AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.83
Data decisione, Autorità:
13.05.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.83
mm/tf
Lugano
13 maggio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 dicembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 3 settembre 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
settembre 1996, __________ - disoccupato e al beneficio di una mezza rendita AI
fondata su un'incapacità lucrativa del 60/65% - é caduto da una scala,
riportando una frattura dell’omero sinistro nonché contusioni a diverse parti
del corpo.
Accertamenti
neurologici eseguiti dal dottor __________ nel corso del mese di dicembre 1996,
hanno consentito, inoltre, di diagnosticare una lesione parziale del nervo
ascellare sinistro (cfr. doc. _).
Il caso é
stato assunto dall’__________ che ha regolarmente erogato le prestazioni di
legge.
1.2. Con sentenza
del 23 novembre 1998, il TCA ha confermato la decisione su opposizione
rilasciata dall'__________ il 12 marzo 1998, mediante la quale all'assicurato
era stata assegnata, segnatamente, una rendita di invalidità del 25% a
decorrere dal 1° ottobre 1997 (cfr. doc. _).
Tale
pronunzia è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Nel corso
del 1999, l'Ufficio AI ha concesso a __________ una rendita intera, basata su
un grado di invalidità del 67%, con effetto a contare dal 1° maggio 1998 (cfr.
doc. _).
1.4. In data 16
maggio 2003, l'assicurato ha chiesto all'Istituto assicuratore di adeguare la
rendita di invalidità LAINF a quella assegnatagli dall'AI (cfr. doc. _).
1.5. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'__________, con decisione
formale del 24 luglio 2003, ha negato che fossero soddisfatti i presupposti per
procedere alla revisione della rendita di invalidità, la quale è quindi stata
confermata al 25% (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 3 settembre 2003, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 1° dicembre 2003, __________, sempre patrocinato
dall'avv. __________, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita di
invalidità d'imprecisata entità, ma in ogni caso superiore a quella di cui già
è al beneficio, argomentando:
"
A distanza di cinque anni, lo stato di salute
del ricorrente è chiaramente peggiorato, come attesta il suo medico curante,
dott. __________ (doc. _).
Il medico della __________, dott. __________,
sostiene invece nel suo esame del 2 luglio 2003 che "paragonando lo stato
attuale con quello della chiusura del 25.6.1997 un'impressionante differenza
non è riscontrabile (…). I dolori sono probabilmente lievemente aumentati ma è
difficile oggettivarli" (doc. _).
Al fine di chiarire la meglio lo stato di salute
attuale del ricorrente e il peggioramento dello tesso a seguito dei postumi
infortunistici in questione, egli si è sottoposto ad una perizia, allestita in
data 18 novembre 2003 dal dott. __________, specialista FMH in neurologia. Lo
specialista afferma che "la sintomatologia dolorosa accusata dal peritando
è verosimile e spiegata dal quadro clinico attuale" (doc. _).
Egli conclude quindi che "solo dopo
un'attenta valutazione negli ambiti ortopedico, reumatologico e neurologico si
potrà concludere ad una relazione o meno dell'aggravamento della sintomatologia
accusata con i postumi infortunistici e proporre così un procedere terapeutico
mirato" (doc. _, pag. 13). A differenza del medico della __________, il
dott. __________ riconosce dunque l'avvenuto aggravamento dello stato di salute
e sostiene la necessità di un esame medico più approfondito rispetto a quello
eseguito dal dott. __________ della __________.
Da qui il presente ricorso, con il quale si
chiede innanzitutto di ordinare una perizia medica e quindi un aumento della
rendita d'invalidità della __________
(I).
1.7. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In
sede di decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore ha indicato che, in
applicazione della norma di diritto transitorio di cui all'art. 82 cpv. 1 LPGA,
la fattispecie deve essere valutata in base all'art. 22 cpv. 1 vLAINF (e,
quindi, non in base all'art. 17 cpv. 1 LPGA).
Il TCA
ritiene che tale questione non meriti di essere approfondita oltre, visto che
il tenore dell'art. 17 cpv. 1 LPGA è del tutto analogo a quello dell'art. 22
cpv. 1 prima frase vLAINF.
2.3. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Come già
indicato al considerando 2.2., questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1
prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta
notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure
soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'__________, indipendentemente dal
fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF
(RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.6. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.8. Dalle tavole
processuali risulta che, con decisione formale del 13 ottobre 1999,
l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'AI a contare
dal 1° maggio 1998, determinata da un grado di invalidità che dal 60/65% è
stato portato al 67% (cfr. doc. _ + allegati).
Tale
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
La
questione che si pone è quindi quella a sapere se, in ossequio alla
giurisprudenza relativa al coordinamento fra l'assicurazione per l'invalidità e
l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicuratore LAINF convenuto è o meno
vincolato alla valutazione dell'invalidità effettuata dall'UAI.
La
nozione di invalidità utilizzata nell'AI corrisponde, di principio, a quella
considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e nell'assicurazione
militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve normalmente condurre
allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il medesimo (DTF 126 V 291
consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470 consid. 2b e
riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a). Nondimeno,
secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono essere escluse
a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la valutazione
dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta
determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio
insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b).
Dopo
avere ricordato quale è stata l'evoluzione della sua giurisprudenza in materia
di coordinamento fra assicurazione per l'invalidità ed assicurazione contro gli
infortuni (cfr. consid. 2c), il TFA, nella DTF 126 V 288, ha precisato quanto
segue:
"
d) An der hinsichtlich der Invaliditätsbemessung
koordinierenden Funktion des einheitlichen Invaliditätsbegriffes in den
verschiedenen Sozialversicherungszweigen ist festzuhalten. Auch der Entwurf vom
27. September 1990 zu einem Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) sieht in Art. 22 für die Unfall-, die Militär-
und die Invalidenversicherung einen einheitlichen Invaliditätsbegriff vor. Nicht
weiter rechtfertigen lässt es sich hingegen, der Invaliditätsbemessung des
einen Sozialversicherungsträgers ungeachtet der diesem im Rahmen seiner
Abklärungen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und deren effektiven
Ausnutzung im konkreten Fall generell mehr Gewicht beizumessen. Zur Frage
nach einem allfälligen Vorrang der Invaliditätsbemessung eines bestimmten
Versicherers enthält auch der Entwurf des ATSG keine Regelung.
Die Einräumung solcher Prioritäten birgt die
Gefahr in sich, dem Verwaltungshandeln eines Versicherers weit über dessen
Interessenbereich hinaus reichende Auswirkungen zu verleihen, was zu einem
Missverhältnis zwischen der diesem zustehenden Entscheidungsbefugnis und den
von ihm ausgelösten Konsequenzen führen könnte. Dennoch ist danach zu trachten,
unterschiedliche Invaliditätsannahmen verschiedener mit demselben Fall
befasster Versicherer zu vermeiden. Die Einheitlichkeit des
Invaliditätsbegriffes entbindet die verschiedenen Sozialversicherungsträger
zwar nicht davon, die Invaliditätsbemessung in jedem einzelnen Fall
selbstständig durchzuführen. Keinesfalls dürfen sie sich ohne weitere eigene
Prüfung mit der blossen Übernahme des von einem andern Versicherer festgelegten
Invaliditätsgrades begnügen. Eine derart weitgehende Bindungswirkung wäre nicht
zu rechtfertigen. Es geht indessen auch nicht an, dass die Invalidität in
den einzelnen Sozialversicherungszweigen völlig unabhängig von allenfalls schon
getroffenen Entscheiden anderer Versicherer festgelegt wird. Zumindest
rechtskräftig abgeschlossene Invaliditätsschätzungen dürfen nicht einfach
unbeachtet bleiben. Vielmehr müssen sie als Indiz für eine zuverlässige Beurteilung
gewertet und als solches in den Entscheidungsprozess erst später verfügender
Versicherungsträger miteinbezogen werden. Dies verlangt auch nach gewissen
Mitwirkungsrechten des durch eine verfügungsmässige Festlegung der Invalidität
in einem Sozialversicherungsbereich tangierten andern Versicherers. Im
Unfallversicherungsrecht wird diesem Schutzbedürfnis ausdrücklich entsprochen,
indem Art. 129 Abs. 1 UVV vorsieht, dass die Verfügung eines Versicherers oder
einer andern Sozialversicherung, welche die Leistungspflicht des andern
Versicherers berührt, auch diesem andern Versicherer zu eröffnen ist (Satz 1),
und dieser die gleichen Rechtsmittel ergreifen kann wie die versicherte Person
(Satz 2). Macht er von der Möglichkeit, den Entscheid der andern Versicherung
anzufechten, obschon ihm dieser ordnungsgemäss eröffnet worden ist, nicht
Gebrauch, hat er diesen grundsätzlich gegen sich gelten zu lassen (RKUV 1998
Nr. U 305 S. 432). Zumindest wird er sich die Vermutung der Richtigkeit der
bereits vorhandenen Invaliditätsbemessung entgegenhalten lassen müssen. Eine
abweichende Festlegung der Invalidität kann in solchen Fällen nur noch ganz
ausnahmsweise in Frage kommen, wobei gegebenenfalls an deren Begründung strenge
Anforderungen zu stellen sind. Nicht zulässig ist es, eine an sich vertretbare
Ermessensausübung durch den zuerst verfügenden Versicherer ohne Vorliegen
triftiger Argumente durch einen andern - unter Umständen ebenfalls vertretbar
erscheinenden - Ermessensentscheid zu ersetzen. Anlass für ein Abweichen von
einer bereits rechtskräftigen Invaliditätsschätzung eines andern Versicherers
könnten hingegen, nebst den bereits in Erw. 2b aufgeführten, von der bisherigen
Rechtsprechung anerkannten Gründen, äusserst knappe und ungenaue Abklärungen
sowie kaum überzeugende oder nicht sachgerechte Schlussfolgerungen bieten."
(DTF
succitata, consid. 2d - la sottolineatura è del redattore).
A
proposito degli altri motivi che impediscono il coordinamento fra assicurazione
per l'invalidità ed assicurazione contro gli infortuni, il TFA si è così
espresso al considerando 2b della succitata pronunzia:
"
b) Nach der Rechtsprechung des Eidg.
Versicherungsgerichts sind Abweichungen indessen nicht zum Vornherein
ausgeschlossen (vgl. BGE 119 V 471 Erw. 2b mit Hinweisen). Nicht als
massgeblich zu betrachten ist die Invaliditätsschätzung des einen
Sozialversicherungsträgers etwa dann, wenn ihr ein Rechtsfehler oder eine nicht
vertretbare Ermessensausübung zu Grunde liegt. Ohne Auswirkungen hat der von
einem Unfallversicherer angenommene Invaliditätsgrad auch zu bleiben, wenn
dieser bloss auf einem Vergleich beruht (BGE 112 V 175f. Erw. 2a). Andererseits
ist zu beachten, dass eine präzise Bestimmung des Invaliditätsgrades für die
Belange der Invalidenversicherung nicht immer nötig ist, genügt es wegen der
gröberen Rentenabstufung (nur ganze, halbe und Viertelsrenten) für die
Leistungsfestsetzung unter Umständen doch auch, dass das Erreichen der für die
Höhe des Anspruches ausschlaggebenden Grenzwerte von 40%, 50% oder 66 2/3%
eindeutig feststeht oder aber klar ausgeschlossen werden kann (vgl. BGE 119 V
473 Erw. 3d). In solchen Fällen kommt der von den Organen der
Invalidenversicherung vorgenommenen Invaliditätsbemessung für andere
Sozialversicherungsträger nur in beschränktem Masse Bedeutung zu"
(DTF
succitata).
In una
sentenza del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, la nostra Corte federale
ha inoltre stabilito che il principio di coordinazione trova applicazione anche
in caso di revisione di una rendita di invalidità:
"
Sempre secondo la prassi di questo Tribunale, il
principio di coordinazione suesposto, per cui per lo stesso danno alla salute
il grado di invalidità non può, di regola, essere ritenuto in maniera
differente nell'assicurazione contro gli infortuni rispetto a quanto stabilito
dall'assicurazione per l'invalidità - e viceversa -, non si applica soltanto
nel caso di prima assegnazione di una rendita di invalidità, bensì anche
nell'evenienza in cui tale rendita viene sottoposta a revisione (sentenza
inedita del 4 marzo 1993 in re M., I 296/92). Ciò nondimeno, una modifica in
via di revisione del grado di invalidità non può semplicemente essere disposto
perché un assicuratore giunge a rilevare un tasso diverso rispetto a quello
ritenuto in precedenza da un altro assicuratore, bensì soltanto se sono anche
effettivamente realizzate le condizioni per la revisione. Pertanto, durante il
periodo di raffronto deve essere intervenuta una modifica rilevante (sentenza
citata del 4 marzo 1993, consid. 5b)"
(STFA del
9.4.2003 succitata, consid. 2.3.).
Nel caso
concreto, il grado di invalidità stabilito dall'UAI non può essere applicato
anche in ambito LAINF, nella misura in cui una parte dei disturbi accusati
dall'insorgente non costituiscono una conseguenza dell'evento traumatico
assicurato.
Dalla
sentenza 23 novembre 1998 di questa Corte emerge infatti che, già prima
di rimanere vittima dell'infortunio in discussione, __________ presentava dei
disturbi alla salute invalidanti, precisamente una sindrome dolorosa
all'inguine sinistro ed un'ipoacusia di tipo misto a destra (cfr. doc. _, p.
4).
Inoltre,
da una nota relativa ad un colloquio telefonico intercorso fra il Servizio
giuridico dell'__________ ed un funzionario dell'UAI, si evince che l'aumento
del grado di invalidità deciso da quest'ultimo Ufficio è stato determinato
principalmente da problematiche di natura morbosa (disturbi uditivi e cardiaci)
e, inoltre, senza che fosse stata predisposta una perizia medica (cfr. doc. _).
Si tratta
quindi di esaminare se, a dipendenza delle sole sequele dell'evento
infortunistico di cui l’assicurato é rimasto vittima nel mese di settembre
1996, la rendita di invalidità del 25%, assegnatagli a suo tempo
dall’assicuratore LAINF convenuto, debba o meno essere aumentata.
2.9. Con sentenza
del 23 novembre 1998, cresciuta in giudicato, questa Corte ha tutelato la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l'__________ aveva
fissato al 25% il grado dell'invalidità presentata da __________.
Dalla
pronunzia citata è utile riprendere le seguenti considerazioni:
"
Si é già detto che, a far tempo dal 1° settembre
1986, __________ beneficia di una mezza rendita AI, riconosciutagli in base ad
incapacità lavorativa del 60% (cfr. consid. 2.3.), inabilità causata da una
sindrome dolorosa inguinale sinistra in stato dopo diversi interventi
chirurgici nonché da un’ipoacusia di tipo misto a destra.
L’Istituto assicuratore convenuto poteva, quindi,
limitare il proprio esame alla residua capacità lavorativa del 40%.
Ora, seguendo il ragionamento dell’insorgente,
che ha qui preteso il riconoscimento di un’invalidità, a titolo principale, del
100% e, a titolo subordinato, del 50%, si sarebbe giunti a riconoscergli
un’incapacità lucrativa del 160%, rispettivamente, del 110% (cfr. STFA 30.1.1998
succitata, consid. 2a).
Tenuto unicamente conto delle limitazioni
funzionali che il danno alla spalla sinistra comporta, __________ potrebbe
senz’altro esercitare lavori confacenti a tempo pieno ed a rendimento completo.
Si tratterebbe, così come indicato dall’assicuratore-infortuni convenuto,
d’attività che non necessitano di un uso ripetitivo dell’arto superiore
sinistro, da svolgere sotto l’orizzontale e che non implicano, peraltro, di
dover sollevare o trasportare pesi importanti (cfr. doc. _: rapporto 25.6.1997
del dottor __________).
Sappiamo che presso il suo ultimo datore di
lavoro, il ricorrente percepiva un salario annuo lordo di fr. 15’600.-- (doc.
). Ora, riconoscendo un tasso d’invalidità del 25%, l’_________ ha ritenuto
che l’insorgente possa ancora realizzare un reddito annuo di fr. 11’700.--,
corrispondente ad una residua capacità lavorativa del 40%.
Una tale valutazione non presta assolutamente il
fianco a censura, nella misura in cui, applicando la consolidata prassi di
questa Corte - peraltro ancora di recente confermata dal TFA (RAMI 1998 U292,
pag. 223ss.; cfr. pure STFA 2.7.1998 in re N. S. A. c. D., 2.7.1998 in re I. c.
D.; 10.9.1998 in re S. c. I., tutte inedite) - secondo la quale il reddito
ipotetico da invalido in attività leggere adeguate, svolte a tempo pieno ed a
rendimento completo, corrispondeva, nel 1997, a fr. 35’000.--, si giungerebbe
ad ottenere un reddito annuo da invalido addirittura superiore a quello
considerato dall’__________.
Del resto, con la summenzionata sentenza 30
gennaio 1998, la nostra Corte federale aveva ritenuto ragionevolmente esigibile
da un assicurato di 64 anni - inabile al lavoro al 75% a causa di malattia e,
quindi, al beneficio di un’intera rendita AI già prima di rimanere vittima d’infortunio
- il conseguimento di un guadagno annuo di fr. 18’900.--, corrispondente ad una
residua capacità lavorativa del 25%. Vero é che, in quella fattispecie, l’unica
limitazione presentata dall’assicurato, affetto da disturbi acustici, era
quella d’evitare ambienti eccessivamente rumorosi.
In conclusione - ritenuto ancora che, secondo
dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S.
inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106
consid. 5b e riferimenti) e che se, malgrado tale impegno, un’occupazione
confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla
congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato
equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, p. 83) - il gravame
presentato da __________ non può essere accolto"
(STCA
succitata, consid. 2.6.).
2.10. Quelle
esposte al precedente considerando sono le circostanze che giustificarono,
all'epoca, l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 25%.
Non resta,
dunque, che esaminare la situazione esistente nel settembre 2003 (momento in
cui è stata emanata la decisione impugnata).
Nel corso
del mese di maggio 2003, l'insorgente ha comunicato all'Istituto assicuratore
convenuto che l'Ufficio AI, nel frattempo, lo aveva riconosciuto invalido nella
misura del 67% e, pertanto, posto al beneficio di una rendita intera a
decorrere dal 1° maggio 1998 (cfr. doc. _ + allegati).
In data 2
luglio 2003, __________ è stato sottoposto ad una visita fiduciaria di controllo
da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In
sintesi, il medico di circondario dell'__________ ha rilevato che, per rapporto
alla situazione constatata in occasione della visita medica di chiusura del 25
giugno 1997 (le cui risultanze servirono da base alla costituzione della
rendita di invalidità del 25%), lo stato di salute del ricorrente, a livello
dell'arto superiore sinistro interessato dall'evento infortunistico del 13
settembre 1996, non si è notevolmente aggravato. Se peggioramento vi è stato,
esso è intervenuto piuttosto a livello soggettivo:
"
(…)
STATO LOCALE
All'ispezione si nota un innalzamento della
spalla sinistra di circa 5 cm.
Questo potrebbe essere dovuto all'impressionante
scoliosi sinistro-convessa della colonna dorsale.
All'omero si nota uno stato dopo lesione completa
del tendine del caput lungo del bicipite.
Alla palpazione si trova un dolore pressorio
sotto la spina scapolare, al trapezio superiore e anteriormente nella regione
dell'acromion.
Funzione della spalla sinistra
Abduzione /adduzione 50-0-30°
Elevazione/retroversione 80-0-10°
Rotazione esterna/interna 30-0-90°
Con la mano sinistra riesce a toccare fino al
borsellino.
Tests
Jobe bilateralmente uguale (normale).
Lift-off non esigibile, Neer e Palm-up negativi.
DIAGNOSI
- Funzione lesa alla spalla sinistra in stato dopo lussazione con
lesione Hill-Sachs e lesione del nervo ascellare sinistro del 16.9.1996
trattate conservativamente.
(…).
VALUTAZIONE
L'assicurato lamenta un peggioramento alla spalla
sinistra nel senso di aumento dei dolori.
Clinicamente la
funzione della spalla sinistra è ridotta, con pure riduzione della sensibilità
in tutto il braccio, soprattutto alle due dita ulnarmente.
Paragonando lo stato attuale con quello della
chiusura del 25.6.1997 un'impressionante differenza non è riscontrabile.
A volte peggiora lievemente l'elevazione,
un'altra volta migliora l'intrarotazione, ecc..
Secondo l'esame clinico, globalmente la
situazione è invariata per quanto attiene all'infortunio del 1996. I dolori
sono probabilmente lievemente aumentati, ma è difficile oggettivarli.
Per tale motivo consigliamo fisioterapia 1-2
volte l'anno"
(doc. _).
Unitamente
al proprio ricorso, l'assicurato ha prodotto un certificato del proprio medico
curante, dott. __________, ed una perizia di parte allestita il 18 novembre
2003 dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Da parte
sua, il dott. __________ ha indicato che i disturbi risentiti dal suo paziente
sono peggiorati negli ultimi 2-3 anni, in particolare per quanto riguarda le
conseguenze dell'infortunio del settembre 1996:
"
(…).
Il paziente lamenta dolori quotidiani
cervico-dorsali, toracali, alla spalla sin. e lungo il braccio, formicolio alle
dita della mano sinistra. Nota una diminuzione della forza all'arto superiore
sin. in toto, lamenta riduzione ulteriore dell'ampiezza dei movimenti all'arto
leso.
Soffre di uno stato sub-depressivo reattivo
legato alla precaria situazione economica e alla lunga malattia della consorte.
Considerato il suo stato di salute, che è
peggiorato negli ultimi 2-3 anni, la sua età, il grado della sua preparazione
scolastica, appare improbabile un suo reinserimento nel mondo del lavoro, anche
in misura ridotta, per cui è destinato a vivere nel notevole disagio economico.
Un aumento della sua rendita __________ appare
giustificato sia dal punto di vista medico, nonché umano e sociale"
(doc. _)
Il
neurologo privatamente consultato da __________ - diagnosticata una frozen
shoulter a sinistra in stato dopo caduta accidentale in data 13.09.1996 con
lussazione della spalla, frattura del tubercolo maggiore trattate
conservativamente e lesione residuale del nervo ascellare a sinistra (cfr. doc.
_) - si è limitato a formulare una serie di ipotesi circa l'origine
dell'aggravamento della sintomatologia dolorosa da lui denunciata,
raccomandando una rivalutazione del caso da parte di un neurologo, di un
ortopedico, nonché di un reumatologo:
"
La sintomatologia dolorosa accusata dal
peritando è verosimile e spiegata dal quadro clinico attuale. Attualmente è in
discussione se un aumento della sintomatologia dolorosa può essere ricondotto
ad eventuali nuovi aspetti post-infortunistici.
Dal lato strettamente neurologico, la lesione del
nervo ascellare è sicuramente in secondo piano nella valutazione della
funzionalità della spalla, in quanto un miglioramento della lesione era già
descritto nel 1997. S'impone una valutazione elettroneurografica oltre che del
nervo ascellare pure del nervo ulnare per meglio valutare se le disestesie
cubitali siano piuttosto da ricondurre ad un'irritazione della parte inferiore
del plesso brachiale e quindi eventualmente in relazione con l'infortunio
subito, oppure se è presente una componente radicolare aggravante che esulerebbe
allora dall'infortunio in questione.
Potrebbe essere verosimile che l'aggravamento
della sintomatologia dolorosa pur senza ulteriore diminuzione dell'ipomobilità
della spalla come sostenuto nell'ultima visita del medico della __________ del
luglio scorso, sia comunque da imputare ad una patologia della spalla stessa
rispettivamente alla tendoinserzionite spiccata e ben localizzata, per cui
appare più che indicata anche una rivalutazione d'un lato in ambito ortopedico
(probabilmente con artro-RM la cui indicazione va però posta da un chirurgo
specialistico con attenzione alla presenza o meno, tra le altre patologie, di
una rottura della cuffia dei rotatori più volte sospettata), dall'altro in
ambito reumatologico.
Solo dopo un'attenta valutazione negli ambiti
ortopedico, reumatologico e neurologico si potrà concludere ad una relazione o
meno dell'aggravamento della sintomatologia accusata con i postumi
infortunistici e proporre così un procedere terapeutico mirato".
(doc. _)
Chiamato
a prendere posizione in merito al referto peritale del dott. , il
medico di circondario dell', in data 22 dicembre 2003, ha affermato
che, confrontati ad un aggravamento dei disturbi soggettivi ma non ad una
riduzione (oggettivabile) della funzione dell'arto superiore sinistro, gli
ulteriori accertamenti proposti dal neurologo non appaiono necessari:
"
La perizia del neurologo dr. __________, per il
problema ortopedico, non ha evidenziato niente di nuovo.
Anche dal lato neurologico la situazione è chiara,
esiste il problema del nervo ascellare, però una tale lesione non ha tendenza a
peggiorare ma bensì a migliorare.
Probabilmente c'è stato un aumento dei dolori,
gli stessi sono però sempre soggettivi e difficili da valutare.
Gli esami clinici riscontrati in occasione
dell'ultima visita di chiusura sono paragonabili a quelli della chiusura del
1996.
A mio modo di vedere un'ulteriore valutazione,
come per esempio un esame ortopedico o reumatologico, non è necessaria. Anche
una risonanza magnetica non può spiegare un aumento dei dolori.
Soltanto una notevole riduzione della funzione
potrebbe dare l'indicazione per ulteriori accertamenti"
(doc. _).
2.11. Tutto ben
considerato, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di
carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del
dott. __________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre
2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Questa
Corte è dell'opinione che la valutazione espressa dal medico di circondario
dell'__________, specialista in chirurgia ortopedica che vanta un'ampia esperienza
professionale nel campo della medicina infortunistica, secondo cui non è
oggettivabile un notevole peggioramento dello stato di salute dell'assicurato
per rapporto alla situazione constatata all'epoca della costituzione della
rendita di invalidità, sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla
giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.
Determinante,
secondo il TCA, è la circostanza che l'incremento della sintomatologia dolorosa
- risentito soggettivamente dall'assicurato e, perciò, non apprezzabile - non
ha trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, considerato come
la funzionalità del braccio sinistro, interessato dall'infortunio del settembre
1996, sia rimasta pressappoco la medesima, così come lo testimoniano i
risultati delle misurazioni eseguite in occasione della visita di chiusura del
25 giugno 1997 (cfr. doc. _), rispettivamente, in occasione di quella del 2
luglio 2003 (cfr. doc. _).
Le
certificazioni dei dottori __________ (doc. _) e __________ (doc. _) non
possono essere di soccorso al ricorrente.
In
effetti, essi non hanno preteso che la funzione dell'arto superiore sinistro,
nel frattempo, si sarebbe notevolmente deteriorata, ciò che non è comunque il
caso alla luce delle misurazioni eseguite dal dott. __________ il 2 luglio
2003, limitandosi invece a riportare i disturbi così come descritti loro
dall'assicurato.
In simili
condizioni, non è pertanto necessario dare seguito al provvedimento probatorio
richiesto dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I).
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
conclusione, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, per rapporto alla situazione
esistente nel 1997, lo stato di salute dell'insorgente abbia subito un
peggioramento tale da giustificare un aumento del grado della sua invalidità.
Del
resto, non può neppure essere ignorato il fatto che l'Uffico AI ha sì posto
__________ al beneficio di una rendita di invalidità intera a far tempo dal
maggio 1998, tuttavia il suo grado di invalidità è di fatto passato dal 60/65
al 67%, ciò che sta a dimostrare che, globalmente, le sue condizioni di salute
non sono peggiorate in maniera notevole.
Essendo
rimaste sostanzialmente invariate le condizioni di salute dell'assicurato, la
possibilità di procedere ad una revisione della rendita d'invalidità ex art. 17
cpv. 1 LPGA (o ex art. 22 cpv. 1 vLAINF) è preclusa.
Infine,
non può neppure essere validamente sostenuto che - rimasto immutato il danno
alla salute - quest'ultimo si ripercuota diversamente sulla capacità lucrativa
dell'assicurato, aspetto che il ricorrente, del resto, non ha nemmeno ritenuto
d'affrontare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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