AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.56
Data decisione, Autorità:
23.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00056
mm
Lugano
23 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 maggio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
ottobre 2000, attorno alle ore 23.40, __________ - dirigente della Banca
__________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso La
__________ - stava percorrendo via __________ a __________, alla guida della
propria autovettura, una __________. Nell'affrontare una curva piegante a
sinistra, il veicolo è sbandato, ha invaso le due corsie di contromano ed ha
finalmente terminato la propria corsa contro la parete di uno stabile ed il
vicino guidovie laterale. A causa del forte urto, l'assicurato ed il suo
passeggero sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
ha riportato una frattura a livello della vertebra di C2 nonché una frattura pluriframmentaria
dell'omero a sinistra.
Il caso è
stato assunto da La __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale del 9 aprile 2001, La __________ ha comunicato all'assicurato
che le prestazioni in contanti sarebbero state decurtate complessivamente del
40% (20% in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF e 20% in applicazione del
cpv. 3 della medesima disposizione).
A __________
è stato rimproverato d'avere circolato in stato d'ebrietà, ad una velocità
eccessiva e senza aver allacciato la cintura di sicurezza (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF ha informato quest'ultimo circa la
possibilità che la querelata decisione formale potesse venire modificata a suo
detrimento (riduzione globale delle prestazioni del 50%, anziché del 40%),
avvertendolo, inoltre, della facoltà di procedere al ritiro dell'opposizione
(cfr. doc. _).
Con
scritto del 23 maggio 2001, l'assicurato ha segnatamente comunicato a La
__________ di non essere intenzionato a ritirare la propria opposizione (doc.
_).
1.3. Con
decisione su opposizione del 28 maggio 2001 (doc. _), l'assicuratore infortuni
ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti spettanti a __________ (20% per
guida in stato d'ebrietà, 20% per velocità eccessiva, superamento della linea
di sicurezza e messa in pericolo della sicurezza altrui e 10% per il mancato
allacciamento della cintura di sicurezza).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 30 agosto 2001, __________, patrocinato dalla lic. iur.
__________, ha chiesto, in via principale, che le prestazioni in contanti siano
ridotte del 10% e, in via subordinata, che le medesime prestazioni vengano
ridotte del 25%. Egli ha inoltre domandato che sulle prestazioni dovute gli
venga riconosciuto un interesse moratorio del 5% a partire dal 6 ottobre 2000
(cfr. I, p. 10).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
… Giusta l'art. 2 cpv. 2 ONC "l'inabilità
alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata
se il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0.8 grammo ‰ o più …".
Il metodo più appropriato per determinare il
tasso di alcoolemia, è l'esame del sangue: qualora l'esame in parola determini
un valore uguale o superiore allo 0.8‰ vi è la presunzione di ebrietà e
non sono necessari ulteriori esami (art. 138 OAC, Bussy, Rusconi, Code de la
circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, n. 4 ad art. 55 LCR).
Nella fattispecie, il ricorrente è stato
sottoposto all'esame del sangue alle ore 00.25 del 7 ottobre, ossia 45 min dopo
l'incidente.
Dalle analisi effettuate subito dopo l'incidente
risulta che il tasso alcoolemico nel sangue poteva variare dallo 0.79‰ allo
0.89‰, tuttavia, come emerge chiaramente dal rapporto di analisi del
laboratorio bioanalitico di __________, il calcolo dell'alcoolemia al momento
critico non era eseguibile (ultima frase doc. _) in quanto mancavano dati
importanti.
Non è dunque stato possibile appurare con
precisione il tasso alcoolemico del ricorrente al momento dell'incidente.
Ritenuto quanto sopra, l'unico valore che può
essere preso in considerazione nella fattispecie è quello minimo, un valore
superiore non è infatti stato comprovato.
Il valore minimo indicato dal laboratorio di
analisi è di 0.79‰: con un tale tasso di alcool nel sangue non vi è la
presunzione di ebrietà, che comporta sanzioni.
Tenuto conto delle fasi di assorbimento e di
evacuazione dell'alcool dall'organismo, non si può nemmeno escludere che al
momento critico il tasso alcoolemico potesse essere anche inferiore allo 0.79‰.
A torto l'istanza su opposizione ha ritenuto di
dover considerare quale tasso di alcoolemia il valore medio dei dati indicati
dal laboratorio di analisi. Ritenere che il ricorrente superava la quantità di
alcool nel sangue consentita dalla legge poiché il valore medio corrisponde
allo 0.84‰ è arbitrario, atteso come lo stesso laboratorio bioanalitico abbia
affermato chiaramente che non era possibile stabilire il tasso di ebrietà al
momento dell'incidente.
Nella fattispecie non vi sono altri elementi che
potrebbero indicare che il ricorrente si trovava in stato di ebrietà quando era
alla guida della propria vettura: lo stesso interrogato non rammentava se e
quanto aveva bevuto prima dell'incidente e non vi sono testi che abbiano
affermato che dal modo in cui guidava, il ricorrente si trovava presumibilmente
in stato di ebrietà.
Ritenuto quanto sopra, non avendo superato la
soglia dell'ebrietà ai sensi di legge, nella fattispecie non può ritornare
applicabile l'art. 91 LCStr.. La convenuta non può pertanto effettuare
riduzioni sulla base dell'art. 37 cpv. 3 LAINF.
La convenuta ha dunque effettuato erroneamente
una riduzione delle prestazioni in contanti.
Abbondanzialmente si rilevi che solamente il
procuratore Pubblico, peraltro sulla base di semplici indizi ha ritenuto il ricorrente
colpevole di circolazione in stato di ebrietà. Né l'autorità amministrativa, né
l'istanza civile hanno per contro ritenuto di dover contestare una tale
infrazione al ricorrente.
Giusta l'art. 38 OAC, infatti, la Polizia ha il
dovere di sequestrare immediatamente la licenza di condurre a chi si trova con
un tasso alcoolemico nel sangue superiore allo 0.8‰. Nella fattispecie tale
provvedimento non è stato adottato nei confronti del ricorrente né al
momento dell'incidente né dopo i risultati dell'esame del sangue.
La licenza di condurre è stata revocata al signor
_____ soltanto in seguito alla decisione della Sezione della Circolazione (doc.
_), la quale tuttavia non ha contestato al ricorrente l'infrazione della
circolazione in stato di ebrietà. In caso contrario essa avrebbe infatti dovuto
applicare le norme di cui agli art. 16 cpv. 3 lit. b e 17 cpv. 1 lit. b LCStr,
Anche l'assicuratore RC (e casco totale) non ha
ritenuto dover contestare tale infrazione di circolazione in stato di ebrietà
all'assicurato, essa ha infatti ridotto le prestazioni al ricorrente
esclusivamente per il mancato porto della cintura di sicurezza e per la
velocità inadeguata.
Il Procuratore Pubblico dal canto suo ha ritenuto
il ricorrente colpevole di circolazione in stato di ebrietà esclusivamente
sulla base di indizi, come emerge chiaramente dal Decreto di accusa 15
gennaio 2001, e non evidentemente sulla presunzione di cui all'art. 2 cpv. 2
ONC. Il Decreto di accusa è in seguito cresciuto in giudicato poiché il
ricorrente, per motivi di opportunità, ha ritirato l'opposizione interposta in
un primo tempo.
Premesso tutto quanto sopra, non si può esimere
dal ricordare che affinché la compagnia di assicurazioni possa ridurre le
prestazioni all'assicurato, il delitto commesso da quest'ultimo deve essere
causale all'evento.
Secondo la giurisprudenza vi è un nesso di
causalità adeguata quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza
della vita, l'evento è atto a produrre l'effetto o il danno verificatosi.
Nella fattispecie non è per nulla comprovato
che tra il tasso alcoolemico presente nel sangue del ricorrente (al di sotto del limite consentito nel caso si volesse considerare
il valore dello 0.79‰ o corrispondente ad uno stato di ebrietà lieve se
si volesse per contro considerare un tasso dello 0.84‰) e l'infortunio
realizzatosi, vi sia un nesso di causalità adeguata.
Oltre a non essere data la presunzione di cui
all'art. 2 cpv. 2 ONC, non vi sono infatti altri elementi che potrebbero
indicare che il ricorrente si trovava in uno stato di ebrietà tale da non
essere in grado di condurre una vettura.
La perdita di controllo della vettura non è
dunque da ricondurre ad un eventuale stato di ebrietà lieve.
Non essendo l'eventuale stato di lieve ebrietà
del ricorrente la causa dell'incidente, la riduzione delle prestazioni in
contanti effettuata dalla convenuta non è giustificata.
(…).
… Come non è stato possibile appurare il tasso di
alcoolemia contenuto nel sangue del ricorrente al momento dell'incidente, non è
stato nemmeno possibile, o comunque non si è provveduto ad appurare la velocità
a cui viaggiava il ricorrente al momento dell'evento.
L'istanza su opposizione ha basato la propria
decisione di ridurre ulteriormente le prestazioni in contanti del 20% sul
rapporto di polizia dal quale risulta che due testi hanno affermato che, a loro
modo di vedere, la vettura condotta dal ricorrente li avrebbe superati poco
prima dell'incidente ad una velocità elevata.
Tuttavia i testi non sono stati in grado di
valutare la velocità esatta tenuta dal ricorrente.
Ulteriori rilevamenti volti a stabilire la
velocità non sono stati effettuati. La determinazione della velocità non è
dunque stata fatta sulla base di elementi oggettivi.
Nella fattispecie pertanto non si può affermare
che il ricorrente viaggiasse ad una velocità eccessiva, in quanto non vi è
alcuna prova a tal proposito.
Il fatto che il ricorrente abbia perso il
controllo della propria vettura non implica che egli viaggiasse ad una velocità
eccessiva. Si rammenta a tal proposito che al momento dell'incidente la strada
era asciutta e non vi erano motivi particolari che inducevano a ritenere che la
velocità non fosse adeguata alle circostanze. D'altro canto, non è nemmeno
stato appurato per quale motivo l'autovettura del ricorrente abbia perso
aderenza al fondo stradale e abbia di conseguenza sbandato, facendo perdere il
controllo al conducente.
A questo proposito è doveroso purtroppo ricordare
che il luogo dell'incidente è stato teatro di diversi altri incidenti avvenuti
con un'analoga dinamica e questo verosimilmente a causa della particolare
situazione della strada che presenta in quel punto un differente manto stradale
e una pendenza rilevante.
In assenza di qualsiasi prova riguardo alla
velocità la convenuta non può e non deve ridurre le prestazioni in contanti per
velocità eccessiva e pericolosa. Se del caso, unicamente una velocità
inadeguata potrà entrare in linea di conto.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere
che il ricorrente circolava ad una velocità non adeguata alle circostanze, al
fine di poter ridurre le prestazioni in contanti in virtù dell'art. 37 LAINF ci
si dovrebbe trovare di fronte ad una negligenza grave. Nella
fattispecie, non essendo stata appurata la velocità tenuta dal ricorrente e tanto
meno il motivo per cui la vettura del ricorrente abbia sbandato, non si può
ritenere che quest'ultimo abbia commesso una negligenza grave, tale da
giustificare una riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF.
Vi è infatti negligenza grave nel caso in cui vi
è una crassa violazione di ogni più elementare regola di comportamento.
Non potendo valutare se vi sia stata violazione
di una norma di circolazione , non vi è neppure la possibilità di valutare se
l'incidente è da ricondurre ad una grave negligenza del ricorrente.
(…).
… Per quanto attiene al superamento della doppia
linea di sicurezza, non si può non osservare che si è trattato di una semplice
conseguenza, del tutto involontaria, dello sbandamento della vettura del
ricorrente, e questa circostanza da sola non può giustificare un'ulteriore
riduzione delle prestazioni del 10% applicata dalla compagnia d'assicurazioni.
(…).
… Per quanto attiene alla riduzione del 10%
eseguita a seguito del mancato porto della cintura di sicurezza, si rammenta
che secondo il tribunale federale il non portare la cintura di sicurezza
costituisce una negligenza grave quando tra il mancato porto della cintura e
l'evento o le conseguenze dell'evento vi è un nesso causale (DTF 118 V 305, 109
V 151).
Nella fattispecie non è stato comprovato se la
gravità delle ferite riportate nell'incidente del ricorrente sia da mettere in
relazione causale con il mancato porto della cintura. In altre parole non è
stato possibile stabilire se l'eventuale porto della cintura di sicurezza
avrebbe potuto evitare o limitare le conseguenze fisiche dell'incidente.
Per questo motivo anche la riduzione del 10% per
mancato porto della cintura di sicurezza non è nella fattispecie giustificata.
Considerata comunque la costante prassi
giudiziaria che prevede una riduzione del 10% in caso di mancato porto della
cintura, il ricorrente non ritiene di dover contestare ulteriormente tale
riduzione.
(…).
… per quanto attiene al decreto d'accusa emesso
nei confronti del ricorrente (doc. _), e ora cresciuto in giudicato, a cui la
___________ fa riferimento per motivare le riduzioni di prestazioni, è
opportuno considerare quanto segue.
Il giudice civile e il giudice competente in
ambito assicurativo, non sono legati alle decisioni del giudice penale (art. 53
CO).
Nella fattispecie il Procuratore Pubblico ha
ritenuto di aver sufficienti elementi per proporre una condanna incisiva nei
confronti del ricorrente, il quale ha ritirato l'opposizione interposta in un
primo momento al decreto di accusa per motivi di mera opportunità. In caso di
opposizione egli avrebbe dovuto presenziare al pubblico dibattimento di fronte
alle Assise Correzionali.
Di principio il giudice civile è legato ai fatti
appurati in ambito penale, nella fattispecie tuttavia il Procuratore Pubblico
non si è basato su fatti appurati, bensì su semplici indizi. Il giudice
civile, e quello delle assicurazioni, non è dunque legato ai fatti esposti nel
Decreto d'accusa del 15 gennaio 2001.
(…).
… Da ultimo non si può non porre l'attenzione su
quanto segue.
L'assicurazione RC e casco totale La __________,
presso cui il ricorrente è assicurato, dopo aver valutato attentamente tutti
gli elementi e le cause dell'incidente, ha ritenuto di dover ridurre le
indennità al ricorrente del 25% (10% per mancato porto della cintura e
15% per velocità non adeguata alle circostanze) (doc. _).
Non si capisce pertanto come mai un'assicurazione
sociale, come lo è la convenuta, debba penalizzare un proprio assicurato più di
quanto abbia ritenuto di doverlo fare l'assicurazione civile, assicurazione
che, rispetto agli altri tipi di assicurazioni, di regola si dimostra più
"dura" nei confronti di un assicurato, quando si tratta di valutare
la possibilità di ridurre le prestazioni.
(…).
… In conclusione, ritenuto tutto quanto sopra, le
prestazioni in contanti al ricorrente dovrebbero essere ridotte in via
principale del 10% per mancato porto della cintura di sicurezza e in via
subordinata del 10% per mancato porto della cintura di sicurezza e al massimo
del 15% per velocità inadeguata alle circostanze. (I)
1.5. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.6. In replica,
l'assicurato ha puntualizzato alcune delle affermazioni contenute nell'allegato
responsivo de La __________ (cfr. V).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha provveduto a richiamare dal Ministero Pubblico l'intero
incarto riguardante il procedimento penale aperto nei confronti di __________
(cfr. VII).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di visionare la suddetta documentazione (cfr.
IX).
in
diritto
2.1. Giusta
l'art. 37 cpv. 2 LAINF, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza
grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione
contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due
anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà
dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve
provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto
a rendite per superstiti.
Il cpv. 3
recita, da parte sua, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o
rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato
l’infortunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al
massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, doveva
provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua morte, a
rendite per i superstiti ovvero s’egli muore dei postumi dell’infortunio.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia
penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati
od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 144s.).
2.2. In materia
di circolazione stradale, secondo la giurisprudenza, va riconosciuta una
negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, quando è stata violata -
in nesso di causalità con l'infortunio - una regola elementare oppure più
regole importanti della circolazione stradale (cfr. RDAT II-1997 pag. 228
consid. 2.5.; RDAT II-1996 pag. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V
119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1;
111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo,
Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo
1993, p. 145).
Per
contro, la specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede nel fatto che
l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o
di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza
prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure
la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi
oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op.
cit., p. 170).
Se i
primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,
rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne
invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,
da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è
bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un
delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V
224, consid. 2c).
Se ne
deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis.
Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza
grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione
soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va
qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente
causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo,
op. cit., p. 170).
Sono
ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta
l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.
Di
regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con
intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto
illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art.
10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto
intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento
della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va
aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato
d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra
intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117
IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).
Il
comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le
prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37
cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V
113 consid. 1).
Una
particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr.
2 LCS, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per
negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra
Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più
ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione
stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCS, la quale presuppone che
l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente
contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p.
281 consid. 1a). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa
soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una
grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102
V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324). Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è
applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCS è
realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e,
quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé
semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso
concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una
regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale
e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle
regole (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 172).
2.3. Secondo una
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato
dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che
concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda
la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle
constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in
sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si
fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal
profilo delle assicurazioni sociali (DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti;
RAMI 1990 U 87, p. 56).
In
particolare, il giudice delle assicurazioni sociali si scosterà dal tasso d'alcolemia
ritenuto dal giudice penale, soltanto se delle ragioni particolari lo esigono.
Se l'istruttoria penale presenta delle lacune oppure se le constatazioni di
fatto del giudice penale non sono convincenti, il giudice delle assicurazioni
sociali potrà fondarsi su mezzi di prova differenti dal prelievo di sangue e
dalla doppia analisi previsti dagli artt. 138ss. OAC. Egli potrà segnatamente
considerare altre misure probatorie, quali l'etilometro oppure l'esame medico
del conducente che rappresenta un utile elemento di prova per i casi dubbi.
Qualora facciano difetto questi elementi di prova, il giudice potrà, alla luce
dell'insieme delle circostanze, utilizzare il principio della verosimiglianza
preponderante, applicabile alla valutazione delle prove nell'ambito
dell'assicurazione sociale (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 282s., nonché la dottrina
e la giurisprudenza ivi menzionate).
2.4. Sul piano
penale, l'incidente della circolazione del 6 ottobre 2000 ha fatto oggetto del
decreto d'accusa del 15 gennaio 2001, mediante il quale il Procuratore Pubblico
ha condannato __________ alla pena di 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 3 anni ed alla multa di fr. 1'200.--, per "aver
condotto l'autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza così come
risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.79 - max. 0.89
grammi per mille, dinamica dell'incidente, quantità di bevande alcoliche
sorbite, ecc.); (…); reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS" nonché
per "aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo
per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato
psico-fisico surriferito ad una velocità definita "pericolosa ed
eccessiva" da due testi e, in una curva per lui piegante a sinistra,
perdeva negligentemente la padronanza di guida invadendo la corsia di
contromano delimitata dalla linea di sicurezza fuoruscendo poi dal campo
stradale cozzando dapprima contro il muro di uno stabile e una barriera
protettiva posta a delimitazione del campo stradale. A seguito dell'urto,
l'autovettura rimbalzava sulla originaria corsia di marcia e il protagonista e
il passeggero __________ venivano sbalzati dall'abitacolo terminando sulla
carreggiata; (…); reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS in relazione con
gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCS,
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC" (doc. _).
Il fatto
di condurre un autoveicolo in stato di ebrietà - infrazione prevista dall'art.
91 cpv. 1 LCS - costituisce un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP,
ciò che giustifica, di principio, una riduzione delle prestazioni assicurative
giusta l'art. 37 cpv. 3 LAINF.
Lo stesso
vale per la perdita di padronanza del veicolo ed il superamento di una (doppia)
linea di sicurezza, ad una velocità eccessiva, così come ha avuto già modo di
stabilire il TFA, ad esempio, nella DTF 119 V 241ss. (= SJ 1994, p. 122ss.):
"
d) aa) L'art. 90 ch. 2 LCR définit un cas qualifié
de violation des règles de la circulation pour lequel une peine
d'emprisonnement peut être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il
faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une
règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un danger sérieux
pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (ATF118 V 189 consid. 2a et la jurisprudence citée).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la
circulation doit être considérée comme grave, il faut procéder à une
appréciation aussi bien objective que subjective. Sous l'angle objectif,
l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la
circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre
habituellement et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la
sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur
ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les
règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer, à tout le moins,
une négligence grave (ATF118 V 86 consid. 2a, 189
consid. 2a, 198 consid. 2).
Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la
sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF
106 IV 49 consid. 2a, 102 IV 44 consid. 2).
bb) En l'espèce, sous l'angle objectif, le
franchissement d'une ligne de sécurité représente une violation grave des
règles de la circulation. La règle violée est une règle fondamentale pour la
sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un
danger important pour la sécurité d'autrui.
Sur le plan subjectif, une négligence grave doit
être admise lorsque le conducteur se rend compte du caractère dangereux de sa
conduite incorrecte. Mais une semblable négligence doit aussi être retenue
quand l'auteur, en violation de ses obligations, omet de considérer le danger
qu'il représente pour les autres usagers, c'est-à-dire en cas de négligence
inconsciente. Dans cette éventualité, il est cependant nécessaire que
l'inconscience d'une mise en danger des autres usagers repose sur une absence
d'égards et apparaisse donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV 290 et la
jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, l'on ignore pour quelle
raison le véhicule du recourant, subitement, s'est déplacé sur la voie de
circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse. Le recourant conteste
avoir agi consciemment et justifie son comportement par une inattention
momentanée ou une appréciation erronée d'une situation donnée. Cependant, même
si l'on retient l'existence d'une semblable inattention ou erreur, cela
n'enlève rien à la gravité de la négligence commise. Il n'est pas allégué et il
n'apparaît pas non plus que le recourant se soit trouvé devant une situation
plus ou moins imprévisible, qui eût commandé une réaction immédiate et pu, de
ce fait, expliquer un réflexe inadéquat. En l'absence de telles circonstances
extraordinaires ou impérieuses, le fait de perdre la maîtrise de son
véhicule et de franchir une ligne de sécurité, à une vitesse apparemment
élevée, dans un trafic dense - qui exigeait une attention toute particulière -
et dans des conditions de bonne visibilité, relève, sur le plan subjectif, d'un
comportement gravement contraire aux règles de la circulation, justifiant
l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR (dans le même sens, mais à propos de
l'inobservation d'un signal lumineux: arrêt non publié du Tribunal fédéral du
25 juin 1993 en la cause B.; cf. aussi: RJAM 1981 no 453 p. 155; BÜHLER, Bemerkungen
zur Kürzungspraxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes wegen grober Fahrlässigkeit
bei Verkehrsunfällen, SZS 1985 174 ss; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la
circulation routière, 1984, note 4.4 ad art. 90 LCR; MURER/STAUFFER/RUMO, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
p. 139 ss)"
(DTF succitata - la sottolineatura è del
redattore).
Del resto, anche lo scrivente Tribunale, in una
sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K., inc. LAINF 24/93 - confermata dal
TFA con pronunzia del 13 gennaio 1994, parzialmente pubblicata in RDAT II-1994,
p. 192s. -, ha concluso che il cpv. 3 dell'art. 37 LAINF trovava applicazione
nel caso in cui un'assicurata, in stato d'ebrietà (1.77‰), aveva perso il
controllo della propria autovettura ed era uscita di strada riportando delle
ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi
dell'art. 91 cpv. 1 LCS e si configurava, dal profilo del diritto penale, quale
delitto ex art. 9 CP. Il nesso causale fra la guida in stato d'ebrietà e
l'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri
fattori (estranei alla guida stessa) suscettibili di spiegare l'accaduto e che
il tasso d'alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo
l'esperienza, a provocare la perdita di padronanza di un veicolo.
Con il proprio gravame, __________ contesta la
realizzazione delle circostanze che si trovano alla base della decisione de La
__________ di ridurre le prestazioni in contanti.
Da un canto, egli ritiene che non sia stata
sufficientemente dimostrata la guida in stato d'ebrietà, considerati i risultati
dell'analisi del sangue predisposta dalla Polizia Cantonale, la quale non ha
permesso di stabilire il tasso d'alcolemia al momento critico. Nondimeno, anche
qualora si volesse prendere in considerazione il tasso medio dello 0.84‰, tra
questo lieve stato d'ebrietà e l'infortunio occorsogli farebbe comunque difetto
un nesso di causalità adeguata (cfr. I, p. 6: "Oltre a non essere data la
presunzione di cui all'art. 2 cpv. 2 ONC, non vi sono infatti altri elementi
che potrebbero indicare che il ricorrente si trovava in uno stato di ebrietà
tale da non essere in grado di condurre una vettura. La perdita di controllo
della vettura non è dunque da ricondurre ad un eventuale stato di ebrietà lieve"
- la sottolineatura è del redattore).
D'altro canto, l'insorgente fa valere che
farebbero pure difetto dei riscontri oggettivi che dimostrino che la sua
velocità sarebbe stata effettivamente eccessiva. In questo ordine d'idee, egli
sostiene che i due testi sentiti dalla Polizia non sarebbero stati in grado di valutare
l'esatta velocità. Per il resto, il fatto che egli abbia perso la padronanza
del proprio veicolo, non è necessariamente la conseguenza di una velocità
eccessiva.
Così come già accennato al considerando 2.3. in
fine, secondo una costante
giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio
della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;
cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o,
in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima
evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza
profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato
criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove,
deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (STFA del
15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00, e sentenze ivi menzionate).
Tutto ben considerato, questa Corte non ravvede
sufficienti e validi motivi per scostarsi dalle constatazioni e
dall'apprezzamento compiuto dal giudice penale, il quale - lo si ricorda - ha
ritenuto __________ colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di grave
infrazione alle norme della circolazione stradale (cfr. doc. _).
Intanto, non può essere ignorato che il
ricorrente ha lasciato crescere in giudicato il Decreto di accusa 15 gennaio
2001 del PP __________ (cfr. doc. _ dell'incarto del Ministero Pubblico).
Riguardo ai "motivi di mera opportunità" a cui ha fatto allusione
l'insorgente per giustificare il ritiro dell'opposizione al decreto di accusa,
il TCA non può nascondere la propria perplessità. In effetti, se si è
convinti della propria innocenza, il pubblico dibattimento di fronte alle
Assise Correzionali (cfr. consid. 1.4.), è proprio la sede adatta per fare
valere le proprie ragioni.
D'altro canto, gli indizi che emergono dalle
tavole processuali, gli stessi peraltro presi in considerazione dal Procuratore
Pubblico (quindi, il fatto che l'assicurato provenisse da un esercizio
pubblico, il tasso alcolemico accertato grazie all'analisi del sangue: min.
0.79 - max. 0.89 grammi per mille, la dinamica dell'incidente, lo stato della
strada, le convergenti testimonianze raccolte dagli agenti della Polizia
Cantonale nonché i precedenti che risultanto dal casellario cantonale della
circolazione [doc. _ dell'incarto del Ministero Pubblico]), sono tali da
permettere di ritenere dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, che l'assicurato, in occasione dell'incidente
della circolazione, conduceva la propria autovettura in stato d'ubriachezza
(condizione che ha per effetto di alterare le facoltà di qualunque conducente,
cfr. DTF 108 V 108ss.) e ad una velocità eccessiva, circostanze che,
interagendo fra di loro, hanno causato la perdita di padronanza del veicolo
medesimo, il superamento della doppia linea di sicurezza, l'invasione delle due
corsie di contromano, la collisione contro la parete dello stabile
"__________" e l'adiacente guidovie laterale e, in ultima analisi, il
grave danno alla salute riportato da __________.
Con ciò può venire senz'altro riconosciuta
l'esistenza di una relazione di causalità fra il comportamento avuto
dall'assicurato e la sopravvenienza dell'infortunio (e quindi del danno alla
salute).
D'altronde, non è affatto stato preteso e, del
resto, neppure emerge dalle tavole processuali che l'insorgente si sia trovato
confrontato ad una situazione più o meno imprevedibile, che avrebbe da lui
richiesto una reazione immediata e potuto quindi spiegare un riflesso
inadeguato. In particolare, va segnalato che I. __________, testimone oculare,
ha dichiarato che, al momento del fatto, non vi erano altri veicoli in
prossimità della vettura guidata dall'assicurato, la quale è incorsa
nell'incidente senza concorso di terzi (verbale d'interrogatorio del
7.10.2000).
Dagli atti all'inserto emerge altresì che, al
momento dell'incidente della circolazione, il ricorrente non era allacciato con
la cintura di sicurezza (cfr. verbale di interrogatorio del 16.10.2000 di
__________).
Ora, secondo un'ormai affermata giurisprudenza
federale, il mancato allacciamento della cintura di sicurezza configura per
principio una negligenza grave, tale da giustificare la riduzione delle
prestazioni assicurative in virtù dell'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. DTF 118 V
305ss.; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 153).
D'altro canto, sempre secondo la nostra Corte
federale, la quale si è basata sull'esperienza scientifica, il nesso di
causalità fra il mancato allacciamento della cintura di sicurezza ed il danno
riportato dall'assicurato è presunto, senza che sia necessario procedere
a particolari valutazioni nei singoli casi (cfr. RAMI 1986 U 9, p. 354; DTF 109
V 154 consid. 3b). La semplice possibilità che, nonostante l'allacciamento
della cintura di sicurezza, l'assicurato sarebbe rimasto ferito altrettanto
gravemente, non è suscettibile di rendere inadeguata la relazione di causalità
fra il mancato uso della cintura ed il danno alla salute. È sufficiente che il
comportamento gravemente negligente dell'interessato rappresenti una
causa essenziale (cfr. SZS 1986 p. 251s. consid. 3b,c, citata in A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts …,
p. 186).
In concreto, __________ ha fatto valere che
"… non è stato comprovato se la gravità delle ferite riportate
nell'incidente della circolazione sia da mettere in relazione causale con il
mancato porto della cintura" (cfr. I, p. 8).
In realtà, applicando i dettami giurisprudenziali
poc'anzi evocati, la questione si pone in altri termini: è l'assicurato che non
è stato in grado di rovesciare la suddetta presunzione, motivo per cui il nesso
di causalità adeguata fra il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e le
lesioni riportate è da considerare dato.
In esito alle considerazioni che precedono, La
__________ ha dunque legittimamente proceduto ad una decurtazione delle
prestazioni pecuniarie spettanti a __________.
2.5. Per quanto
attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà
dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,
doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero
diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase e cpv.
3, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni,
occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF),
rispettivamente della gravità oggettiva dell'infrazione commessa (art. 37 cpv.
3 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr.
RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza
dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della
compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi
generali del diritto.
Il giudice non può - senza motivi importanti -
sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA
del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella
causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF
126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U
63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
D'altra parte, esistono delle raccomandazioni
afferenti all'entità delle riduzioni, emanate dalla "AD-HOC-Kommission Schaden-UVG".
Il TFA ha avuto modo di pronunciarsi sulla validità
di tali raccomandazioni: esse non rappresentano né ordinanze amministrative né
direttive emanate da organismi preposti alla sorveglianza dell'attività
dell'amministrazione. Si tratta di indicazioni che non hanno un valore
assoluto, che vanno adattate a seconda delle particolarità del caso di specie
ma che, comunque, costituiscono un valido punto di riferimento nell'ottica
dell'applicazione del principio dell'uguaglianza di trattamento fra gli
assicurati (DTF 114 V 318 consid. 5c).
La nostra Corte federale ha ritenuto conforme al
diritto la prassi dell'INSAI, secondo cui, nel caso di infortuni avvenuti sotto
l'influenza dell'alcol, il tasso di riduzione viene fissato in funzione del
grado di ebrietà. Secondo il TFA, non è criticabile che l'Istituto assicuratore,
in presenza di un tasso alcolemico compreso fra lo 0.8 e l'1.2‰, applichi di
regola una riduzione del 20%, aumentandola di un 10% per ogni 0.4‰
supplementare (cfr. DTF 120 V 231 consid. 4c).
Secondo la dottrina, è legittimo aumentare
adeguatamente la quota di riduzione stabilita a fronte di una guida in stato di
ebrietà, in presenza di fattori cosiddetti "aggravanti", a condizione
che questi ultimi siano stati causali per l'infortunio sopravvenuto e
costituiscano, da parte loro, un delitto ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCS,
rispettivamente, possano essere qualificati quale negligenza grave ai sensi
dell'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 174).
Nel caso di specie, lo scrivente Tribunale è
dell'avviso che non sussistano fondati motivi per considerare come
manifestamente inadeguato il tasso di riduzione stabilito da La __________ (50%
delle prestazioni in contanti).
Esso rispetta i principi suevocati e costituisce
una sanzione appropriata al comportamento del ricorrente, tenuto conto
dell'insieme delle circostanze.
__________, quella sera del 6 ottobre 2000, si è
reso colpevole di due distinti delitti - da un lato, la guida in stato di
ubriachezza (art. 91 cpv. 1 LCS) e, dall'altro, l'eccessiva velocità con
perdita di padronanza del veicolo e superamento della linea di sicurezza (art.
90 cifra 2 LCS) -, causali per la sopravvenienza dell'infortunio (e quindi del
danno alla salute finalmente riportato). In simili circostanze, egli ha
palesato un comportamento senza scrupoli, mettendo in serio pericolo la
sicurezza degli altri utenti della strada.
Oltre a ciò, l'insorgente si è anche dimostrato
gravemente negligente, siccome ha guidato la propria autovettura senza avere
allacciato la cintura di sicurezza.
L'impugnata decisione su opposizione deve dunque
essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster