AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.70
Data decisione, Autorità:
29.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00080
35.2000.00070
mm
Lugano
29 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 7 settembre 2000
e del 16 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione
del 13 luglio 2000 emanata da
__________,
e la decisione del 27 luglio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia d'assicurazione federale per
l'invalidità e di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
ottobre 1998, __________ - alle dipendenze del __________ __________ in qualità
di venditore - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale
avvenuto in territorio del Comune di __________, a causa del quale ha lamentato
la frattura del stiloide radiale e quella del bordo volare radiale con
lussazione posteriore del carpo del polso sinistro (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr.
doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale 7 marzo 2000, ha
assegnato a __________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%. Per
contro, all'assicurato è stato negato il diritto ad una rendita d'invalidità,
siccome "… i postumi dell'infortunio non pregiudicano in misura
apprezzabile la capacità di guadagno. (…). Facciamo presente che questa valutazione si basa sul giudizio concernente la sua
esigibilità lavorativa espresso in occasione della visita medica di chiusura
del 14.1.2000 in rapporto all'attività che va presa in considerazione, ovvero
quella di venditore da lei svolta al momento dell'infortunio in oggetto"
(doc. _, p. 2).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 27 luglio 2000, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
decisione 13 luglio 2000, l'Ufficio __________ ha posto __________ al beneficio
di una rendita d'invalidità completa limitatamente al periodo 1° ottobre
1999-30 giugno 2000. A far tempo dal 1° luglio 2000, l'autorità amministrativa
ne ha negato il diritto in virtù dell'art. 88a cpv. 1 OAI, per il motivo che
l'interessato è stato riconosciuto completamente abile nell'attività svolta prima dell'infortunio, ossia quella di
venditore di autovetture (cfr. doc. _ - inc. 32.2000._).
1.4. Con
tempestivo ricorso 7 settembre 2000, _________, sempre patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a versargli una mezza
rendita d'invalidità "… sulla base di un grado d'invalidità del 50% nella
professione di meccanico" (cfr. I, p. 3 - inc. 32.2000.).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…).
… Si precisa che, nell'ambito dell'attività di
meccanico, il signor __________ risulta essere inabile al lavoro nella misura
del 50%, come del resto riconosciuto pure dalla __________, i cui atti vengono
espressamente richiamati.
(…).
… Si precisa inoltre che il signor _________, a
seguito del sinistro, è stato costretto a cambiare ramo di attività, svolgendo
la professione di meccanico (per la quale era già formato, avendo svolto
regolare tirocinio). Dato che l'attività di meccanico, che in sostanza
costituisce l'attività nella quale è stato formato, può essere da lui svolta
unicamente nella misura del 50%, si chiede che la decisione impugnata venga
annullata e che al signor __________ venga attribuita una mezza rendita di
invalidità" (cfr. I -
inc. 32.2000.).
1.5. Con risposta di causa 21 settembre 2000 (III - inc.
inc. 32.2000.), l'_________ ha postulato che il ricorso 7 settembre 2000
venga integralmente respinto, riprendendo, essenzialmente, le tesi già
sviluppate nell'impugnata decisione formale.
1.6. Avverso la
decisione su opposizione 27 luglio 2000 dell'__________, l'assicurato,
rappresentato dall'avv. __________, si è aggravato, con atto di ricorso 16
ottobre 2000, innanzi a questo TCA, chiedendo la concessione di una rendita
d'invalidità del 50% (I, p. 3). __________ ha fatto valere degli argomenti
sostanzialmente analoghi a quelli già esposti nel quadro della procedura
ricorsuale __________.
1.7. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. In virtù
degli artt. 24 LPTCA e 72 lett. b CPC, la causa dipendente dal ricorso 7
settembre 2000 inoltrato contro la decisione 13 luglio 2000 dell’___ é
congiunta con quella promossa con il ricorso 18 ottobre 2000.
2.2. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.3. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l'insorgente ha diritto
ad una rendita d'invalidità e, nell'affermativa, di quale entità.
2.3.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp.
le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF;
RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in
re P.).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare
il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza
età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M. non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4. Nel caso di
specie, tanto l’__________ quanto l’__________ hanno
ritenuto che l’assicurato - malgrado i postumi dipendenti dall’evento
traumatico dell’ottobre 1998 (“sindrome algica, deficit funzionale pluri-direzionale,
diminuzione della forza al polso sinistro” - cfr. doc. _) - è in grado di
esercitare la professione di venditore d'autovetture, l’ultima esercitata prima
di rimanere vittima del noto infortunio, senza alcun discapito di rendimento.
Ambedue
gli assicuratori riconoscono, per contro, che __________ possa presentare delle
difficoltà a svolgere l'attività di meccanico d'automobili, da lui intrapresa
nel corso del 1999.
In
occasione della visita medica di chiusura del 14
gennaio 2000, il medico di circondario dell'__________, il dottor __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, così ha discusso l'aspetto dell'esigibilità
lavorativa:
"
Paziente limitato nelle attività lavorative
anche leggere che richiedono l'ingaggio del polso sinistro in posizioni scomode
o contorte, che implicano l'uso di utensili vibranti, rispettivamente
contundenti, che necessitano dell'applicazione di forze sia assiali che
perpendicolari o rotatorie per tirare, spingere, sostenere o avvitare degli
oggetti anche di entità non pesante.
Per quanto attiene all'attività specifica di
venditore svolta dal paziente al momento dell'evento infortunistico in parola,
esso risulta essere abile al lavoro nella misura completa. Vi sono per contro
delle limitazioni significative in qualità di meccanico" (doc. _, p. 2s. - la sottolineatura
è del redattore).
Un'analoga
valutazione è stata, del resto, enunciata anche dal medico curante di
__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano:
"
(…). Il problema non è legato direttamente ai
disturbi al polso a sinistra ma è accentuato dal fatto che lui non riesce più a
fare la sua attività alla macchina.
Credo che questa situazione avrà la tendenza a
rimanere duratura e trovo quindi giusto aiutare il paziente in una
riabilitazione. In una attività in cui la mano sinistra non viene usata in
maniera violenta e non deve sopportare il porto di pesi molto importanti potrà
essere abile al lavoro anche in maniera totale (per esempio nell'attività di
venditore di automobile cosa che faceva fino alla data dell'intervento).
Trovo questa via una buona via per ridare la possibilità al sig _______ di
essere completamente abile in un'attività lucrativa" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
ed
ancora:
"
Dica qual è l'attuale capacità lavorativa del
Signor __________, formulando altresì una proiezione per l'avvenire (tenendo
conto dell'evoluzione probabile della situazione).
Quale meccanico lo valuto abile al lavoro al
50%.
Nella sua attività di venditore, mestiere che
faceva prima di avere l'incidente al 10.10.98, è abile al lavoro al 100%.
Nel futuro quale meccanico non vedo la
possibilità di migliorare la sua attività lavorativa più del 50%, mentre che
nell'attività di venditore di macchine credo che potrà effettuare questo
mestiere per tutta la vita.
Chiaramente, se l'evoluzione sarà negativa, vi
saranno dei periodi d'incapacità lavorativa legata alle terapie da instaurarsi.
Se le terapie fossero del tipo conservativo l'interruzione della capacità
lavorativa sarà minima mentre se le terapie di direzionassero verso una cura chirurgica bisognerà calcolare dei
tempi di interruzione dell'attività lavorativa di circa 4-6 mesi" (rapporto 25.4.2000 accluso al doc. _ - la
sottolineatura è del redattore; cfr., pure, doc. _ - inc. 32.2000._).
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte è dell'avviso che - da un punto di vista
medico - la questione dell'esigibilità lavorativa sia stata chiarita a
sufficienza, di modo che degli ulteriori provvedimenti probatori (leggi perizia
medica, così come preteso dall'insorgente) più non si impongono. Al proposito,
va ricordato che, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò
costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento
anticipato delle prove; cfr. DTF 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b,
119 V 344 consid. 3c e rinvii).
2.5. L'__________
e l'__________ hanno negato al ricorrente il diritto alla rendita d'invalidità,
siccome egli è in grado di riprendere l'esercizio dell'attività svolta al
momento in cui sopravvenne l'infortunio 9 ottobre 1998.
Questa
tesi è fermamente avversata dall'insorgente, a mente del quale il diritto alla
rendita d'invalidità andrebbe invece determinato per rapporto alla professione
di meccanico d'automobili, attività per la quale era già formato e che è stato
costretto ad intraprendere a causa delle sequele dell'infortunio assicurato.
Ora, visto che nell'attività di meccanico esiste un'incapacità lavorativa del
50%, __________ chiede una rendita d'invalidità di pari entità.
Lo
scrivente TCA non può condividere quanto sostenuto dal ricorrente.
Intanto,
va osservato che non è affatto vero che __________ è stato costretto a cambiare
ramo d'attività a causa dei postumi infortunistici. Pretendere ciò non avrebbe
alcun senso, visto che, proprio nell'attività di venditore di autovetture,
l'assicurato presenta una piena capacità lavorativa, mentre invece risulta
impedito in quella di meccanico. Dalle tavole processuali emerge, per contro,
che il datore di lavoro - in concomitanza con la temporanea assenza del
ricorrente - ha assunto alle proprie dipendenze un nuovo venditore (cfr., ad
esempio, doc. _), di modo che, di ritorno in ditta,
__________ è stato occupato quale meccanico. In siffatte condizioni, il TCA
concorda con l'Istituto assicuratore convenuto allorquando afferma che il
cambiamento d'attività non è altro che il frutto di una ristrutturazione
subentrata in ditta, di cui non si può tener conto per stabilire il diritto
alla rendita d'invalidità (cfr. doc. _, p. 3).
Conformemente
ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.2.2., una delle
condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere
considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato
eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (RAMI 1991 U130,
p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad
intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni
invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
In
concreto, il summenzionato presupposto non è manifestamente soddisfatto.
Va da sé
che non si possa seriamente sostenere che, esercitando l'attività di meccanico
d'automobili, __________ valorizzi al meglio la sua restante capacità
lavorativa, giacché, in questa specifica attività, egli presenta solo una
limitata capacità lavorativa. In effetti, è stato debitamente accertato che
egli potrebbe ritornare ad esercitare in misura completa l'attività svolta al
momento dell'evento infortunistico dell'ottobre 1998.
In
siffatte circostanze, le decisioni dell’__________ e dell'__________ di negare
il diritto ad una rendita d’invalidità non prestano il fianco ad alcuna
censura. Infatti, assodato che __________ non presenta alcuna incapacità
lavorativa nella sua originaria attività professionale, é giocoforza ammettere
l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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