AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.32
Data decisione, Autorità:
09.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00032
mm
Lugano
9 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 5 marzo 2002 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
ottobre 2001, __________ ha picchiato lo stinco sinistro contro lo spigolo
della portiera della propria autovettura, ciò che ha comportato una inabilità
lavorativa di 6 giorni.
Il 26
novembre 2001, __________ è rimasto vittima di un secondo evento traumatico.
Nell'operazione di smontaggio di un ponteggio, egli ha ricevuto un pannello del
peso di 30 kg sempre sullo stinco sinistro (doc. _).
I medici
del Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________ () hanno diagnosticato
una contusione della tibia sinistra, in assenza di nuove fratture ossee, e
certificato una presumibile incapacità lavorativa di 3 giorni (cfr. doc. _).
L'__________
ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione ai succitati due eventi
ed ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di dicembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi
di correzione, a causa di una "malunione 3 anni dopo osteosintesi aperta
con chiodo universale non bloccato tibia sx su frattura gamba sx" (cfr.
doc. _).
Sentito
da un ispettore dell'__________, __________ ha dichiarato che, nel 1998,
allorquando ancora viveva in _______, aveva lamentato una frattura della tibia
sinistra, a causa di un incidente della circolazione stradale (cfr. doc. _).
1.3. Sentito il
parere del medico di circondario, l'Istituto assicuratore, con decisione
formale del 16 gennaio 2002, ha dichiarato estinto il proprio obbligo
contributivo a far tempo dal 10 dicembre 2001, giorno in cui l'assicurato è
stato ospedalizzato per sottoporsi al noto intervento operatorio (cfr. doch.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 5 marzo 2002, ha sostanzialmente ribadito
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 13 maggio 2002, __________, sempre patrocinato dall'avv.
i, ha chiesto che l' venga condannato a versare ulteriori
prestazioni durante il periodo 11 dicembre 2001-14 aprile 2002 (cfr. I, p. 7).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…).
… Nella specie la __________ non mette in
discussione che l'intervento chirurgico dell'11.12.2001 è in relazione ad un
infortunio. Tuttavia, secondo l'assicuratore, l'intervento ha un nesso causale
unicamente con l'infortunio del 1998 accaduto in __________, pertanto in un
periodo in cui il ricorrente non era assicurato dalla __________. A prescindere
- come si vedrà appresso - che tale argomentazione non può essere accolta, a
mente del ricorrente l'intervento chirurgico si è reso necessario a causa
dell'incidente occorso sul lavoro in data 26.11.2001. Infatti il pannello è
caduto sulla stessa tibia che il signor __________ aveva già fratturato tre
anni prima. Da allora la tibia era guarita, per cui solo il forte colpo del
pannello potrebbe essere la causa delle menomazioni che hanno reso necessario
l'intervento dell'11.12.2001. Tant'è che due giorni dopo, il 28.11.2001, il dr.
__________ proponeva tale intervento (doc. _).
(…).
… Se non ci fosse stato l'infortunio del
26.11.2001, non ci sarebbe neppure stato il danno alla salute che la __________
non vuole coprire. Pertanto é chiaro nella specie che é dato il nesso causale,
tanto naturale quanto adeguato, tra l'infortunio del 26.11.2001 e l'operazione
dell'11.12.2001, con la relativa incapacità di guadagno sino al 16.4.2002.
(…).
… Come già anticipato, in ogni caso - pur volendo
considerare quindi le argomentazioni della __________ secondo cui non è data
copertura poiché l'operazione è in relazione ad un infortunio occorso nel 1998
in __________ - l'assicuratore è obbligato ad erogare le proprie prestazioni in
virtù del diritto internazionale.
… Difatti giusta gli art. 17 e segg. Del capo 2
della Convenzione di sicurezza sociale del 1° maggio 1969 fra la Svizzera e la
Repubblica di __________ (RS 0.831.109.763.1), i cittadini __________ e
__________ godono di condizioni di reciprocità sul territorio dei rispettivi
paesi contraenti, di sorta che al ricorrente deve comunque essere garantita la
copertura LAINF, in natura ed in contanti, anche qualora l'intervento
chirurgico dell'11.12.2001 dovesse essere in relazione unicamente con
l'incidente avvenuto in ________ nel 1998.
… Volendo seguire il parere della __________,
ovvero che la predetta Convenzione non è applicabile, si giungerebbe ad un
vuoto giuridico totale, nel senso che nessun cittadino __________ ha diritto di
essere assicurato contro i postumi di infortuni. Ritenuto per di più che la
cassa malati copra unicamente le spese di malattia, il lavoratore __________ si
troverebbe completamente allo sbaraglio. Del resto, sempre nell'ottica della
__________, la Convenzione di cui sopra sarebbe inutile ed inapplicabile,
lasciando - come nella specie - nel disagio finanziario più assoluto lavoratori
stranieri e i suoi famigliari.
… Infatti occorre pur porre in risalto che a
causa del rigetto della __________ il ricorrente dall'11.12.2001 sino al
16.4.2002 si è trovato con moglie e due minorenni da mantenere senza che
potesse percepire un solo quattrino, per di più con una gamba sconquassata
dall'operazione, senza possibilità alcuna di poter svolgere la minima attività
lavorativa. Se questa è la sorte auspicabile a tutti i lavoratori stranieri che
si trovano nella stessa situazione del signor __________, lo Stato svizzero
farebbe davvero una brutta figura. Fortunatamente non è il caso poiché dal 1969
la Confederazione ha già provveduto a regolare la problematica con la
convenzione menzionata." (I)
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'__________ era o meno legittimato a
porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 10 dicembre 2001.
2.3. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.4. Va comunque
ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.7. Dalle tavole
processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha negato il proprio
obbligo contributivo a contare dal 10 dicembre 2001, sostenendo che
l'operazione chirurgica eseguita l'11 dicembre 2001 presso l'__________ e
l'incapacità lavorativa che ne è derivata, non sarebbero da ricondurre ad un
danno alla salute che si trova in una relazione di causalità naturale con l'uno
o altro degli infortuni assicurati.
Così
facendo, l'assicuratore LAINF si è essenzialmente rimesso al rapporto 10
gennaio 2002 del medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica:
"
(…)
Nel 1998 l'assicurato ha subito un incidente (non
__________) con il motorino, procurandosi una frattura della tibia sinistra,
per cui è operato tramite osteosintesi aperta con chiodo universale, non bloccato
alla tibia sinistra.
Il 19.10.2001, nell'intento di uscire
dall'automobile, ha sbattuto violentemente lo stinco sinistro contro lo spigolo
della portiera.
Inabilità lavorativa di 6 giorni.
Il 26.11.2001 gli cade un pannello sulla gamba
sinistra.
Il 26.11.2001, al Pronto soccorso, si trova uno
stato dopo contusione della tibia sinistra. Inabilità lavorativa presumibile di
3 giorni.
Hanno prodotto l'asportazione del materiale
d'osteosintesi ed una correzione della gamba, vista la mal rotazione della tibia
a causa dell'intervento di 3 anni fa.
L'11.12.2001 viene eseguita un'osteotomia di
derotazione, una valgizzazione e flessione dopo asportazione materiale
d'osteosintesi.
VALUTAZIONE
Quest'ultimo intervento è sicuramente stato
eseguito per la correzione di una mal-unione, a seguito dell'osteotomia di 3
anni fa. Il piede era rotato internamente.
In occasione della visita al PS (26.11.01)
l'assicurato chiede l'asportazione del materiale d'osteosintesi e vista la
mal-unione, si è proceduto pure all'intervento summenzionato.
Quest'intervento non è però da mettere in
relazione con gli ultimi due infortuni, nei quali l'assicurato ha contuso
unicamente la gamba.
Una semplice contusione non può causare una
mal-unione o una mal-rotazione della gamba.
L'intervento da parte nostra è da rifiutare e la
causalità tra i due ultimi infortuni è estinta." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)
La tesi
difesa dall'__________ - o per meglio dire dal proprio medico di fiducia - è
stata genericamente censurata da __________, a mente del quale il violento
impatto del pannello sulla tibia sinistra avrebbe provocato menomazioni che
hanno reso necessario l'intervento chirurgico del dicembre 2001 (cfr. I, p. 5).
Attentamente
esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di
dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione
del dottor __________ può validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze
inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re
M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989 pag. 30 seg.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ancora confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 U 133 p. 311 consid. 1; RAMI
1996 U 252 p. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti).
Realizzate
queste condizioni, i pareri redatti dai medici dell'______ hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10
settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
Quanto
affermato dall'insorgente, non soltanto è contrario all'apprezzamento espresso
dal dottor __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, ma
non trova neppure conferma nella restante documentazione medica presente
all'inserto.
In
effetti, con certificato del 14 dicembre 2001, i sanitari dell'__________ hanno
dichiarato che l'osteosintesi di correzione dell'11 dicembre 2001 si è resa
necessaria per un callo vizioso 3 anni dopo osteosintesi aperta con chiodo
universale a livello della tibia sinistra su frattura della gamba sinistra
(cfr. doc. _).
D'altra
parte, lo stesso medico curante del ricorrente, il dottor __________, in data
14 dicembre 2001, ha riferito di un decorso favorevole, sottolineando la
guarigione della piccola escoriazione (2x2 cm) con raggiungimento dello status
quo ante. Il dottor __________ ha altresì rilevato, da un canto, che i
dolori lamentati da __________ erano probabilmente causati dal callo osseo
della pregressa frattura che si trovava nella zona contusa e, d'altro canto,
che la nota operazione di correzione alla tibia era addirittura stata
pianificata già prima che l'assicurato rimanesse vittima dell'evento
traumatico del novembre 2001 (cfr. doc. _).
In queste
condizioni, è dunque a ragione che l'Istituto assicuratore convenuto si é
rifiutato di prendere a proprio carico i costi generati dalla nota operazione
chirurgica nonché di indennizzare l'incapacità lavorativa che ne è risultata.
2.8. __________ -
a titolo sussidiario - ha fatto valere che l'obbligo prestativo dell'__________
deriverebbe dalla Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la
Repubblica di __________ del 1° gennaio
1969 (RS 0.831.109.763.1).
Lo scrivente
TCA non può condividere questa opinione.
Gli atti
di causa dimostrano che i disturbi all'arto inferiore sinistro che hanno reso
necessario l'intervento operatorio dell'11 dicembre 2001, costituiscono una
ricaduta dell'infortunio occorso all'insorgente nel 1998. All'epoca, egli si
trovava ancora in ________ (prima entrata in Svizzera il 1° agosto 2000, cfr.
doc. ) e, pertanto, non era ancora assicurato contro gli infortuni presso l'_________
(cfr. l'art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 LAINF).
Al considerando
2.6. si è già detto che il diritto a prestazioni presuppone che il danno alla
salute si trovi in una relazione di causalità (naturale ed adeguata) con un
evento assicurato.
Ciò non è
evidentemente il caso nella presente fattispecie, giacché l'incidente della
circolazione del 1998 è sopravvenuto ad un'epoca in cui non esisteva ancora
copertura assicurativa presso l'__________.
L'invocata
convenzione internazionale, da parte sua, non contiene alcuna disposizione che
consenta di derogare a questa chiara situazione giuridica.
In
particolare, non può qui trovare applicazione l'art. 17 §2, giusta il quale se
i cittadini turchi e svizzeri hanno diritto, secondo le disposizioni legali di
una delle Parti contraenti, a prestazioni in natura in caso di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale, essi fruiscono delle prestazioni in natura,
ove abbiano trasferito la loro residenza, durante la cura medica, nel
territorio dell'altra Parte, previo consenso dell'istituto assicurativo
competente, fatto salvo il diritto di ottenere la rifusione delle prestazioni
per l'istituto assicurativo che le ha anticipate (cfr. art. 19).
In
effetti, la succitata disposizione convenzionale regola una fattispecie diversa
rispetto a quella sub judice.
Essa
vuole permettere ad un cittadino di uno Stato contraente di continuare a
beneficiare delle prestazioni in natura, anche qualora, in corso la cura
medica, egli trasferisca la propria residenza sul territorio dell'altro Stato.
Ora, al momento in cui __________ ha trasferito la propria residenza in
Svizzera, i trattamenti relativi ai postumi dell'infortunio del 1998 erano
conclusi (cfr. doc. _).
2.9. Con il
proprio gravame, l'assicurato ha domandato di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. I, p. 7).
Secondo
la giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria
sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se
l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata e se le sue
conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a
e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Nel caso
di specie, a prescindere dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'inammissibilità
del gravame del 13 maggio 2002 risultava in effetti evidente.
È
pertanto da respingere la domanda intesa ad ottenere la concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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