AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.67
Data decisione, Autorità:
06.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00067
mm
Lugano
6 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: avv.dott. __________,
contro
la decisione del 5 luglio 2000 emanata da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
settembre 1994, __________ è rimasta vittima di una scivolata, a seguito della
quale ha riportato la rottura del tendine del sovraspinato nonché una rottura
parziale dell'infraspinato.
Nel corso
del novembre 1994, l'infortunata è stata sottoposta ad un intervento artroscopico
con reinserimento del tendine del sovraspinato e acromioplastica.
A causa
del persistere dei disturbi a livello della spalla sinistra, in data 17
settembre 1995, è stata ancora eseguita una decompressione subacromiale.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. All'inizio
del mese di agosto 1998, __________ - all'epoca segretaria presso la Clinica
__________ e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la
__________ - nel tentativo di evitare la caduta a terra di un grosso
classificatore, che si trovava in alto ad uno scaffale, ha compiuto un
movimento rotatorio verso l'esterno con la spalla sinistra. Essa ha
immediatamente accusato un forte dolore ed una sensazione di calore alla spalla
sinistra (cfr. doc. _).
Successivamente,
accertamenti radiologici hanno permesso di diagnosticare una rerottura trasmurale
della porzione distale del tendine del sovraspinato (cfr. referto artro-RM
della spalla sinistra 9.9.1998 accluso al doc. _).
1.3. Con
decisione formale 8 febbraio 2000, la __________ - esperiti i necessari
accertamenti medico-amministrativi - ha negato la propria responsabilità
relativamente alla rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra.
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata, l'assicuratore LAINF, in data 5 luglio
2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 2 ottobre 2000, __________, rappresentata dall'avv.
__________, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione della
_________(cfr. I, p. 5).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa risorsuale:
"
(…).
Si tratta quindi anzitutto di stabilire se, nella
fattispecie, l'evento del 3 agosto 1998 è assimilabile ad un infortunio sulla
base di questi principi.
Contrariamente a quanto sostiene il dott.
__________, che peraltro è uno specialista in malattie interne, dagli esami
medici non si può affatto dedurre che la lesione subita dalla ricorrente il 3
agosto 1998 sia attribuibile indubbiamente e soltanto a una malattia o a
fenomeni degenerativi.
Lo stesso dott. __________ riconosce che questo
incidente "era l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso cioè
provocando, probabilmente aggravando, una lesione preesistente" e il prof.
__________, nel suo rapporto 9 settembre 1999 conclude nel senso che
"Allerdings sind zumindest Teile der Unfalldefinition erfüllt".
Il dott. __________, reumatologo e fisiatra FMH,
parla di "rerottura" per definire la lesione subita dalla ricorrente,
nell'agosto 1998, nel suo rapporto alla __________ del 23 febbraio 2000 e nella
sua successiva presa di posizione del 29 agosto 2000, su richiesta della __________,
propende chiaramente per l'ipotesi dell'infortunio a carico dell'assicuratore
LAINF, poiché "dalla descrizione dettagliata dell'artro-MRI della spalla
sinistra citata non risultano patologie degenerative della cuffia dei
rotatori" per cui mancano elementi in favore dell'ipotesi che si sia
trattato di un episodio morboso.
A titolo abbondanziale si deve comunque tenere
presente, secondo la citata giurisprudenza del Tribunale federale, che anche un
eventuale stato patologico o degenerativo, come concausa del secondo incidente,
non sarebbe idoneo ad escludere il carattere infortunistico dell'evento.
Ciò vale a maggior ragione se, come nel caso in
esame, il secondo evento è la conseguenza naturale di un evento precedente che
aveva chiaramente il carattere di infortunio.
… Dalle considerazioni che precedono risulta in
modo pacifico che l'episodio del 3 agosto 1998 non può ragionevolmente essere
definito un evento che va a carico della Cassa malati, ma rientra a pieno
titolo nella casistica degli infortuni elencata all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Resta quindi unicamente da stabilire se le
prestazioni cui ha diritto la ricorrente siano da erogare dalla __________,
quale assicuratrice del datore di lavoro presso il quale era dipendente la
signora __________ quando di è verificata la rerottura della cuffia dei
rotatori, oppure dalla __________ che si era presa a carico le prestazioni
dipendenti dal primo infortunio.
Pronunciandosi in un caso che riguardava il
diritto applicabile secondo l'art. 118 cpv. 2 lett. e) LAINF, il Tribunale
federale ha sancito il principio che ricadute e conseguenze tardive dipendono concettualmente
dall'infortunio primario e che di conseguenza possono determinare l'obbligo di
prestazioni da parte dell'assicuratore LAINF che ha coperto il primo
infortunio, solo quando sussiste fra i due eventi un nesso causale e adeguato
(DTF 118 V 296/297).
Per questa sentenza il Tribunale federale
riferisce il parere di Maurer, Unfallversicherungsrecht, pag. 277, ma riprende
il concetto espresso in una precedente sentenza (DTF 111 V 373 cons. 2b), dove
si trattava di stabilire se l'Assicurazione militare dovesse ancora rispondere
per le conseguenze di un intervento operatorio susseguente a un infortunio
manifestatosi durante il servizio: qui, tuttavia, viene negata l'esistenza di
un nesso causale naturale e adeguato fra i due eventi.
Nella fattispecie che ci occupa, sulla base dei
certificati medici già citati si dovrebbe poter concludere con un grado di
probabilità che rasenta la certezza per la sussistenza di una stretta relazione
fra l'infortunio del 1994 e la ricaduta del 1998: di conseguenza, in base alla
giurisprudenza citata, le prestazioni dovrebbero essere erogate ancora dalla __________.
Se tuttavia codesto lodevole Tribunale dovesse
concludere nel senso che non è dimostrato il nesso di causalità naturale ed
adeguato, fermo restando che comunque si tratta di un infortunio e non di un
evento morboso, le prestazioni previste dalla LAINF cui ha diritto la
ricorrente vanno assunte dalla __________.
Da qui la necessità, per la signora __________,
di impugnare la decisione su opposizione della __________ " (I).
1.5. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.6. Con
ordinanza 11 gennaio 2001, il TCA ha ordinato una perizia giudiziaria a cura
del dottor __________ della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale
cantonale di __________ (cfr. V).
Con
scritto 5 marzo 2001, il dottor __________ ha comunicato al TCA il proprio
rifiuto (IX).
Anche il
Prof. dott. __________ ha rifiutato di allestire la perizia giudiziaria (XI).
Con
ordinanza 31 maggio 2001, l'incarico d'eseguire la perizia è, finalmente, stato
assegnato al PD dott. __________, __________ presso la Clinica di chirurgia
ortopedica dell'Ospedale __________ (cfr. XII).
1.7. In data 31
agosto 2001, il Prof. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (cfr. XVI).
Le parti
hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni (cfr. XVIII e XXI).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione a sapere se __________ deve essere ritenuta
responsabile per i disturbi accusati da __________ nel corso dell'agosto 1998.
2.2. In concreto, è pacifico che, in data 3 agosto 1998,
l'assicurata non è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
OAINF.
In
effetti, dalla descrizione dell'evento, così come è stata formulata dall'insorgente stessa (cfr. doc. _), non
emerge la presenza di un fattore esterno straordinario. Del resto, __________
non ha affatto preteso d'aver compiuto un movimento scoordinato del corpo,
prodottosi in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr., per un caso analogo, STFA 30.8.2001 in re SWICA Organizzazione
Sanitaria c/ INSAI, U 277/99, in cui la nostra Corte federale ha negato
l'esistenza di un infortunio, trattandosi di un
assicurato che aveva compiuto un movimento molto veloce e brusco con il braccio
destro, allo scopo di trattenere una paletta che stava per scivolare da un
sollevatore).
2.3. Non rimane
che esaminare se, in occasione dell'evento 3 agosto 1998, la ricorrente ha
riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
2.3.1. L’art. 9 cpv.
2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni
corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se
non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h. lesioni
del timpano.
L'elenco
è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva,
in particolare per analogia (DTF 116 V 140 consid. 4a, 147 consid. 2b e
riferimenti ivi menzionati; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 58; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 202), ciò che è previsto esplicitamente dall'art. 9 cpv. 2 OAINF
nella versione in vigore dal 1° gennaio 1998.
La
nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in
favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto
federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF
devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione,
dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998 UV
22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301
consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung,
in SZS 1996, p. 84).
Per
ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che un
evento infortunistico si trovi parzialmente all’origine del danno alla salute,
anche solo quale fattore scatenante (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti
ivi citati, nonché STFA 5.6.2001 in re INSAI c/ SWICA e E., U 398/00, in cui la
Corte federale ha stabilito che la giurisprudenza di cui alla DTF 123 V 43
continua ad essere applicabile anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF,
entrata in vigore il 1° gennaio 1998).
2.3.2. In casu,
nel corso del settembre 1994, __________ è dunque rimasta vittima di un
infortunio ed ha riportato la rottura del tendine
del sovraspinato e la rottura parziale di quello dell'infraspinato.
Il suddetto danno alla salute è stato trattato, in un
primo tempo, mediante intervento artroscopico con reinserimento del tendine del
sovraspinato e acromioplastica e, in seguito, grazie ad una decompressione subacromiale.
A far
tempo dal 1° ottobre 1995, l'assicurata ha ritrovato una piena capacità
lavorativa.
In data 3
agosto 1998, __________ a, nell'effettuare un movimento di rotazione esterna
per trattenere un classificatore che stava per cadere a terra, ha
improvvisamente risentito un forte dolore associato ad una sensazione di calore
alla spalla sinistra.
A fronte
di una progrediente sintomatologia algica, l'assicurata è entrata in cura dal
dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha segnatamente predisposto
una artro-RM della spalla sinistra, indagine che ha permesso di mettere in luce
una rerottura transmurale della porzione distale del sovraspinato (cfr. referto
9.9.1998 accluso al doc. _).
All'inizio
del mese di settembre 1999, l'insorgente ha privatamente consultato il Prof.
dott. __________, __________ medico della Clinica universitaria __________, con
lo scopo di chiarire il prosieguo terapeutico. All'occasione, il succitato
specialista ha dichiarato che è sicuramente difficile determinare
l'assicuratore competente. Tuttavia, sempre secondo il Prof. __________,
l'evento 3 agosto 1998 avrebbe difficilmente causato un danno quale quello
lamentato da __________ a, in presenza di una cuffia dei rotatori completamente
integra (cfr. doc. _).
Con
rapporto 31 gennaio 2000, il medico fiduciario della __________, il dottor
__________, spec. FMH in medicina interna - il quale aveva peraltro avuto modo
di visitare personalmente l'assicurata - ha espresso le seguenti considerazioni
in merito alla diagnosticata rerottura del tendine del sovraspinato:
"
(…).
Il caso deve essere rifiutato per i seguenti
motivi:
-
il referto dell'artro-MRI del 4.11.1994, tre
mesi dopo l'avvenimento infortunistico ancora sotto l'assicurazione __________,
parla non soltanto di una rottura del tendine sovraspinato parte distale, ma
anche di una lesione parziale del tendine infraspinato come pure per delle
alterazioni che comportano una riduzione del volume del labbro glenoidale
posteriore.
-
prima artroscopia diagnostica con revisione
della cuffia rotatoria e reinserzione del sovraspinato a livello del tubercolo
maggiore con acromioplastica non è stato fatto correttamente in quanto 9 mesi
più tardi, la paziente sempre ancora per un impingement probabilmente per un
becco osteofitico (segni degenerativi!), si doveva re-intervenire e praticare
una nuova decompressione. Anche lì la paziente ha avuto ancora dolori residuali
durante la notte per circa 2 mesi, questi sono tipici segni per un arco
dolente, cioè un conflitto a livello sottoacromeale.
-
nessun avvenimento infortunistico nell'agosto
1998 nel senso giuridico (però non è da valutare da me, né dal Dr. __________).
-
l'artro-MRI del 7 settembre 1998 conferma la
rerottura del tendine sovraspinato alla sua inserzione distale (dove è già
stato inserito in data 17.11.1994).
La cuffia rotatoria era già premorbosa,
specialmente il tendine sovraspinato, traumatizzato e operato a due riprese. Il
tempo trascorso non è stato favorevole per un ringiovanimento del tendine
sovraspinato, anzi secondo la letteratura sappiamo che le cuffie rotatorie,
indipendentemente da qualsiasi trauma o professione, vanno verso la
degenerazione e lesioni spontanee. L'avvenimento del mese di agosto 1998 non
era adeguato e intenso per far scatenare allo stesso posto dove è stato fatto l'intervento
nel 1994, cioè a livello della parte distale del tendine sovraspinato, una
ri-lesione. Il fatto è che una lesione fresca è talmente dolorosa che non si
riesce più immediatamente a muovere il braccio. E di solito non si riesce
neanche a lavorare.
La nostra assicurata ha continuato a lavorare
ancora per 6 mesi e ha sospeso il lavoro solo dopo che è stata licenziata.
Inoltre nelle visite sia nel mio studio che dal
prof. __________ non presentava diminuzione della funzionalità nemmeno una
miatrofia da risparmio evidente.
Questi sono indizi che parlano chiaro per una
cuffia rotatoria pre-morbosa e alterata prima del banale avvenimento del mese
di agosto 1998. È la mossa effettuata dalla paziente con il braccio sinistro
era l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè provocando, o
probabilmente aggravando, una lesione preesistente.
Il caso deve essere rifiutato secondo
l'articolo LCP - art. 9/2 OAINF"
(doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che, nel corso dell'agosto 2000, la Cassa malati
______ ha interpellato il dottor __________ -fisiatra che, in precedenza, aveva
periziato __________ per conto della __________ (cfr. doc. _) - in merito
all'eziologia della lesione tendinea diagnosticata nel settembre 1998.
Questo il
contenuto del suo referto 29 agosto 2000:
"
(…).
Premetto che il mio è un giudizio medico. Non è
di mia competenza valutare aspetti giuridici del caso.
La paziente ha subito
un primo infortunio nel 1994 procurandosi una rottura della cuffia dei rotatori
della spalla sinistra quando era scivolata. Seguì un'operazione a cielo aperto
con sutura tendinea ed acromioplastica, intervento che non risolse l'intera
sintomatologia. Nel 1995 seguì quindi un'artroscopia per un persistente
conflitto acromiale. Stando alle dichiarazioni della signora il quadro si era
in seguito del tutto normalizzato.
Il 03.08.1998 accusò un dolore forte nella spalla
sinistra mentre le scivolò di mano un classatore che stava togliendo da uno
scaffale in alto. Fu diagnosticata una rerottura della cuffia dei rotatori
(artro-MRI del 09.09.1998, Clinica __________).
Secondo la descrizione della paziente (mia visita
del 22.02.2000) l'evento del 03.08.1998 è da considerare inadeguato per
provocare una rottura completa di una cuffia sana.
A questo punto vi sono 2 possibilità:
1.- vi è stata una degenerazione dell'apparato
tendineo (di origine morbosa) che ha favorito la rottura della cuffia nel 1998;
allora il caso andrebbe a carico della Cassa malati
2.- l'evento precedente del 1994, rispettivamente
le cure resesi necessarie in seguito hanno indebolito la cuffia dei rotatori.,
favorendo la sua nuova rottura nel 1998. A questo punto il caso andrebbe a
carico dell'Assicurazione LAINF precedente.
Dalla descrizione dettagliata dell'artro-MRI
della spalla sinistra citata (referto allegato) non risultano patologie
degenerative della cuffia dei rotatori.
Mancano quindi elementi in favore della prima
ipotesi.
Il caso è da considerare una ricaduta
dell'infortunio del 1994"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
2.3.3. Allo scopo di
chiarire specificatamente l'aspetto eziologico, lo scrivente TCA ha ordinato
una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al PD dott. __________,
__________ della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ (cfr.
XII).
Dopo aver
ricostruito l'anamnesi dell'assicurata ed averne descritto lo status, clinico e
radiologico, a livello della spalla sinistra, Il Prof. __________ ha affermato
che i disturbi annunciati dall'assicurata nel corso del settembre 1998,
costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 3 settembre 1994:
"
Sage der Experte, ob die bei der
Unfallmeldung vom 14.9.1998 geltend gemachten Beschwerden
a) mit Sicherheit
b) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
c) nur möglicherweise
d) überhaupt nicht
in Zusammenhang mit dem Unfall vom 3.9.1994,
bzw. mit den entsprechenden Behandlungen, stehen?
Aus welchen wissenschaftlichen Gründen?
Antwort:
Die aktuellen Beschwerden
in der linken Schulter stehen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im
Zusammenhang mit dem Unfall von 3.9.1994. Die
Begründung hierfür lässt sich aus dem medizinischen Verlauf schliessen: Vor dem
Unfall von 1994 asymptomatische Schulter, anlässlich des Unfalles von 1994
nachgewiesene Ruptur der cranialen Rotatorenmanschette, subjektiv und
aktenkundig ist nach der operativen Reinsertion der Manschette und der
sekundären Acromioplastik die Schulterfunktion praktisch normalisiert worden.
1998 ist es anlässlich eines Bagatelltraumas zu einer MR-mässig nachgewiesenen
Reruptur der Supraspinatussehne gekommen. Aus dieser chronologischen
Reihenfolge und der Tatsache, dass das Unfallereignis von 1998 verhältnismässig
nieder energetisch war, lässt sich schliessen, dass die aktuelle Symptomatik
eine relativ direkte Folgeerscheinung des Unfalles von 1994 darstellt"
(XVI, risposta al quesito n. 4; cfr., pure, risposta ai quesiti n. 1
e 2 - la sottolineatura è del redattore).
La
valutazione espressa dal perito giudiziario è dunque sovrapponibile a quella
enunciata dal dottor __________, il quale aveva sostenuto che il danno alla
salute sopravvenuto nell'agosto 1998 costituisce una ricaduta dell'evento
traumatico del 1994 (cfr. consid. 2.3.2. in fine), ciò che il PD
__________ ha, del resto, esplicitamente ammesso:
"
Teilt der Experte die ärztlichen Beurteilung
von Dr. __________ vom 29.8.2000 (Dok. _)?
Wenn nein, aus welchen
medizinisch-wissenschaftlichen Gründen?
Antwort:
Ja, ich bin mit der medizinischen Beurteilung von
Dr. __________ vom 9.8.2000 einverstanden.
Meines Erachtens ist das Ereignis von 1994
unfallbedingt, weil 1. vor dem Ereignis keine subjektiven Symptome vorhanden
waren, 2. die rechte dominante Schulter nach wie vor asymptomatisch ist und
klinisch keine Hinweise für eine Pathologie der Rotatorenmanschette aufweist, 3.
weil die konventionell radiologischen und MR-Untersuchungen im Anschluss an den
Unfall von 1994 keine wesentlichen degenerativen Erscheinungen zeigten. Nicht
ganz ausgeschlossen ist allerdings eine vorbestehende
Unterflächenpartialruputur von Supra- und Infraspinatus. Diese ist jedoch in
der Alterskategorie als ein normaler Befund zu beurteilen und hat bei fehlender
Symptomatik keinen Krankheitswert.
Eine chirurgisch reinserierte
Rotatorenmanschette heilt über eine mehr oder weniger ausgeprägte Narbenbrücke.
Die Narbe ist selbstverständlich mechanisch weniger fest als das ursprüngliche
Sehnengewebe. Dementsprechend können auch sogenannte inadäquate Ereignisse zu
einem zu einem Riss des Narbengewebes führen.
Meines Erachtens muss das Ereignis von 1998
als Folge des Unfalles von 1994 betrachtet werden"
(XVI, risposta al quesito n. 5).
Rispondendo
al quesito n. 6, il dottor __________ ha nuovamente ricordato che le proprietà
meccaniche di una cuffia dei rotatori che ha fatto oggetto di una reinserzione,
sono chiaramente peggiori rispetto a quelle di una cuffia rotatoria intatta:
"
Haben die verschiedene operativen Eingriffe
(Naht der Rotatorenmanchette im November 1994 und Arthroskopie im August 1995)
an der linken Schulter, welche an Frau __________ nach ihrem Unfall vom 3.
September 1994 vorgenommen wurden, die Struktur der Rotatorenmanchette
geschwächt?
Wenn ja/nein, warum?
Antwort:
Wie oben erwähnt kann davon ausgegangen werden,
dass die mechanischen Eigenschaften der reinserierten Rotatorenmanschette
deutlich schlechter sind als diejenigen der normalen Rotatorenmanschette.
Zusätzlich ist die reinserierte Manschette auch weiterem Verschleiss in
erhöhtem Masse ausgesetzt. Die Operation vom November 1994 hatte zum Ziel die
Rotatorenmanschette zu reinserieren. Die Arthroskopie vom August 1995 diente
zur Vergrösserung des subacromialen Raumes bei aufgetretenem subacromialen
Osteophyten. Es wäre denkbar, dass in der Phase des mechanischen Impingements
eine progrediente Ausdünnung der cranialen Rotatorenmanschette stattgefunden
hat. Durch die klinisch erfolgreiche Acromioplastik konnte offensichtlich diese
mechanische Komponente behoben werden. Dennoch könnte es sein, dass in diesem
Jahr die Manschette entsprechend gelitten bzw. ausgedünnt wurde"
(XVI, p. 8).
D'altra
parte, l'esperto designato dal TCA ha riconosciuto che l'evento del 3 agosto
1998 - responsabile di una rerottura acuta della cuffia dei rotatori della
spalla sinistra (cfr. XVI, risposta al quesito n. 7b) - ha chiaramente liberato
un'energia maggiore rispetto a quella sprigionata da un evento insignificante,
quali ne accadono incessantemente nella vita di tutti i giorni:
"
Lässt sich Ihrer Meinung nach mit
überwiegender Wahrschein- lichkeit sagen, dass im Einzelfall der Vorzustand so
weit fortgeschritten war, dass es zur Auslösung der Gesundheitsschaden nur noch
eines geringfügigen Anstosses bedurfte, welche im Alltagsleben ständig
vorkommt?
Antwort:
Nein, das Ereignis vom 3.8.1998 war zwar
verhältnismässig geringfügig. Es wurde jedoch deutlich mehr Energie
freigesetzt, als diejenige, welche bei geringfügigem Anstossen, welches im
Alltagsleben ständig vorkommt, freigesetzt würde"
(XVI, risposta al quesito n. 8).
2.3.4. Attentamente
vagliata la documentazione medica agli atti, lo scrivente TCA ritiene che,
nell'agosto 1998, __________ ha riportato una lesione parificata ai postumi
d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
In
effetti, all'evento del 3 agosto 1998 deve essere riconosciuta una propria
rilevanza causale, nel senso che, in ragione delle forze messe in gioco in
quell'occasione (maggiori rispetto a quelle sprigionate da un evento
insignificante, quali ne accadono incessantemente nella vita di tutti i giorni
- cfr. XVI, risposta al quesito n. 8), esso è stato responsabile di una rerottura
acuta del tendine del sovraspinato (cfr. XVI, risposta ai quesiti n. 7b e 8).
Il danno alla salute insorto nell'agosto 1998 non
va quindi considerato una semplice ricaduta dell'infortunio del 1994, poiché
ciò equivarrebbe a negare, a torto, qualsivoglia ruolo causale all'evento
infortunistico in discussione.
Ininfluente
è inoltre la preesistenza di uno stato patologico (cfr. XVI, p. 5: "Diese
[la rerottura, n.d.r.] kann eigentlich nur auf der grundlage einer vorgeschwächten
Sehne (Sehnennaht) entstanden sein"), e ciò a prescindere dal fatto che
esso risulti da una malattia oppure, come nel caso di specie, da un precedente
infortunio (cfr., in questo senso, LGVE 1987-II-29, p. 288). In effetti,
secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2
OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa
prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni
degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati,
nonché la STFA 5.6.2001 summenzionata).
2.3.5. Perché la
lesione tendinea possa essere posta a carico della __________ in forza
dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, occorre, però, ancora verificare se essa è
stata cagionata da un evento repentino ed involontario.
In
effetti, le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad
infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici
dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario. Il
fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto
brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta,
Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio
e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.). Necessario è che si tratti
di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi
dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art.
9 cpv. 2 OAINF).
Il
fattore scatenante deve avere le caratteristiche proprie dell’evento
infortunistico dal punto di vista temporale: “fehlt es an einem solchen unmittelbaren
Geschehen und ist die Verletzung vielmehr wiederholten, im täglichen Leben erfolgten
Mikrotraumata zuzuschrieben, die allmähliche Abnützung und schliesslich das Ausmass
einer die Behandlung erforderlichen Schädigung bewirken, liegt kein Unfall sondern
eine Krankheit vor” (cfr. RAMI 1990 p. 285ss., consid. 2c; 1988 U57, p. 372ss.,
consid. 4b in fine; DTF 114 V 301ss., consid. 3c).
In
concreto, è certamente verosimile che la lesione in questione sia sopravvenuta
in coincidenza con il brusco movimento di rotazione esterna della spalla
sinistra, compiuto dall'assicurata per trattenere un classificatore che stava
per cadere a terra. Al proposito, non va dimenticato che __________ ha
costantemente dichiarato che i dolori nella regione della spalla sinistra sono
apparsi all'istante (cfr. doc. _, p. 3, doc. _ e XVI, p. 2).
Il
criterio della repentinità è dunque soddisfatto, aspetto in merito al quale la
__________ non ha, del resto, sollevato alcuna obiezione.
Altrettanto
indubitabile è l'elemento involontario dell'evento scatenante.
Dunque,
la patologia presentata dalla ricorrente va posta a carico della __________ in
applicazione dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
__________ è condannata a riconoscere il proprio obbligo contributivo in
relazione alla lesione del tendine del muscolo sovraspinato riportata dall'assicurata
il 3 agosto 1998.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurata l'importo di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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