.
_) oggetto di questa domanda di restituzione dei termini. Entrambe le decisioni
rifiutano una rendita di invalidità alla signora __________ per il motivo che la psoriasis insorta per la
prima volta mentre la signora __________ lavorava, ormai da 10 anni, presso la
__________ a contatto con olii industriali e benzina, non costituirebbe una
malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAINF.
(…).
Risulta chiaramente dal certificato medico del
dottor __________ che la signora __________ non ha presentato ricorso contro la
decisione su opposizione 23.1.2003, senza colpa, a ragione del suo stato di
salute. Siccome lo stato di malattia perdura tuttora e si prevede perdurerà in
modo permanente poiché è stata presentata una domanda di invalidità
all'assicurazione Invalidità per motivi psichici, si deve trarre la conclusione
che l'impedimento ai sensi dell'art. 41 LPGA è cessato solo in data 13 febbraio
2004, più precisamente in data 17 febbraio 2004 quando l'assicurata si è
rivolta alla sottoscritta rispettivamente le ha consegnato copia della decisione
23.1.2003.
Per provare ulteriormente che la signora
__________ è stata impedita senza colpa di agire entro il termine di tre mesi
dalla notifica della decisione, l'istante chiede, in applicazione degli art. 2
cpv. 6, 7 e 9 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
Assicurazioni, che le sia assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per
produrre un certificato medico del dott. Med. in psichiatria __________. Chiede
inoltre che sia richiamato l'incarto dall'AI.
(…)
Per quanto concerne la decisione su opposizione
1.7.1998 si evidenzia che la stessa è priva dell'indicazione dei mezzi di
ricorso sicché invero il termine di ricorso é rimasto sospeso sino al giorno in
cui l'assicurata si è rivolta ad un legale che le indicasse la possibilità di
avvalersi di tale istituto giuridico (A. Grisel, Traité de droit administratif,
pag. 875; Knapp, Précis de droit administratif, N. 397 bis.). Non si può
rimproverare alla signora __________ di aver colpevolmente tardato ad agire
considerato il suo stato di salute, la sua formazione ed inoltre il fatto che
essa ha fatto regolarmente opposizione ogni volta che tale via le è stata
indicata almeno fintanto che il suo stato di salute non è psichicamente
peggiorato.
Del resto la decisione 1.7.1998 così come la
decisione 23.1.2003 è senza ombra di dubbio errata e contraddittoria al punto
da doversi considerare assolutamente nulla.
Contestualmente all'opposizione alla decisione
20.1.2004 dell'__________ la signora __________ ha chiesto all'___, in
applicazione dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, nonché della giurisprudenza del
Tribunale federale della Assicurazioni precedente l'entrata in vigore della
LPGA, di riconsiderare entrambe le decisioni 1.7.1998 e 23.1.2003 siccome senza
ombra di dubbio errate e siccome la loro rettifica ha notevole importanza per i
diritti dell'assicurata. L' tuttavia non è tenuta ad accogliere tale
richiesta ed ad entrare nel merito delle censure sollevate (Jean Louis Duc, Les
assurances sociales en Suisse, N. 1292ss; DTF 109 V 70; DTF 109 V 119). Per
quest'ultimo motivo la signora _________ chiede che le siano restituiti i
termini di ricorso contro entrambe le decisioni.
(…)
Si evidenzia che pur avendone fatto richiesta in
data 14.2.2004, la ricorrente non ha ancora avuto accesso agli atti. Tuttavia
risulta dalla Artzliche Beurteilung 8.1.2004 del dott. med. __________ dell'__________
(Doc. ) che entrambe le decisioni 1.7.1998 e 23.1.2003 secondo le quali la
psoriasis che affligge l'assicurata non sarebbe una malattia professionale ai
sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAINF sono in manifesto contrasto con gli atti, in
specie con la documentazione medica e con altre decisioni dell'_________
medesima e pertanto manifestamente errate.
Si legge infatti nella Artzliche Beurteilung
8.1.2004 del dott. med. __________ (pagina 2) che in base al decorso della
psoriasis dopo la perizia del 18.12.1997 nonché in base al fatto che la signora
__________ ha avuto contatto con sostanze elencate nell'Allegato I alla OAINF
la psoriasis manifestatasi a fine febbraio 1998 ha potuto essere ricollegata
con maggiore probabilità all'attività professionale. In base a tali
constatazioni l'__________ ha riconosciuto che la psoriasis manifestatasi a
fine febbraio 1998 così come i precedenti sintomi costituiscono una malattia
professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAINF.
Del resto nell'estate del 1998 l'_______ ha
dichiarato la signora __________ inidonea al lavoro presso la __________ (Doc.
_) riconoscendo che il contatto con gli olii industriali e la benzina presso il
datore di lavoro mettevano seriamente in pericolo la salute dell'istante e
quindi riconoscendo il nesso di causalità adeguata tra l'attività
professionale della signora __________ e la sua malattia.
Come detto la decisione 1.7.1998 oltre che in
contrasto manifesto con gli atti è contraddittoria nel suo contenuto. Si legge
nella decisione che la direzione ha dato istruzioni nel senso di accogliere
l'opposizione interposta dall'assicurata "Von unser Direktion wurden wir
angewiesen, die Einsprache gutzuheissen"; si decide di accogliere
l'opposizione e quindi di riconoscere che si tratta di una malattia
professionale "Mit dieser Mitteilung gilt unsere Verfügung vom 26.1.98 als
zurückgenommen, und wir betrachten das Einspracheverfahren als formlos
abgeschlossen"; si aggiunge poi incomprensibilmente che la psoriasis non è
una malattia professionale e che non può essere presa a carico dalla LAINF
"Die Psoriasis ist Berufskrankkheitsfremd und kann von uns nicht
übernommen werden".
La decisione manifestamente è contraddittoria ed
incomprensibile al punto da essere nulla (A. Grisel, Traité de droit
administratif, pag. 422 ss, spec. 428; B. Knapp, Précis de droit administratif,
N. 566).
(…)"
(I).
1.7. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'istanza di restituzione
del termine, osservando:
"
A mente di detto disposto di legge se il
richiedente o il suo rappresentante legale è stato impedito, senza sua colpa,
di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento.
Secondo la prassi costituiscono motivi di
restituzione la malattia o il servizio militare. La malattia deve essere tale
da aver impedito all'interessato o al proprio mandatario di agire entro il
termine o di ricorrere a un rappresentante rispettivamente a un sostituto (DTF
119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 consid. 2a).
In concreto l'assicurata, a sostegno della
propria richiesta, produce un certificato 7.8.2003 del dott. __________, medico
generico, spec. SAMM, medicina manuale, che la segue dal gennaio 2000 e dal
quale risulta che ella è totalmente inabile al lavoro a seguito di una grave
sindrome depressiva, di un'allergia da contatto agli olii industriali con,
nell'ultimo anno, insorgenza di un'ulcera diabetica al piede destro.
Detto certificato, a differenza di quanto preteso
dall'insorgente, non permette di ammettere che l'assicurata sia stata impedita
di agire entro i termini legali. L'assicurata presenta da alcuni anni uno stato
depressivo che le permette comunque di gestire la propria vita. Se così non
fosse l'autorità tutoria sarebbe già intervenuta. Nessuno ha mai messo in
evidenza degli episodi particolari alla scadenza dei termini di cui alle
decisioni precitate. Fra l'altro nell'istanza viene fatto espressamente
riferimento ad uno stato di malattia che perdura e perdurerà in modo permanente
per cui mal si comprende come l'assicurata abbia potuto rivolgersi ad un legale
il 13.2.2004, ma non entro i termini prescritti dopo che in precedenza aveva
personalmente e regolarmente interposto, a due riprese, opposizione. Infine il
certificato prodotto descrive la situazione solo a partire dal 2000 mentre la
prima decisione di cui si domanda la restituzione dei termini data
dell'1.7.1998. Riassumendo, a mente dell'__________, la richiesta di
restituzione dei termini presentata dalla ricorrente deve essere respinta.
Assodato è il fatto che la decisione 1.7.1998
dell'Agenzia di __________ non contiene i rimedi di diritto. Giusta l'art. 49
cpv. 3 LPGA, terza frase, la notificazione irregolare di una decisione non deve
provocare pregiudizi per l'interessato. Seconda la giurisprudenza questo
principio non significa che qualsiasi notifica difettosa di una decisione
comporti la nullità della stessa. I diritti dell'interessato sono salvaguardati
quando la decisione raggiunge il suo scopo. Per ogni singolo caso di specie
deve essere valutato se l'assicurato, a causa della notifica difettosa, è stato
fuorviato tanto da subire un pregiudizio. Questa decisione deve essere
esaminata facendo riferimento al principio della buona fede. A titolo di
esempio, una decisione che non indica le vie di ricorso o contiene, sempre su
tale punto, delle indicazioni errate non può essere contestata in consid. 4c).
Detto principio si applica anche per le decisioni informali. Considerati i
principi della sicurezza del diritto e dell'affidamento, detti atti
amministrativi crescono in giudicato se l'assicurato ha accettato il procedimento
seguito dall'amministrazione. Ciò è il caso, sempre secondo la giurisprudenza,
se egli non reagisce entro un termine di riflessione adeguato (DTF 122 V 369
consid. 3). Il fatto di sapere se la contestazione risp. la richiesta di una
decisione formale è tempestiva deve essere esaminato di volta in volta a
seconda delle circostanze concrete del caso (sentenza del TFA del 12.12.2000 in
re P./U 295/00). Con una recente sentenza (U 103/03) il TFA è finalmente giunto
alla conclusione che generalmente dopo 90 giorni la decisione informale cresce
in giudicato.
Alla luce della giurisprudenza deve quindi essere
ammessa che la decisione 1.7.1998, indipendentemente dal fatto di sapere se era
viziata nella forma o deve essere considerata quale decisione informale è regolarmente
cresciuta in giudicato. La stessa non è contraddittoria. L'__________ ha messo
l'assicurata a beneficio delle prestazioni poiché l'attività professionale è
stata ritenuta responsabile delle recidive notificate, ma non all'origine della
psoriasi così come risulta in dettaglio dal rapporto 21.3.1998 del dott.
__________. Fra l'altro l'assicurata era stata edotta dal medico in merito alla
situazione"
(III)
1.8. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti
attinenti alle condizioni di salute psichica dell'assicurata (cfr. X).
La sua
risposta è pervenuta il 13 aprile 2004 (XI) ed è stata immediatamente intimata
alle parti per osservazioni (cfr. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone che
le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli
infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA, relative a
principi già previsti precedentemente all'entrata in vigore della LPGA dal
diritto federale - tra cui la restituzione del termine per inosservanza (cfr.
art. 41 LPGA e art. 97 cpv. 2 vLAINF) - sono immediatamente applicabili con
l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U.
Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 p. 820).
2.3. Come
indicato al considerando 1.3., in data 1° luglio 1998, l'Istituto assicuratore
convenuto ha emanato una decisione informale mediante la quale ha negato la
propria responsabilità relativamente alla psoriasi in quanto tale, poiché
considerata estranea all'attività professionale (cfr. doc. _).
Al
proposito, l'assicurata ha fatto valere che, essendo la citata decisione priva dell'indicazione
dei rimedi di diritto, "… il termine di ricorso è rimasto sospeso sino al
giorno in cui l'assicurata si è rivolta ad un legale che le indicasse la
possibilità di avvalersi di tale istituto giuridico …" (cfr. I, p. 4).
Tale tesi
non può essere condivisa.
Secondo
la giurisprudenza, qualora un assicurato non intenda accettare una decisione
informale, é tenuto a comunicarlo, in un modo o nell'altro,
all'amministrazione. Una volontà produce infatti effetti giuridici solo se
manifestata senza equivoci. Ciò deve nondimeno avvenire entro un termine
ragionevole di riflessione e di esame, in difetto di che si considera cresciuta
in giudicato la decisione de facto. Ignorare tale regola equivarrebbe a
disattendere la sicurezza del diritto, il principio della buona fede, nonché le
esigenze di una sana gestione amministrativa. Sapere se l'assicurato ha
manifestato il proprio dissenso entro un termine ragionevole è una questione
che dipende dalle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 129 V 110, consid.
1.2.2; DTF 122 V 367, consid. 3 e giurisprudenza ivi menzionata; STFA del 12
dicembre 2000 nella causa P., U 295/00, consid. 2a).
Ad
esempio, nella DTF 106 V 240, il TFA ha considerato come ancora adeguato un
termine di 1 anno. È parimenti stato giudicato ragionevole un termine di 11
mesi (cfr. RAMI 1988 K 783, p. 396s.). Per contro, la Corte federale ha
ritenuto eccessivamente lungo un termine di poco superiore ai 2 anni (cfr. DTF
102 V 16 consid. 2b), rispettivamente, di 5 anni (cfr. DTF 104 V 166 consid.
3).
In una
recente sentenza del 14 luglio 2003 nella causa N., C 7/02, pubblicata in SVR
2004 ALV Nr. 1, p. 1ss., la Corte federale ha stabilito che, di principio, un
atto amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale deve
essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni (sempre in questo senso, cfr.
STFA del 2 settembre 2003 nella causa B., U 103/03, consid. 2 e STFA del 24
ottobre 2003 nella causa D.G., U 325/02).
Nella
presente fattispecie, dagli atti di causa non risulta (e, del resto,
l'assicurata neppure lo pretende) che, ricevuta la comunicazione del 1° luglio
1998 da parte dell'__________, _____________ abbia manifestato il proprio
dissenso oppure abbia preteso l'emanazione di una decisione formale.
Ne discende
che, in applicazione della giurisprudenza citata, la decisione informale
emanata a suo tempo dall'assicuratore LAINF convenuto é ormai cresciuta in
giudicato.
Anche la
decisione su opposizione del 23 gennaio 2003 (cfr. doc. _), non è stata contestata
entro il termine previsto dalla legge.
2.4. Accertato
che l'assicurata non ha contestato in tempo utile né la decisione de facto
del 1° luglio 1998 né quella su opposizione del 23 gennaio 2003, si tratta ora
di esaminare se sono dati o meno i presupposti per una restituzione del termine
giusta l'art. 41 LPGA (applicabile per analogia per la restituzione del termine
di ricorso, cfr. l'art. 60 cpv. 2 LPGA).
A norma
dell'art. 41 cpv. 1 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Se la
restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso
decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).
Secondo
dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente debba essere stato
impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero
possa essergli mosso per questo ritardo.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA
del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il
termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato
ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT
II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D.S., K 34/03).
Con
l'istanza del 20 febbraio 2004, __________ sostiene che le sue condizioni di
salute - da un lato, la malattia psichica, dall'altro, quella dermatologica -
le avrebbero impedito di contestare tempestivamente le decisioni emanate
dall'Istituto assicuratore convenuto, impedimento che sarebbe cessato, al più
presto, in data 13 febbraio 2004, ossia quando essa si è rivolta alla sua
attuale patrocinatrice.
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte constata che dagli atti di causa non emergono
elementi tali da ritenere che ___________, all'epoca in cui le è stata
notificata la decisione de facto del 1° luglio 1998, fosse impedita di
contestarla personalmente oppure di incaricare una terza persona di agire in
sua vece.
Anzi, dal
referto relativo alla visita di controllo eseguita il 9 giugno 1998 dal dott.
, attivo presso la Divisione di medicina del lavoro dell',
si evince che, sino al 31 maggio 1998 (giorno del suo licenziamento da parte
della ditta __________), le condizioni di salute avevano consentito
all'assicurata di lavorare a tempo pieno con delle mansioni di ufficio. Essa
era peraltro alla ricerca di una nuova occupazione e stava considerando la
possibilità di trasferirsi nel Cantone Ticino, il cui clima aveva avuto, in
precedenza, degli effetti benefici sullo stato della sua pelle (cfr. doc. _).
D'altra
parte, dal rapporto ispettivo del 14 agosto 2001 (cfr. doc. _) risulta che a
decorrere dal 1° maggio 1999 l'istante ha beneficiato delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione, realizzando pure alcuni guadagni
intermedi (dal 5 al 30 luglio 1999 presso la ditta __________, nel mese di
settembre 1999 presso la ditta __________ e tra fine 1999 ed inizio 2000 presso
la __________).
Da inizio
2000 (dal mese di marzo secondo una nota telefonica del 24 agosto 2001, cfr.
doc. _) essa è caduta in depressione con inabilità lavorativa totale.
In simili
condizioni l'assicurata poteva contestare la decisione del 1° luglio 1998.
A mente
del TCA la medesima conclusione si impone pure per quanto concerne la domanda
di restituzione del termine per impugnare la decisione su opposizione del 23
gennaio 2003.
Da un
canto, é vero che il dott. __________, medico curante di __________, ha
certificato che quest'ultima - oltre alla nota affezione dermatologia e ad una
ulcera diabetica al piede destro (patologie in relazione alle quali si può già
escludere a priori che l'assicurata abbia presentato un impedimento ai sensi
dell'art. 41 cpv. 1 LPGA) - lamenta, dal mese di gennaio 2000 in poi, una,
citiamo: "… grave sindrome depressiva che l'ha condotta ad un inesorabile
ritiro sociale (negli ultimi anni la paziente avrebbe vissuto segregata in casa
uscendo solo per lo stretto necessario), accompagnata da una estrema astenia e
stanchezza con incapacità ad occuparsi anche delle cose minime. Soffre anche di
importanti fobie e paure vere e proprie ad uscire di casa. Al senso di
disperazione e di svalutazione personale oramai cronicizzati ha alternato
alcuni periodi con una vera e propria suicidalità. La terapia medicamentosa tuttora
necessaria ha dato un giovamento solo parziale. Incapace di una attività
lavorativa per ragioni mediche, dal 2000 sopravviverebbe solo grazie all'aiuto
dei vicini di casa" (doc. _).
D'altro
canto, quella problematica psichica - presente, a detta del dott. __________,
ininterrottamente sin dal 2000 (cfr., del resto, i già citati doc. _, da cui
emerge che, per il periodo febbraio 2000-ottobre 2002, il curante aveva
attestato una completa incapacità lavorativa a causa di una importante ricaduta
della depressione) - non ha impedito ad ____, nel mese di gennaio 2002,
di presentare personalmente una articolata opposizione contro la decisione
formale 21 dicembre 2001 dell' (cfr. doc. _) e, nel mese di febbraio
2004, di rivolgersi ad un avvocato per promuovere la causa sub judice
(cfr. I).
In corso
di causa, questo Tribunale ha interpellato, sottoponendogli alcuni quesiti, il
dott. __________, psichiatra presso il quale l'assicurata è stata in cura
durante il periodo 22 gennaio-4 luglio 2002 (cfr. XI, risposta al quesito n.
1).
Questo
specialista ha indicato che __________ soffre di un disturbo depressivo, motivo
principale della cura psichiatrica, presente perlomeno dal 1999, di un disturbo
di personalità in seguito a trauma psichico grave (dal 1992 circa) e di un
disturbo di personalità non meglio specificabile secondo le classificazioni
diagnostiche attuali, presente sin dall'infanzia/gioventù (cfr. XI, risposta ai
quesiti n. 2 e 3).
Rispondendo
alla questione a sapere se sia o meno plausibile che, nel corso dei primi mesi
del 2003, la patologia psichica di cui l'assicurata soffre abbia potuto
impedirle persino di rivolgersi ad un legale allo scopo di contestare
giudizialmente una decisione emanata dal proprio assicuratore-infortuni, il
dott. _________ non ha potuto andare oltre il formulare una considerazione di
carattere generale, ossia che i disturbi depressivi presentano spesso un
decorso discontinuo con periodi di relativo benessere e periodi di
peggioramento.
Egli ha
peraltro dovuto riconoscere che, citiamo: "ogni mia affermazione sul caso
specifico, se la signora ___________ è stata incapace a consultare un legale o
meno nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2003, non potrebbe essere
che mera speculazione. Visto che non ho avuto alcuna notizia sul decorso del
suo stato di salute dal 4.7.2002 fino ad oggi non posso aggiungere altro"
(XI, risposta al quesito n. 4).
Tenuto
conto di tutto quanto precede, il TCA ritiene che non sia stato dimostrato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,
pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che proprio in coincidenza con la decorrenza del termine di tre
mesi per impugnare la decisione su opposizione del 23 gennaio 2003, __________
abbia presentato una fase di scompenso depressivo e che questo particolare
stato le abbia impedito di difendere i propri interessi giudizialmente, di
persona oppure incaricando una terza persona di agire in sua rappresentanza.
Giova a
questo punto sottolineare che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003
nella causa D.S., U 34/03, già citata in precedenza).
In
conclusione, non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza
per accogliere la domanda di restituzione del termine, di modo che l'istanza
del 20 febbraio 2004 deve essere respinta.
2.5. __________
ha inoltre fatto valere che la decisione del 1° luglio 1998, così come quella
del 23 gennaio 2003, sarebbero manifestamente contraddittorie ed
incomprensibili al punto da risultare nulle (cfr. I).
Anche
questa tesi si rivela essere infondata.
In
effetti, dalle decisioni in questione risulta chiaramente che la psoriasi
come tale, diagnosticata grazie alla perizia 18 dicembre 1997 della Clinica
dermatologica dell'Ospedale __________ (cfr. doc. _), non è stata considerata
una conseguenza naturale dell'attività professionale esercitata.
D'altra
parte, però, l'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità, versando
di conseguenza le prestazioni di legge, in relazione agli episodi di transitorio
aggravamento presentati dalla malattia di base.
Tutto ciò
è d'altronde stato diffusamente spiegato all'assicurata dal medico di fiducia dell'__________,
così come si evince dal suo referto del 9 giugno 1998 (cfr. doc. _: "Die Situation
habe ich mit Frau __________ ausführlich besprochen und auch darauf hingewiesen,
dass ausgehend von Arbeitsfähigkeit unter Beachtung der zu erlassenden
Verfügung die Arbeitslosenversicherung kontaktiert werden sollte, sofern keine Arbeit
gefunden wird. Dass betr. Abklärung von Wiedereingliederungsmassnahmen die IV zuständig
ist, habe ich Frau _________ebenfalls mitgeteilt und ihr noch einmal dargelegt,
dass die Psoriasis als solches als berufsfremdes Leiden interpretiert werden muss
und entsprechend die __________ nur auf die irritativ-toxische Einwirkung von Berufssubstanzen
verursachte zwischenzeitlich wieder abgeheilte Schübe rückwirkend eingetreten
kann" - la sottolineatura è del redattore).
2.6. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.6.1. Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al
31
dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle
assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi
anche sotto l'egida della LPGA.
Pertanto
la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.6.2. In concreto,
risulta dagli atti di causa che __________ vive grazie all'aiuto della pubblica
assistenza.
Con
decisione del 30 gennaio 2003 dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, essa è infatti stata posta al beneficio di una prestazione
mensile di fr. 1'789.-- destinata a coprire tutte le necessità dell'economia
domestica (cfr. doc. I).
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Ritenuto,
inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di restituzione del termine del 20.2.2004 è respinta.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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