AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.56
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.56
mm/sc
Lugano
1 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2003 di
rappr. da: __________
contro
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 7 luglio 1997, questa Corte ha condannato la _____________ a riconoscere a
__________ le prestazioni di legge in relazione ad una ricaduta annunciata nel
corso del mese di settembre 1995 e riguardante dei disturbi interessanti il
ginocchio destro.
Questa
pronunzia è stata integralmente confermata dal TFA, con sentenza del 26 marzo
1998.
1.2. In data 27
febbraio 2001, la __________ ha comunicato all'assicurata che, a decorrere dal
28 febbraio 2001, il diritto alle prestazioni di corta durata sarebbe stato
ritenuto estinto e che avrebbe proceduto ad esaminare il diritto alla rendita
di invalidità ed all'indennità per menomazione all'integrità (cfr. doc. _).
In
quest'ottica, il 16 marzo 2001, l'assicuratore LAINF ha conferito al dott.
__________ il mandato di allestire una perizia medica.
è quindi stata convocata da questo specialista per il 24 aprile 2001 (cfr. doc.
_).
1.3. Nel corso
del 2002, l'assicurata è stata sottoposta ad un intervento di impianto di
protesi totale al ginocchio destro presso l'Ospedale __________.
1.4. Con scritto
del 28 maggio 2003, la ___________ ha informato il patrocinatore di __________
che il referto peritale del dott. __________ avrebbe dovuto essere ultimato nel
corso del mese di settembre 2003 (cfr. doc. _).
1.5. Con ricorso
per denegata giustizia del 25 agosto 2003, __________, rappresentata dall'avv.
__________, ha chiesto che venga fatto obbligo alla __________ di produrre la
perizia medica e di intimare la decisione in merito all'assegnazione di una
rendita di invalidità o di un'indennità unica in capitale entro il 30 settembre
2003 e, inoltre, che la medesima assicurazione ripristini il versamento delle
indennità giornaliere a far tempo dal 1° marzo 2001 (I, p. 2).
1.6. Il 19
settembre 2003, l'assicuratore infortuni convenuto ha trasmesso al TCA uno
scritto del seguente tenore, citiamo:
"
(…).
Non possiamo negare il nostro ritardo in questa
pratica, ma desideriamo informarvi che, secondo l'impegno assunto dal dott.
__________ in occasione del colloquio avuto con lui il 16.09.03, la perizia ci
perverrà, al più tardi, entro il 27.10.03 con restituzione degli atti.
Pertanto, vi saremmo grati di volerci accordare
una proroga del termine che ci è stato impartito fino al 03.11.03 per
produrre questa perizia, nonché la decisione che probabilmente potrà essere
notificata. (…)" (III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA - legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 106 cpv. 2 vLAINF, il quale prevedeva che il
ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta
dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione.
2.3. Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB
1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. a
LAINF e art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della
procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza
federale);
2.4. Nella
concreta evenienza, questa Corte - sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e
dottrinali precedentemente evocati - ritiene che ricorrano gli estremi per
riconoscere una ritardata giustizia.
Se è vero
che per decidere in merito al diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita
di invalidità + IMI), la _________ ha dovuto per forza di cose far capo ad un
medico specialista, è altrettanto vero che il mandato al dott. __________ è
stato assegnato il 16 marzo 2001 e che __________ è stata da lui visitata in
data 24 aprile 2001 (cfr. doc. _), ossia circa due anni e mezzo orsono.
L'assicuratore
LAINF avrebbe dunque dovuto emettere una decisione subito dopo avere ricevuto
il referto medico.
Anche
volendo considerare che l'assicurata, nel corso del 2002, si è sottoposta ad un
intervento di protesi totale del ginocchio destro, tale circostanza non può
ragionevolmente spiegare il ritardo accumulato dalla __________, tanto più che
quest'ultima, nel mese di ottobre 2002 (quando la suddetta operazione già era
stata eseguita), affermava che, citiamo: "… gli accertamenti del dott.
__________ sono sicuramente in una fase estremamente avanzata" (cfr. doc.
_).
Da allora,
è trascorso ancora quasi un anno, per cui l'amministrazione LAINF avrebbe
dovuto emettere la propria decisione al più tardi all'inizio del 2003.
Con
scritto del 19 settembre 2003, l'assicuratore LAINF ha postulato una proroga,
fino al 3 novembre 2003, del termine impartitogli per rispondere al ricorso per
denegata giustizia presentato __________, e ciò onde potere produrre la perizia
del dott. _________, nonché la decisione sul diritto alle prestazioni di lunga
durata (cfr. _).
Il TCA
prende innanzitutto atto del fatto che la __________ medesima riconosce di
avere inadeguatamente prolungato la procedura ("Non possiamo negare il
nostro ritardo in questa pratica, …).
Inoltre,
va ricordato che in questa sede, lo scrivente Tribunale è chiamato unicamente a
stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una ritardata
giustizia e non a statuire nel merito della lite.
In una
sentenza pubblicata in SVR 2001 UV
38, p. 109s., il TFA ha infatti stabilito che l'oggetto di un ricorso presentato
in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o
del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle
prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
Pertanto, nella misura in cui l'assicuratore ha postulato una
proroga del termine assegnatogli con l'ordinanza del 27 agosto 2003, non per
rispondere al rimprovero di denegata giustizia, ma per finalmente emanare la
propria decisione formale, tale richiesta non può essere accolta.
In sede
di ricorso, __________ ha chiesto che venga ripristinato, retroattivamente al
1° marzo 2001, il diritto alle indennità giornaliere (cfr. I, p. 2).
Riguardando
il merito della lite, il TCA non può dare seguito a questa richiesta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di una ritardata giustizia, il
ricorso é accolto.
§ Alla
__________ è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione formale più
volte richiesta dall'assicurata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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