AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.21
Data decisione, Autorità:
10.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00021
mm/sc
Lugano
10 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 gennaio 2002 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
novembre 1999, __________ - alle dipendenze de "" in
qualità di praticante d'esercizio e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l' - è rimasto intrappolato fra il muro di una rampa
di carico ed il furgone postale, essendo stato quest'ultimo urtato da un
autocarro che procedeva in retromarcia.
I medici
dell'Ospedale regionale di __________ - dove l'assicurato è rimasto degente
sino al 15 novembre 1999 - hanno diagnosticato una frattura ischio pubica a
destra non dislocata ed una frattura longitudinale del sacro, anch'essa non
dislocata.
ha ripreso ad esercitare la propria attività lavorativa in misura del 50% dal
21 febbraio 2000 ed in misura completa dal 10 aprile 2000.
L'Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di agosto 2000, il dottor __________ ha comunicato all'__________ che
il suo paziente, dopo la ripresa del lavoro al 100%, ha iniziato a lamentare
dei disturbi alla spalla sinistra (cfr. doc. _).
La RM del
2 agosto 2001 ha permesso di escludere la presenza di lesioni post-traumatiche.
D'altra parte, a livello dell'inserzione del tendine del sovraspinato sul
tubercolo maggiore, è stata evidenziata un'alterazione compatibile con una
rottura focale incompleta oppure flogosi nell'ambito di tendinopatia (cfr. doc.
_).
1.3. Sentito il
parere del medico di circondario, l'__________, con decisione formale del 26
settembre 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente ai
disturbi localizzati alla spalla sinistra, difettando una relazione di
causalità naturale con l'evento traumatico dell'8 novembre 1999 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _),
l'assicuratore LAINF, in data 7 gennaio 2002, ha sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 29 marzo 2002, __________, patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a riconoscere la
propria responsabilità a dipendenza dei disturbi alla spalla sinistra
notificatigli nell'agosto del 2000 (cfr. I, p. 7s.).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Nella fattispecie, l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni ha respinto l'opposizione del ricorrente
ed ha confermato la decisione 26.09.2001 basandosi unicamente sul parere del
medico di circondario Dr. __________, il quale ha ritenuto in sostanza che il
nesso causale tra l'infortunio e i dolori lamentati dal ricorrente fosse solo
possibile.
Le argomentazioni addotte dal medico di
circondario per suffragare la propria tesi non sono tuttavia, a mente del
ricorrente, debitamente e convincentemente motivate e non sono di per sé tali
da escludere la probabilità preponderante di un nesso di causalità naturale tra
l'infortunio ed i dolori e ciò per le seguenti motivazioni.
In occasione della degenza ospedaliera e della
successiva degenza al domicilio il ricorrente non ha dovuto eseguire movimenti
e sollevare pesi del tipo di quelli effettuati alla ripresa della propria
attività lavorativa e che hanno palesato i dolori di cui si lamenta il
ricorrente.
Contrariamente a quanto asserito, il ricorrente,
in occasione della visita medica circondariale del 17.04.2000, ossia una
settimana dopo la ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 100%, aveva
manifestato al Dr. __________ dolori.
A mente del Dr. __________ solo un intervento
artroscopico potrà chiarire l'origine dei disturbi lamentati alla spalla
sinistra dal ricorrente e provi rimedio.
Pertanto, ritenuto che non vi è motivo di
escludere la probabilità preponderante di un nesso di causalità naturale tra
l'infortunio 8.11.1999 e gli attuali disturbi, il ricorrente chiede che l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni si faccia carico, ai
sensi dell'articolo 10 LAINF, delle cure di cui egli abbisogna onde ristabilire
la piena funzionalità della spalla sinistra e permettergli di svolgere
adeguatamente la propria attività lavorativa, in quanto postumi
dell'infortunio." (I)
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica,
l'assicurato si è essenzialmente limitato a chiedere che il TCA abbia ad
ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. V).
1.7. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il __________, chiedendogli di precisare il
contenuto del suo certificato 28 febbraio 2002 (VI).
La
risposta del dottor __________ reca la data del 3 maggio 2002 (VIII).
Le parti
hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni al riguardo (cfr. IX e X).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'__________ ha o meno
correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
lamentati alla spalla sinistra.
Più
concretamente, occorre verificare se i suddetti disturbi si trovano o meno in
una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio dell'8
novembre 1999.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.5. In data 8
novembre 1999, __________ è rimasto intrappolato fra il muro di una rampa di
carico ed il furgone postale, essendo quest'ultimo stato urtato da un autocarro
in fase di retromarcia (cfr. doc. _).
Durante
il periodo 8-15 novembre 1999, l'assicurato è rimasto degente presso il
Dipartimento di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, dove i
sanitari hanno diagnosticato una frattura ischio pubica a destra non dislocata
ed una frattura longitudinale del sacro, anch'essa non dislocata (doc. _).
Uscito
dal succitato nosocomio, __________ è entrato in cura dal dottor __________, il
quale gli ha prescritto della fisioterapia nonché l'assunzione di analgesici
(cfr. doc. _).
L'insorgente
ha potuto riprendere la propria attività lavorativa in misura del 50% dal 21
febbraio 2000 (cfr. doc. _) ed in misura completa dal 10 aprile 2000 (cfr. doc.
_).
In data
17 aprile 2000, ha avuto luogo una visita circondariale di controllo da parte del
dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha espresso le
seguenti considerazioni:
"
(…).
VALUTAZIONE
- Disturbi residui prevalentemente alla sollecitazione degli
adduttori i presenza di uno stato dopo frattura del sacro, rispettivamente
delle branchie ischio- e ilio-pubiche a destra l'8.11.1999, trattate
conservativamente.
I disturbi residui accusati dal paziente in
accordo con il quadro clinico e quello radiologico corrispondono a
un'evoluzione di per se stessa normale, anche nei tempi, viste le fratture
subite dal paziente. La prognosi è da considerarsi favorevole.
Sul piano terapeutico non ritengo necessarie al
momento attuale delle misure particolari se non eventualmente il ricorso a un
trattamento antiflogistico in funzione dell'intensità dei disturbi.
Paziente abile al lavoro nella misura completa a
decorrere dal 10.4.2000.
Esso risulta senz'altro ancora disturbato nel
sollevamento e trasporto di pesi rilevanti." (doc. _)
Con
certificato del 31 agosto 2000, il dottor __________ ha fatto stato,
segnatamente, di dolori localizzati alla spalla sinistra, insorti dopo la
ripresa del lavoro al 100%. Egli ha altresì rilevato che il suo paziente gli ha
riferito che, in occasione dell'infortunio del novembre 1999, avrebbe urtato anche
la spalla sinistra (cfr. doc. _).
In data
12 settembre 2000, __________ è stato sentito da un ispettore dell'__________
in merito e alla dinamica del noto evento traumatico e all'insorgenza dei
disturbi alla spalla sinistra:
"
(…).
Ricordo che al momento dell'incidente, accortomi
che stavo per essere schiacciato, cercai istintivamente di trattenere il
furgone con la mano sinistra contro il cofano. Cofano che presentava poi una
infossatura causata dalla pressione della mano sinistra.
Caddi poi al suolo e non ricordo se in tale
frangente abbia battuto altre parti del corpo come per esempio la bocca. Fu
solo circa 3-4 mesi orsono che mi accorsi che tra i denti 11 e 21 si era creato
uno spazio di circa 1 mm che prima non avevo e poi il dente no. 11 iniziò a
traballare.
La spalla sinistra iniziò a farmi male con la
ripresa del lavoro. Se sollevo pesi con il braccio in estensione avverto dolore
nella regione alta della scapola sin.
Raccontai questi problemi al dottor __________ e
mi diede degli antidolorifici per la spalla e dovrò recarmi da lui
prossimamente. Sono migliorato ma non guarito completamente. (…)" (doc. _)
Nel corso
del mese di settembre 2000, l'Istituto assicuratore ha interpellato il proprio
medico di fiducia, il quale ha affermato che i disturbi alla spalla sinistra
sono solo possibilmente una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato
(cfr. doc. _).
Dopo
avere ricevuto lo scritto mediante il quale l'assicuratore LAINF ha negato la
propria responsabilità (cfr. doc. _), __________ ha formulato alcune
osservazioni:
"
(…)
-
non è escluso che nell'infortunio io abbia fatto pressione con
il braccio sinistro sul cofano del furgone al momento dello schiacciamento,
causando il dolore alla spalla sinistra;
-
stando sdraiato nel letto dell'ospedale con tutti quei farmaci
antidolorifici, il male non lo sentivo visto che il dolore fondamentale era il
bacino e l'osso sacro;
-
all'ospedale il mio pensiero fondamentale era di potere eseguire
molta terapia per potere nuovamente camminare senza tutti quei dolori
insopportabili;
-
dal momento che avevo le stampelle e continuando a fare
fisioterapia il dolore del bacino e dell'osso sacro con il tempo diventarono
"dolori sopportabili";
-
non è escluso che il dolore della spalla sinistra sia dovuto anche
a causa delle stampelle usate per lungo tempo;
-
secondo il danno causato sul cofano del furgone si poteva
constatare che mi sono tenuto con la mano sinistra riportando sicuramente uno
strappo alla spalla." (doc.
_)
In data
19 febbraio 2001, è stata eseguita una radiografia della spalla sinistra,
accertamento che non ha mostrato alcunché di patologico (cfr. doc. _: "La
testa dell'omero è ben centrata nella cavità glenoidea della scapola e la rima
articolare è di ampiezza regolare. Non si apprezzano lesioni ossee o
calcificazioni dei tessuti molli intra- o peri-articolari").
Nell'agosto
del 2001, sempre la spalla sinistra ha fatto oggetto di una risonanza magnetica
presso la Clinica __________, con il seguente esito:
"
(…).
Referto
Non si evidenziano fratture occulte a carico
dell'omero.
Non indizi per rottura della cuffia.
Esiste tuttavia un enhancement a livello del
tubercolo maggiore dal lato dorsale (immagine 93, 92), vedi pure immagine 9,
però senza visibile versamento nella borsa subacromio-subdeltoidea.
Non segni per impingement acromio-clavicolare e
normale enhancement sinoviale nell'articolazione acromio-clavicolare (immagine
103).
Posizione normale del tendine del capo lungo del
bicipite.
CONCLUSIONI
· lesioni post-traumatiche non sono apprezzabili.
· Notasi
a livello dell'inserzione del tendine del sovraspinato sul tubercolo maggiore
dal lato esterno alterazione compatibile con una rottura focale incompleta
oppure flogosi nell'ambito di tendinopatia." (doc. _)
In data
27 agosto 2001, il medico di circondario dell'__________ ha avuto modo di
sostanziare la propria tesi, anche alla luce delle risultanze dei suddetti
accertamenti paraclinici:
"
(…).
Il nesso causale tra l'evento infortunistico
dell'8.11.1999 ed i disturbi insorti progressivamente alla spalla sinistra a
partire dal mese di aprile 2000 viene ritenuto solo possibile.
Questo sulla base delle seguenti considerazioni:
-
Nelle considerazioni espresse l'8.1.2001 il paziente stesso
esprime delle ipotesi su quanto potrebbe essere avvenuto durante l'evento
infortunistico dell'8.11.1999 senza poter affermare un'effettiva contusione o
traumatizzazione della spalla in questo frangente.
-
L'insieme degli atti medici a nostra disposizione fino al
rapporto intermedio del 31.8.2000 non fanno riferimento alcuno a disturbi alla
spalla. Tra questi, più specificatamente, neppure il referto del Servizio di
Chirurgia dell'Ospedale __________ del 17.11.1999 dove il paziente era rimasto
degente per una settimana.
-
Nel caso di una traumatizzazione acuta in occasione dell'evento
dell'8.11.1999 la spalla sinistra avrebbe ragionevolmente dovuto generare dei
disturbi specialmente nel periodo in cui essa veniva maggiormente sollecitata e
cioè quando il paziente doveva sopportare parte del peso corporeo con le
braccia, per il tramite delle stampelle, non potendo caricare pienamente gli
arti inferiori.
Orbene,
durante tutto questo periodo, vedi nuovamente anche quello della degenza
ospedaliera, il paziente stesso non segnala nessun disturbo particolare agli
arti superiori. Vedi rapporto di ispezione dell'1.2.2000 (nessun riferimento) e
il rapporto del 12.9.2000 (inizio temporale dei disturbi nell'aprile del 2000).
- Il referto riscontrato all'esame di risonanza magnetica del
3.8.2001 permette in particolare di escludere la presenza di lesioni di origine
traumatica mostrando pure un referto non specifico, di natura infiammatoria
(tendinopatia) del sovraspinato.
Sulla base delle considerazioni che precedono si
ritiene quindi che il nesso causale tra l'evento dell'8.11.1999 e i disturbi
accusati alla spalla sinistra a partire dal mese di aprile 2000 sia solo
possibile."
(doc. _ - la
sottolineatura è del redattore).
Con
certificato del 23 ottobre 2001, il dottor __________ ha dichiarato che
__________ "… non ha subito accusato dolori alla spalla sx in occasione
dell'evento del 08.11.99, in quanto si trovava in terapia antidolorifica per il
bacino. Finita la cura antalgica, sono apparsi i disturbi della spalla sx.
Probabilmente anche se non sono visibili lesioni articolari alla spalla sx,
sicuramente un trauma contusivo consistente c'è stato" (doc. _).
La
succitata certificazione del medico curante è stata criticamente commentata dal
dottor __________:
"
(…).
La lettera del dr. __________ del 23.10.2001,
secondo la quale il paziente avrebbe accusato subito dolori alla spalla
sinistra trovandosi in terapia antidolorifica per il bacino, non comporta
sicuramente nuovi elementi di giudizio atti a invalidare le considerazioni
espresse in precedenza.
Questo in funzione più specificatamente:
-
Dell'entità del carico al quale il paziente sottoponeva i propri
arti superiori durante il periodo di convalescenza dovendosi spostare con le
stampelle, durante le due settimane nelle quali è rimasto alitato dovendosi giustamente
aiutare con le braccia per poter cambiare posizione nel letto, …
-
Secondo le fatture presentate alla __________, il paziente ha
ritirato in farmacia, il 15.11.1999, una confezione di Ponstan 500 mg (12
tabs), così come il 19.11.1999 una confezione di Voltaren (30 pastiglie) e una
confezione di cerotti Flector.
Appare
lapalissiano il fatto che questo trattamento specifico non sia sicuramente in
grado di mascherare in maniera completa dei disturbi a una spalla." (doc. _)
Dalle
tavole processuali emerge ancora che __________, nel mese di dicembre del 2001,
ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica.
Questo il
contenuto del suo certificato del 28 febbraio 2002:
"
(…).
Quando è venuto da me accusava dolori importanti
alla spalla sinistra dopo un infortunio sul lavoro. In questa occasione oltre
al problema della spalla, ha fratturato anche il bacino.
In data 21.12.2001, avevo constatato
un'instabilità anteriore della spalla sinistra.
Se dovesse persistere la problematica, sarà
indicato eseguire, come già discusso, un'artroscopia, un intervento che potrà
in seguito chiarire come ultima possibilità la situazione infortunistica oppure
degenerativa.
D'altra parte, dobbiamo essere bene in chiaro che
siamo a distanza di due anni e mezzo dall'infortunio, un periodo che
chiaramente può anche alterare delle lesioni inizialmente post-traumatiche."
(doc. _)
In corso
di causa, il TCA ha chiesto al dottor __________ di volere precisare il
significato dell'ultimo capoverso della sua certificazione del 28 febbraio 2002
(cfr. VI).
Lo
specialista ha così spiegato che una lesione posttraumatica, lussazione
articolare oppure rottura tendinea, porta ad un'alterazione anatomica come, ad
esempio, un'incongruenza articolare, la quale, a sua volta, può provocare una
degenerazione articolare (cfr. VII).
2.6. Con il
proprio gravame, __________ ha sostanzialmente criticato l'apprezzamento
enunciato dal dottor __________, sostenendo che, da un canto, durante la
degenza ospedaliera e la successiva convalescenza a domicilio, egli non avrebbe
dovuto eseguire movimenti e sollevare pesi del tipo di quelli effettuati alla
ripresa della propria attività lavorativa e, d'altro canto, in occasione della
visita di controllo del 17 aprile 2000, egli avrebbe segnalato al medico di
circondario l'insorgenza di disturbi a livello della spalla sinistra (cfr. I,
p. 7).
Attentamente
esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di
dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione
del dottor __________ può validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori
atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo
specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________, se si considera
che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre
1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Tenuto
conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione
dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di
causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ
1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99),
questa Corte è dell'avviso che un intervallo "muto" di più di cinque
mesi, faccia apparire
poco plausibile l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'evento
infortunistico dell'8 novembre 1999 ed i disturbi alla spalla sinistra.
ha iniziato a lamentare dolori alla spalla sinistra - al più presto - a partire
dal mese di aprile 2000 (cfr. doc. : "Dopo la ripresa al lavoro 100%,
accusa dolori alla spalla sn" - la sottolineatura è del redattore), anche
se essi sono stati notificati all'_________, la prima volta, soltanto nel
corso del mese di agosto 2000. Comunque, ancora il 12 aprile 2000, il medico
curante non faceva alcun accenno alla presenza di disturbi all'arto superiore
sinistro (cfr. doc. _).
La tesi
difesa dal dottor __________, secondo il quale i disturbi alla spalla sinistra,
in realtà presenti sin dal giorno dell'infortunio, sarebbero rimasti celati
grazie alla terapia antalgica somministrata in ragione delle fratture al bacino
ed all'osso sacro (doc. _: "… non ha subito accusato dolori alla spalla sx
in occasione dell'evento dell'8.11.1999, in quanto si trovava in terapia
antidolorifica per il bacino. Finita la cura antalgica, sono apparsi i disturbi
della spalla sx"), é poco convincente, e ciò alla luce degli argomenti già
diffusamente esposti dal dottor __________ nella sua presa di posizione del 27
agosto 2001 (cfr. doc. _), rispettivamente, in quella datata 11 dicembre 2001
(doc. _).
È
possibile che l'assicurato stesso non si sia reso immediata-mente conto che, in
occasione dell'evento traumatico del novembre 1999, sarebbe rimasta coinvolta,
in qualche modo, anche la spalla sinistra. Nondimeno, appare inverosimile il
fatto che l'interessamento di quest'ultima possa essere completamen-te sfuggito
tanto ai sanitari dell'Ospedale regionale di __________ - dove __________ è
rimasto degente per ben otto giorni (cfr. doc. _) - quanto al suo medico
curante, consultato a scadenze regolari.
D'altra
parte, particolarmente pertinente appare l'osservazione fatta dal medico di
fiducia dell'__________, secondo cui l'insorgente è comunque stato in grado di
spostarsi con le stampelle per più settimane (circostanza questa che sta a
dimostrare che gli arti superiori hanno potuto essere addirittura
sovraccaricati, avendo dovuto reggere l'intero peso corporeo), rispettivamente,
allorquando si è trovato immobilizzato nel letto d'ospedale, di cambiare
posizione grazie all'apposita maniglia posta sopra la testa del paziente.
Per il
resto, le certificazioni del dottor __________ non possono essere di soccorso
al ricorrente, nella misura in cui non si è pronunciato in maniera concludente
riguardo all'eziologia dei disturbi lamentati alla spalla sinistra.
Interpellato dal TCA in corso di causa (cfr. VI), il succitato specialista ha
fornito delle indicazioni del tutto generiche, che, del resto, poco si
attagliano al caso di specie, nel quale non è stato possibile oggettivare
alcuna lesione di natura traumatica (cfr. doc. _).
D'altro
canto, egli ha dato per scontato che, in occasione dell'evento del novembre
1999, la spalla sinistra avrebbe subito un trauma diretto - riferendo
addirittura che il parabrezza del furgone sarebbe stato frantumato (cfr. doc.
_) - ciò che neppure lo stesso assicurato ha mai preteso.
Posto
come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado della verosimiglianza
preponderante, un legame causale con l'infortunio assicurato, non può neppure
essere ammessa la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto per i
disturbi alla spalla sinistra annunciati alla fine del mese di agosto del 2000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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