AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.73
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.73
rs/cd
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 21 giugno 2002 emanata
da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
luglio 2001, __________ - alle dipendenze della __________ in qualità di
costruttore di prototipi di macchine come tritacarne, tagliaverdure, impiegate
da grosse catene di distribuzione o nel ramo alberghiero, e di responsabile di
tale reparto - lavorando una lamiera a disco sotto il trapano si è tagliato il
tendine estensore lungo del pollice sinistro (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale 17 maggio 2002, ha assegnato all'assicurato una rendita
d'invalidità scalare limitata nel tempo, del 20% dal 1° maggio 2002 e del 10%
dal 1° maggio 2003 fino al 30 aprile 2005 (cfr. doc. _).
1.3. A seguito
dell'opposizione interposta da __________ il 4 giugno 2002 (cfr. doc. ),
l'_________, in data 21 giugno 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 19 settembre 2002, l'assicurato, rappresentato dal Sindacato
__________ Ticino, ha chiesto che la decisione su opposizione venga annullata
limitatamente alla riduzione della rendita a partire dal 1° maggio 2003 e che
la rendita del 20% sia mantenuta fintanto che l'__________, previo nuovo
accertamento da effettuare prima della scadenza del 30 aprile 2003, non abbia
emanato, se del caso, un ulteriore provvedimento.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l'insorgente ha rilevato:
"
(…)
- In
data 18.7.2001 __________, costruttore presso la ditta ________, ha riportato
sul posto di lavoro, una lesione del tendine estensore lungo del pollice sinistro.
La __________ ha sopperito alle spese di cura e versato l'indennità giornaliera.
Per
tener conto dei postumi infortunistici residuali, la __________, con
decisione 17.5.2002, ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità
scalare limitata nel tempo, e meglio:
-
La decisione
è stata oggetto di tempestiva impugnazione e rigettata dall'Ente assicurativo
con la decisione oggetto del presente gravame.
-
Oggetto del
presente ricorso è la riduzione della rendita a partire dall'1.5.2003 e la sua
soppressione con effetto 30.4.2004.
-
Le
condizioni fisiche dell'infortunato sono ancora attualmente quelle accertate al
momento dell'assegnazione della rendita nella misura del 20%. Nessun miglioramento
è intervenuto.
Ne
consegue che al momento attuale non è ipotizzabile un miglioramento tale da
rendere legittima una riduzione della rendita.
Appare del
tutto corretto che prima della scadenza del 30 aprile 2003 venga esperito un
accertamento inteso a stabilire le reali condizioni dell'interessato. Infatti a
mente del ricorrente la __________ avrebbe dovuto stabilire la rendita del 20%
fino al 30 aprile 2003 ed in seguito procedere ad una verifica intesa ad accertare
se vi fossero i presupposti per procedere ad una riduzione che oggi appare
perlomeno molto dubbia." (cfr. doc. _)
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: 21 giugno
2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2002.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se è o meno corretto che l'__________ abbia
messo __________ al beneficio di una rendita scalare e limitata nel tempo.
A notare
che l'insorgente non ha contestato l'entità dell'iniziale incapacità di
guadagno (20%), per cui su questo punto la decisione formale 17 maggio 2002 è
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347; DTF 122 V 351; STFA del 24 ottobre
2002 nella causa L., U 303/00).
2.3.1. L'art. 4 LAI
definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90
consid. 2b; DTF 115 V 133).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria
residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
2.3.2. Secondo la
giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive
anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. STFA del 20 novembre 2001 nella
causa A., U 354/00; STFA del 4 settembre 2001 nella causa P., U20/01; RAMI 1993
pag. 146 consid. 2; RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a; 1987, p. 306, consid. 2;
DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 105ss.).
Simili
rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile
e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla
capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o
meno vicino a causa di assuefazione o adattamento (cfr. STFA del 26 luglio 2002
nella causa V., U 101/00; STFA del 25 gennaio 2002 nella causa K, U 38/00; DTF
106 V 50 consid. 1; RAMI 1987 pag. 306).
L’adattamento
risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da
un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio,
un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta
mobilità di altre articolazioni.
L’assuefazione
è, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in
ragione della ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 105).
Al
momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è
ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame
va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure
mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione
(RAMI 1993 145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita
15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b; STFA del 20 novembre 2001 nella
causa A., U 354/00).
2.4. Nell'evenienza
concreta, __________, a seguito dell'infortunio del 18 luglio 2001, ha subito
la lesione del tendine estensore lungo del pollice sinistro.
Il 22
ottobre 2001 ha avuto luogo una visita medica circondariale da parte del Dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale si è così espresso in
merito al quadro clinico del ricorrente:
"
(…)
STATO LOCALE
Pollice sinistro
Presenza di una cicatrice obliqua della lunghezza di 5 cm, priva d'irritazione, che parte dalla
base radiale del pollice verso il centro dorsale dell'articolazione
interfalangeale. Allo sfiorare la cicatrice prossimalmente e distalmente, il
paziente avverte una scossa. Vi è un deficit di flessione di 40°. Riesce a fare la flessione fino a 38°, paragonando con gli 80° a destra.
Raggiunge la base del dito IV, facendo la stessa posizione di destra. Forza di
prensione del pollice sinistro con le altre dita buona.
D I A G N O S I
-
Iperestesia
al pollice sinistro dopo iniziale ferita lacero-contusa con lesione del
tendine estensore il 18.7.2001.
-
Stato dopo
sutura secondaria del tendine estensore del pollice sinistro il 24.7.2001.
Diagnosi collaterale
- Stato dopo lussazione della spalla sinistra nel 1983 e
nel 1996.
CONCLUSIONI
Soggettivamente l'assicurato si sente invalido
parzialmente, a causa dei problemi alla spalla e al pollice sinistri.
Vorrebbe una valutazione del suo caso.
Oggettivamente esiste un'iperestesia al pollice sinistro
vicino alla cicatrice. Non si può escludere un neuroma. C'è un deficit di
flessione di 40° al pollice sinistro.
Consigliamo di fare ancora ergoterapia con intensa
desensibilizzazione." (cfr. doc. _)
L'11
dicembre 2001 l'assicurato è stato riconvocato dal medico di circondario
dell'Istituto assicuratore convenuto, Dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica.
Dal
relativo rapporto si evince che:
"
(…)
STATO
LOCALE
Pollice sinistro
All'ispezione la cicatrice obliqua, di una lunghezza di 5 cm, è
priva d'irritazione.
Alla palpazione si trova un'ipersensibiltà allo sfioramento
distalmente al dorso del pollice.
Nella regione della punta nessuna particolarità; riesce a sentire
bene gli oggetti piccoli/fini.
Attivamente riesce a flettere il pollice di 35°, passivamente 40°
con un fermo duro. L'estensione è completa.
La forza tra pollice e indice è di 15 pounds (a destra 30 pounds).
La forza in tutta la mano a sinistra è 90 pounds, a destra 120
pounds. Riesce a toccare con il pollice la punta del mignolo.
Spalla sinistra
All'ispezione senza particolarità. Alla palpazione nessun dolore
pressorio è evidenziabile.
Il test globale della funzione è completamente nella norma, nessun
risparmio. Il test della stabilità non è esigibile a causa della paura del
paziente. Globalmente però, la spalla sembra stabile.
D I A G N O S I
-
Ipersensibilità
al dorso del pollice sinistro distalmente della cicatrice obliqua, in stato
dopo ferita lacero-contusa con lesione del tendine estensore il 18.7.2001.
-
Stato dopo
sutura secondaria del tendine estensore del pollice sinistro il 24.7.2001.
-
Lussazione abituale della spalla sinistra.
VALUTAZIONE
L'assicurato asserisce problemi per l'esecuzione di lavori fini,
di precisione. Accusa un'ipersensibilità al dorso del pollice sinistro
distalmente.
Clinicamente la flessione dell'articolazione
interfalangeale è ridotta su 40°. L'estensione è completa come pure la
sensibilità nella regione della punta è normale. La forza tra indice e pollice
è ridotta della metà.
Nella regione della spalla sinistra, si trova una funzione
normale, nessun punto d'appoggio per un'instabilità.
Per quanto concerne la spalla sinistra, l'assicurato è abile come
prima dell'infortunio del 18.7.2001.
Per quanto concerne il pollice, si trova ancora una certa difficoltà
per l'esecuzione di lavori fini, però con un'assuefazione/adattamento nei
prossimi mesi, un miglioramento è da aspettarsi.
L'attuale riduzione di rendimento sul lavoro è paragonabile al
10%." (cfr. doc. _; la sottolineatura è del redattore)
In occasione
della visita medica di chiusura del 5 febbraio 2002, il Dr. med. __________ ha
riscontrato, oggettivamente, una cicatrice al dorso del pollice sinistro calma,
con una certa ipersensibilità distalmente. La sensibilità alla punta e al
polpastrello è invece completamente normale. Il medico di circondario ha
inoltre rilevato che l'assicurato riesce, con il pollice sinistro, a girare un
bottone senza problemi e a toccare la punta del mignolo. La forza di tutta la
mano a sinistra è di 90 pounds, mentre a destra di 120 pounds.
Pertanto
il Dr. med. __________ ha così valutato il caso, in particolare riguardo alla
questione dell'esigibilità lavorativa:
"
(…)
VALUTAZIONE
L'assicurato asserisce come in precedenza problemi per
l'esecuzione di lavori fini di precisione, ed accusa una certa sensibilità alle
vibrazioni.
L'ipersensibilità al dorso del pollice è pure esistente, però
ridotta. La funzione della spalla è completamente normale, nessun risparmio.
Tutti i test sono negativi, una lesione della cuffia è quindi
esclusa.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
L'assicurato può molto spesso sollevare/portare pesi di media
entità da 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, e talvolta pesi pesanti da
25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, ma non potrà mai più
sollevare/portare pesi di pesante entità.
Può, però, molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza
del petto e talvolta pesi sopra l'altezza del petto oltre i 5 kg.
Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera e media entità e
di rado, di pesante entità. La rotazione manuale non è impedita.
Può talvolta eseguire lavori sopra la testa, può molto spesso
eseguire la rotazione come molto spesso assumere la posizione seduta ed
inclinata in avanti, in piedi ed inclinata in avanti.
Può molto spesso inginocchiarsi ed eseguire lavori con la
flessione delle ginocchia.
La posizione di lunga durata in sé, posizione seduta o in piedi,
non è impedita. Può molto spesso camminare oltre i 50 metri e molto spesso fare
lunghi tragitti, nessun problema per camminare su terreno accidentato.
Può salire le scale ed anche quelle a pioli molto spesso."
(cfr. doc. _)
Fondandosi
sulle suesposte puntuali indicazioni fornite dai medici di circondario dell'__________,
nonché sul guadagno assicurato dell'insorgente relativo all'anno precedente
l'infortunio e sugli impedimenti riscontrati nello svolgimento della sua
professione originaria di costruttore - che può comunque continuare ad
esercitare (cfr. doc. _) -, l'Istituto assicuratore convenuto ha posto
__________ al beneficio di una rendita d'invalidità scalare e limitata nel
tempo: 20% dal 1° maggio 2002 e del 10% dal 1° maggio 2003 sino al 30 aprile
2005 (cfr. doc. _).
2.5. La prognosi,
espressa dal Dr. med. __________, relativa alla possibilità di miglioramento
delle condizioni del pollice sinistro (cfr. consid. 2.3.) - e quindi della
capacità lavorativa -, risulta del tutto verosimile, poiché è nota la capacità
generale di assuefazione e adattamento nelle persone con lesioni alle mani o
alle dita simili ai disturbi lamentati dal ricorrente (cfr. P. Omlin,
Dauerrenten - Zeitrenten- Terminierte Renten, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, S. Gallo 1999, pag.
134; STFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00).
A questo
proposito si può fare riferimento ad un'abbondante giurisprudenza, tanto
federale quanto cantonale, dalla quale questa Corte non vede, nel caso di
specie, ragioni per doversi scostare.
Infatti
le sentenze qui di seguito citate riguardano, tutte, assicurati esercitanti
attività lucrative di tipo manuale (il meccanico, il falegname, il carrozziere,
ecc.), senz'altro comparabili - da un profilo dell'impegno delle mani - a
quella praticata da __________, che oltre a essere responsabile del reparto
sviluppo e costruzione di macchine speciali, è costruttore delle stesse e si
occupa della realizzazione di prototipi, nonché della loro ottimizzazione (cfr.
doc. _). Inoltre le fattispecie oggetto di tali decisioni concernono delle
lesioni alle estremità superiori sia della stessa entità e importanza del
taglio subito dall'insorgente in occasione dell'evento traumatico del 18 luglio
2001, che di maggiore gravità (taluni giudizi si riferiscono, in effetti, ad
assicurati rimasti vittime di amputazione di uno o più dita, persino della mano
dominante):
a) DTF
106 V 48ss.: rendita limitata del 20-10% dal 18.1.1976 al
31.1.1979
per frattura trasversale dell’indice sinistro con frattura
del
vertice distale della falange intermedia di un meccanico:
" Es ist
eine Erfahrungstatsache, dass Fingerverstümmelungen geringeren Ausmasses trotz
des bleibenden Defekts nach einer gewissen Phase der Anpassung und Angewöhnung
keine oder nur noch eine minimale Verminderung der Erwerbsfähigkeit bewirken.
Dieser Faktor ist bei der Festsetzung der Rente zu berücksichtigen und daher in
solchen Fällen in der Regel eine zeitlich befristete Rente zuzusprechen (EVGE
1952 S. 81, 1951 S. 78, 1938 S. 81; unveröffentlichte Urteile Vinals vom 26.
Januar 1977 und Jeandupeux vom 18. Juni 1959).
Da der Unfallschaden
des Beschwerdeführers einen
verhältnissmässig
geringen Funktionsausfall der linken Hand bewirkt, hat die ________zu Recht der
vorstehend genannten Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts Rechnung getragen.
Es konnte aufgrund der unfallmedizinischen Erfahrung beim Beschwerdeführer
erwartet werden, dass er die Behinderung der linken Hand durch vermehrte
funktionelle Umstellung auf die rechte allmählich wettmache. Der
Beschwerdeführer kann sich im weiteren damit behelfen, dass er kleine und
kleinste Gegenstände etwa mit dem Daumen und dem Mittelfinger der linken Hand
fasst und handhabt. Nach einiger Übung dürfte so auch für kompliziertere
Handgriffe die frühere Fertigkeit der linken Hand annähernd wieder erreicht
werden. Aufgrund dieser erfahrungsgemäss zu erwartenden Anpassung und
Angewöhnung an den Unfallschaden durfte die ________berechtigtermassen
annehmen, die Invalidität würde sich im Laufe der Zeit verringern und
schliesslich unter den von der Praxis für die Ausrichtung einer Rente
angenommenen Grenzwert fallen (unveröffentlichtes Urteil Romano vom 11. April
1975; maurer, a.a.O., S. 229).
Die Bemessung der Invalidität (20% bis 31. Juli 1978, ab dann 10%) und der
erforderlichen Anpassungs- und Angewöhnungszeit ist nicht zu beanstanden."
b) sentenza
TFA 29 gennaio 1992 nella causa S.:
rendita
limitata per due anni del 10% per amputazione subtotale del pollice destro
di un muratore;
c) sentenza
TFA 27 maggio 1993 nella causa M.:
rendita
limitata per tre anni del 10% per amputazione parziale di indice e medio
destri di un falegname;
d) sentenza
TFA 21 aprile 1995 nella causa M.:
rendita
per due anni del 15% per deformazione pollice destro di un carrozziere;
e) sentenza
TCA 4 settembre 1995 nella causa B. - inc. 35.95.133:
rendita
limitata nel tempo del 20-10% dall'1.1.1994 al 31.12.1995 per amputazione di
medio e indice della mano destra;
f) sentenza
STFA 8 luglio 1997 nella causa L.: la decisione dell'INSAI di accordare solo
una rendita limitata nel tempo (15% per 3 anni) a un carpentiere che aveva
riportato la sezione del tendine estensore all'altezza della falange
interdigitale prossimale dei diti indice - medio - anulare, è stata
tutelata dalla nostra Corte federale, la quale ha, tra l'altro, ribadito che,
segnatamente in caso di lesioni alle mani, è da attendersi per esperienza un
processo di adattamento;
g) sentenza
TCA 14 ottobre 1998 nella causa N. - inc. 35.96.78:
rendita
limitata nel tempo del 20-10% dal 1.7.1995 al 30.6.1997 per amputazione
subtotale della falange distale del III° e IV° dito della mano destra di
un’addetta alla lavorazione della pasta;
h) sentenza TCA 20 maggio
1999 nella causa G. - inc. 35.99.33:
rendita limitata
nel tempo del 15-10% dall'1.6.1998 al 1.6.2001 per frattura aperta
dell'interfalangea e lesione del flessore lungo del pollice sinistro, frattura
aperta dell'interfalangea prossimale e lesione del flessore lungo dell'indice
sinistro e perdita di sostanza alla punta del dito medio sinistro di un
carpentiere.
i) sentenza
TCA del 4 settembre 2000 nella causa P., pubblicata in RDAT N. 67/I-2001:
rendita
limitata nel tempo del 20%-10% dal 1° ottobre 1999 al 1° ottobre 2001 per amputazione
dell'anulare e del mignolo della mano sinistra a livello della falange
intermedia di un aiuto-meccanico mentre utilizzava una sega elettrica.
l) sentenza
TFA del 20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00:
rendita
limitata nel tempo del 10% dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 2000 per il distacco
dell'indice della mano destra che ha implicato, a causa di un'infezione
grave, l'amputazione della falange distale e, a seguito di un'evoluzione
problematica, l'amputazione anche della seconda falange, oltre che per
un taglio profondo del dito medio occorsi a un assicurato adoperando una
sega elettrica mentre lavorava su un cantiere.
m) sentenza
TFA del 25 gennaio 2002 nella causa K., U 38/00:
rendita
limitata nel tempo del 10% dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2001 per amputazione
della falange distale del dito medio della mano sinistra e per lesione al
polpastrello dell'anulare di un manovale che, mentre effettuava dei lavori
di giardinaggio per la sua datrice di lavoro, è caduto con la mano sinistra
dominante sulla lama roteante della tosaerba.
n) sentenza
TFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00:
rendita
limitata nel tempo del 15% dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 2000 per amputazione
parziale di indice, anulare e mignolo destri di una tessitrice causata
dall'utilizzo di un telaio meccanico.
2.6. In simili
condizioni, dovendo, per costante giurisprudenza, limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione impugnata (cfr. consid. 2.2.; fra le tante: STFA del 17 gennaio 2003
nella causa A., I 134/02; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00;
RAMI 2001 pag. 101; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del
9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366; STFA
del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid.
3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1;
DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), lo scrivente TCA non può che
constatare la fondatezza della decisione su opposizione emessa dall'_________
il 21 giugno 2002.
Diversa
è, invece, la questione a sapere se la prognosi effettuata dai medici dell'_________
troverà poi effettiva realizzazione pratica. Tale questione dovrà, comunque,
essere valutata nell'ambito di una procedura di revisione avviata secondo quanto
indicato al considerando 2.3.2. In questo senso, i diritti dell'assicurato non
appaiono, dunque, affatto compromessi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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