AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.55
Data decisione, Autorità:
25.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00055
mm
Lugano
25 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 10 aprile 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
aprile 1998, __________ - dipendente dell'Impresa di costruzioni __________ in
qualità di muratore - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione
sulla strada statale della Valle __________, in prossimità del Comune di
__________ (I), riportando una contusione lombare e cervicale.
L'infortunato
è portatore di una epilessia.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le proprie
prestazioni assicurative.
1.2. Nel corso
del mese di aprile 2000, __________ è stato sottoposto ad una visita peritale
ordinata dall'Istituto assicuratore presso la Clinica svizzera per l'epilessia
di __________ (cfr. doc. _).
Successivamente
- sentito il parere del proprio medico di circondario - l'__________, con
decisione formale del 9 febbraio 2001 (cfr. doc. _), ha negato il proprio
obbligo contributivo a far tempo dal 1° dicembre 2000, difettando, dopo tale
data, postumi residuali dell'evento traumatico dell'aprile 1998.
L'assicuratore
LAINF ha sostenuto, in particolare, che i disturbi psichici lamentati da
__________ non costituirebbero una conseguenza adeguata dell'infortunio
assicurato.
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 10 aprile 2001, ha sostanzialmente
ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 24 agosto 2001, __________, sempre patrocinato dall'avv.
i, ha chiesto, in via principale, che gli venga riconosciuta una
rendita d'invalidità d'entità indeterminata oppure, in subordine, delle
ulteriori prestazioni di corta durata e, in via subordinata, che l'incarto
venga retrocesso all' per ulteriori accertamenti (cfr. I, p. 5s.).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie
pretese ricorsuali:
"
(…).
Invero gli accertamenti medici agli atti non
fanno stato di una semplice compromissione di natura psichiatrica.
In effetti, gli atti medici fanno tutti stato di
una chiara distorsione cervicale sofferta dal signor __________. Ciò vale per
quanto riferito dal dott. __________, dal dott. __________ e dal medico di
circondario della __________.
Il dott. __________ accerta una sindrome dolorosa
cronica dovuta alla presenza di cefalee ed una depressione che ne è la
conseguenza.
In particolare, il Tribunale federale (cfr. ST
del 22.12.1993 nella causa P.S.; ST 31.3.1994 nella causa M.; ST 9.9.1994 nella
causa K.R. riportate in RAMI 1995 alle pag. 113ss.) ha avuto modo di
specificare che tra i criteri sostanziali volti a valutare il nesso causale vi
è senz'altro la natura della sintomatologia in rapporto alla natura degli esiti
possibili della distorsione cervicale.
Nel caso di specie, le cefalee e la depressione
ne sono dei sintomi tipici e ben marcanti per presumere, ai sensi della
giurisprudenza, il sussistere di una distorsione cervicale, la cui diagnosi non
sempre risulta essere facile e talvolta necessita che si proceda in modo
induttivo sulla scorta della sintomatologia oggettivabile.
Nel caso di specie si è partiti dall'assunto che
non ci si trovi in alcun modo dinanzi ad una distorsione. Né il dott.
__________ ne valuta la possibilità, pur ammettendo chiaramente delle cefalee
ad esso correlate.
Anche la dinamica della meccanica del sinistro
lascia supporre che si possa essere trattato di un colpo di frusta.
Il fatto che vi fossero delle preesistenze,
segnatamente inerenti la colonna cervicale, non inficiano in alcun modo la
possibilità di una distorsione.
Si ravvisi comunque che la decisione in questione
non accenna in alcun modo a tale eventualità.
… Alla luce di queste osservazioni gli
accertamenti svolti dal dott. ____________ risultano essere illuminanti.
Semmai, in punto al sussistere della distorsione cervicale, al medico avrebbe
potuto essere richiesta un'ulteriore specificazione alla luce degli accertamenti
ed alle oggettivazioni riportate.
Manifestamente ritenere che i postumi
infortunistici del signor __________ siano da ricondurre esclusivamente
all'insorgere di una patologia psichiatrica è limitativo e fuorviante.
… A seguito della decisione oggetto del presente
gravame è stato richiesto un ulteriore referto medico del dott. __________ che
ha avuto in cura il signor __________. Detto referto viene qui versato agli
atti. Il medico, pur non essendo in grado di prendere posizione in esito a
quanto riferito nei diversi atti medici all'incarto, ritiene in tutti i casi
che la verosimiglianza che ci si trovi dinanzi ai postumi di una distorsione
cervicale sia sostanziale"
(I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato i medici della __________, ai quali sono state
essenzialmente chieste alcune precisazioni in merito al contenuto del loro
referto peritale del 16 agosto 2000 (cfr. VI).
La loro
risposta è pervenuta a questa Corte in data 12 dicembre 2001 (VII).
Le parti
hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni (cfr. IX e X).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi di cui soffriva
__________ in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'Istituto
assicuratore convenuto, si trovavano ancora in una relazione di causalità,
naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.
2.1.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.1.2. Occorre inoltre
rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 in fine).
2.1.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte
Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio
propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono
strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
disturbi somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.1.4. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige
una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U121, p.
95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni
visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in
generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo
che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
- senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente
oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata,
facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo
(DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza,
disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento
della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata
(DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR
1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995
U221, p. 109ss.).
Nella
succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime
pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna
cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di
anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti
casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli
attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri
disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare
un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit
funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa
l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un
profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere
qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una
tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli
difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro
clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce
che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna
cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della
causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico
nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono
strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o
indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per
analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in
effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa
in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in
assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
(DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.1.5. Alla luce dei
principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a
dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario,
dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei
disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch
zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die
natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem
konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso
aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen
zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF
122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze,
presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche
(cfr. RAMI 2000 U395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V
415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA 12.5.2000 in
re B. c/ INSAI, consid. 4b/bb, U 404/99; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la
presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di
disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;
J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion,
SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna,
pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)”
(DTF
122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.1.6. Volendo
sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo
luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma
d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995
UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale
(cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid.
6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del
nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio,
secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI
2000 U395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
2.2. Nella
presente fattispecie, __________, in data 8 aprile
1998, é rimasto coinvolto di un incidente della circolazione stradale avvenuto
in territorio del Comune di __________ (I). Dal rapporto ispettivo del 25
giugno 1998 si evince, segnatamente, che il veicolo condotto dall'assicurato -
il quale, per sua stessa ammissione, viaggiava ad una velocità molto moderata -
è stavo investito da un'altra autovettura che si era trovata sulla corsia di
contromano dopo aver frenato sul fondo ghiacciato.
A causa
dell'urto, l'assicurato ha battuto il capo contro la portiera di sinistra ed è
pure stato un poco "sballottato" a livello della schiena e del collo
(cfr. doc. _).
Il giorno
stesso, __________ è stato visitato presso il PS dell'Ospedale di __________,
dove i sanitari - a fronte di uno status neurologico senza particolarità (cfr.
doc. _) - hanno diagnosticato un trauma cranico con distorsione della colonna
cervicale e prescritto una semplice terapia medicamentosa (Brufen 600 - cfr.
doc. _).
Dal 9 al
12 aprile 1998, l'insorgente è rimasto degente presso il suddetto nosocomio,
con una diagnosi d'entrata di "dorsalgia acuta". Dalla cartella
clinica presente all'inserto, si evince che __________ a, sempre all'entrata,
accusava una dorsalgia acuta e delle cefalee. Alla dimissione, i sanitari
riferivano di una buona mobilità del rachide cervicale e di una netta riduzione
del dolore in sede lombare (cfr. doc. _).
In data
23 luglio 1998, ha avuto luogo una visita medica di controllo a cura del dottor
, spec. FMH in chirurgia, il quale - oggettivamente - ha riscontrato
una colonna cervicale ben mobile in tutte le direzioni, assenza di contratture
muscolari e di segni radicolari nonché una lieve tendomiosi interscapolare. Il
medico di circondario dell' ha inoltre sottolineato la difficoltà di
stabilire se le cefalee sono dovute all'infortunio oppure alla preesistente
epilessia tipo Grand-Mal. A questo proposito, il dottor __________ ha
predisposto l'esecuzione di un consulto neurologico (cfr. doc. _).
Il 17
settembre 1998, il ricorrente è stato visitato dal dottor __________, spec. FMH
in neurologia. In quell'occasione, lo specialista ha avuto modo di constatare
una sindrome cervicale molto leggera, una minima instabilità assiale con tendenza
alla lateropulsione destra al Romberg, un'incostante deviazione sinistra all'Unterberger,
senza altri deficit vestibolo-cerebellari. Per quel che concerne l'aspetto
lavorativo, il dottor __________ ha proposto all'assicurato una ripresa nella
misura del 25-50% da inizio ottobre 1998, limitata ai soli lavori da svolgere a
terra (cfr. doc. _).
Nel corso
dell'ottobre 1998, vi è stato un consulto __________ presso il dottor
__________ a mente del quale l'assicurato presentava esiti di trauma vertebrale
indiretto con residui disturbi vestibolari di tipo sopranucleare nonché una
lieve ipoacusia di percezione bilaterale e simmetrica da probabile trauma
acustico cronico (doc._).
In data
15 e 16 giugno 1999 nonché 27 aprile e 15 maggio 2000, __________ è stato
periziato, per conto dell'__________, presso il Centro svizzero per l'epilessia
di __________o, istituto di cura presso il quale egli aveva già soggiornato nel
dicembre del 1980.
Questo
l'esito degli accertamenti a cui l'assicurato è stato sottoposto:
"
Unsere Untersuchungen vom 27.4.2000: 47-jähriger Patient in gutem AZ, Gewicht 68 kg, Blutdruck 115/75 mmHg.
Neurostatus: Kopf
allseits frei beweglich, auskultatorisch über den Carotiden bds. keine
Strömungsgeräusche. Kaffee und Menthol bds. erkannt. Gesichtsfeld digital
geprüft intakt. Hirnnerven: Papillen scharf begrenzt ohne Zeichen von Atrophie
oder Stauungszeichen. Augenmobilität frei und koordiniert. Kein Nystagmus.
Pupillen rund, isokor und auf Licht reagierend bds. Sensibilität im Gesicht intakt.
Innervation der Gesichtsmuskulatur symmetrisch. Stimmgabel bds. gehört, links lateralisiert.
Gaumensegel symmetrisch, Zunge frei beweglich. Sprache unauffällig. Oberere
Extremitäten: Bei Rechtshändigkeit unauffälliger Muskeltonus, keine
Muskelatrophien, keine Parese einzelner Muskelgruppen, kein Absinken im
Positionsversuch. Eudiadochokinese bds. Fingernaenversuch bds. zielsicher.
Sensibilität für Berührung und Vibration intakt. Münzenerkennen bds. sicher.
Untere Extremitäten: Unauffälliger Muskeltonus, keine Muskelatrophien, keine Paresen,
Kniehakenversuch zielsicher. BSR und ASR symmetrisch mittellebhaft, Babinski bds.
negativ. Sensibilität für Berührung und Vibration und Lagesinn unauffällig.
Normalgang, Fersenzehengang, monopedales Hüpfen unauffällig, Romberg gehalten.
Strichgang mit offenen Augen und vorgehaltenen Armen gut, mit geschlossenen
Augen leicht unsicher.
Psychischer Befund:
Höflich, kooperativ, subdepressiv.
Standard-EEG vom 2..5.00: Normale Grundaktivität. Sporadisch leichte Herdstörung temporal
Mitte bis anterior rechts. Sporadisch mässige Herdstörung temporal Mitte bis anterior
links sowie temporal posterior bis okzipital rechts und links bzw. frontal medial
bis paramedian. Sporadisch mittelschwere Herdstörung temporal Mitte bis posterior
rechts. Keine epileptiformen Potentiale.
EEG Long-Term Monitoring mit Video 15.6.99: Polygraphische Ableitung mit 20-minütiger Orthostasebelastung. Im
EEG normale Grundaktivität. Keine epileptiformen Potentiale. Klinisch und kreislaufmässig
keine Auffälligkeiten.
MRI-Schädel vom 16.6.99: Leichte Grössenverminderung und diskrete Zeichen einer Gliose des
linksseitigen Hippocampus. Kein Nachweis einer neoplastischen Läsion und intrakraniellen
Raumforderung.
MRI-HWS vom 16.6.99: Schwere degenerative Veränderungen mit Spondylosen, Osteochondrosen
und z.T. spondylär/phytär konsolidierten Diskushernien mediolateralrechts auf
Höhe C5/C6 und geringer C4/C5. Osteochondrose C6/C7, Rechtsbetinte Foraminalstenosen.
Zustand nach älterem leichtem Deckplatteneinbruch der Wirbelkörper Th2 und Th3.
Neuropsychologische Untersuchung vom 5.5.2000: Aus neuropsychologischer Sicht fallen hauptsächlich die Sprachaufnahmeschwierigkeiten
- reduzierte Lern- und Merkfähigkeit mit leicht verzögerter Verarbeitung und
Abstraktionsfähigkeit - ins Gewicht bei der Frage nach der Arbeitsfähigkeit
bzw. Umschulung. Bedingt durch diese cerebral bedingten Teilleistungsschwächen
muss von erheblichen Schwierigkeiten bei jeder Umschulung ausgegangen werden.
Dazu kommen erhöhte Ermüdbarkeit, die reduzierte Daueraufmerksamkeit und eine
leichte Einstell- und Umstellfähigkeit. Ob Herr ______ die gerichtete,
kurzfristige Aufmerksamkeit auch im Alltag aufrechterhalten kann, kann aufgrund
der kurzen Testdauer der vorliegenden Untersuchung nicht endgültig beurteilt
werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich auch in diesem Bereich im
Arbeitsalltag verminderte Fähigkeiten zeigen.
(…)."
(doc. _,
p. 3-4).
I periti
hanno così sintetizzato lo status oggettivo del ricorrente:
"
… Im Neurostatus konnten keine pathologischen
Befunde festgestellt werden. Im Psychostatus war eine subdepressive
Stimmungslage bemerkbar. Im MRI-HWS vom 16.6.99 fanden sich schwere degenerative
Veränderungen mit spondylosen, Osteochondrosen und z.T. spondylophytär
konsolidierten Diskushernien mediolateral auf Höhe C5/C6. In der neuropsychologischen
Untersuchung vom 5.5.2000 fanden sich cerebral bedingte Teilleistungsschwächen,
explicit Sprachaufnahmeschwierigkeiten, reduzierte Lern- und Merkfähigkeit mit
leicht verzörgerter Verarbeitungs- und Abstraktionsfähigkeit"
(doc. _,
p. 4).
ed hanno
quindi posto le diagnosi seguenti:
"
-
Partielle Epilepsie mit komplex-partiellen
Anfällen und seltenen Grand mal-Anfällen, am ehesten residuell (ICD-10 G 40.2),
seit 9 Jahren medikamentös kompensiert.
-
Leichte cerebrale Teilleistungsschwächen mit Lokalisation
links frontal (ICD-10 F 70.8).
-
Seit Unfall bestehendes chronisches
Schmerzsyndrom mit Zervikalgien und Kopfschmerzen und konsekutiver depressiver
Entwicklung.
-
Degenerative Veränderungen im Halswirbelbereich.
-
Chronische Lumboischialgien"
(doc. _,
p. 4).
Gli
specialisti della __________ hanno poi discusso l'eziologia dei diversi
disturbi lamentati dall'assicurato:
"
Die partielle Epilepsie, am ehesten residueller
Genese ist vorbestehend, ebenso die rezidivierenden Lumboischialgien. Die Zervikalgien
sind z.T. auch vorbestehend, könnten aber vorübergehend durch das Trauma wieder
manifest geworden sein während einigen Monaten. Sie waren am Untersuchungstag
nicht vorhanden. Das chronische Schmerzsyndrom im Sinne von vorhandenen frontotemporalen
Kopfschmerzen linksbetont müsste unseres Erachtens die Kausalität im erwähnten
Unfall haben, ebenso die daraus resultierende chronische depressive Entwicklung"
(doc. _,
p. 5).
Nel corso
del mese di ottobre 2000, il medico di circondario dell'__________, il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, è stato chiamato ad esprimere la
propria opinione a proposito della valutazione enunciata dai sanitari della
__________, specificatamente riguardo alla natura delle cefalee frontotemporali
di cui soffre __________. Egli ha in sostanza sostenuto che i succitati
disturbi trovano la loro origine nelle alterazioni degenerative presenti a
livello del rachide cervicale (cfr. doc. _).
Fondandosi
sulle risultanze della perizia allestita presso il Centro svizzero per
l'epilessia nonché sul rapporto 17 ottobre 2000 del dottor __________,
l'Istituto assicuratore convenuto ha negato l'esistenza di postumi residuali
dell'infortunio dell'aprile 1998 posteriormente al 30 novembre 2000 e, quindi,
il proprio obbligo contributivo (cfr. doc. _).
2.3. In concreto,
con il proprio gravame, __________ sostiene di essere rimasto vittima di un
trauma d'accelerazione al rachide cervicale e postula, pertanto, l'applicazione
della relativa giurisprudenza federale (cfr. I, p. 4).
Questa
tesi è avversata dall'assicuratore LAINF convenuto, a mente del quale - tenuto
conto della dinamica del sinistro nonché del fatto che __________ non lamenta e
non ha mai lamentato quei disturbi che sono stati definiti "tipici"
dalla giurisprudenza - non si sarebbe in presenza di un infortunio del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale né di un trauma equivalente (cfr. doc.
_, p. 3).
Questa
Corte osserva innanzitutto che __________ a, in occasione del noto incidente
della circolazione, non ha certamente riportato un classico trauma
d'accelerazione alla colonna cervicale. In effetti, la nozione di "colpo
di frusta" non contempla una contusione del capo, ciò che in casu è
invece, incontestabilmente, avvenuto (cfr. doc. _ - cfr. RAMI 1995 U221, p.
112: "Aus medizinischer Sicht handelt es sich bei der gemeinhin als Schleudertrauma
der HWS bezeichneten Einwirkung um einen Beschleunigungsmechanismus an der HWS
- ohne Kopfanprall - mit der dazugehörigen Diagnose einer Distorsion
der HWS resp. des Nackens”).
Questa
tesi é stata, del resto, confermata anche dal dottor __________, già __________
del Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, autore
della perizia 7 marzo 2001, che questo TCA aveva ordinato nel quadro della
causa S. c/ INSAI (inc. 35.2000.3):
"
Einleitend möchte ich festhalten, dass der
Patient kein Schleudertrauma, wie in den Arztberichten erwähnt, erlitten hat.
Eine Frontalkollision führt zu einer Hyperflexion, und nicht zu einer für ein
Schleudertrauma typischen Hyperextension. Die anschliessende Rückwärtsbewegung
ist bedeutungslos (Aussage von Biomechanikern). Ausserdem hat der Patient eine Commotio
cerebri erlitten, was auf einen Kopfanprall schliessen lässt. Ein HWS-Trauma
mit Kopfanprall schliesst die Diagnose eines Schleudertraumas aus. Die
Diagnosen Commotio cerebri und Schleudertrauma sind nicht vereinbar. Es handelt
sich ganz eindeutig um eine HWS-Distorsion mit Abnickmechanismus, wobei die Art
des Kopfanpralles unbekannt ist, aber ein solcher sicher stattgefunden hat.
Diese einleitende Bemerkung ist im Prinzip aus medizinischer Sicht nicht von
Bedeutung. Hingegen ist der Begriff Schleudertrauma bekanntlich im Volk und
auch bei vielen Ärzten mit diffusen und abstrusen Vorstellungen verbunden,
weshalb ich diese Richtigstellung für wichtig erachte"
(STCA
7.5.2001, consid. 2.3.).
D'altro
canto, non può però essere escluso a priori che l'assicurato abbia riportato
una distorsione della colonna cervicale secondo un meccanismo analogo ad un
"colpo di frusta". Da notare, a questo proposito, che la giurisprudenza non opera alcuna distinzione a
seconda che l'interessato abbia accusato un vero e proprio trauma
d'accelerazione oppure un meccanismo equivalente con distorsione della colonna
cervicale (cfr. RAMI 2000 U 359 p. 29, 1999 U 341 p. 408 consid. 3b e STFA
11.4.2000 in re V.).
In
secondo luogo, va pure considerata la circostanza che, dopo l’evento
infortunistico, __________ ha presentato, solo parzialmente, quei disturbi che
rientrano nel quadro tipico di un trauma del tipo “colpo di frusta”.
Dalla
cartella clinica dell'Ospedale di __________ - dove l'assicurato ha soggiornato
durante il periodo 9-12 aprile 1998 - risulta che egli accusava
"soltanto" delle cefalee e dei dolori in sede lombare (cfr. doc. _).
In
occasione della visita di controllo del 23 luglio 1998, il dottor __________
constatava, citiamo: "(…) un collo che è ben mobile in tutte le direzioni.
Non ci sono contratture muscolari. Lieve tendomiosi interscapolare, nessun
segno radicolare. (…)" (doc. _, p. 2). Dal suo rapporto si evince inoltre
che l'insorgente si lamentava di fastidi alla testa, con ogni tanto dei
giramenti.
Il
neurologo __________ i, nel settembre del 1998, accertava una sindrome
cervicale molto leggera, una minima instabilità assiale con tendenza alla lateropulsione
destra al Romberg, incostante deviazione a sinistra all'Unterberger ed assenza
di altri deficit vestibolo-cerebellari. Anche in questo caso si faceva
riferimento, soprattutto, ad una sindrome vertiginosa essenzialmente soggettiva
(cfr. doc. _).
Dalla
perizia 16 agosto 2000 del Centro svizzero per l'epilessia risulta,
segnatamente, che l'assicurato, dopo l'infortunio, ha accusato delle cervicalgie
e delle cefalee, soprattutto a sinistra in sede frontale-occipitale. Se le
prime sono notevolmente migliorate grazie alle terapie applicate
(fisioterapia), le cefalee si sono invece cronicizzate con recidivanti
esacerbazioni. Emerge che sono pure migliorati vertigini e disturbi
dell'equilibrio. A causa della persistenza della sintomatologia dolorosa,
__________ ha altresì sviluppato una componente depressiva (cfr. doc. _, p. 4).
A
prescindere da quanto precede e contrariamente a quanto parrebbe credere il
ricorrente, va ricordato che la diagnosi di trauma d'accelerazione al rachide
cervicale (o di trauma equivalente), nonché la constatazione dell'esistenza di
un quadro tipico dei disturbi caratterizzato da una loro accumulazione, non
comporta ipso facto il riconoscimento della causalità naturale.
In
effetti, in ossequio alla giurisprudenza federale, è ancora necessario che la
presenza di un nesso di causalità naturale fra l'infortunio ed i molteplici
persistenti disturbi accusati dall'assicurato, venga dimostrata, perlomeno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, attraverso degli
affidabili pareri specialistici:
"
b) aa) Soweit
die __________ meint, die Beurteilung des natürlichen Kausalzusammenhanges
gründe allein auf äusseren Umständen des Unfalles und subjektiven Angaben des
Versicherten über undifferenzierte Beschwerden, bleibt festzustellen, dass
aus der beanstandeten Rechtsprechung eine solche Schlussfolgerung nicht
abgeleitet werden kann. Auch bei Schleudermechanismen der HWS bilden
zuallererst die medizinischen Fakten, wie die fachärztlichen Erhebungen über Anamnese,
objektiven Befund, Diagnose, Verletzungsfolgen, unfallfremde Faktoren,
Vorzustand usw. die massgeblichen Grundlagen für die Kausalitätsbeurteilung
durch Verwaltung und Gerichtsinstanzen. Das Vorliegen eines Schleudertraumas
wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert
sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher
Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche
Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne
dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären. Dies war denn
auch im kritisierten Urteil nach den ihm zugrunde liegenden Akten eindeutig
der Fall. Die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhanges beruhte dort auf
insofern schlüssigen medizinischen Grundlagen, weshalb sein Vorliegen nicht
weiter zu erörtern war. Es ist verfehlt, daraus den Schluss zu ziehen, die
mit BGE 117 V 359 geänderte Rechtsprechung, wonach eine Leistungspflicht des
Unfallversicherers in Fällen von Schleudertraumen ohne nachweisbare
organische Befunde, im Gegensatz zur alten Praxis, grundsätzlich möglich ist
(vgl. 117 V 363 E. 5d), lasse bei der Beurteilung der natürlichen Kausalität
von Folgeschäden nach HWS-Verletzungen die medizinischen
Untersuchungsergebnisse ausser acht, wodurch der natürliche
Kausalzusammenhang gleichsam in solchen (oder vergleichbaren) Fällen als von
vornherein gegeben vorausgesetzt werde.
bb) Davon, dass
die Spezialkenntnisse der Fachärzte im Rahmen der Kausalitätsbeurteilung des
Art. 6 UVG nicht gefragt sein sollen, kann ebensowenig die Rede sein wie von
einer Umkehr der Beweislast. Ob ein natürlicher Kausalzusammenhang zwischen
einer
Schleuderverletzung der HWS ohne organisch
nachweisbare Beschwerden und den eingetretenen Gesundheitsschädigungen
besteht, ist - nicht anders als sonst in der Unfallversicherung - eine
Tatfrage, worüber die Verwaltung (und im Beschwerdefall der Richter) im
Rahmen der Beweiswürdigung nach dem im Sozialversicherungsrecht herrschenden
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden hat. Auch
in diesem Bereich bedarf es somit für die Leistungsberechtigung gegenüber dem
Unfallversicherer, dass die geklagten Beschwerden medizinisch einer fassbaren
gesundheitlichen Beeinträchtigung zugeschrieben werden können und dass diese
Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem
ursächlichen Zusammenhang mit dem versicherten Unfall steht. Dafür
ist unter Umständen ein interdisziplinäres Zusammenwirken der verschiedenen
medizinischen Fachrichtungen, nötigenfalls unter Einschluss der Neuropsychologie,
erforderlich. Zu beachten sind hier die Schwierigkeiten, die sich aus dem
Umstand ergeben, dass der im Zusammenhang mit HWS-Verletzungen sich
manifestierende Beschwerdekomplex mitunter noch andere Ursachen haben kann,
was aber nicht von vornherein zur Verneinung der natürlichen Kausalität
führen darf, da der Unfall als eine Teilursache für die Bejahung des
natürlichen Kausalzusammenhanges genügt (vgl. E. 1).
(…).
Blosse Klagen über diffuse Beschwerden genügen
somit keineswegs für den Beweis der Unfallkausalität. Wie die nachfolgende
Fallbeurteilung zeigt, können geklagte Beschwerden zwar teilweise mit
solchen, die nach Schleudertraumen der HWS häufig angegeben werden,
korrespondieren und dennoch nicht als überwiegend wahrscheinliche Folge eines
Unfalles gelten, sondern als Folge eines krankhaften Vorzustandes. Es kann
daher nicht ernstlich die Rede davon sein, dass das Gericht sich die Formel
"post hoc, ergo propter hoc" zu eigen gemacht hätte, nach deren
Bedeutung eine gesundheitliche Schädigung schon dann als durch den Unfall
verursacht gilt, weil sie nach diesem aufgetreten ist (vgl. dazu auch MAURER,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 460, N 1205). Damit
stösst der Vorwurf einer "Privilegierung" und
"Sonderbehandlung" der Versicherten mit Schleuderverletzungen der
HWS ins Leere" (DTF 119
V 335ss., consid. 2b/aa e bb - sottolineatura e grassetto sono del redattore).
Ora, in
concreto, così come verrà meglio illustrato nel prosieguo, la documentazione
medica versata agli atti non permette di ritenere dimostrato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i diversi disturbi accusati
da __________ costituivano ancora, dopo la data di chiusura del caso da parte dell'__________,
una naturale conseguenza dell'evento traumatico dell'aprile 1998.
2.4. Gli
specialisti del Centro svizzero per l'epilessia di __________ che hanno
allestito la perizia del 16 agosto 2000 hanno negato l'esistenza di una
relazione di causalità naturale fra, da un lato, l'infortunio dell'8 aprile
1998 e, dall'altro, l'epilessia parziale, le recidivanti lombosciatalgie
(giudicate essere preesistenti all'evento in discussione) e le cervicalgie
(considerate anch'esse preesistenti, anche se il trauma subito potrebbe essere
stato responsabile di un loro temporaneo peggioramento, della durata di alcuni
mesi - cfr. doc. _, p. 5, risposta al quesito n. 3). Questa conclusione può
essere fatta propria dal TCA, senza che si riveli necessario procedere a
ulteriori atti istruttori (cfr., a proposito della valutazione anticipata delle
prove, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata,
nonché F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212 e Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117).
D'altronde,
___________ non ha sollevato alcuna censura circa la fondatezza
dell'apprezzamento enunciato dai sanitari dell'_______ a proposito
dell'eziologia delle suelencate patologie (cfr. I).
Per
quanto concerne invece la sindrome dolorifica cronica (nella forma di
cefalee frontotemporali), i dottori __________ e __________ hanno affermato
che, a loro avviso, essa dovrebbe costituire una naturale conseguenza
dell'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _, p. 5, risposta al quesito n. 3:
"Das chronische Schmerzsyndrom im Sinne von vorhandenen frontotemporalen Kopfschmerzen
linksbetont müsste unseres Erachtens die Kausalität im erwähnten Unfall haben,
…").
Dal canto
suo, il dottor , spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sostenuto che
le cefalee di cui l'insorgente soffre sono piuttosto provocate dalle rilevanti
alterazioni degenerative presenti a livello del rachide cervicale e, pertanto,
che non concernono l':
"
L'8.4.1998 l'assicurato ha subito un incidente
stradale con meccanismo di tamponamento frontale. Subito dopo l'incidente ha
lamentato dolori alla colonna cervicale e cefalee.
Dall'anamnesi risulta una cervicalgia recidivante
e preesistente.
A seguito del trauma questa cervicalgia si è
pronunciata e ha scatenato un mal di testa frontale.
Il trauma inoltre ha accentuato i problemi della
colonna cervicale e questa malattia è molto spesso associata con mal di testa
(in francese si parla di "migraine accompagnée").
Una neurosi d'infortunio può intensificare i
disturbi.
Per accusare vere cefalee ci vuole che comporti
almeno una commozione cerebrale. La risonanza magnetica del cranio del
16.6.1999 non mostra il sospetto per una lesione del cervello, anche l'anamnesi
è muta (manca la perdita di conoscenza!).
La risonanza magnetica della colonna cervicale
mostra invece gravi cambiamenti degenerativi con spondilosi, osteocondrosi ed
ernie discali medio-laterali C5/C6 e C4/C5.
Le cefalee accusate dall'assicurato hanno una
chiara origine organica, che partono dalla colonna cervicale dove ci sono
un'impressionante degenerazione, osteocondrosi ed ernie discali vecchie"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
In corso
di causa, lo scrivente TCA ha ritenuto pertanto necessario interpellare i
medici del Centro svizzero per l'epilessia, ai quali sono state chieste
precisazioni riguardo all'origine delle cefalee lamentate da __________ (cfr.
VI).
I dottori
__________ e __________ hanno ribadito che la succitata affezione dovrebbe
essere di natura traumatica, motivando questa loro opinione con l'esistenza di
un chiaro legame cronologico con l'infortunio dell'aprile 1998. Essi hanno
peraltro sottolineato l'impossibilità di procedere ad una chiara valutazione
(cfr. VII: "(…). Ein zeitlicher Zusammenhang mit dem Unfall wurde vom Patienten
angegeben. Eindeutig lässt sich keine Zuordnung machen").
Alla
questione a sapere se fossero d'accordo con la tesi difesa dal medico di
circondario dell'__________, gli specialisti della __________ hanno, da un
canto, ripetuto che lombosciatalgie e cervicalgie sono preesistenti (con la
possibilità, per queste ultime, di un loro temporaneo aggravamento provocato
dall'infortunio) e, dall'altro, affermato che la sindrome dolorifica cronica si
trova, con grande verosimiglianza, in una relazione di causalità naturale con
l'evento infortunistico assicurato (cfr. VII).
Tutto ben
considerato - per quanto concerne le persistenti cefalee lamentate da
__________ - il TCA ritiene che all'apprezzamento enunciato dai sanitari del
Centro svizzero per l'epilessia non possa essere riconosciuto un sufficiente
valore probante.
In
effetti - oltre ad essersi espressi in termini meramente ipotetici ("müsste"-
cfr. doc. _, p. 5 e VII) - essi hanno motivato il loro parere rilevando
semplicemente che, secondo quanto dichiarato dall'assicurato stesso, i disturbi
sono apparsi in coincidenza con il noto incidente della circolazione.
Ora, la
tesi secondo cui esisterebbe un legame causale naturale fra l'infortunio e le
cefalee, poiché queste ultime si sarebbero manifestate soltanto dopo di esso, è
priva di pertinenza scientifica. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA
insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo
alla salute non può già essere considerato come una sua conseguenza, secondo
l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; STFA 31.7.2001 in re A. c/ INSAI, consid. 3c, U 492/00; STCA
2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998,
p. 30, nota 96).
In questo
ordine d'idee, all'insorgente non può essere d'alcun soccorso la circostanza
che i dottori __________ e __________, rispondendo al secondo quesito posto
loro dallo scrivente Tribunale, abbiano affermato che le cefalee sono
riconducibili, con una più grande verosimiglianza ("mit grösster Wahrscheinlichkeit"),
all'infortunio (cfr. VII).
Il TCA
ritiene invece di potere aderire alla tesi difesa dal medico di circondario dell'__________,
secondo la quale i suddetti disturbi sono provocati dalle preesistenti
importanti alterazioni degenerative presenti a livello del rachide cervicale
(cfr. doc. _: "impressionante degenerazione, osteocondrosi ed ernie discali
vecchie").
Va ancora
aggiunto che, anche se all'evento infortunistico assicurato va riconosciuto un
ruolo scatenante, al momento della chiusura del caso - trascorsi oltre 2 anni e
mezzo (aprile 1998-fine novembre 2000), durante i quali l'assicuratore LAINF ha
regolarmente riconosciuto il proprio obbligo contributivo - __________ aveva
con ogni probabilità raggiunto lo status quo sine.
Da
notare, qui di transenna, che i disturbi
evidenziati grazie all'esame neuropsicologico del 5 maggio 2000 (cfr. doc. _,
p. 4: difficoltà nella comprensione linguistica, riduzione della capacità
d'apprendimento e di memoria con rallentamento dell'elaborazione e della
capacità d'astrazione, limitazione della concentrazione a lungo termine e
riduzione della capacità d'adattamento e di cambiamento) sono stati giudicati
sovrapponibili a quelli constatati nel 1984, dunque già prima dell'infortunio.
In
conclusione - nella misura in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha negato
la sussistenza, posteriormente al 30 novembre 2000, di postumi organici
dell'infortunio dell'aprile 1998 - l'impugnata decisione su opposizione merita
d'essere tutelata.
2.5. Dal referto
peritale dell'__________ o emerge che __________ presenta pure dei disturbi a
carattere depressivo, che si manifestano con una tendenza al ritiro, una
riduzione della capacità di sopportazione delle sollecitazioni, una riduzione
delle attività, un'accresciuta stanchevolezza, nonché un'importante riduzione
del peso corporeo (cfr. doc. _, p. 4).
I
sanitari zurighesi hanno altresì affermato che la succitata patologia si è
sviluppata a seguito della persistenza della nota sindrome dolorifica (cfr.
doc. _, p. 5: "Das chronische Schmerzsyndrom im Sinne von vorhandenen frontotemporalen
Kopfschmerzen linksbetont müsste unseres Erachtens die Kausalität im erwähnten Unfall
haben, ebenso die daraus resultierende chronische depressive Entwicklung"
- la sottolineatura è del redattore)
In sede
di decisione su opposizione, l'__________ ha negato la propria responsabilità in
relazione ai disturbi psichici. Con riferimento alla tesi difesa dai dottori
__________ e __________, esso ha sostenuto che - dal momento in cui le cefalee
non costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio - anche alle turbe
psichiche che ne risultano, dovrebbe venire negata la natura traumatica (cfr.
doc. _, p. 5).
Da parte
sua, il TCA osserva che dal rapporto del 16 agosto 2000 del Centro svizzero per
l'epilessia non risulta che __________ sia stato sottoposto ad una valutazione
specialistica da parte di uno psichiatria.
Nondimeno,
anche se l’apprezzamento manifestato dai dottori __________ e __________ circa
l'origine delle turbe di natura psichica di cui l'insorgente soffre, non
dovesse essere considerato come particolarmente qualificato, questa Corte
ritiene di potersi esimere dall’ordinare l’esecuzione di una perizia
psichiatrica, poiché - anche qualora dovesse venir accertata l’esistenza di un
rapporto di causalità naturale con l’evento assicurato - non potrebbe essere
ammessa la responsabilità dell’Istituto assicuratore convenuto, facendo difetto
l’adeguatezza del nesso causale, questione che deve essere valutata alla luce
dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA 20.12.1994 in re L.
inedita).
2.6. A proposito
dell'adeguatezza del legame causale, il TCA rileva quanto segue.
Occorre, avantutto,
procedere alla classificazione dell'infortunio occorso, in data 8 aprile 1998,
al ricorrente.
La
dinamica del succitato evento traumatico - così come è stata descritta dal
ricorrente medesimo - risulta dal rapporto ispettivo del 25 giugno 1998 e,
d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:
"
(…).
L'8.4.98 verso le 7 mi stavo recando al lavoro.
In località __________ è capitato l'incidente. Quella notte aveva nevicato
qualche centimetro e la strada si presentava tutta ghiacciata. Io viaggiavo
adagio su strada quasi pianeggiante. Quella mattina ci sono stati diversi
incidenti a causa del ghiaccio.
Mentre io viaggiavo normalmente, sono stato
investito (come da schizzo in atti firmato anche dal responsabile
dell'incidente) dall'auto del signor __________.
__________ è finito sulla mia corsia dopo aver
tentato di frenare (un auto gli aveva fatto dei segnali luminosi per avvisare
che più oltre c'era stata una collisione tra due macchine).
Fatto sta che io mi sono trovato (come da
schizzo) con l'auto girata un po’ verso destra, incastrata tra il guard-rail e
l'auto di __________ messa di traverso.
Ricordo che a seguito dell'urto sono finito con
la tempia sinistra contro la portiera di sinistra, Sono anche stato un po’
sballottato a livello della schiena e del collo.
Le portiere della mia auto sono state sfasciate.
L'abitacolo non è comunque rientrato.
È intervenuta l'ambulanza per portare in ospedale
una ragazza passeggera dell'auto investitrice.
Sono intervenuti i Carabinieri di __________ e.
Io non ho preso multe.
__________ ha riconosciuto la sua colpa.
__________ non andava a velocità sostenuta appunto a causa delle condizioni
della strada.
Però l'urto è stato di una certa intensità.
La mia auto ha riportato danni per Lit. 13
milioni e mezzo. A causa dell'elevato importo di riparazione, l'auto non è
stata riparata. La __________ mi ha pagato Lit. 9 milioni circa, per i danni
materiali.
(…).
Sono riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo.
Mi sentivo stordito. Ho collaborato nell'aiutare a liberare la ragazza ferita.
Quindi sono stato portato a casa da un signore di __________.
Siccome non stavo bene e avevo mal di testa, male
al collo e alla schiena, mi sono fatto portare da un giovane all'ospedale di
__________.
L'8.4.98 sono stato visto solo al Pronto
Soccorso.
Siccome poi la situazione non andava bene, sono
stato ricoverato dal 9 al 12.4.98, sempre all'Ospedale di __________ "
(doc. _).
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a
__________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra
quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità
al limite della categoria degli infortuni leggeri.
A mero
titolo di raffronto, si ricorda che il TFA, in una ormai costante
giurisprudenza, classifica fra gli infortuni di grado medio, al limite però
della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, gli incidenti della
circolazione stradale in cui vi è stato un tamponamento fra due autovetture
(cfr. STFA 21.6.1999 in re E., 20.3.1998 in re K., 6.6.1997 in re D., tutte
inedite).
Lo
scrivente TCA ha proceduto ad un identica classificazione in una sentenza del 4
maggio 1999 nella causa F., inc. 35.1998.73+82, riguardante un incidente della
circolazione in cui l’assicurato ha perso il controllo della propria
autovettura, andando a cozzare, con la ruota anteriore sinistra, contro un
muretto di sostegno, il tutto ad una velocità dichiarata di soli 20 km/h. A
seguito dell’urto, l’assicurato ha battuto il capo, prima, contro il parabrezza
e, in un secondo tempo, contro il tetto del veicolo, riportando una distorsione
cervico-dorsale.
D'altro
canto, la nostra Alta Corte federale è giunta a questa conclusione in una
sentenza del 24 ottobre 1994 nella causa P., U64/94, concernente un assicurato,
circolante su un’autostrada, che, a causa del fondo innevato, ha sbandato con
la propria autovettura ed è andato a sbattere contro un muro in cemento. In
tali circostanze, l’assicurato ha poi urtato il capo fra il piantone dello
sterzo e la carrozzeria, riportando un "colpo di frusta" alla colonna
vertebrale e lombare.
Il
giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.1.3.. Per
ammettere l’adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, la
presenza di tutti i fattori elencati o la particolare intensità dei fattori
effettivamente intervenuti.
Va
immediatamente rilevato che nella discussione riguardante l'adeguatezza, vanno
considerati esclusivamente quei disturbi di natura organica che si
trovano in una relazione di causalità naturale (ed adeguata) con l'infortunio
del novembre 1992 (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409 e 1993 U166 p. 94 consid. 2c e
riferimenti).
Perciò -
con riferimento alle conclusioni di cui al considerando 2.5. - non si potrà
tenere conto dei disturbi a livello lombare e cefalico, dei disturbi a
carattere neuropsicologico nonché, ovviamente, delle turbe psichiche. Le cervicalgie
potranno essere considerate unicamente nella misura in cui il trauma subito l'8
aprile 1998 le ha rese temporaneamente (per alcuni mesi) manifeste.
Tenuto
conto di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene che nessuno dei criteri di
rilievo è, in casu, soddisfatto.
In simili
circostanze occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ è
portatore: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
Non è
pertanto censurabile il fatto che l'__________ abbia negato la propria
responsabilità a dipendenza delle turbe psichiche lamentate dal ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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