AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.69
Data decisione, Autorità:
21.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00069
mm
Lugano
21 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2002
di
__________,
contro
la decisione del 6 giugno 2002 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di luglio 2001, alla __________ è stato annunciato che il proprio
dipendente, __________, consulente assicurativo, il 4 giugno 2001, aveva
riportato una "ferita con scarponi di montagna al piede destro - sulle
dita" (doc. _).
Dal
certificato medico del 16 agosto 2001 dell'Ospedale regionale di __________ si
evince che l'assicurato era portatore di un mal perforans non
controllabile all'alluce del piede destro - diagnosticato 10 giorni dopo avere
portato delle scarpe di lavoro in montagna - patologia che, in data 18 luglio
2001, ha reso necessario un intervento chirurgico di revisione ed amputazione
dell'articolazione (doc. _).
1.2. Con
decisione formale del 23 agosto 2001, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio
obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato
all'estremità inferiore destra, siccome esso non sarebbe da porre in relazione
ad un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente da __________ (cfr. doc. _), la
__________, in data 6 giugno 2002, ha sostanzialmente confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 3 settembre 2002, __________ ha chiesto che la
__________ venga condannata a riconoscergli le prestazioni di legge
relativamente al danno alla salute causato dall'evento del 4 giugno 2001 (cfr.
I, p. 2).
Questi
gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa
ricorsuale:
"
(…)
Il 4 giugno 2001 ho subito una lesione al piede
destro. In seguito alla stessa sono subentrate delle complicazioni (infezione),
probabilmente favorite anche dal diabete mellito di cui soffro, per cui il
18.07.2001 si è resa necessaria l'amputazione dell'alluce.
La spettabile __________ (in seguito ),
presso la quale ero assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni al
momento del fatto, ha rifiutato il proprio obbligo d'indennizzo con la
summenzionata decisione su opposizione, qui allegata. Il rifiuto si fonda
essenzialmente sul fatto che la lesione al piede destro non sarebbe stata
provocata da un infortunio ai sensi di legge. L' osserva da un lato
che la versione da me fornita con raccomandata del 14.09.2001 non viene
riconosciuta come verosimile (e questo è il motivo principale del mio ricorso)
e d'altro canto che le ferite provocate dalle scarpe non soddisfano i requisiti
per l'ammissione di un infortunio.
Orbene in nessun modo posso accettare simili
conclusioni. In particolare contesto l'illazione secondo cui io avrei riferito
della caduta dei sassi solo dopo aver ricevuto la presa di posizione dell'__________
(decisione su opposizione punto 2.5.). L'__________ stessa indica nella
decisione su opposizione al punto 1.8 che le mie indicazioni del 4.7.2001
(quindi un mese e mezzo prima della decisione di rifiuto dell'__________ nei
confronti del dr. __________ erano le seguenti: al paziente è caduto un mese fa
un sasso sul piede destro, procurandogli una ferita all'alluce. Questo dato di
fatto non può semplicemente essere ignorato. Non può nemmeno essere ritenuto
inverosimile solo perché la cartella clinica era introvabile il giorno in cui
l'ispettore dell'__________ si è recato all'ospedale regionale di __________a.
Dopo il 4.7.2001 io al dr. __________ non ho più comunicato nessuna
fattispecie. Quella da lui riportata è quindi la prima versione documentata.
Io non rammento più esattamente cosa ho riferito
al sig. __________ il 13.7.2001. Mi sembra strano che non abbia detto la stessa
cosa come al dr. __________, nove giorni prima. Il sig. , sentito
dall'ispettore dell' otto mesi dopo la notifica d'infortunio (!) dice
di non essere a conoscenza di altri particolari sulla dinamica d'infortunio.
Anche questa dichiarazione a otto mesi di distanza non inficia quanto riportato
dal dr. __________.
L'__________ il 23.8.2001 ha emesso la decisione
di rifiuto, senza darmi prima la possibilità di esprimermi direttamente sulla
fattispecie. L'ho quindi fatto per la prima volta nei confronti dell'__________
dopo aver ricevuto la decisione di rifiuto. Se l'__________z avesse svolto le
indagini prima di emettere la decisione avrebbe ottenuto la stessa versione che
ho comunicato con raccomandata del 14.9.2001, perché è così che si sono svolti
i fatti!
A prescindere dalla descrizione della fattispecie
appare in ogni caso assodato che ho riportato una ferita aperta all'alluce del
piede destro, e non solo (e su questo punto non mi sembra che vi possano essere
contestazioni di sorta). Attraverso questa ferita sono penetrati dei batteri
che hanno provocato un infetto, fermo restando che il diabete mellito di cui
soffro ha probabilmente aggravato la situazione (ma per questo esiste l'art. 36
LAINF). Siamo quindi di fronte ad una ferita infetta che soddisfa già da sola
il concetto d'infortunio, indipendentemente da come la stessa è stata provocata
(cfr. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 191/192)." (I)
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato che il ricorso presentato da __________
venga integralmente respinto, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a
rispondere ad alcuni quesiti attinenti alla patologia di cui è stato affetto
__________ (cfr. V).
La
risposta dello specialista è pervenuta il 4 ottobre 2002 (VI).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni in merito.
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione a sapere se __________ è o meno rimasto vittima di un
infortunio ai sensi di legge.
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.;
116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella
causa B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4,
una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
2.5. Si evince dalla
nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi
dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 K 921 p.
156ss., consid. 2a).
2.6. La questione a sapere a quali condizioni un'infezione costituisce un infortunio ai sensi di
legge, è già stata discussa in dottrina ed in giurisprudenza.
Oltre al
caso in cui il germe patogeno penetra nel corpo umano attraverso le aperture
naturali, quali la bocca ed il naso, relativamente al quale la presenza di
un infortunio viene solo eccezionalmente riconosciuta (nei casi in cui la
trasmissione dell'agente patogeno ha luogo in coincidenza con un evento che, di
per sé, presenta tutte le caratteristiche di un infortunio: "Unfallmässige
Infektionen", cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.),
Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 226), ve ne
è un altro in cui in germe si introduce attraverso una ferita ("Wundinfektion").
In
quest'ultimo caso, il TFA - nelle sentenze non pubblicate del 16 febbraio 1945
nella causa R. e del 12 dicembre 1945 nella causa H.-R., citate nella sentenza
del 14 gennaio 1947 nella causa N. (DTFA 1947, p. 5s.) - ha precisato che non è
sufficiente che i germi patogeni abbiano potuto infiltrarsi all'interno del
corpo umano attraverso delle banali escoriazioni oppure dei graffi, quali se ne
subiscono nella quotidianità, ma che la penetrazione deve avere avuto luogo
attraverso una "vera e propria" ferita ("«eigentliche» Verletzung") o, perlomeno, in circostanze che rappresentano un
fatto tipicamente "infortunistico", riconoscibile come tale e
suscettibile di essere dimostrato.
Nella
sentenza pubblicata in DTF 122 V 230ss. (= SVR 1997 UV 73, p. 249ss.) - nella
quale si trattava di stabilire se il morso di una zecca presentava tutte le
caratteristiche di un infortunio ex art. 9 cpv. 1 OAINF - la nostra Corte
federale ha stabilito che la suevocata giurisprudenza, relativa al fattore
esterno, continua ad essere applicabile (cfr. consid. 5a).
2.7. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il
giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, op. cit., p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. In casu,
le parti appaiono concordi nel ritenere che la via attraverso la quale il germe
patogeno è penetrato all'interno del corpo di __________, fu una ferita
localizzata all'alluce del piede destro (cfr. I, p. 2: "A prescindere
dalla descrizione della fattispecie appare in ogni caso assodato che ho
riportato una ferita aperta all'alluce del piede destro, … Attraverso questa
ferita sono penetrati dei batteri che hanno provocato un infetto, …" -
la sottolineatura è del redattore e VIII: "Il predetto medico afferma
inoltre che la probabile origine della patologia che ha interessato l'alluce
destro fu una ferita con infetto cronico e che tale ferita fu la porta di
entrata dei batteri che hanno causato l'infezione. Tale particolarità non è
mai stata contestata da __________ " - la sottolineatura è del
redattore).
Da parte
sua, il TCA può prestare adesione a questa tesi, confermata, d'altronde, anche
dal dott. __________, __________ del Servizio di chirurgia presso l'Ospedale
regionale di __________.
In
effetti, rispondendo ai quesiti postigli in data 30 settembre 2002 (cfr. V), il
dott. __________ ha, fra l'altro, affermato che, citiamo: "La più
probabile porta d'entrata dei batteri era la ferita all'alluce destro in un
paziente con un'arteriopatia diabetica. Teoricamente l'infezione potrebbe
anche essere causata da un'infezione in qualsiasi altra parte del corpo con
emboli settici, probabilità quasi da annullare nel caso del Signor __________
" (VI - la sottolineatura è del redattore).
Ora, alla
luce dei principi giurisprudenziali evocati al considerando 2.6., decisivo é
sapere se i batteri siano penetrati attraverso una ferita "vera e
propria", quale potrebbe essere quella provocata dai sassi che, a detta
del ricorrente, gli sono caduti sui due piedi, oppure, come invece sostiene la
__________, attraverso la ferita formatasi a seguito dell'utilizzo di scarpe
troppo strette.
In
concreto, nell’annuncio d’infortunio del 13 luglio 2001, l’evento 4 giugno 2001
così é stato descritto:
"
(…).
Descrizione Attività all'atto dell'infortunio; dinamica dello
stesso; persone,
dell'infor- macchine, attrezzi, veicoli o
sostanze coinvolti
tunio
ferita
con scarponi di montagna al piede destro - sulle dita -"
(doc. _).
Identica
dinamica si ritrova nel certificato medico 16 agosto 2001, stilato dal dott.
__________, attivo presso l'Ospedale regionale di __________:
"
(…).
Indicazioni Fattispecie e disturbi invocati. Ricaduta?
del
paziente Pat. diabetico in montagna con
delle scarpe strette, si procura
un
mal perforans I D piede dx.
(…)
Reperto
locale Mal perforans (diagnosi
10 g. dopo avere portato scarpe di lavoro in montagna).
Revisione
ed amputazione dell'articolazione dell'alluce il 18.7.01"
(doc. _).
In sede
di opposizione 14 settembre 2001 - formulata dopo avere preso atto della
decisione negativa emanata dall'assicuratore LAINF convenuto - __________ ha
dichiarato, e ciò per la prima volta, che la nota ferita sarebbe stata
principalmente causata da dei massi cadutigli, segnatamente, sull'alluce del
piede destro:
"
(…).
L'infortunio capitatomi il 04.06.2001 nel mio
giardino della casa secondaria di montagna, è dovuto all'improvvisa caduta
di alcuni massi di sasso su tutte e due i piedi, (allego una fotografia del
mucchio di sassi in questione), e in seguito ritornando a casa scendendo dal
sentiero si è sollecitato la formazione di alcune vesciche ai piedi.
Malgrado portavo scarponi da montagna, la
relativa caduta di alcuni sassi mi ha provocato delle piccole escoriazioni a
due dita del piede sinistro attualmente guarite e come pure escoriazione a tre
dita del piede destro con la ferita principale all'alluce.
Da notare pure che con la caduta dei sassi sono
state rovinate ed in seguito sostituite due unghie del piede sinistro e una del
piede destro (dopo essere diventate nere). (…)" (doc. _)
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato, la __________ In
primo luogo, è stato sentito il signor __________, responsabile dell'Agenzia
generale di __________ della __________, ovvero colui che, a suo tempo, ha
compilato il questionario di infortunio del 13 luglio 2001.
Questo,
in particolare, il contenuto del relativo verbale 14 marzo 2002:
"
(…).
La descrizione dell'infortunio indicata
nell'avviso di sinistro del 13.7.2001 è quella dettata dal dipendente
__________.
Non sono a conoscenza di altri particolari sulla
dinamica dell'infortunio.
Preso atto della decisione Lainf 23.8.2001 ha
fatto notare a più riprese (15.9.2001 e 23.11.2001) l'esistenza anche della
copertura "malattia".
In data 19.11.2001 il __________ ha presentato le
proprie dimissioni, dovute a motivi di salute. (…)" (doc. _)
In
secondo luogo, è stato interpellato il dott. __________, consultato
dall'assicurato in data 4 luglio 2001, il quale - a proposito della fattispecie
allora descrittagli dal paziente - ha indicato:
"
Al paziente è caduto un mese fa un sasso sul
piede destro, procurandogli una ferita all'alluce." (doc. _)
Infine,
in data 18 aprile 2002, è stato interrogato l'insorgente medesimo, il quale ha
ribadito, sostanzialmente, la versione contenuta nel suo atto di opposizione:
"
(…)
Per completare l'avviso di sinistro del 13.7.2001
rimando alla dinamica indicata nella mia opposizione del 14.9.2001.
In pratica, l'infortunio è stato provocato dalla
caduta di sassi. Trasportandoli con una carriola, la stessa si è rovesciata ed
alcuni sassi sono andati a finire su tutti e due i piedi.
Conseguenza, diverse escoriazioni e fenomeno
delle unghie blu. Cure in forma propria con pomate , senza consultare medici.
Durante il mese di giugno sono partito per la
__________ e __________ per un periodo di vacanza (già programmate).
Al ritorno - avendo avuto sensazione di
aggravamento - mi sono recato dal dr. __________ per una visita di controllo (4
luglio 2001). Questi dopo una prima visita - senza radiografie, analisi e
prelievi - non ha prescritto nessuna terapia o medicamenti, ma solo riposo con
l'indicazione di rivedermi la settimana successiva.
In occasione della visita di controllo del
10.7.2001 sono stato immediatamente ricoverato presso __________.
È stata infatti riscontrata una infezione. Si è prospettata
una infezione contratta probabilmente all'estero, in quanto dalle analisi sono
stati rilevati batteri non usuali in CH.
Dopo alcuni giorni di degenza sono stato
sottoposto ad intervento chirurgico atto a fissare l'alluce mediante placca
meccanica.
Durante l'intervento sono stato risvegliato in
quanto era stato constatato che l'infezione si era protratta anche all'osso.
I medici mi proponevano l'unica possibilità di
amputazione del dito. Da parte mia non potevo far altro che dare il consenso.
(…)"
(doc. _)
In un
secondo tempo, un ispettore della __________ si è recato presso l'Ospedale
regionale di __________, allo scopo di prendere visione della cartella clinica
riguardante __________. Dal rapporto ispettivo del 13 maggio 2002 emerge che è
stato possibile recuperare unicamente il rapporto operatorio (cfr. doc. _),
mentre che la cartella clinica è invece risultata sparita (doc. _).
Con
riferimento alle risultanze della propria istruttoria, la __________ richiama
la giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M. non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546) concernente la maggiore
rilevanza attribuita alle cosiddette "dichiarazioni della prima ora"
rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato che possono,
intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa
(cfr. doc. _, p. 6: "L'assicurato non aveva dunque preteso che la ferita
si sarebbe prodotta a causa di un fattore esterno straordinario. Solo dopo
avere preso conoscenza della posizione di rifiuto assunta dalla __________ e,
il signor __________ ha affermato che all'origine del danno fisico vi sarebbe
stata la caduta di alcuni sassi su ambo i piedi. Tale dinamica, riferita a
posteriori, si trova in contrasto con la versione dei fatti costantemente
fornita nel passato. (…). Il signor __________ non ha infatti fatto alcuna
menzione dei sassi che avrebbe trasportato con una carriola, i quali si
sarebbero rovesciati sui suoi piedi. (…). Tutto ben considerato, siamo
dell'avviso che, da un punto di vista oggettivo, la versione più verosimile è
la prima data, ossia quella contenuta nell'avviso di sinistro e nei primi
certificati medici. (…)").
Dopo
attenta valutazione, questa Corte, in ossequio all'evocato principio della
priorità della dichiarazione della prima ora, reputa di potere fondare la
propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle
(univoche) indicazioni contenute nel certificato d'infortunio del 13 luglio
2001 (doc. _), rispettivamente, nel certificato medico del 16 agosto 2001 (doc.
_).
In questi
documenti si fa riferimento esclusivamente ad una ferita da ricondurre
all'utilizzo di scarponi da montagna troppo stretti. Per contro, essi non
contengono il benché minimo accenno alla pretesa caduta di sassi sui piedi del
ricorrente, nonostante che si tratti, nello specifico contesto, di una
circostanza indubbiamente rilevante, ragione per cui è poco plausibile che
__________ abbia potuto in qualche modo dimenticarsene.
Al
proposito, è utile ricordare che l'Agente generale __________ ha dichiarato, con riferimento all'annuncio
d'infortunio del 13 luglio 2001, di avere semplicemente trascritto quanto
dettatogli direttamente dall'assicurato (cfr. doc. _), ciò che esclude la
possibilità che fra i due vi possa essere stato un malinteso.
Del resto
- così come pertinentemente sottolineato dalla __________ in sede di decisione
su opposizione - non può neppure essere ignorato che, se l'alluce destro fosse
effettivamente stato colpito da un sasso, la ferita avrebbe dovuto essere
localizzata sul dorso del dito. Dal rapporto operatorio del 18 luglio
2001, risulta, per contro, che il mal perforans si trovava sotto
l'alluce destro (cfr. doc. _).
In sede
di ricorso, __________ ha sostenuto che ci si dovrebbe piuttosto basare sulla
descrizione fornita dal dott. __________ nel certificato del 21 marzo 2002
(doc. _: "Al paziente è caduto un mese fa un sasso sul piede destro,
procurandogli una ferita all'alluce").
Al
proposito, questo TCA ritiene che l'attendibilità di questa certificazione
susciti qualche dubbio.
In primo
luogo, si constata che il certificato del dott. __________ data del 21 marzo
2002 e che, solo qualche settimana più tardi (inizio maggio 2002), un ispettore
della __________, recatosi presso l'Ospedale regionale di __________, ha
scoperto che la cartella clinica dell'assicurato era scomparsa (cfr. doc. _).
Ci si può pertanto legittimamente chiedere da quale documentazione il
summenzionato sanitario avrebbe attinto le informazioni riportate nel
certificato del 21 marzo 2002.
D'altro
canto, il 16 agosto 2001, il dott. __________, anch'egli medico presso il
nosocomio di __________, ha riferito che l'assicurato si era procurato il mal
perforans calzando delle scarpe strette in montagna (cfr. doc. _). Ora, é
altamente verosimile che il dott. __________ abbia ripreso tali informazioni
proprio dalla cartella clinica di __________, nel frattempo andata persa.
In esito
alle considerazioni che precedono, alle dichiarazioni della prima ora deve
essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto fatto valere, per la
prima volta, in sede di opposizione, dunque soltanto dopo avere preso
conoscenza della natura negativa della decisione emanata dall’assicuratore
LAINF convenuto.
2.9. Assodato che
__________ la lesione all'alluce del piede destro se l'è procurata calzando
degli scarponi da montagna troppo stretti, quindi probabilmente a causa del
ripetuto sfregamento della cute contro il cuoio della scarpa, lo scrivente
Tribunale ritiene che i batteri responsabili dell'infetto non siano penetrati
all'interno del corpo del ricorrente attraverso una "vera e propria"
ferita ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.6..
In
effetti, le vesciche, in questo caso ai piedi, costituiscono senza alcun dubbio
delle lesioni banali e senza importanza, quali se ne riportano nella vita di
tutti i giorni.
Alla luce
di quanto precede, occorre concludere che, in casu, fa difetto il
fattore esterno e, pertanto, che l'insorgente non è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi di legge.
2.10. Va rilevato
che il caso non può essere assunto dall'assicuratore LAINF convenuto neppure a
titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2
OAINF.
In primo
luogo, come già indicato al considerando 2.9. in fine, nel caso di
specie fa difetto un fattore esterno, elemento che deve essere necessariamente
presente anche nel caso di lesione parificata (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b;
RAMI 1988 U 57, p. 372).
In
secondo luogo, __________ non ha riportato nessuna delle lesioni esaustivamente
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
In
conclusione, l'impugnata decisione, mediante la quale la __________ ha
integralmente negato la propria responsabilità relativamente al danno alla
salute di cui è stato portatore l'assicurato, merita di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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