AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.46
Data decisione, Autorità:
18.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00046
mm/sn
Lugano
18 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
Contro
la decisione del 25 marzo 2002 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 2 aprile
2001, la __________ ha ricevuto il certificato 30 marzo 2001 del dott.
__________, ai termini del quale la sua paziente, __________, in data 7 marzo
2001, nello spostare un mobile-bar, aveva riportato uno strappo muscolare
lombare (doc. _).
Il
suddetto medico curante ha, d'altra parte, certificato una totale inabilità
lavorativa a far tempo dal 7 marzo 2001.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 2 luglio 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo
sostenendo, da un lato, che i disturbi al rachide lombare non erano da porre in
relazione ad un infortunio e, dall’altro, che essi non costituivano lesione
corporale parificata ai postumi di un infortunio (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal datore di lavoro di __________ (cfr. doc. _),
la __________, in data 25 marzo 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 21 giugno 2002, __________, rappresentata dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscere il
proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi lamentati a livello
lombare (I, p. 7).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…)
- Come già
indicato sopra, nella sua decisione 02.07.2001 e nella decisione su opposizione
25.03.2002, la __________ invoca l'assenza di un fattore esterno straordinario,
necessario a configurare gli estremi dell'esistenza di un infortunio giusta l'art.
9 cpv. 1 OAINF.
In
realtà tuttavia, i fatti sono avvenuti in maniera differente di quanto
affermato da controparte e la versione della signora __________ potrà essere confermata
dalla collega __________ la quale era presente il giorno dell'infortunio.
La stessa è stata poi incaricata dall'amministratrice signora __________ di
compilare l'annuncio di infortunio LAINF (doc. _): la signora __________ non è
di lingua madre italiana ma ceca, e la signora __________ ha potuto constatare
che i fatti alla base dell'infortunio sono stati espressi male.
Nel
corso del pomeriggio del 7 marzo 2001 la ricorrente stava effettuando le
pulizie dell'esercizio pubblico di cui e gerente, aiutata come già detto dalla
collega __________. Intenzione delle due donne era quello, fra l'altro, di
pulire tutto il pavimento del locale, compreso l'area sottostante la pedana del
bar. Al fine di sollevare questa pedana, era necessario smuovere di qualche
millimetro il bancone del bar, che la incastrava.
Nel compiere questo lavoro, la
signora __________ e scivolata sul pavimento bagnato e, a seguito di un
movimento brusco per la perdita dell'equilibrio, ha sentito un forte dolore
alla schiena. È poi vero che, come riporta la collega sul formulario d'annuncio
d'infortunio (doc. _, punto 6), scaricando della merce essa ha peggiorato la
situazione. La collega ha chiaramente omesso di indicare l'evento iniziale che
ha causato la lesione alla schiena (ossia lo scivolamento), poi peggiorata con
l'alzare le casse di bibite.
(…)
- Il tentativo
di smuovere il pesante bancone del bar ed il conseguente scivolamento sul
pavimento umido appena lavato, è quindi la causa iniziale del danno alla salute
è configura sicuramente un'azione repentina, involontaria dovuta ad un fattore
esterno straordinario. È a quel punto che si è verificata la lesione principale
che ha causato il danno alla salute della signora __________.
Il
peggioramento della situazione è poi stato causato da una sollecitazione
ulteriore e manifestamente eccessiva dei muscoli lombari. Considerato la prima
lacerazione del muscolo causata dallo scivolamento, anche il solo fatto di
alzare una cassa di bibite è diventato uno sforzo manifestamente eccessivo per
la ricorrente.
Il danno alla salute lamentato
dall'assicurata a seguito dello scivolamento e dello spostamento del bancone
del bar configura dunque un infortunio. Ulteriore prova che esso non deriva
dalle presunte alterazioni morbose preesistenti (cfr: decisione su opposizione,
punto 3), è il fatto che trascorso il tempo necessario alla guarigione dallo
stiramento muscolare, la signora __________ non
ha tuttora più alcun disturbo alla schiena.
L'assenza attuale di ogni disturbo
dimostra che alla base dei dolori sofferti dalla signora __________ nei mesi
seguenti il 7 marzo 2001, erano dovuti unicamente all'evento infortunistico
descritto e non certamente a malattia.
(…)
- Ma anche
volendo prescindere dalla descrizione dei fatti sopra indicata, osserviamo che
proprio il tipo di lesione provocata costituisce di per sé un caso di
infortunio. Di questo aspetto d'altronde, la decisione impugnata non fa minimo
cenno.
Dagli
allegati certificati medici del medico curante Dr. Med. __________, specialista
FMH in chirurgia (certificati prodotti precedentemente anche alla convenuta) si
evince che a seguito dei fatti sopra descritti, la signora __________ ha
riportato uno strappo muscolare lombare (cfr. doc. _).
In data 9 marzo 2001, ossia due
giorni dopo l'infortunio, il medico curante ha immediatamente diagnosticato
alla ricorrente una lesione di tipo muscolare e non un danno alla struttura
ossea.
Qualche tempo più tardi nel corso del
mese di aprile, quando i dolori non erano più così acuti e un trattamento di
fisioterapia era quindi possibile, il Dr. Med. __________ prescriveva alla
ricorrente un "ciclo di 9 sedute di impacchi, maneggi e ultrasuoni alla
colonna lombare... per strappo muscolare lombare" (cfr. doc. _).
Un mese più tardi, nel corso del mese
di maggio, l'assicuratore ha ritenuto necessario sottoporre la ricorrente ad
una radiografia della colonna lombare presso la Clinica __________.
Si precisa che in quella occasione
nessuna visita particolare o esame medico e stato eseguito. La signora
__________ è stata unicamente sottoposta a radiografia ma non a visita medica
ed il referto presentato dal Dr. Med. __________ si basa dunque unicamente sulla
lastra effettuata.
Il
breve certificato (doc. _) stilato dal Dr. Med. __________ (la cui
specializzazione non è peraltro indicata) parla di "iperlordosi della colonna
lombare e anche una lieve scoliosi con sinistra convessità sul
tratto distale. Spazi intersomatici ben conservati ma alterazioni da trazione
nell'angolo antero-superiore di L2 e L3 e angolo antero-inferiore di L5. Faccette
articolari con sclerosi da stress tra L4 e SI. Presenza di piccole erniazioni
di Schmorl al limitante superiore di L4 ma modificazione tipo Scheuermann
più prominente a livello TH10-T111. Non esiti da frattura apprezzabile.
Articolazioni sacro-iliache nella norma. Calcificazione nello
scavo pelvico dal lato destro".
Il referto si conclude con
l'affermazione che "non vi sono lesioni posttraumatiche apprezzabili su
queste lastre standard. Alterazioni descritte sono di origine ortostatica"
(cfr. doc. _, sottolineature nostre).
Come emerge chiaramente dal suddetto
referto, con la radiografia effettuata è stato unicamente esaminato
l'aspetto osseo della colonna lombare e delle articolazioni, ma non quello
muscolare.
Come indica giustamente il Dr. Med.
__________ nel suo certificato 13 luglio 2001 (doc. _), la signora __________
"indipendentemente dal referto radiologico che descrive una situazione
ossea, ha riportato uno strappo muscolare alla fascia lombare destra,
dovuto al fatto che nello spostare un mobile assai pesante, é scivolata. La
radiografia non prende in considerazione la lesione fasciale muscolare, ma
descrive solo lo stato di una colonna ossea. Si tratta di lacerazione fasciale
superficiale".
È dunque ininfluente il fatto che,
come solleva controparte, radiologicamente non vi sono alterazioni degenerative
sufficienti che giustifichino l'infortunio. Il referto del medico di fiducia
dell'assicuratore non ha infatti tenuto in debita considerazione il reale danno
alla salute diagnosticato immediatamente dal Dr. _______ (cfr. doc. _) e
confermato da lui stesso a più riprese (cfr. doc. _), anche prima del referto
del Dr. Med. __________.
(…)
- Alla luce di
quanto sopra, non si possono negare le prestazioni assicurative a favore della
ricorrente unicamente sulla base del referto radiologico del Dr. Med.
__________ (doc. _), ignorando senza motivo quanto diagnosticato ed espresso
dal medico curante. Ricordiamo infatti nuovamente che il Dr. Med. __________,
specialista FMH in chirurgia, ha diagnosticato una lesione fasciale
muscolare ed in particolare uno strappo muscolare, una lacerazione fasciale
superficiale (doc. _).
L'art. 9 cpv. 2 OAINF elenca delle
lesioni corporali che vengono equiparate ad infortunio anche se non dovute a un
fattore esterno straordinario. Si tratta appunto, fra le altre, delle
lacerazioni muscolari (lett. d) e degli stiramenti muscolari (lett. e).
Contrariamente a quanto afferma
l'assicuratore, occorre prescindere dall'esistenza di un fattore esterno
straordinario in quanto le lesioni subite dalla signora __________ configurano
sicuramente un'eccezione prevista dall'art. 9 cpv. 2 OAINF. Il caso della
ricorrente deve quindi essere assimilato ad un infortunio.
Alla luce di quanto sopra esposto, le
__________ devono pertanto essere tenute ad assumere il caso della ricorrente,
garantendo la copertura assicurativa per le spese mediche e farmaceutiche, nonché
per la perdita di guadagno subita dalla stessa per il periodo dal 7 marzo 2001
al 30 giugno 2001 (dal 07.03.01 al 15.05.01 al 100%; dal 16.05.01 al 30.06.01
al 50%).
(…)." (I)
1.4. L'assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto se
"… la lesione muscolare di cui avrebbe sofferto la signora __________ ha o
meno potuto essere oggettivata grazie all'uno o all'altro degli esami
strumentali attualmente a disposizione. In caso di risposta negativa, voglia
spiegarci come è giunto a porre la diagnosi di "strappo muscolare"
(V).
La risposta
del dott. __________ è pervenuta il 12 settembre 2002 (VII).
La
__________ ha preso posizione il 18 settembre 2002 (cfr. IX), mentre
__________, da parte sua, è rimasta silente.
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se la __________ debba o
meno essere tenuta a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza del
danno alla salute lamentato da __________.
2.2. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina,
involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere
straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il
fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad
esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un
oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un
pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore
esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un
infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V
61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI
1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.3. Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni
anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett.
a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento
violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una
delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).
Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es
genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne
eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder
degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi
menzionati).
In una
sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p.
5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i
principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la
modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,
osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das
mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte
Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von
der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und
Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss
unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung
verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in
den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger
Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt
demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in
Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -
also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die
Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"
krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese
Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht
Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV
ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten
Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative
(Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI
succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno
2001 nella causa S., U 158/00).
La
suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni
parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche
Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS
45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto
per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del
"fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte
federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi
osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile
attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo
dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza
valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un
importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta un
assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante,
l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico
dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il
danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni
degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler,
Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a
mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a
tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha
reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione)
corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica.
Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito
dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere
infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester
Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an
der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83:
n. 20, p. 999s.).
2.4. In primo
luogo, questa Corte deve esaminare se, in data 7 marzo 2001, __________ è o
meno rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge.
La
dinamica dell’evento del marzo 2001 é stata descritta, per la prima volta, nel
certificato 30 marzo 2001 del medico curante dell’assicurata, il dottor
__________:
"
Nello spostare mobile-bar, ha riportato uno
strappo muscolare lombare" (doc. _).
Analoga
dinamica si ritrova nell'annuncio di infortunio LAINF del 2 aprile 2001,
compilato dal datore di lavoro di __________:
"
Spostando il bancone per le pulizie e scarico
merce ha peggiorato la situazione"(doc. _).
Sentita
da un ispettore della __________ il 23 aprile 2001, l’assicurata ha
ulteriormente ribadito la prima versione dei fatti:
"
Dinamica dell'infortunio:
Mentre spostava un bancone ha risentito uno
strappo muscolare, poi, successivamente, ha alzato una cassa.
Mai nessun problema prima del 7.3.2001"
(doc. _).
In sede
di opposizione alla decisione formale del 2 luglio 2001, mediante la quale la
__________ aveva negato il proprio obbligo contributivo, __________,
rappresentata dal proprio datore di lavoro, la __________, ha affermato - e ciò
per la prima volta - che le cose non erano andate precisamente come risulta dal
questionario di infortunio del 2 aprile 2001, rispettivamente, dal rapporto
ispettivo del 23 aprile 2001. L’assicurata ha, in effetti, sostenuto che, nello
spostare il bancone del bar unitamente ad una collega, essa sarebbe "…
chiaramente e palesemente scivolata, perdendo l'equilibrio verso destra
producendosi un danno al dorso" (doc. _, p. 2).
L'insorgente
ha altresì indicato la presenza di una testimone oculare, circostanza che, del
resto, già emergeva dall'annuncio di infortunio del 2 aprile 2001 (cfr. doc.
_).
In data
23 agosto 2001, l'ispettore della __________ ha quindi proceduto a sentire
__________, dirigente della __________.
Queste le
sue dichiarazioni:
"
Nel spingere un bancone del bar insieme con la
signora __________, è scivolata ed ha picchiato la schiena contro il pavimento.
Successivamente, non è riuscita a spostare la
cassa di bibite" (doc. _).
Infine,
così è stato descritto l'evento del 7 maggio 2001 in sede di ricorso 21 giugno
2002:
"
(…)
Nel corso del pomeriggio del 7 marzo 2001 la
ricorrente stava effettuando le pulizie dell'esercizio pubblico di cui è
gerente, aiutata come già detto dalla collega __________. Intenzione delle due
donne era quella, fra l'altro, di pulire tutto il pavimento del locale,
compresa l'area sottostante la pedana del bar. Al fine di sollevare questa
pedana, era necessario smuovere di qualche millimetro il bancone del bar, che
la incastrava.
Nel compiere questo lavoro, la signora
__________ è scivolata sul pavimento bagnato e, a seguito di un movimento
brusco per la perdita dell'equilibrio, ha sentito un forte dolore alla schiena.
È poi vero che, come riporta la collega
sull'annuncio di infortunio (doc. _), scaricando della merce essa ha peggiorato
la situazione." (I, p. 3 - la sottolineatura è del redattore).
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143
consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella
causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189), in presenza di due versioni
differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha
dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono.
Tutto ben
considerato, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc’anzi
evocati, reputa di potere fondare la propria valutazione, per quel che concerne
la dinamica dell’evento, sulle (univoche) indicazioni contenute nel certificato
medico del 30 marzo 2001 (doc. _), nel questionario di infortunio del 2 aprile
2001 (doc. _), rispettivamente, nel rapporto ispettivo del 23 aprile 2001 (doc.
_), quest’ultimo, peraltro, controfirmato dall’assicurata stessa in segno di
approvazione. In questi documenti non vi è nessun riferimento allo
scivolamento di cui sarebbe rimasta vittima l'assicurata.
A tali
dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto
fatto valere in sede di opposizione, dunque soltanto dopo avere preso
conoscenza della natura negativa della decisione emanata dall’assicuratore
LAINF convenuto.
La
testimonianza di __________ (cfr. doc. _) non può essere di soccorso alla
ricorrente, nella misura in cui le sue dichiarazioni non appaiono credibili. Al
TCA non è sfuggito che essa ha fornito una versione dei fatti sostanzialmente
diversa da quella esposta dall'assicurata medesima con l'opposizione e, in
seguito, con il ricorso. Contrariamente ad __________, __________ non ha in
effetti mai preteso di avere battuto la schiena contro il pavimento.
2.5. Nel caso di
specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno
alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un
movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Così come
dimostrato al considerando 2.4., può già sin d’ora essere scartata l’ipotesi di
un movimento scoordinato del corpo. In effetti, perché una lesione corporale
dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della
LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit.,
p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui realizzati.
La
giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario
quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno
sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle
circostanze del caso concreto (cfr. DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994
U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
A mente
di questa Corte, nelle operazioni tendenti a smuovere di qualche millimetro il
bancone del bar unitamente ad una collega (cfr. I, p. 3), rispettivamente, a
spostare una cassa di bibite, non sono ravvisabili degli sforzi manifestamente
eccessivi ai sensi della giurisprudenza.
D'altronde,
simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo
un’attività quale quella esercitata da __________, ovvero la gerente di un
esercizio pubblico di modeste dimensioni.
In esito
ai considerandi che precedono, il TCA è dell'avviso che non siano, in concreto,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
2.6. Non rimane
che verificare se, in occasione dell'evento del mese di marzo 2001,
l'assicurata ha riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Il dott.
__________, spec. FMH in chirurgia, medico curante di __________, ha posto la
diagnosi di "strappo muscolare alla fascia lombare destra" (cfr., ad
es., doc. _).
L'indagine
radiologica effettuata il 15 maggio 2001 presso il Servizio di radiologia della
__________, ha permesso di escludere la presenza di qualsiasi lesione
post-traumatica (cfr. doc. _).
Da parte
sua, la ____________ ha negato l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF,
fondandosi sull'apprezzamento enunciato dal dott. __________, suo medico di
fiducia (cfr. III, p. 2s.).
Questo,
segnatamente, il contenuto del referto del 29 luglio 2002:
"
(…).
La diagnosi posta dal Dott. __________ non può essere ammessa
quale lesione parificabile ad infortunio ai sensi dell'articolo 9.2 e questo
per le seguenti motivazioni, estratte dalle pubblicazioni della Divisione della
medicina infortunistica Suva alle quali, come conosciuto, ali assicuratori
Lainf fanno capo nell'ambito della interpretazione ed applicazione della
materia infortunistica.
Si premette, intanto che, ciò che nella Svizzera italiana viene
definito con strappo muscolare corrisponde a ciò che, nel resto della Svizzera,
viene normalmente definita come lombaggine o lombalgia (l'argomentazione che
segue conterrà pertanto la definizione di lombalgia o lombaggine e non di
strappo). Il fatto che, sia nel caso della lombalgia, sia in quello di una ernia discale, non venga considerata una lesione parificabile ai
postumi d'infortunio secondo l'articolo 9.2 Oainf è stato espresso chiaramente
dal TFA nella sua sentenza del 17.4.1990 in re __________. Dal profilo medico si deve ricordare a tal proposito che la lombalgia acuta, (o ciò che
è la stessa cosa sindrome acuta lombovertebrale, rispettivamente lombaggine,
rispettivamente torcicollo acuto alla colonna cervicale), secondo le conoscenze
attuali sicure si basa, in larga misura, su alterazioni degenerative del
segmento di movimento (del disco intervertebrale o delle articolazioni
intervertebrali oppure di entrambe) o su un disturbo funzionale del segmento di
movimento, disfunzione segmentale (classificazione internazionale FIMM). Sia
nella lombaggine come pure nel torcicollo, la disfunzione segmentale è sempre
accompagnata da un indurimento muscolare o da una, meno appariscente,
contrattura dei muscoli paravertebrali, talvolta anche in quelli periferici appartenenti
al segmento e, naturalmente, con l'evidente disturbo nella funzione e nel
movimento (cosiddetto blocco funzionale). La disfunzione segmentale nasce,
secondo quanto attualmente si sa, di riflesso a causa di un circolo vizioso in
unione con recettori meccanici e nozirecettori irritati in via secondaria:
nell'elemento disturbato nella sua funzione vengono irritati i recettori
meccanici e i nozirecettori della capsula articolare, del fuso muscolare
segmentale e dei legamenti. La cellula motoria del corno posteriore è attivata
più facilmente. Ogni struttura del corpo che è in relazione con questo segmento
può essere all'origine di ulteriori attivazioni facilitate: per esempio
intestini malati, punti d'irritazione nella pelle, centri cerebrali, organi
d'equilibrio. Se la soglia dello stimolo viene oltrepassata, si ha un aumento
del tono dei muscoli segmentali. La contrattura dei muscoli paravertebrali,
dovuta al riflesso, fissa la disfunzione segmentale. I recettori muscolari così
irritati aumentato l'attivazione più rapida delle cellule del corno posteriore
ai sensi di un circolo vizioso. Il passaggio interneuronale a segmenti vicini
attiva in seguito più facilmente la muscolatura paravertebrale vicina, ciò che
porta alla disfunzione di altri segmenti con aumento del tono della muscolatura
periferica autoctona nonché segmentale. La lombaggine acuta della colonna
lombare nonché il torcicollo acuto della colonna cervicale rappresentano gli
esempi classici di questi disturbi della funzione nel segmento vertebrale di
movimento ai sensi di una disfunzione segmentale. In questi quadri clinici
acuti che si fondano su un disturbo della funzione non si ha mai, come già
ricordato, uno strappo muscolare con lesioni micro o macroanatomiche di singole
fibre muscolari bensì una contrattura muscolare simile ad uno spasmo o ad un
crampo nella muscolatura periferica (crampo al polpaccio, alla pianta del
piede). A causa di ciò non si ha neppure una lussazione (lussazione articolare)
o una lesione legamentare delle articolazioni intervertebrali.
La causa di questa disfunzione segmentale può derivare da diversi
disturbi micromeccanici e neurofisiologici, spesso dovuta ad un movimento
scoordinato della muscolatura segmentale a causa di una innervazione errata,
cambiamento del tono o della viscosità, così come (nella letteratura si citano
ulteriormente) da una disfunzione segmentale intra-discale con stimolo dei
recettori nell'anulus fibrosus, da una protrusione, all'occasione da un
prolasso del nucleo polposo con conseguente compressione radicolare,
dall'incastramento di villi nodulari o meniscoidi nell'articolazione dell'arco
vertebrale, da spondilartrosi, occasionalmente da una legamentosi.
A quanto noto, anche lo spasmo muscolare periferico compare per lo
più in seguito ad una funzione o ad un movimento scoordinato; anch'esso si
fonda su un circolo vizioso riflessivo di breve durata dei fasci nervosi
afferenti ed efferenti.
Per quanto riguarda la diagnosi di "strappo muscolare a
livello della colonna vertebrale" si deve ricordare come la stessa non si
presenta e non può essere praticamente mai constatata nella regione della
muscolatura della schiena ad eccezione, forse, nei casi dell'azione diretta di
una forza massiccia. Nel caso della contrattura muscolare
obiettivabile alla colonna vertebrale, si tratta sempre del quadro clinico
nell'ambito di una disfunzione segmentale, alla base della quale non vi è né
uno stiramento muscolare, né una lussazione articolare, né una rottura di un
tendine.
Per questa ragione gli assicuratori Lainf non possono assumere
alla stregua di una lesione parificabile ai postumi d'infortunio sulla base
dell'articolo 9.2 Oainf tutti i disturbi alla schiena, derivanti da una
disfunzione segmentale, annunciati con diverse diagnosi"
(doc. _ - la sottolineatura
è del redattore).
In corso
di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, allo scopo di sapere se
il preteso strappo muscolare aveva potuto essere da lui in qualche modo
oggettivato (cfr. V).
Qui di
seguito la risposta fornita dal curante:
"
(…)
In fatto di lesioni o traumi è da tenere presente
che la gravità degli effetti non sempre è proporzionale alla quantità di
energia con cui la violenza meccanica si è estrinsecata. Si danno infatti casi
di precipitazioni da grande altezza, di investimento da veicoli, ecc., nei
quali si ha la produzione di lesioni di poco conto; e si danno, al contrario,
casi di urti leggeri, di movimenti sbagliati, di scivolate minime, che
provocano effetti notevoli.
Nel caso della signora __________ è bastato
spostare un mobile e si è manifestato uno strappo muscolare alla fascia lombare
destra in corrispondenza della fascia ileo-lombare laddove i legamenti
ileo-lombari dei fasci del muscolo quadrato dei lombi vanno alla fascia
posteriore delle apofisi trasverse delle vertebre lombari. Il dolore è
propagato lungo il ramo anteriore del XII nervo toracico e lungo i rami
anteriori dei tre primi nervi lombari.
Per strappo muscolare alla fascia lombare destra
si intende una trazione con eventuale strappamento di piccoli vasi in sede
fasciale laddove essa si attacca all'osso. Il sintomo fondamentale è il dolore
sia spontaneo sia alla compressione in tale sede. È naturale che il dolore
viene provocato pure con i movimenti di torsione in tale zona. La diagnosi
viene posta clinicamente, perché nella maggior parte dei casi radiologicamente
il danno dei tessuti molli non si vedono. Anche l'ecografia su tali lesioni da
strappo a livello osseo non danno delle positività sicure. Anche la TAC dà
referti dubbi nelle sedi lombari delle fasce muscolari in sede di attacco alle
ossa. Ci si accontenta dell'esame clinico che localizza assai bene il punto
doloroso.
Anche tale tipo di lesione, anche se minima, ha
una durata persistente, e guarisce a poco a poco nel tempo, con una
cicatrizzazione spontanea, nonostante medicamenti e fisioterapie."
(VII).
A questo
punto, occorre rilevare che il TFA, nel passato, si è già occupato della
questione a sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto la diagnosi di
"lombalgia" (o "lombaggine") possa essere qualificato quale
lesione parificata ai postumi di infortunio.
La nostra
Corte federale ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto, siccome
è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare,
tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà
accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi
esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.
Un'eccezione
è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un
lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni
muscolari, di lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di
lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva
diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.
Il TFA ha
peraltro giudicato conforme a legge e costituzione l'esclusione della lombalgia
dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A.
Bühler, Die unfallähnliche …, p. 103ss.).
Nel caso
di specie, il dott. __________ ha confermato di avere constatato, all'esame
clinico, essenzialmente una sintomatologia algica a livello lombare (una
lombalgia, appunto), ma di non avere potuto oggettivare in alcun modo il
preteso strappo muscolare.
Ora, alla
luce delle considerazioni espresse dal dott. __________, medico-chirurgo con
alle spalle un'ampia esperienza in materia di medicina infortunistica, nonché
della succitata giurisprudenza federale, la quale esige che la presenza, ad
esempio, di uno strappo muscolare venga dimostrata, ricordato ancora che spetta
all'assicurato rendere verosimile l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi
di una lesione parificata ad infortunio (cfr. DTF 116 V 136, consid. 4b, 114 V
306, consid. 5b), il TCA ritiene che ____________ non abbia riportato una
lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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