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35.2001.60 ΓÇó Appeal struck out after reconsideration and withdrawal
35.2001.60Autre juridiction3 déc. 2001Withdrawn
The Ticino Court of Insurance Appeals dealt with an appeal against an August 29, 2001 accident-insurance decision. Before the respondent filed its answer, it reconsidered the matter and issued a new decision on November 1, 2001 fully accepting the appellant’s requests and annulling the challenged decision. The appellant then withdrew the appeal on November 22, 2001. The court held that the appeal had become devoid of object, struck it from the docket, and ordered that no fees or costs be charged.
Art. 3/a cpv. 1 LPTCA; reconsideration of the challenged administrative decision before the respondent’s answer and subsequent withdrawal of the appeal: the administrative authority may revisit the contested decision until dispatch of its response. If the authority issues a new decision fully satisfying the appeal and the appellant withdraws the remedy, the proceeding becomes devoid of object and is removed from the docket; no court costs or fees are levied.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.60
Data decisione, Autorità: 03.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00060
dc/gm
Lugano 3 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 17 settembre 2001 interposto da
__________,
contro
la decisione del 29 agosto 2001 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data
1° novembre 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 22 novembre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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