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Numero d'incarto:
35.2000.72
Data decisione, Autorità:
26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00072
mm
Lugano
26 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 23 ottobre 2000
interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - con ricorso per
denegata giustizia 23 ottobre 2000, __________, rappresentato dall'avv.
__________, ha chiesto, in via principale, che la
__________ venga condannata a corrispondergli le indennità giornaliere dalla
data dell'infortunio sino al 10 aprile 2000 e, in via subordinata, che allo
stesso assicuratore LAINF venga assegnato il termine di 10 giorni entro il
quale emanare la decisione su opposizione (I);
-
con
ordinanza 21 dicembre 2000, il TCA ha assegnato alla convenuta un ultimo
termine di 20 giorni per presentare la propria risposta di causa (III);
-
con
scritto 9 gennaio 2001, la __________ ha informato il TCA d'aver, nel
frattempo, completamente tacitato le pretese dell'insorgente (cfr. IV +
documentazione ivi acclusa);
-
in data
12 gennaio 2001, l'avv. __________ ha comunicato a questa Corte che il gravame
23 ottobre 2000 è ormai da considerare privo d'oggetto (cfr. VI);
-
di
conseguenza, la causa può senz'altro venir stralciata dai ruoli;
-
il
patrocinatore dell'assicurato ha chiesto che il TCA abbia a determinarsi sul
diritto alle ripetibili;
-
per
decidere circa il diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere
alla questione di sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso
per ritardata giustizia ex art. 106 cpv. 2 LAINF;
-
a norma dell'art. 106 cpv. 1 LAINF, l'interessato può
adire il competente tribunale cantonale delle assicurazioni contro le decisioni
su opposizione secondo l'articolo 105 capoverso 1, che non sono impugnabili con
ricorso alla commissione federale di cui all'articolo 109. Il termine di
ricorso è di tre mesi per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni
assicurative e di 30 giorni negli altri casi.
Il
ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta
dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv.
2);
- a mente
del TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 4 vCost. (cfr., ora, art. 29 cpv. 1 nCost.) è
pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,
tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
-
nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB
1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
-
il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. a
LAINF), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
-
dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza
federale);
-
nella
pratica, sono rari i casi in cui il rimprovero di una ritardata giustizia sia
stato mosso nei confronti di un'autorità amministrativa. In dottrina viene
citata la sentenza 20 settembre 1995 del Tribunale delle assicurazioni del
Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi
di un'autorità che aveva atteso più di nove mesi prima di procedere ad
ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,
San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale
amministrativo del Canton Nidwalden, in cui l'amministrazione è stata
(soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza
prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998,
p. 67);
-
ritornando
al caso di specie, l'assicurato ritiene d'essere stato vittima di una ritardata
giustizia, per il fatto che l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe tardato
oltremodo nell'emanare la propria decisione su opposizione (cfr. I, p. 3:
"il ritardo ormai accumulato dalla La __________, quale assicuratore
sociale sta divenendo vieppiù insostenibile e non può più essere
ammesso");
-
da parte
sua, questa Corte - sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali
precedentemente evocati - non ritiene che ricorrano qui gli estremi per
riconoscere una ritardata giustizia.
La
, in data 19 aprile 2000, ha emanato una decisione formale mediante
la quale ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi
lamentati dall'assicurato al ginocchio sinistro, ritenendoli essere ancora in
relazione di causalità con un precedente infortunio assicurato dall'
(cfr. doc. _).
ha interposto opposizione il 17 maggio 2000. L'__________ ha presentato
opposizione cautelativa il 9 maggio 2000, completandola in data 12 luglio 2000
(cfr. doc. _).
Con
scritto 24 agosto 2000 - trasmesso in copia al dottor __________, medico
curante di __________, ed all'Ospedale regionale di __________ - la __________
ha comunicato al patrocinatore dell'assicurato d'aver,
nel frattempo, cercato di raccogliere - senza esito - "… tutte le cartelle
cliniche ed i rapporti medici dettagliati sullo stato del ginocchio al momento
delle diverse consultazioni" (cfr. doc. _).
In data
23 ottobre 2000, l'avv. __________ si è, quindi, aggravato innanzi a questo TCA
con un ricorso ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LAINF.
È
pacifico che l'assicuratore infortuni convenuto, in ogni caso, non avrebbe
certo potuto emanare una decisione su opposizione, prima di conoscere le
intenzioni dell'__________ riguardo alla
propria opposizione cautelativa. L'Istituto assicuratore si è determinato
soltanto il 12 luglio 2000 (cfr. doc. _). Fra questo momento e la presentazione
del ricorso, sono intercorsi circa tre mesi, durante i quali La
__________ ha proceduto ad istruire la fattispecie (cfr. doc. _).
In
siffatte condizioni, non si può affermare che l'assicuratore infortuni
convenuto abbia inadeguatamente prolungato la procedura;
- non
risultando fondato il ricorso per denegata giustizia presentato da __________,
va da sé che egli non ha neppure diritto ad un'indennità per ripetibili;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1. la
causa è stralciata dai ruoli;
-
non
vengono assegnate ripetibili;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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