AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.15
Data decisione, Autorità:
06.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00015
35.2001.00021
mm/sc
Lugano
6 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 7 marzo 2001 e
del 4 aprile 2001 di
-
__________,
-
__________,
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 5 gennaio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
ottobre 2000, __________ - agente __________ e, perciò, assicurato d'obbligo
contro gli infortuni presso la __________ - ha risentito un forte dolore nella
regione del rachide lombare, dopo aver proceduto ad abbattere a spallate la
porta d'entrata dell'appartamento in cui si trovava un individuo da arrestare
(cfr. doc. _).
Accertamenti
radiologici successivamente eseguiti, hanno permesso di mettere in luce la
presenza di un'ernia discale L5-S1 lussata posteriormente con radiculopatia S1
(cfr. doc. _).
ha beneficiato delle prime cure presso l'Ospedale regionale di __________ (doc.
_).
In
seguito, egli è rimasto degente presso la Clinica di riabilitazione __________
durante il periodo 3 novembre-7 dicembre 2000 (doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti, la __________, con decisione formale 7 dicembre 2000,
ha negato la propria responsabilità relativamente al succitato danno alla
salute, facendo difetto tanto un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF quanto
una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc._ ) nonché
dal suo assicuratore contro le malattie, la __________ (cfr. doc._), la
__________, in data 5 gennaio 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto
della sua decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 7 marzo 2001, __________ ha chiesto che la __________ venga
condannata a versare le proprie prestazioni a dipendenza del diagnosticato
danno al rachide lombo-sacrale, affermando quanto segue:
"
(…).
Come già specificato nel mio primo scritto del
15.12.2000 (opposizione in merito a decisione N. _) sono persona che
precedentemente non ha mai sofferto di alcun tipo di mal di schiena. Ho sempre
curato particolarmente la mia forma fisica sia per piacere personale che per
esigenze in seno alla mia attività professionale praticando diverse discipline
sportive tra cui per ultimo il ciclismo che, se mi permette, non è sicuramente
confacente con problematiche legate a disturbi alla schiena.
In data 24.10.2000 unitamente a colleghi di
__________ giudiziaria ci si recava in un appartamento di __________ onde
effettuare l'arresto di una persona. Visto che questa non apriva, ricevevo
l'ordine di abbattere la porta mentre gli altri colleghi assicuravano le
possibili vie di fuga.
Vista la resistenza della porta, questa cedeva
solo dopo più colpi inferti a mezzo della spalla. Preciso che in questi istanti
può risultare fondamentale per l'incolumità di tutti i presenti (compresa la
persona da arrestare) agire nel minor tempo possibile. È chiaro quindi lo
stress a tutti i livelli, sia fisico che psicologico, che viene ad accumularsi
in questi frangenti onde concludere il più repentinamente possibile
l'operazione.
Dopo l'abbattimento della porta ho subito sentito
una forte fitta alla schiena, ma in un primo momento pensavo fosse unicamente
uno strappo a "botta calda". Continuavo quindi a lavorare in ufficio
per alcune ore sino a termine del turno. Solo una volta giunto a domicilio e
dopo essermi coricato rimanevo praticamente immobilizzato accusando forti
dolori alla schiena tanto da richiedere l'intervento dell'autolettiga per il
mio ricovero in ospedale luogo in cui mi si diagnosticava l'ernia discale in
oggetto.
Trovo ora alquanto indecoroso le argomentazioni a
cui si attaccano i Signori della __________ che se ben capito vorrebbero far
valere tutta una serie di articoli di legge in seno alla LAINF che sarebbero in
discordia con la mia funzione di agente di __________.
Acconsento al fatto che un agente di __________ è
consapevole di poter essere confrontato a tutta una serie di circostanze più o
meno a rischio che si discostano alle attività "normali" di un'altra
persona. Rammento comunque che l'abbattimento di una porta non è routine
giornaliera e non vi è un insegnamento preciso a cui l'agente di _________ è
sottoposto durante la sua istruzione.
Queste mie argomentazioni sono fatte unicamente
per "rompere" il castello di sabbia che a mio modo di vedere ha
costruito la __________. Non è assolutamente mia intenzione approfittare di
tale situazione ma semplicemente vincere una vertenza che sono convinto mi
spetti di diritto.
A tale proposito dovrebbero pure esservi dei riscontri da parte della dott.ssa __________ dalla
quale ero in cura presso la Clinica __________."
(I - inc.
35.2001.00015).
1.4. Avverso la
decisione su opposizione 5 gennaio 2001 della __________, la __________ si é
aggravata, con atto di ricorso 4 aprile 2001, innanzi a questo TCA, chiedendo
che l’assicuratore infortuni convenuto venga obbligato a corrispondere a
__________ le prestazioni legali a dipendenza dell’evento del 24 ottobre 2000.
Essa ha
in particolare rilevato:
"
(…)
-
Con
decisione su opposizione del 5.1.01 (come del resto già con decisione formale
del 7.12.00) la ___________ ritiene che le premesse di un infortunio ai sensi
dell'art. 9 cpv. 1 OAINF non siano date in merito all'evento occorso al signor
__________in data 24.10.00. Ciò in particolare in mancanza di un "fattore
esterno straordinario".
-
Dalla
descrizione dell'evento in questione fornita dall'assicurato risulta nel caso
specifico quanto segue: l'assicurato, di professione agente di________, in data
24.10.00 si é recato con un collega uniformato sul luogo dell'infortunio per
procedere a un arresto. Arrivati sul luogo gli agenti hanno trovato la porta
d'entrata chiusa a chiave. Dato che la persona ricercata non intendeva aprire
la porta, il signor __________ ha ricevuto l'ordine di abbattere la stessa. Con
la spalla destra egli ha allora colpito, eseguendo una rotazione del corpo per
produrre maggior forza, 5/6 volte contro la porta fino che la stessa ha ceduto.
Immediatamente dopo l'intervento l'assicurato ha sentito una forte fitta
lombare. Malgrado i dolori egli a continuato a lavorare, in ufficio, fino alle ore
11.00 ca. In seguito, terminato il servizio, il signor __________ si é recato a
casa e si é messo a letto a causa dei dolori. Circa 45 minuti dopo l'assicurato
vista la persistente sintomatologia algica e l'aumento dei dolori ha chiamato
l'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale __________ , dove dopo
diversi controlli (radiografie e TAC) gli é stata diagnosticata un'
"ernia discale lussata posteriormente con radiculopatia S1".
-
Secondo la
definizione legale dell'art. 9 cpv. 1 OAINF é considerato infortunio "l'azione
repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un
fattore esterno straordinario".
-
Che
nel caso in questione in data 24.10.00 un fattore esterno abbia agito
(repentinamente) e in modo lesivo sul corpo dell'assicurato provocando il danno
alla salute in questione ("lombosciatalgia S1 dx, sensitiva
deficitaria, su ernia discale dorso‑laterale dx a livello L5‑S1
con compressione della radice S1 a destra post‑traumatica",
vedi valutazione medica della Dr.ssa __________ del 3.4.01, risposta 1)
risulta chiaramente dalla documentazione medica allegata, in particolare dalla
menzionata valutazione medica della Dr.ssa __________ del 3.4.01, dalla
dinamica stessa del fatto in questione ("abbattimento di una porta a
spallate") e dalla fattispecie menzionata. Tali premesse non vengono
del resto messe in discussione neanche dalla __________.
-
Le posizioni
delle parti divengono infatti (apparentemente) solo per quello che riguarda
l'attributo della "straordinarietà" richiesto dall'art. 9 cpv.
1 OAINF. Contrariamente a quanto sostenuto dalla __________, l'evento in
questione, non può, a nostro avviso venire considerato come un evento "quotidiano
risp. abituale". Un fattore esterno é considerato straordinario quando
eccede, nel caso particolare, l'ambito degli eventi che possono essere
considerati, oggettivamente, come quotidiani o abituali (DTFA 118
V 61 e 121 V 38).
L'azione
in questione ("sfondamento di una porta a spallate") deve
essere considerata, a nostro avviso, come un evento che supera chiaramente
l'ambito del quotidiano e dell'usuale, ciò del resto anche in considerazione
dell'attività svolta dall'assicurato (agente di __________). Anche per un
agente di __________ non rappresenta infatti un evento "quotidiano o
abituale" l'abbattere una porta d'entrata chiusa a spallate.
- Il
fattore esterno straordinario é rappresentato nel caso specifico dai ripetuti,
violenti colpi subiti dall'assicurato durante l'azione stessa. La dottrina
e la giurisprudenza sono del resto unanimi nel considerare in genere "un
colpo" ("Schlag") contro il corpo umano come un fattore
esterno straordinario anche qualora lo stesso non provochi delle ferite esterne
(vedi a proposito A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 165 e RAMI 1996, U 253, p. 203‑204, cons. 4b‑c). L'unica
differenza tra il caso in questione e casi analoghi di colpi subiti da un
assicurato sul lavoro é rappresentata del resto dal fatto che il signor
__________a, conformemente all'ordine impartitogli, ha volutamente cercato tale
impatto. A tale riguardo va però debitamente segnalato che l'elemento
dell'involontarietà, richiesto dall'art. 9 cpv. 1 OAINF, si riferisce
unicamente al danno alla salute e non all'azione che conduce alla lesione stessa
(vedi a proposito A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2. Edizione,
Basilea 1994, p. 348; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.
Edizione, Berna 1997, p. 71 e DTFA 115 V 152). Nella decisione su opposizione
del 5.1.01 la _______ confonde evidentemente le menzionate premesse, quando si
richiama alla volontarietà dell'azione per negare la straordinarietà
dell'evento (vedi cons. 6, p. 4). La volontarietà e la straordinarietà sono
infatti delle premesse ben distinte e specifiche della fattispecie
dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.
Il
solo fatto che l'azione sia stata compiuta volontariamente dall'assicurato
non implica pertanto, contrariamente a quanto suggerito dalla __________, che
la stessa debba essere ritenuta a priori come un evento "quotidiano o
abituale". La giurisprudenza é del resto ricca di decisioni
concernenti sforzi volontari che, date le premesse specifiche, vengono
ritenuti senz'altro come "straordinari". Ciò vale in
particolare per la prassi concernente il cosiddetto "sforzo straordinario",
applicabile p.es. nel caso di un lavoratore che alza un peso eccessivo.
- Proprio
la menzionata prassi dimostra del resto in modo chiaro quale sia il termine di
paragone da prendere in considerazione per valutare la "straordinarietà"
di un evento (uno sforzo viene ritenuto "straordinario" se
chiaramente superiore agli sforzi abituali di una persona tenuto conto della
sua attività professionale e privata): l'azione specifica deve essere messa in
relazione, in modo generico, al campo d'azione risp. all' "ambito di
vita" nella quale essa si svolge (ambito lavorativo risp. privato
dell'assicurato). Il campo d'azione risp. l'ambito di vita é rappresentato nel
caso specifico dall'attività professionale di un agente di _______ e non
dall'atto in questione (= "l'atto di sfondare una porta a
spallate"). L'azione in questione ("sfondamento di una porta a
spallate") deve venire considerata pertanto, per i motivi menzionati
al punto IV.5, come un evento inusuale.
Non
appare lecito del resto il confronto proposto dalla __________ con il decorso
tipico di questo tipo di azione (vedi cons. 6, p.3 della decisione). Ciò a
maggior ragione visto che confrontando il decorso di un'azione inusuale nel
caso concreto (= lo sfondamento della porta a spallate") con il
decorso tipico di un tale tipo d'azione (= "l'atto di sfondare una
porta a spallate") la stessa risulta praticamente sempre "usuale"
(allo stesso risultato si giunge infatti probabilmente anche confrontando un
incidente stradale con il classico decorso di un incidente stradale). A tale
riguardo va anche segnalato, che la premessa del "decorso non
programmato" di un evento (risp. movimento) é richiesta dalla
giurisprudenza LAINF in modo particolare nell'ambito della prassi concernente i
casi di "movimenti scoordinati" (vedi a proposito A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 166). Quest'ultima
prassi é stata sviluppata in special modo per i casi in cui non vi é nessun
fattore esterno che agisce direttamente sul corpo umano (l'esempio tipico
di "movimento scoordinato" é rappresentato infatti da un
movimento improvviso e inusuale fatto per esempio per evitare una caduta ecc.).
Il fattore esterno é rappresentato in questo caso del resto dal "cambiamento
tra corpo e mondo esteriore". Tale "cambiamento" é ritenuto
straordinario qualora l'azione si sia svolta in maniera non programmata ("programmwidrig")
oppure in circostanze esterne evidenti ("sinnfällig").
Nel caso in discussione il movimento si é svolto a nostro avviso in circostanze
esterne evidenti ("sinnffällig") visto che un fattore
esterno (= i "colpi" risp. la resistenza della porta e l'influsso
meccanico dalla stessa sul corpo) ha agito direttamente sul corpo umano risp.
sul decorso del movimento stesso (vedi a proposito anche DTFA 99 V 138, cons.
1: "Vor allem muss die unmittelbare Ursache der Schädigung unter
besonders sinnfälligen Umstländen (z.B. Ausgleiten, Schlag) gesetz
worden sein"). Per questo motivo non vi é bisogno, nel caso specifico,
di un ulteriore elemento straordinario come per esempio di un decorso non
programmato. Il movimento ai sensi della prassi concernente il movimento
scoordinato è rappresentato infatti nella fattispecie dall'azione svolta
dall'assicurato nell'atto di sfondare la porta ("movimento di torsione").
Il normale decorso di questo movimento viene influenzato in maniera evidente
risp. non programmata (perché non controllabile) dalla resistenza
esercitata della porta. Alla stessa conclusione giunge del resto anche lo
specialista interpellato dalla __________, la Dr.ssa __________, la quale
conferma espressamente l'idoneità dell'evento in questione a causare la
sintomatologia presentata, ritenendo che "uno sforzo fisico violento
in torsione del rachide é suscettibile di provocare la lesione e la
sintomatologia che ne sono derivate, come sopra descritto" (risposta
5). Per i motivi menzionati la ricorrente é pertanto dell'avviso che nel caso
specifico siano dati a tutti gli effetti anche i presupposti legali per una
presa a carico del caso da parte della __________ come infortunio ai sensi
della prassi concernente il "movimento scoordinato".
-
Non
da ultimo bisogna inoltre rammentare che la premessa della straordinarietà é
stata introdotta con l'unico scopo di distinguere l'infortunio dai cosiddetti "molteplici
piccoli insulti della vita quotidiana, che come tali sono totalmente
incontrollabili, e che pertanto vengono tenuti in considerazione solo in
aggiunta di qualcosa di particolare" (P. Piccard, Haftpflichtpraxis
und soziale Unfallversicherung, Zurigo 1917, p. 27 s., citato in A. Bühler, Der
Unfallbegriff, in: Haftpflicht‑ und Versicherungsrechtstagung 1995, San
Gallo 1995, p. 234). E' nostro parere che l'azione ris. l'evento in discussione
non possa venir considerato in alcun modo come uno dei "molteplici
piccoli insulti della vita quotidiana". L'evento in questione non può
del resto neanche venire paragonato "all'influsso delle forze
centrifugali che vengono esercitate durante un giro di piacere su un treno in
un parco divertimenti" (vedi decisione del TFA del 13.5.96 = RAMI
1996, U 253, p. 199 ss.; alla quale fa più volte riferimento la decisione su
opposizione della _______). Nella fattispecie va del resto tenuto debitamente
conto anche delle circostanze specifiche nelle quali si é svolta l'azione in
questione (azione eseguita su ordine, in una situazione di tensione e con la
necessità di agire immediatamente e senza indugio). A tale proposito rimandiamo
alle argomentazioni fatte valere dal signor _________ nella sua opposizione del
5.12.00 e nel suo ricorso del 7.3.01.
-
Nel
caso specifico la tesi dell'infortunio é confermata risp. sostenuta in
modo chiaro anche dalla valutazione medica della Dr.ssa __________ del 3.4.01
(vedi a proposito della possibilità di dimostrare risp. sostenere tramite documentazione
medica la tesi dell'infortunio in particolare RAMI 1990, U 86, p. 51, cons. 2,
e RAMI 1996, U 253, p. 203, cons. 4b). La Dr.ssa _______ ritiene infatti
dimostrata secondo il criterio di verosimiglianza preponderante una relazione
causa‑effetto tra "lo sforzo fisico violento in torsione del
rachide" e l'apparizione di dolori lombari acuti con irradiazione
algica immediata nell'arto inferiore, "oggettivata alla CT‑Scan
per un'ernia discale dorso-laterale destra" (risposta
3), e diagnostica un'ernia discale d'origine post‑traumatica (risposta
1). Lo stesso medico valuta inoltre l'evento in questione come un evento "suscettibile
di provocare le lesione e la sintomatologia" in questione e conferma
in modo esplicito anche l'assenza di "turbe degenerative
particolari" (risposta 4).
(…)"
(I - inc.
35.2001.00021).
1.5. Con risposte
di causa 17 maggio 2001, la __________ ha postulato un'integrale reiezione dei
due gravami, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (cfr. IV - inc. 35.2001.00015 + 21).
1.6. In replica,
la __________ ha chiesto il rimborso, da parte della __________, del costo del
referto 3 aprile 2001 allestito dalla dott.ssa __________ (cfr. VI - inc.
35.2001.00021).
Da parte
sua, la __________ ha contestato la pretesa fatta valere dall'assicuratore
malattie ricorrente (cfr. X - inc. 35.2001.00021).
1.7. In data 17
settembre 2001, alla presenza delle parti, il Giudice delegato ha sentito
__________, Commissario di __________ (XIV).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione a sapere se __________ è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, di una lesione corporale
parificata ai postumi di un infortunio.
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.;
116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi
la morte".
2.5. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il
giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli
stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una
lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid.
4b).
2.7. In concreto,
__________ - in occasione del colloquio 14 novembre 2000 con un ispettore della
__________ - così ha descritto l'evento occorsogli il 24 ottobre 2000:
"
Signor __________, nato il __________, è agente
di __________ cantonale dal 1991.
Il giorno 24.10.2000 si è recato con 1 collega
uniformato + 3 della PS per procedere all'arresto di una persona.
Arrivato a casa dello stesso, __________ a
__________, hanno trovato la porta chiusa a chiave.
Dato che la persona ricercata non intendeva
aprire la porta, secondo ordini ricevuti dal responsabile della __________,
signora __________, gli è stato ordinato d'abbattere la stessa.
Secondo procedura ha quindi provveduto e con la
spalla dx ha colpito 5/6 volte contro la porta. Alla fine la stessa ha ceduto.
Per colpire la porta vi è una rotazione del corpo
(fatto metodicamente per produrre più forza).
Al termine di questa procedura ho sentito una
forte fitta alla parte lombare della schiena." (doc. _).
Identica
descrizione la si trovava peraltro contenuta nell'annuncio d'infortunio del 1°
novembre 2000 (cfr. doc. _).
Assodato
che, in data 24 ottobre 2000, il ricorrente ha accusato un forte dolore a
livello della colonna lombo-sacrale, immediatamente dopo aver abbattuto a
spallate la porta d'entrata di un appartamento, lo scrivente TCA deve esaminare
se vi è o meno stato l'intervento di un fattore straordinario.
A mente
della __________ ciò non è stato il caso, giacché "… non è certo fatto
inusuale né straordinario, per un agente di_________ , di dover abbattere una
porta a spallate; dev'essere anche ammesso che rientra fra i vari e numerosi
compiti di un agente di _______ anche quello di abbattere in tal modo una porta
chiusa. Non sempre é infatti possibile far capo - per evidenti ragioni -
all'artigiano specializzato! Nemmeno è preteso che l'abbattimento di una porta
a spallate debba avvenire ogni giorno: semplicemente, si ribadisce che è fatto
che ricorre nell'ambito dell'attività di un agente di________, per cui non si
può certo parlare di straordinarietà o di fatto inusuale" (cfr. IV, p. 5).
La tesi
difesa dall'assicuratore LAINF convenuto è avversata dalla __________, secondo
la quale "… l'azione in questione ("sfondamento di una porta a
spallate") deve essere considerata, a nostro avviso, come un evento
che supera chiaramente l'ambito quotidiano e dell'usuale, ciò del resto anche in
considerazione dell'attività svolta dall'assicurato (agente di __________).
Anche per un agente di _________ non rappresenta infatti un evento "quotidiano
o abituale" l'abbattere una porta d'entrata chiusa a spallate"
(cfr. I, p. 6).
ha, da parte sua, sviluppato dei concetti analoghi, affermando che, citiamo:
"acconsento al fatto che un agente di __________ è consapevole di poter
essere confrontato a tutta una serie di circostanze più o meno a rischio che si
discostano dalle attività "normali" di un'altra persona. Rammento
comunque che l'abbattimento di una porta non è routine giornaliera e non vi è
un insegnamento preciso a cui l'agente di ________ è sottoposto durante la sua
istruzione" (I, p. 2).
Allo
scopo, segnatamente, d'ottenere maggiori ragguagli a proposito delle mansioni
che un agente di ________ è normalmente chiamato a compiere nell'ambito della
propria funzione, il Giudice delegato, in data 17 settembre 2001, ha sentito
quale teste __________, __________ di polizia giudiziaria, presente, fra
l'altro, in occasione della nota operazione del 24 ottobre 2000.
Questo il
contenuto del relativo verbale d'udienza:
"
(…).
Ricordo che in occasione di un'azione di ________
il sig. _________ si è procurato un danno alla salute.
Consisteva nella perquisizione di un appartamento
nel quale vi era una persona che dovevamo arrestare.
Per svolgere questo tipo di operazione, vista
anche la nota carenza di personale, non disponiamo sempre di agenti addestrati
per questo scopo. Ogni agente in servizio può essere chiamato a seconda delle
circostanze a demolire una porta. Il sig. __________ è un agente uniformato.
Soprattutto quando dobbiamo agire con urgenza tutti gli agenti sono autorizzati
ad effettuare un'operazione come quella svolta dal sig. __________. In caso di
rifiuto di aprire la porta, essa deve venire sfondata. In presenza di un ordine
di perquisizione del procuratore Pubblico noi dobbiamo sfondare le porte.
Trattandosi di caso urgente non possiamo certo chiamare l'artigiano
specializzato. Posso dunque dire che si tratta di azioni abbastanza frequenti.
Nel caso specifico sono stata io a dare l'ordine
al collega __________ di sfondare la porta.
(…).
L'avv. __________ chiede se
è abituale demolire una porta a spallate. La teste risponde che quando c'è il
tempo si usano evidentemente altri metodi, ma quando si deve agire con urgenza
(magari anche per salvare delle persone) si agisce come si può e cioè si può
demolire una porta a spallate e/o pedate." (XIV).
Nel corso
della stessa udienza, __________ ha dichiarato d'aver fatto parte, nel passato,
dei corpi speciali della polizia e, pertanto, d'aver ricevuto una particolare
istruzione. Egli ha inoltre precisato che, citiamo. "… gli era capitato
già diverse volte di abbattere delle porte ma che in quell'occasione
[l'operazione del 24.10.2000, n.d.r.] i colpi abituali non sono bastati, vista
la sua consistenza, e ha dovuto effettuarne in numero maggiore" (cfr.
XIV).
2.8. Nella
presente fattispecie, nessuno pretende che, nel compiere la nota azione di
sfondamento della porta, __________ sia scivolato, inciampato oppure ancora
abbia compiuto un movimento di riflesso per evitare una caduta (cfr. RAMI 1999
U 333, p. 199 consid. 3c/aa e U 345, p. 422 consid. 2b).
Chiamata
dunque a pronunciarsi esclusivamente sulla qualifica da dare allo sfondamento
della porta, questa Corte è dell'avviso che l'episodio del 24 ottobre 2000 non
sia stato segnato da alcun fattore straordinario, nella misura in cui non si è
ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali per un agente di_________.
In questo
ordine d'idee, si deve considerare - innanzitutto che, a detta della teste
__________, le operazioni di sfondamento di porte sono "abbastanza
frequenti" (cfr. XIV, p. 2) e che questa circostanza è stata confermata
dallo stesso ricorrente, il quale ha esplicitamente riconosciuto d'averne già
dovuto abbattere diverse nella sua carriera (cfr. XIV, p. 3).
Inoltre e
soprattutto va considerato il fatto che __________ deve essere certamente
ritenuto un agente sperimentato: in effetti, egli
fa parte della __________ dal gennaio del 1991 e nel passato, per sua stessa
ammissione, é persino appartenuto ai corpi speciali della medesima, ricevendo
così un particolare addestramento (cfr. doc. _).
D'altra
parte, l'assicurato, così come emerge dal suo atto d'opposizione 15 dicembre
2000, era dotato di un'eccellente forma fisica, grazie alla pratica di diverse
discipline sportive (cfr. doc. _: "sono una giovane persona, se così si
può ancora definire, che ha sempre praticato diverse attività sportive. Ho
quindi sempre mantenuto un eccellente stato fisico anche in seno alla mia
attività di agente di __________ che spesso deve confrontarsi a situazioni imprevedibili,
soggette a rischio dove la salute fisica può giocare un ruolo non
indifferente").
In simili
condizioni, facendo difetto il fattore esterno straordinario, all'avvenimento
in discussione va senz'altro negato il carattere d'infortunio (cfr. consid.
2.3. e 2.5.).
All'insorgente
non può essere di nessun soccorso l'affermazione secondo cui, nell'evenienza
concreta, dovette effettuare un numero di spallate maggiore (5-6 spallate, cfr.
doc. _) a quello normalmente necessario per abbattere una porta (cfr. XIV, p.
3).
Dalle
tavole processuali non risulta affatto che la porta sfondata da __________ il
24 ottobre 2000, presentasse una consistenza inconsueta (ad esempio, poiché,
contrariamente alle apparenze, si trattava di una porta blindata), di modo che
il semplice fatto d'aver dovuto compiere qualche spallata in più di quello che
l'assicurato ritiene essere il consueto, non permette ancora di qualificare
come straordinario l'evento qui in parola.
Il TCA -
benché ciò non abbia ormai più alcuna influenza sull'esito della presente
vertenza - non può esimersi dal dichiarare infondata la tesi dell'assicuratore
secondo la quale __________ si sarebbe procurato volontariamente il danno alla
salute (cfr. IV, p. 5, pto. f).
In
effetti, dottrina e giurisprudenza insegnano che la volontarietà deve riferirsi
al danno alla salute. Ciò non è
manifestamente il caso, se una persona compie sì volontariamente una
determinata azione, ma non vuole comunque il danno alla salute oppure la morte
che ne scaturisce (cfr. RAMI 2000 U385, p. 267 consid. 3 b/aa; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 174 e giurisprudenza ivi citata).
2.9. Infine, va
rilevato che il TFA ha già avuto modo di negare che l’ernia del disco possa
essere ritenuta una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U58, p.
376 consid. 2c; STFA 14.2.2000 in re B. c/ Winterthur Assicurazioni, consid. 5,
U238/99).
2.10. Per quel che
riguarda la pretesa di rimborso del costo del referto allestito dalla dott.ssa
__________ il TCA osserva quanto segue.
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i
fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle
risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame
ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi,
addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.
In una
sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale
ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia
medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura d'opposizione, le
cui risultanze, nella procedura contenziosa successiva, avevano indotto il TCA
a predisporre una perizia giudiziaria, precisando segnatamente che:
"
(…) si deve ritenere che l'interessato, per
tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto
obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che
permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui
realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario
alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,
che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato
oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di
significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata
non poteva causare alcun disturbo.
Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre
1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. _____. devono essere
ritenuti perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti
medici ai sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del
presente giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il
perito giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune
ricerche -, sia giunto alle medesime conclusioni dell' in merito alla
sopravvenuta stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità
lavorativa dell'assicurato"
(STFA
succitata, consid. 4c).
In
concreto, la _______ ha essenzialmente chiesto alla dott.ssa _________ di
chiarire la natura, traumatica o meno, del danno lamentato dall'assicurato a
livello del rachide lombo-sacrale (cfr. doc. _).
Ora,
ricordato come, in casu, non vi fosse d'accertare un fatto medico,
siccome la vertenza riguardava innanzi tutto la questione - di natura
squisitamente giuridica - a sapere se __________ era o meno rimasto vittima di
un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, la giurisprudenza di cui alla
RAMI 1994 succitata non può trovare applicazione.
Se ne
deduce che il costo del rapporto della dott.ssa __________ rimane a carico
dell'assicuratore contro le malattie che l'ha ordinato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi 7
marzo 2001 e 4 aprile 2001 sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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