AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2000.84
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00084
mm
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2000
di
__________,
2. __________,
3. __________,
componenti la Comunione ereditaria fu
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 18 agosto 2000 emanata
da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. A far tempo
dal 1° ottobre 1998, il defunto __________, titolare di uno Studio dentistico a
__________, ha stipulato un'assicurazione facoltativa contro gli infortuni ai
sensi degli artt. 4s. LAINF e 134ss. OAINF con la __________.
All'epoca,
le parti avevano pattuito, fra l'altro, un guadagno assicurato di fr. 97'200.--
ciò che, allora, rappresentava l'importo massimo del guadagno assicurato (cfr.
art. 22 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore sino
al 31 dicembre 1999).
1.2. Nel corso
del mese di settembre 1999, l'assicuratore infortuni ha inviato al dottor
__________ una comunicazione del seguente tenore:
"
Gentile Cliente,
il Consiglio federale ha deciso di aumentare
l'importo massimo del guadagno assicurato dell'assicurazione obbligatoria
d'infortunio che ammonta finora a Fr. 97'200.-- all'anno.
Dal 1. gennaio 2000 l'importo massimo assicurato
ammonterà a
Fr.
106'800.-- all'anno ossia a Fr. 293.-- al giorno
Questo importo è vincolante sia per il calcolo
delle prestazioni in caso di sinistro, sia per la riscossione dei premi, La
preghiamo di prendere conoscenza.
Se ha delle domande da porre ci telefoni e le
saremo volentieri d'aiuto"
(cfr. doc. _).
1.3. In data 8
gennaio 2000, nel corso di una battuta di caccia, __________ è deceduto,
verosimilmente a seguito di una caduta in un dirupo (cfr. doc. _).
1.4. La
__________, con decisione formale 8 maggio 2000 (cfr. doc. _), ha proceduto a
definire le prestazioni da attribuire alla vedova ed agli orfani, segnatamente
la rendita per superstiti, calcolata, quest'ultima, su un guadagno assicurato
annuo pari a fr. 97'200.--.
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto di __________ (cfr.
doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 18 agosto 2000, ha sostanzialmente
ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 22 novembre 2000, i superstiti del defunto medico-dentista
__________, sempre patrocinati dall'avv. __________, hanno chiesto che le
rendite di loro spettanza vengano calcolate, con effetto dalla nascita del
diritto, sulla base di un guadagno assicurato di fr. 106'800.-- (cfr. I, p. 5).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dagli insorgenti a sostegno della loro
pretesa ricorsuale:
"
(…)
Con ordinanza del 28 settembre 1998 il Consiglio
federale ha deciso di modificare l'art. 22 dell'OAINF e di aumentare l'importo
massimo del guadagno assicurato da CHF 97'200.-- a CHF 106'800.-- con effetto
al 1 gennaio 2000.
Con lettera del 10 settembre 1999 (doc. _) la
__________ ha notificato personalmente al signor __________ questa modifica,
specificando che "dal 1 gennaio 2000 l'importo massimo del guadagno
assicurato ammonterà a Fr. 106'800.-- all'anno ossia Fr. 298.-- al giorno".
La lettera specificava pure che "questo importo è vincolante sia per il
calcolo delle prestazioni assicurative in caso di sinistro, sia per la
riscossione dei premi. La preghiamo di prenderne conoscenza". Tale
corrispondenza annunciava in modo inequivocabile che l'importo massimo
assicurato del _______ sarebbe stato adeguato al nuovo importo con effetto al 1
gennaio 2000.
L'impostazione e il tenore di questa lettera non
lasciano dubbi sul fatto che dal 1. gennaio 2000 il guadagno assicurato del
signor __________ sarebbe stato adeguato, ai fini dei premi e delle rendite, a
fr. 106'800.--.
a) detta lettera non è infatti una circolare
informativa generica diretta ad un numero indeterminato di persone e destinata
a fornire semplici informazioni. Si tratta di una missiva indirizzata
personalmente al signor __________ e riferita ad una determinata polizza,
datata precisamente e validamente sottoscritta;
b) il summenzionato tenore della lettera indica
che il nuovo importo massimo "è vincolante sia per il calcolo delle
prestazioni assicurative in caso di sinistro, sia per la riscossione dei
premi". Non parla di possibilità di aumento dell'importo assicurato, ma
dell'aumento che verrà preso in considerazione.
Considerato l'impostazione generale della lettera
e il tenore della stessa appare chiaro che l'assicurato poteva legittimamente
attendersi che a far tempo dal 1. gennaio 2000 gli venisse applicato questo
nuovo importo massimo, senza da parte sua dover procedere ad alcun passo
specifico. Infatti, la comunicazione è perentoria e non indica nessuna
necessità di procedere a richieste di modifica del contratto. Questa
convinzione poteva essere tanto più fondata che il signor __________ era già
assicurato per l'importo del guadagno massimo in vigore nel 1999 e che il suo
guadagno effettivo superava il nuovo limite legale applicabile dal 1. gennaio
2000.
Le condizioni per l'applicazione del principio
della buona fede, derivante direttamente dalla Costituzione federale, sono
senz'altro realizzate. Le "assicurazioni" (nel senso di intenzioni)
sono state fornite in un caso concreto (polizza assicurativa determinata), a
una persona determinata (l'assicurato ) da un'autorità competente a
fornirle (direzione dell'). La __________ riconosce peraltro nella
decisione su opposizione (pt. 3, pag. 4) che il __________ non avrebbe
oggettivamente avuto ragioni di dubitare della correttezza del contenuto della
lettera.
A parere della __________, il __________ avrebbe
dovuto capire dalla frase "è vincolante sia per il calcolo delle
prestazioni assicurative in caso di sinistro, sia per la riscossione dei premi"
che per lui l'aumento del guadagno assicurato richiedeva la modifica del
contratto d'assicurazione. Questa frase fa capire invece il contrario: la
volontà della __________ di procedere all'adeguamento automatico. La lettera
del 10.09.2000 poteva essere legittimamente capita dal __________ in questo
senso. O perlomeno poteva essere capita dall'assicurato come un'offerta in tal
senso. Un'offerta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 138 OAINF che
poteva essere accettata tacitamente sia in virtù del tenore della stessa, sia
in virtù della natura della modifica: un adeguamento al nuovo importo massimo
del guadagno assicurato fissato dal CF, in un caso di guadagno effettivo
superiore anche al nuovo massimo legale.
Il signor __________ era infatti assicurato con
l'importo massimo legale già prima del 1. gennaio 2000 e il suo reddito era
superiore al nuovo massimo di fr. 106'800.--. Stando così le cose egli,
d'accordo con l'adeguamento proposto, poteva accettarlo tacitamente; e così ha
fatto. Solo nel caso fosse stato contrario, ritenuto il tenore della missiva
del 10.09.2000, avrebbe dovuto manifestarsi presso l'Assicuratore.
L'argomentazione dell'Assicurazione secondo cui
il __________ avrebbe dovuto verificare
la sua situazione e ricercare ulteriori informazioni dev'essere respinto anche
per i seguenti motivi. Nel caso di specie, __________ non aveva nessun motivo
di dubitare dell'adeguamento. Se egli avesse potuto consultare la Guida
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni edita dall'Associazione
svizzera d'assicurazione (2.ed. gennaio 2000, Zurigo), avrebbe potuto leggere
alla pag. 89, in rapporto all'art. 138 OAINF, che "se il salario
massimo assicurato conformemente alla LAINF cambia, di regola anche il
guadagno determinante per il calcolo dei premi dell'assicurazione facoltativa
contro gli infortuni secondo la LAINF va adeguato". La regola è
quindi che il salario dell'assicurazione facoltativa va adeguato. Anche per le
assicurazioni facoltative l'automatismo dell'adeguamento del guadagno massimo
assicurato in caso di aumento da parte del CF è nella logica del sistema, che è
quello dell'assicurazione obbligatoria LAINF. Ecco che sulla base di questa
regola (o logica) e della comunicazione del 10.09.99 il __________ non aveva
motivo di credere che per l'adeguamento fosse necessario un'esplicita proposta
di modifica da parte sua.
In realtà se, ricevuta la missiva del 10.09.99,
l'assicurato avesse richiesto lumi all'__________, questa avrebbe
verosimilmente risposto che l'adeguamento si sarebbe svolto
"automaticamente", salvo esplicita rinuncia da parte dell'assicurato.
E questo perché l'Assicurazione aveva deciso di procedere in questo senso. Ma
di questo diremo al punto successivo.
In conclusione, viste tutte le circostanze
oggettive e soggettive del caso di specie, bisogna concludere che il __________
poteva in buona fede ritenere, dopo lettura della lettera del 10.09.99, che
avrebbe beneficiato dal 1. gennaio 2000 della copertura assicurative sulla base
del guadagno di fr. 106'800.--, senza dover procedere ad inoltrare una formale
richiesta in questo senso. La fiducia riposta dall'assicurato nel modo di
procedere della __________ ha fatto nascere precise aspettative che in base al
principio della buona fede devono essere protette.
… Le argomentazioni
portate al punto precedente possono in vero essere proposte titolo
subordinato, in quanto l'istruttoria dovrebbe dimostrare che la volontà
reale della __________ era quella di procedere all'adeguamento
"automatico" degli importi massimi di assicurazione in caso di
copertura facoltativa LAINF, così come capito dal ricorrente. In sostanza dopo
la lettera del 10.09.99 il __________ non solo era in diritto di capire quanto
espresso come detto al punto precedente, ma l'ha capita giustamente.
Di fronte all'aumento dell'importo massimo del
guadagno assicurato deciso dal CF per il 1. gennaio 2000, la __________ ha
dovuto decidere come procedere per i casi di assicurazione LAINF facoltative.
Al fine di evitare di dover richiedere a tutti
gli assicurati un'accettazione esplicita dei nuovi massimi e dei relativi premi
(con grande dispendio di tempo per i consulenti), la __________ ha
verosimilmente proceduto per la via dell'"adeguamento automatico".
Tale scelta è nello spirito del regime LAINF e nella logica dell'art. 138
OAINF, come già esposto sopra. Essa ha deciso di spedire agli assicurati
coperti facoltativamente per l'importo massimo di fr. 97'200.-- una lettera
individualizzata che annuncia l'adeguamento a far tempo dal 1. gennaio 2000 al
nuovo importo di fr. 106'800.--. In casu, per il __________i, la lettera del
10.09.99.
Dopo alcune settimane è seguito l'invio della
polizza di versamento con i nuovi premi corrispondenti all'aumento del guadagno
massimo a fr. 106'800.--. Verosimilmente questo invio è stato spedito a chi non
ha contestato l'adeguamento automatico espresso nella lettera del 10.09.99.
Il __________ ha ricevuto questa bolletta.
Purtroppo i ricorrenti non sono in grado di produrla, in quanto la bolletta
ricevuta, con i nuovi premi, è stata ritirata da un consulente della
__________, signor , in occasione dell'incontro con la signora
__________ che è seguito la tragica
scomparsa. Come spiegare questo "ritiro"
e il fatto che l' non ha più volontariamente provveduto ad incassare
il premio (neppure quello sulla base dell'importo di fr. 97'2000.--) per il
2000?
Questo modo di procedere non lascia dubbi sul
fatto che l'________ riteneva di procedere all'adeguamento tacito per chi era
già assicurato per il "vecchio" guadagno massimo. Così facendo non
correva nessun rischio in quanto in caso il guadagno effettivo dell'assicurato
non avesse raggiunto il nuovo massimo legale, avrebbe potuto appellarsi al
principio del "divieto dell'arricchimento" applicabile a questo tipo
d'assicurazione. E in questo senso ha scritto la lettera del 10.09.1999" (I).
1.6. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame,
osservando quanto segue:
"
(…).
Pacifica l'esistenza di una modifica dell'art. 22
OAINF, assolutamente contestata l'interpretazione dei ricorrenti circa il
contenuto della lettera 10 settembre 1999 inviata dalla __________ al proprio
assicurato. Infatti, non solo perché grazie all'informatica tutte le lettere
informative sono personalizzate, ma principalmente poiché, dal tenore di detto
scritto si può - oggettivamente - concludere che l'aumento della somma
assicurata non era automatico ma, unicamente, facoltativo atteso come la
riscossione dei premi sarebbe stata adeguata - solo ed esclusivamente - nel
caso in cui l'assicurato avesse sollecitato una nuova copertura. In
quest'ottica, non bisogna certo dimenticare che si tratta di una copertura di
natura facoltativa e come tale la fissazione di un massimo assicurabile
dimostra - palesemente - che l'interessato può pattuire una copertura
inferiore: la volontà dell'assicurato è regina.
A differenza di quanto si ostini ad indicare
parte ricorrente, dal tenore dello scritto 10 settembre 1999, non si può certo
desumere "la volontà della __________ di procedere all'adeguamento
automatico" concetto questo, del resto, assolutamente sconosciuto nel
contratto perfezionato a suo tempo fra il signor __________ e la __________ e
ciò a differenza di altri contratti assicurativi (v. economia domestica).
Patetica appare poi l'argomentazione di parte ricorrente secondo la quale il
signor __________ avrebbe accettato tacitamente "un'offerta di modifica
del contratto ai sensi dell'art. 138 OAINF". Infatti, ammesso e non
concesso la legittimità della riflessione, la conclusione indicata è
assolutamente infondata atteso come la perfezione di un contratto deve
concernere i diversi elementi essenziali del contratto: ora, l'assenza di
qualsivoglia menzione dell'ammontare del premio assicurativo - cioè di un
elemento essenziale del contratto - attesta, unicamente, l'incongruenza della
tesi dei ricorrenti - ed in questo contesto - il riferimento al salario
indicato dal signor __________ alla già citata cassa di compensazione è da
ritenersi ininfluente rispetto alla presente fattispecie.
Circa l'applicazione del principio della buona
fede invocato da controparte a sostegno della propria tesi va detto che la
__________ fatica non poco ad intravedere la relativa messa in essere specie
perché - a differenza di quanto indicano i ricorrenti - il tenore della missiva
10 settembre 1999 non può essere inteso come una comunicazione perentoria che
non indica nessuna necessità di procedere a richieste di modifica del contratto
poiché in quella sede si rileva che l'adeguamento della somma assicurata avrà
un effetto sulla riscossione dei premi assicurativi e meglio su di un elemento
essenziale del contratto. A tal proposito sarebbe giudizioso chiedersi cosa
avrebbe fatto il signor __________ una volta saputo l'ammontare effettivo
dell'adeguamento del premio e più precisamente se tale adeguamento fosse stato
particolarmente importante il signor ________ avrebbe comunque pattuito una
nuova copertura o avrebbe preferito soprassedervi?Purtroppo, a tutti gli
effetti, non lo sapremo mai. Per contro, quello che sappiamo - perché
oggettivamente lo si ricava dalla lettura della citata lettera - è che il
signor __________ non ha ritenuto necessario prendere contatto con i
rappresentanti __________ alfine di determinare la propria posizione sicché
argomentare ora che l'inattività del signor __________ dev'essere letta
nell'ottica del principio della buona fede ha come unica conseguenza quella di
aprire un portone all'insicurezza del diritto. Proprio per questo motivo sono
da respingere con forza tutti i riferimenti dei ricorrenti alla buona fede del
signor __________ nonché il parallelo circa l'adeguamento dell'assicurazione
obbligatoria con quella facoltativa: a tal proposito, proprio perché
facoltativa, la libertà contrattuale delle parti non può certo essere messa in
discussione dalle svariate forzature e dalle diverse congetture (ben dimostrate
dall'uso smisurato dell'avverbio "verosimilmente") tese a nascondere
la stridente assenza di prove oggettive accertabili. Detta carenza sarà
sicuramente evidenziata dall'istruttoria richiesta dai ricorrenti e condivisa
da parte convenuta" (V).
1.7. In data 2
aprile 2001 ha avuto luogo l'interrogatorio di causa dinanzi al Presidente del
TCA (cfr. VIII). In particolare, all'_______ è stato assegnato il termine di 10
giorni per comunicare al Tribunale l'adesione o meno alla richiesta contenuta
nel ricorso.
1.8. Con scritto
10 aprile 2001 l'assicuratore LAINF ha chiesto al TCA di voler senz'altro
procedere all'emanazione del proprio giudizio (cfr. IX).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la rendita per i
superstiti del defunto __________ va calcolata su un guadagno annuo assicurato
di fr. 97'200.--, come pretende l'__________, oppure di fr. 106'800.--, come
invece sostengono gli insorgenti.
2.2. Dalle tavole
processuali emerge, segnatamente, che __________, titolare di uno Studio
dentistico __________, beneficiava di un'assicurazione facoltativa contro gli
infortuni ex art. 4 cpv. 1 LAINF presso la __________. Il guadagno assicurato
originariamente concordato fra le parti era quello massimo allora consentito
dalla legge (cfr. artt. 22 cpv. 1 e 138 OAINF), ossia fr. 97'200.-- (cfr. doc.
_).
Con una
modifica dell'Ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2000, il Consiglio federale
ha portato l'importo massimo del guadagno assicurato a fr. 106'800.-- (cfr.
art. 22 cpv. 1 OAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000).
Con
lettera 10 settembre 1999 - sottoscritta dal Direttore e dal Responsabile della
Succursale di __________ dell'assicuratore infortuni convenuto - quest'ultimo
ha comunicato a __________ che, a far tempo dal 1° gennaio 2000, "…
l'importo massimo del guadagno assicurato ammonterà a Fr. 106'800.--
all'anno ossia a Fr. 293.-- al giorno", avendo peraltro cura di
precisare che "questo importo è vincolante sia per il calcolo delle
prestazioni assicurative in caso di sinistro, sia per la riscossione dei
premi" (cfr. doc. _). Infine, l'assicurato veniva invitato, qualora
fossero sorte delle domande, a prendere contatto telefonico con la __________.
In data 8
gennaio 2000, __________ è rimasto vittima di un infortunio non professionale
in cui ha purtroppo trovato la morte (cfr. doc. _).
Successivamente,
al momento di calcolare le rendite spettanti ai superstiti di __________, la
__________ ha considerato un guadagno assicurato di fr. 97'200.-- (cfr. doc.
_). Tale modo di procedere è stato prontamente censurato dai qui insorgenti, i
quali, da parte loro, hanno preteso l'applicazione di un guadagno assicurato pari
a fr. 106'800.--, facendo esplicito riferimento al contenuto dello scritto 10
settembre 1999 dell'assicuratore infortuni (cfr. doc. _).
In sede d'impugnata
decisione su opposizione, la __________ ha sostenuto, in sostanza, che il
tenore della summenzionata comunicazione non era tale da fare nascere nel suo
destinatario delle aspettative incondizionate quanto all'entità del guadagno
annuo assicurato a decorrere dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _, p. 4: "…
non si può certo sostenere - fatto riferimento all'insieme delle circostanze -
che la missiva 10 settembre 1999 redatta dalla __________ abbia fatto nascere
un'incondizionata aspettativa giuridica, del resto l'inattività del signor
__________ dev'essere pure valutata nel
suo giusto contesto e meglio se questi avesse ritenuto giudizioso modificare la
propria copertura assicurativa, egli avrebbe potuto cogliere l'opportunità di
contattare un consulente __________ e metter in condizione quest'ultima
struttura di emettere un nuovo contratto").
2.3. L'assicurazione
facoltativa contro gli infortuni è regolata dagli artt. 4 e 5 LAINF e 134ss.
OAINF.
Giusta
l'art. 136 OAINF, il rapporto assicurativo si fonda su un contratto scritto.
Esso regola segnatamente l'inizio, la durata minima e la fine dell'assicurazione.
Da parte
sua, l'art. 138 OAINF prevede che nei limiti dell'articolo 22 capoverso 1, i
premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno
assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà
essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Per le persone
esercitanti un'attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere
inferiore della metà e, per i familiari, di un terzo del guadagno massimo
assicurato.
In
concreto, come già indicato al precedente considerando, le parti, al momento
della conclusione del contratto, avevano pattuito un guadagno assicurato di fr.
97'200.-- (cfr. proposta d'assicurazione 28.1.1998 [doc. _] e polizza
d'assicurazione 1.4.1998 [doc. _]).
Ci si
deve ora chiedere se le parti abbiano o meno modificato la somma assicurata in
virtù del disposto dell'art. 138 OAINF, portandola a fr. 106'800.-- a far tempo
dal 1° gennaio 2000.
Proprio
in quest'ottica, i ricorrenti sostengono che __________ poteva e doveva
ragionevolmente comprendere la comunicazione 10
settembre 1999 come un'offerta di modifica del guadagno assicurato
originariamente pattuito, offerta che egli, sempre alla luce del poc'anzi
menzionato scritto, era inoltre legittimato ad accettare tacitamente (cfr. I,
p. 3). Questa tesi è avversata dalla __________, a mente della quale "…
dal tenore di detto scritto si può - oggettivamente - concludere che l'aumento
della somma assicurata non era automatico ma, unicamente, facoltativo atteso
come la riscossione dei premi sarebbe stata adeguata - solo ed esclusivamente -
nel caso in cui l'assicurato avesse sollecitato una nuova copertura. In
quest'ottica, non bisogna certo dimenticare che si tratta di una copertura di
natura facoltativa e come tale la fissazione di un massimo assicurabile
dimostra - palesemente - che l'interessato può pattuire una copertura
inferiore: la volontà dell'assicurato è regina" (V, p. 3).
Da quanto
precede risulta dunque che fra le parti vi è divergenza relativamente al
significato da attribuire allo scritto 10 settembre 1999 della __________.
In casi
del genere, per risolvere il problema, si applica il cosiddetto principio
dell'affidamento, giusta il quale le dichiarazioni di volontà si
interpretano nel senso che il destinatario poteva e doveva loro attribuire,
secondo le regole della buona fede. In altri termini, per decidere
dell'esistenza e del contenuto di un atto giuridico, sul cui senso le parti
divergono, si deve considerare il senso che il destinatario poteva e doveva
ragionevolmente attribuire alla dichiarazione di volontà, tenuto conto di tutte
le circostanze. In questo caso, ciò che è determinante non è la volontà reale
che l'autore ha effettivamente avuto, ma bensì il senso oggettivo che la
dichiarazione di volontà poteva avere per il suo destinatario (cfr. P. Gauch/W.
R. Schluep/P. Tercier, Partie générale du droit des obligations, Tome I, Zurigo
1982, p. 38ss.; P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berna 1997,
p. 216s.).
In casu,
questa Corte è dell'avviso che __________, letto lo scritto 10 settembre 1999
della __________, poteva (e doveva) ragionevolmente credere che la somma
assicurata sarebbe stata aumentata a fr. 106'800.-- a far tempo dal 1° gennaio
2000, senza ulteriori formalità.
Contrariamente
a quanto preteso dall'assicuratore convenuto in sede d'interrogatorio di causa
(cfr. VIII), il riferimento concreto al numero di polizza di ,
l'indicazione che il nuovo importo sarebbe stato vincolante sia per il calcolo
delle prestazioni assicurative in caso di sinistro sia per la riscossione dei
premi nonché il fatto d'aver invitato l'assicurato a prendere contatto con l'
soltanto in caso di dubbio, sono circostanze che fanno sì che lo scritto 10
settembre 1999, oggettivamente, non possa essere interpretato come una semplice
circolare informativa generica.
Con la
propria risposta di causa, così come era già stato il caso in sede di decisione
su opposizione (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF ha fatto valere che
__________, qualora avesse effettivamente avuto la volontà di modificare la sua
copertura, avrebbe dovuto contattare un consulente esterno. Questa tesi non può
essere condivisa, giacché - considerato il tenore della summenzionata lettera -
l'assicurato era legittimato a credere che, in assenza di reazioni da parte
sua, la __________ avrebbe senz'altro proceduto ad adattare il contratto
d'assicurazione, aumentandone la somma assicurata.
A questo
preciso riguardo, il TCA osserva che __________ era stato invitato
semplicemente a prendere conoscenza della modifica (cfr. doc. _: "La
preghiamo di prendere conoscenza") ed a contattare la __________
unicamente in caso di domande (cfr. doc. _: "Se ha delle domande da porre
ci telefoni e le saremo volentieri d'aiuto"). Quindi, è lecito concludere
che se l'assicurato non ha reagito allo scritto 10 settembre 1999 della
__________, è evidentemente perché era d'accordo con il suo contenuto.
D'altra
parte, è del tutto comprensibile che l'assicurato fosse interessato alla
modifica della somma assicurata, dal momento in cui il suo guadagno annuo
effettivo era comunque ancora ben superiore all'importo di fr. 106'800.-- (cfr.
doc. _).
Nel corso
dell'interrogatorio di causa 2 aprile 2001, l'assicuratore infortuni convenuto
ha avuto modo d'affermare che per gli assicurati facoltativi che avevano
assicurato il guadagno massimo, era stato previsto, quale prassi, di
contattarli durante i primi mesi del 2000 per chiedere loro se intendessero o
meno modificare il contratto d'assicurazione. Nell'affermativa, la modifica
avrebbe avuto luogo con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000 (cfr. VIII).
Ammesso che ciò corrisponda al vero (siccome tale affermazione contrasta con
quanto precedentemente sostenuto e cioè che sarebbe spettato all'assicurato
sincerarsi della propria posizione presso l'assicuratore), a mente dello
scrivente TCA, questa prassi si appalesa come irragionevole, nella misura in
cui la ________, logicamente, avrebbe dovuto prendere contatto con i propri
assicurati prima dell'entrata in vigore della nuova somma assicurata. Un
simile passo avrebbe certamente permesso d'evitare discussioni, qualora un
sinistro fosse accaduto nel frattempo, come è effettivamente stato il caso
nella presente fattispecie. Avendo invece adottato un'altra prassi
l'assicuratore deve sopportarne tutte le conseguenze.
In esito
a quanto precede, questa Corte ritiene che __________, fidandosi dei termini
utilizzati nella nota lettera 10 settembre 1999, poteva (e doveva) credere che
la __________ - senza ulteriori formalità - avrebbe portato a fr. 106'800.-- il
guadagno annuo assicurato a decorrere dal 1° gennaio 2000. D'altro canto, nulla
nel summenzionato scritto poteva in qualche modo lasciare immaginare che
l'assicurato avrebbe lui stesso dovuto prendere contatto con l'assicuratore per
sollecitare la modifica del contratto.
Se ne
deduce, quindi, che le prestazioni spettanti ai qui ricorrenti,
specificatamente le rendite per superstiti, vanno calcolate su un guadagno
annuo assicurato di fr. 106'800.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione 18.8.2000 della __________ è annullata.
§§ La
__________ è condannata a calcolare le prestazioni spettanti agli insorgenti
sulla base di un guadagno annuo assicurato di fr. 106'800.--.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà ai ricorrenti l'importo di fr. 2'500.-- a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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