AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.30
Data decisione, Autorità:
28.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00030
rs/nh
Lugano
28 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 gennaio 2001 emanata
da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 3 ottobre
2000 l'autovettura guidata da __________, durante una manovra di sorpasso, ha
colliso in un primo tempo con il veicolo che la precedeva e in seguito con il
muro sulla sua destra.
In tale
incidente, __________ ha riportato un'importante riduzione della mobilità della
colonna cervicale e dolenzia locale in sede dorsale.
1.2. La
__________ ha assunto il caso.
Appurato
che l'incidente era da ricollegare a una manovra azzardata dell'assicurata, e
meglio a un sorpasso in curva con il conseguente ingiustificato mancato
rispetto della linea di sicurezza, l'assicuratore LAINF, con decisione del 17
novembre 2000, ha ridotto le prestazioni in contanti di indennità giornaliera
del 20%.
L'opposizione
interposta dall'assicurata è stata respinta con decisione 24 gennaio 2001.
1.3. L'assicurata,
rappresentata dalla __________ Protezione giuridica, ha presentato tempestivo
ricorso contro tale decisione, postulando:
"
La decisione su opposizione 24 gennaio 2000
della __________ è annullata.
- In via principale
E' riconosciuto alla signora __________ il diritto alle
prestazioni senza riduzione.
-
In via subordinata La riduzione delle prestazioni assicurative
è stabilita nella misura del 10%.
-
In entrambi i casi spese e ripetibili protestate." (Doc.
_)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurata ha in particolare rilevato:
"
(…)
- L'art. 37 LAINF sancisce al cpv. 2 la facoltà dell'assicuratore
di ridurre le prestazioni dovute qualora l'infortunato abbia provocato
l'infortunio per negligenza grave.
La grave negligenza è imputabile a chi viola le più elementari
norme della prudenza.
La gravità della negligenza viene commisurata in relazione
alle peculiarità dell'incidente. La riduzione deve corrispondere alla misura
della colpa.
" Die
Kürzung von Versicherungsleistungen nach Art. 37 Abs. 2 UVG erfolgt nach Massgabe
des Verschuldens" ATF 114 V 315.
- Da quanto sopra esposto emerge, senza dubbio, che l'assicuratore
LAINF è autorizzato ad effettuare una riduzione delle prestazioni assicurative,
qualora ritenga, sulla base delle circostanze in cui si è verificato il
sinistro, che lo stesso sia da imputare a una grave negligenza delle norme
della legge circolazione stradale. Di conseguenza può decidere, secondo il suo
libero appezzamento la misura della riduzione.
E' altrettanto evidente che la decisione e l'apprezzamento
dell'assicuratore, debbano essere adeguati al grado di responsabilità, e che
per giudicarne l'adeguatezza bisogna tener conto dei principi giuridici
applicabili alla materia.
- Secondo la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni,
un'eventuale riduzione delle prestazioni LAINF oscilla generalmente tra il 10 %
e 20 % in caso di incidenti della circolazione.
Una casistica ricca è contenuta nella ATF 114 V 315 che
premette:
" Bei
der Unangemessenheit geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid,
den die Behörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen
Rechtsprinzipien in einen konkreten Fall getroffen hat, nicht
zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen."
Fra i casi elencati, i seguenti:
‑ riduzione del 10 % a
seguito di sorpasso alla velocità di ca. 80 km/h malgrado traffico in senso
inverso
‑ riduzione del 10 % per
una momentanea disattenzione rispettivamente valutazione errata della
situazione di fatto e di diritto.
- Nel giudicare la presente fattispecie si deve pertanto tener
conto di tutte le circostanze, delle modalità di sinistro, e delle conseguenze
dello stesso per la ricorrente, e ciò in rispetto del principio della
eguaglianza.
La sentenza soprammenzionata recita infatti:
" Auch
ist, den Bestrebungen der Verwaltung, bzw. der Versicherer Rechnung zu tragen,
die darauf abzielen, durch interne Weisungen, Richtlinien, Tabellen, Skalen,
usw. eine rechtsgleiche Behandlung der Versicherten zu gewährleisten."
- L'incidente del 3 ottobre 2000 è evidentemente da mettere in
relazione al sorpasso effettuato dalla ricorrente.
Bisogna tuttavia tenere conto di tutte le circostanze del
momento ed in particolare che la signora __________ è stata indotta a una
momentanea errata valutazione dall'andatura insicura della vettura che la
precedeva.
Accortasi poi del sopraggiungere della vettura in senso
inverso ha cercato di porvi rimedio rientrando sulla sua destra. Quest'ultima
manovra che ha in pratica avuto come conseguenza la collisione, prima con
l'auto che precedeva e in seguito con il muro rappresenta il tentativo estremo
di evitare il peggio.
PROVE: documenti
- La signora __________ è stata oggetto di una procedura di multa
e una procedura amministrativa di revoca della licenza.
Dalla risoluzione di multa datata 3 ottobre 2000, risulta che
nella fattispecie è stata ravvisata una violazione dell'art. 90 cifra 1 della
Legge circolazione stradale. Non le è stata perciò contestata la violazione del
paragrafo 2 dello stesso articolo, la cui applicazione è sempre determinata da
colpa grave.
Dice a questo proposito Bussy & Rusconi a pag. 684, art.
90 4.2
" Distinction
avec l'infraction réprimée au ch. 1.
Pour que la violation
d'une règle de la circulation tombe sous le coup de l'art. 90 ch. 2, il faut:
a) qu'elle soit grave…"
e più sotto alla nota 4.4.
" le
TF a posé que la violation grave supposait une faute grave (critère subjectif),
et, en cas de négligence, une négligence grave: comportement sans scrupule ou
lourdement contraire aux règles de la circulation, une faute particulièrement
intense."
L'Ufficio Giuridico di __________ non ha ravvisato nel
comportamento della ricorrente una negligenza grave.
Ne consegue che gli stessi criteri debbano essere considerati
anche dall'assicuratore LAINF nella sua decisione di applicare o meno l'art. 37
LAINF e nella valutazione della portata dell'eventuale riduzione.
- Si rileva, a titolo abbondanziale, che la signora __________ ha
già pagato, pesantemente la sua imprudenza.
Danni materiali (danno totale alla vettura) e corporali,
aggravamento dei premi r.c. e casco, sanzione penale e revoca della licenza di
circolazione di 2 mesi.
- Per quanto sopra esposto si ritiene che nel caso che ci occupa
la portata della negligenza della signora __________ non giustifichi una
riduzione delle prestazioni assicurative, e che comunque la decurtazione non
sia adeguata alle circostanze." (Doc. _)
1.4. L'interessata,
il 25 aprile 2001, ha inviato il seguente scritto:
"
Fatti
La sottoscritta lavorava e lavora tuttora come
parrucchiera presso la __________ e per tramite della ditta è assicurata contro
gli infortuni professionali e non professionali con la spett.le __________.
In data __________ho avuto un incidente della
circolazione con la mia auto a seguito di qualche problema dell'auto o del
fondo stradale non sono riuscita a governare il veicolo, resami conto che non
riuscivo a fermarlo, senza tamponare l'auto che mi precedeva d'istinto per
evitare un danno ancor piu' grave ho dovuto sorpassare l'auto che mi precedeva
collidendo pero' poi con l'auto che veniva da senso inverso.
In concreto il sinistro non è stato
consapevolmente causato, è stato una sequenza di decisioni immediate che hanno
portato ad evitare un sinistro ben più grave per causarne uno meno grave,
comunque assolutamente senza intenzionalità.
A seguito del sinistro anzidetto ho riportato
delle contusioni che mi hanno costretta ad un periodo d'inabilità lavorativa.
Il persistere da parte dell'assicurazione
__________ nel ridurre le prestazioni del 20% del salario mi costringe a questo
ricorso, tenuto conto che questa copertura non è derivante da un'assicurazione
privata, bensì la perdita di salario in relazione ad un rapporto di lavoro con
__________ che copre gli infortuni professionali e non professionali. Ho pure
interpellato il datore di lavoro che mi ha interamente anticipato, il salario
senza riduzione, lo stesso mi ha riferito che: nella polizza con la compagnia
non è indicata alcuna limitazione e tantomeno l'art. 37 cpv. 2, so che l'art.
37 cpv. 2 esiste nella legge Federale ma non in polizza e nemmeno nelle
disposizioni allegate alla stessa, inoltre il predetto art. non e' di semplice
interpretazioni circa la "gravità" e quantomeno non è correlato in
alcun modo a casi legati a rapporto di lavoro come dipendente. In virtu' di
quanto sopraesposto e di un rimborso al datore dì lavoro di quanto anticipatomi
il che mi causerebbe non pochi problemi economici,
CHIEDO: a
codesto Tribunale
di annullare la decisione della spett.
__________, ed a riconoscere l'indennita' totale come da contratto
d'assicurazione, collettivo per perdita di salario." (Doc. _)
1.5. Nella sua
risposta del 10 maggio 2001 l'__________ ha chiesto di respingere integralmente
il ricorso e ha osservato:
"
ad 1. agli atti
ad 2. parzialmente
contestato
La descrizione dell'accaduto appare,
indiscutibilmente, sbrigativa. Infatti, dalla lettura del rapporto di polizia
si può evincere che la reale causa dell'incidente dev'essere fatta risalire
alla velocità eccessiva e alla conseguente perdita del controllo del veicolo.
Questa precisazione appare doverosa atteso come controparte descriva il fatto
limitandosi a dire che teatro dell'incidente era una curva (!) con visuale
limitata. Pure degna di nota è l'affermazione della signora __________ che con
scritto 25 aprile 2001, indirizzato al codesto lod. Tribunale, in merito al
proprio incidente così si è espressa: "a seguito di qualche problema
dell'auto o del fondo stradale non sono riuscita a governare il veicolo".
Inspiegabilmente ... entrambe le versioni sono assolutamente silenti circa la
velocità con cui la signora __________ procedeva.
A mente della __________ ‑ non solo ‑ la velocità dev'essere
adeguata alle condizioni della strada, ma pure, dalle versioni date dalla
controparte scaturisce che il sorpasso della signora __________ ha avuto luogo
su di un tratto di strada caratterizzato da una curva e dunque con una
visibilità, giocoforza, limitata, con un fondo stradale alterato o forse con un
veicolo non in perfetto stato di marcia. A tutti gli effetti, la ricorrente ha
passato sotto silenzio che il tratto di strada cantonale __________ ‑
__________ è molto trafficato nonchè caratterizzato da diverse curve che
impongono prudenza, più precisamente, sarebbe pericoloso confondere detto
tragitto con l'autodromo di Monza.
Prove: documenti,
testi, si richiamo l'intero rapporto di polizia, perizia
ad. 3 agli atti
ad. 4 agli atti
ad. 5 agli atti con la precisazione
seguente
Ci mancherebbe che un incidente di questo tipo
fosse stato causato intenzionalmente.
Prove: come sopra
ad. 7 ‑ 9 recisamente contestato
Pacifica l'esistenza del diritto
dell'assicuratore LAINF a procedere ad una riduzione delle prestazioni
assicurative: a tal proposito, le affermazioni della signora __________ nello
scritto 25 aprile 2001 possono essere tranquillamente tralasciate rilevato come
la __________ non contesti il principio sicchè la discussione si riduce
all'ammontare della riduzione.
La __________ contesta l'ammontare della
riduzione e cioè la percentuale del 20%. Per sostanziare la propria posizione
fa riferimento ad una ricca casistica in materia e precisa che "un'eventuale
riduzione delle
prestazioni LAINF oscilla generalmente tra il
10% e 20% in caso di incidenti della circolazione ".
La posizione della ricorrente necessita la
seguente specifica. Infatti, se rettamente la __________ fa notare che per
giudicare la fattispecie in narrativa bisogna "tener conto di tutte le
circostanze, delle modalità di sinistro, e delle conseguenze dello stesso per
la ricorrente", la stessa __________ ritiene, bontà sua, che
l'incidente è stato originato da un sorpasso che ha avuto luogo a causa "dell'andatura
insicura della vettura che" precedeva la signora __________. Ora,
questa è una tipica affermazione di parte, che non trova nessun riscontro negli
atti che
dunque può essere tranquillamente definita
gratuita.
Per contro, dal rapporto di polizia si evince,
fra l'altro, che la signora __________ conduceva il proprio veicolo in modo
assolutamente imprudente rispetto alla situazione e che se la velocità fosse
stata adeguata la signora __________ avrebbe avuto almeno il tempo necessario
per evitare il concretizzarsi di uno spiacevole incidente.
Inoltre, non bisogna dimenticare che la strada
cantonale __________ ‑ __________ è percorsa giornalmente da centinaia di
veicoli (traffico dei frontalieri) ciò che impone ‑ pure alla signora
__________ sicuramente a conoscenza di
questo particolare ‑ una condotta prudente ed indiscutibilmente più
rispettosa degli altri utenti della strada. La __________ sottolinea più
rispettosa poichè la signora __________ ‑ anche nel suo scritto 25 aprile
2001 ‑ si guarda bene dal menzionare la velocità con la quale percorreva
la
citata strada ma attribuisce, pateticamente, la
cause dell'incidente ad un problema tecnico, oppure, al fondo stradale. Per
fortuna che la lettura del rapporto di polizia dissipa ogni dubbio in proposito
e ciò malgrado il fatto che l'Ufficio giuridico di __________ non ha ravvisato
nel comportamento della signora __________ l'esistenza di una negligenza grave
va pur detto, che "il n'en demeure pas moins qu'en
matière de circulation routière, les peines infligées en pratique, qu'il
s'agisse de leur genre ou de leur quotité, révèlent de grandes disparités, pour
ne pas dire des inégalités de traitement choquantes.
…" (cfr. Bussy & Rusconi, Code suisse de
la circulation routière ‑ commentaire ‑ 1996 ‑ nota 4.1., p.
683).
Sulla base di quanto sopra, la casistica indicata
nella DTF 114 V 315 appare sicuramente interessante, ma inapplicabile alla
presente vertenza poichè il traffico è vieppiù aumentato e pertanto ci si
chiede ‑ visto che la stessa controparte indica come "un'eventuale
riduzione delle prestazioni LAINF oscilla generalmente tra il 10% e 20% in caso
di incidenti della circolazione" se il TFA, ad anni di distanza,
avrebbe ‑ oggi ‑ quantificato delle riduzioni dell'ordine del 10%
rispetto alle fattispecie indicate da controparte. Ora, senza voler certo fare
opera di profeta la tendenza in questo campo è verso l'inasprimento delle
misure e comunque la riduzione effettuata dall'Ente assicuratore qui convenuto
non eccede certo quanto già indicato dalla ricorrente stessa sicchè appare ‑
in questo contesto ‑ equa.
Non da ultimo, le argomentazioni circa i danni
sopportati dalla signora __________ appaiono ininfluenti. Infatti, se la
signora __________ avesse tenuto un
comportamento stradale corretto, non solo, non avrebbe dovuto sopportare delle
sequele d'ordine finanziario (spese di riparazione del proprio mezzo,
aggravamento premio RC / Kasco) ma pure la revoca del permesso di condurre per
ben 2 mesi e la relativa sanzione." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 37 cpv. 1 LAINF se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il
danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad
eccezione delle spese funerarie.
Il cpv. 2
prevede che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave,
le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni
non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi
all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo
delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere
al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite
per superstiti.
Il cpv. 3
sancisce che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in
casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio
commettendo un crimine o un delitto.
Esse sono
ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,
doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua
morte, a rendite per superstiti ovvero se egli muore dei postumi
dell'infortunio.
Il
principio della riduzione per colpa - già presente nell'art. 98 cpv. 1 LAMI -
trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della
struttura della legge (A. Ghélew/O. Ramelet/J.-B. Ritter, Commentaire sur
l'assurance-accidents, Ed. réalités sociales, p. 144ss): si vuole con ciò evitare
che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote
elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento
colpevole di alcuni assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione di prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno
alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p.
144-145).
2.3. Secondo la
giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona
ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe
rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose prevedibili secondo
l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 pag. 228 consid. 2.5.; RDAT
II- 1996 pag. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b;
105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186
consid. 2c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit. p. 147).
L'art. 37
cpv. 3 LAINF per contro presuppone la realizzazione degli elementi obiettivi
costitutivi di un'infrazione, e meglio di un crimine o di un delitto ai sensi
dell'art. 9 CP (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a), ma non necessariamente per
quanto riguarda l'intenzione o la negligenza grave. L'infortunio non deve
forzatamente essere causato in modo colpevole, bensì è sufficiente che esso
avvenga in occasione della commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI
2000 pag. 178; RAMI 1996 pag. 281; DTF 120 V pag. 224 consid. 2c).
Inoltre,
a differenza del cpv. 2., il cpv. 3 prevede, oltre all'eventualità di una
riduzione delle prestazioni in contanti, anche la possibilità di rifiutare le
medesime (cfr. consid. 2.2.).
2.4. Nel campo
della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art.
37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una
violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2
LCStr).
Già
l'inosservanza di una regola elementare - non rispetto di un semaforo,
violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento
della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 343ss) - o di diverse disposizioni
importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza
grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 148; A. Ghélew/J.-B. Ritter, Resumé
et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, pag.
76).
La
nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è infatti più
ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, la quale implica un
comportamento senza scrupoli e particolarmente contrario alle norme, ovvero una
colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 pag. 281; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V
305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, ad art. 37 LAINF, pag. 171).
Non
sempre è possibile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da
quella leggera.
Quest'ultima
può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza
scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali
comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente
colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (Ghélew/Ramelet/Ritter, op.
cit., p. 148).
2.5. Come visto a
titolo esemplificativo al considerando precedente, il fatto di non avere
allacciato la cintura di sicurezza costituisce di massima una colpa grave che
giustifica una riduzione delle prestazioni assicurative ai sensi dell'art.
37 cpv. 2 LAINF (cfr RAMI 1986 343ss consid 2):
" ...stellt
das Nichttragen der Sicherheitsgurten grundsätzlich eine grosse Fahrlässigkeit
dar, welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt , wenn
zwischen einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seine Folgen
eine adäquater Kausalzusammenhang besteht (DTF 109 V 151 Erw 1 mit
Hinweisen)..." (RAMI 1986 347, consid 2)
Il legame
fra il mancato uso di tali cinture e le lesioni va, di regola, ritenuto dato
senza che sia necessario procedere a valutazioni particolari dei singoli casi.
Infatti, secondo il TFA, convincenti esperienze scientifiche hanno provato il
nesso di causalità adeguata fra il mancato uso delle cinture di sicurezza e le
lesioni lamentate:
" ...Wie
das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 109 V 150 unter Hinweis auf
einschlägige Untersuchungen ausgeführt hat, werden Autoinsassen durch richtig
angelegte Sicherheitsgurten wirksam geschützt, sei es dass Verletzungen
überhaupt vermieden werde, sei es dass die Verletzungen weniger schwer
ausfallen als beim Nichtragen der Gurten. Und zwar gilt dies praktisch für alle
Unfallsituationen, insbesondere aber für Frontalkollisionen, welche den
höchsten Traumatisierunsgrad aufweisen, sowie für Seitenkollisionen und
Überschläge. Aufgrund der wissenschaftlich gesicherten Erfahrungen mit
Sicherheitsgurten kann daher im Regelfall auch ohne aufwendige unfalltechnische
und unfallmedizinische Untersuchungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
davon ausgegangen werden, dass Sicherheitsgurten wirksam gewesen wären und dass
Verletzungen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht oder nicht im selben
Ausmass entstanden wären. Im diesem Sinne ist der adäquate Kausalzusammenhang
zwischen dem Nichttragen der Gurten und den erlittenen Unfallfolgen als gegeben
zu betrachten, soweit aufgrund besonderer Unfallumstände nicht das Gegenteil
angenommen werden muss (BGE 109 V 154)" (RAMI 1986 354)
Dunque,
il nesso causale adeguato fra l'omissione e le lesioni deve essere presunto e
tale presunzione può essere rovesciata soltanto "se circostanze
particolari attinenti all'infortunio portano a concludere in senso
contrario".
Nella
sentenza emanata il 19 agosto 1996 nella causa R., pubblicata in RDAT I-1997
pag. 242 seg., il TCA ha deciso, sulla base di quanto stabilito dal TFA, che il
fatto di non aver allacciato la cintura di sicurezza giustifica una riduzione
delle prestazioni. Infatti per ammettere il ruolo causalmente adeguato della
negligenza grave imputabile a un assicurato, è sufficiente poter ritenere che
l'allacciamento della cintura avrebbe diminuito la gravità delle lesioni.
2.6. Per quanto
concerne invece l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha
stabilito che una riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale
disposto, nel caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di
sicurezza e in seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso
inverso provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente
le norme della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta
l'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241 segg.).
Questo
Tribunale in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K., confermata dal TFA
con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994 pag.
192-193, ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in
un caso dove un'assicurata alla guida di un autoveicolo in stato di ebrietà
(1,77%0) aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada
riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti
gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto
ai sensi dell'art. 9 CP.
Il nesso
causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio
era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori
(estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di
alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo esperienza, a causare
la perdita di padronanza di un veicolo.
2.7. Nell'evenienza
concreta risulta dalla documentazione all'incarto che l'assicurata il 3 ottobre
2000 verso le ore 8.00 circolava alla guida della sua automobile da __________
in direzione di __________. Su un tratto di strada in salita e in curva dove è
marcata la linea di sicurezza, la ricorrente ha iniziato a sorpassare il
veicolo che la precedeva. Notando che una vettura giungeva in senso opposto,
per non collidere frontalmente con la stessa, si è spostata sulla destra
urtando la fiancata dell'auto che stava sorpassando. L'automobilista giunto in
senso contrario ha potuto così transitare senza problemi. L'assicurata, dopo il
primo urto, ha perso il controllo del suo veicolo ed ha urtato un muretto sulla
sua destra. Dopo una sbandata ha invaso la corsia di contromano dove ha
terminato la sua corsa (cfr. Informazioni complementari della Polizia
cantonale, doc. _).
Va pure
rilevato che il fondo stradale in asfalto era asciutto, che era giorno e non vi
erano precipitazioni (cfr. doc. _).
L'assicurata
nel verbale di interrogatorio della Polizia cantonale del 3 ottobre 2000 ha
ammesso di aver avuto fretta poiché era in ritardo. Di conseguenza vedendo che
la vettura che la precedeva circolava a velocità moderata, ha deciso di
sorpassarla (cfr. doc. _).
La
conducente del veicolo urtato ha inoltre dichiarato che l'assicurata guidava ad
alta velocità (cfr. doc. _).
Alla
ricorrente è stata inflitta una multa ed è stata oggetto di una procedura
amministrativa di revoca della licenza di circolazione per 2 mesi (cfr. consid.
1.3.).
L'assicurata
sostiene che, visto che l'Ufficio giuridico della circolazione di __________ le
ha contestato unicamente la violazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr., il quale
prevede che chiunque contravviene alle norme della circolazione
contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio
federale, è punito con l'arresto o con la multa, anche l'assicuratore LAINF non
deve ravvisare nel suo comportamento una negligenza grave (cfr. consid. 1.3.).
Tuttavia,
come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), nel campo della circolazione stradale,
perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è
necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle
regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
Già
l'inosservanza di una regola elementare o di diverse disposizioni importanti
della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter,
op. cit., p. 148).
Nel caso
di specie sorpassando la linea di sicurezza in salita e in curva, l'assicurata
ha violato delle regole fondamentali per la sicurezza del traffico (cfr. art.
34 cpv. 2 e 35 cpv. 4 LCStr).
Pertanto
essa ha certamente commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF.
A tale
negligenza inoltre è addebitabile la sopravvenienza dell'incidente e le
conseguenti lesioni riportate dalla ricorrente.
Legittimamente
dunque la __________ ha proceduto alla riduzione delle indennità giornaliere.
2.8. Per quanto
attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la
metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,
doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero
diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF; consid. 2.2.).
Nel
decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener
conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della
gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione
economica e personale (RAMI 1989, p. 368, consid. 2c; Ghélew/Ramelet/Ritter,
op. cit., p. 147).
In tale
apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla
valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V
217; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 147).
Va,
comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento
effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il
giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a
quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U
301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 pag. 178
segg.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 pag. 242;
DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 p. 52ss; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit.,
p. 147).
Nei casi
di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri
giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del
10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 pag. 178
segg.; RDAT I-1997 pag. 243; RDAT II-1996 pag. 256-257; DTF 121 V 40 consid.
3b; DTF 114 V 315; A Ghélew/J.-B. Ritter, op. cit., pag. 76; A. Rumo-Jungo, op.
cit., ad art. 37 LAINF, pag. 174segg.).
In
concreto, il tasso applicato (20%) non presta il fianco a critica alcuna.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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