AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.42
Data decisione, Autorità:
25.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00042
mm
Lugano
25 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 21 febbraio 2000 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 22
maggio 1999, __________ - dipendente dell'Ospedale regionale di __________ in
qualità di infermiera specializzata e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli
infortuni presso la __________ - mentre stava
passeggiando su un sentiero di montagna, è rimasta vittima di un trauma
distorsivo al ginocchio destro.
Accertamenti
successivamente eseguiti - specificatamente la risonanza magnetica del 19 luglio
1999 - hanno permesso di mettere in evidenza, in particolare, la rottura del
corno posteriore del menisco mediale destro (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale 2 novembre 1999, la __________ si è rifiutata di riconoscere
la propria responsabilità, negando che "… il banale scivolamento del 22
maggio (con uno spostamento del piede destro di circa 5 centimetri) sia in
relazione di causa almeno probabile con la rottura del corno posteriore del
menisco mediale del ginocchio destro e con le altre lesioni descritte
dall'esame __________ eseguito il 19 luglio 1999. La documentazione medica a
nostra disposizione dimostra inoltre la presenza di chiari fattori
degenerativi" (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata, l'assicuratore
LAINF, in data 21 febbraio 2000, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione. In effetti, la __________ ha
ribadito l'inesistenza di una relazione di causalità naturale fra la lesione meniscale
e l'infortunio del maggio 1999 (doc. _, p. 5).
1.3. Con
tempestivo ricorso 19 maggio 2000, __________ ha chiesto l'annullamento
dell'impugnata decisione su opposizione, facendo valere quanto segue:
"
(…).
Punto 1.2 Decisione su opposizione _________
Viene affermato che
"il terreno, a causa della pioggia, era
abbastanza scivoloso e ha sentito durante l'appoggio che il ginocchio
incominciava leggermente a ruotare cedendo in seguito. Da quel momento la
signora __________ era impossibilitata ad appoggiare il piede senza avere dolore".
Già il 14 novembre 1999 avevo ricorso contro la
allora decisione della _________, in quanto era stato scritto:
"banale scivolamento con spostamento del
piede di ca. 5 cm"
Si trattava di una rotazione traumatica dell'arto
in quanto il sentiero era impervio e scivoloso. Avevamo un'andatura di marcia
un po’ sostenuta e quando ho appoggiato il piede su uno scalino sul sentiero,
il ginocchio ha fatto suddetta rotazione.
Quindi si è trattato di una distorsione dovuta ad
un trauma da rotazione acuta, confermato anche dalla diagnosi medica del Dottor
__________.
Punto 1.3 Decisione su opposizione _________
Primo: Non sono stata medicata all'Ospedale di
__________ (non si trattava di una ferita lacero contusa), ma bensì sono stata
portata all'ospedale suddetto, in quanto non ero capace di caricare il
ginocchio e dove mi è stata applicata un stecca di sostegno, ed in più ho
ricevuto delle stampelle.
Tre giorni dopo l'infortunio ho effettivamente
ripreso a lavorare, ma cercando di cambiare i turni, in modo di avere turni di
lavoro notturni che mi davano la possibilità di lavorare senza caricare troppo
il ginocchio e mi davano pure la possibilità di portare la stecca.
E così ho tentato di continuare a lavorare fino
al 2 luglio 1999, con forti dolori.
Senza stecca era impossibile fare qualsiasi
attività in quanto il dolore era troppo forte ed il ginocchio cedeva.
Quanto sopra affermato può essere confermato dai
miei colleghi di lavoro notturno del reparto di cure intense dell'Ospedale
_______ di __________.
Dal 3 luglio 1999 avevo vacanza per un periodo di
2 settimane, durante il quale speravo di recuperare da questo infortunio, non
volevo assentarmi inutilmente dal lavoro e non volevo recuperare le vacanze in
infortunio. Purtroppo al rientro dalle vacanze, il ginocchio non era migliorato
e senza stecca non mi era possibile lavorare.
Durante questo periodo di vacanze, il dottor
__________ mi aveva visitato e mi aveva consigliato una risonanza magnetica.
Il giorno 19 luglio 1999, veniva eseguita dietro
ordine del medico curante, la risonanza magnetica, e veniva diagnosticata la
rottura del menisco.
A quel punto, dovevo decidere da quale medico
farmi curare ed avevo optato per il Dr. __________. Questa mia decisione si
basava sull'esperienza del Dr. __________ in campo ortopedico.
Lo Studio del Dr. __________ rimaneva chiuso per
ferie fino al 30 luglio 1999.
Mi ero accordata con la mia caporeparto per avere
turni quasi solo notturni per tirare avanti fino al rientro dalle vacanze del
Dr. __________.
L'operazione veniva effettuata il 6 agosto 1999.
Ecco spiegata la ragione per cui i tempi si erano
allungati.
All'esame di risonanza magnetica del 19 luglio
1999, si riscontrava la presenza di chiari fattori degenerativi. È vero che ho
praticato attività sportive per più di vent'anni, però nonostante questo, prima
di questo infortunio praticava in modo amatoriale varie attività sportive, come
il Tennis, squash, corse in montagna, allenavo una squadra di calcio di
allievi, e tutto questo senza avere nessun problema fisico.
Punto 2.2 Decisione su opposizione _________
Viene citato l'art. 9 cpv. 1 OAINF secondo cui è
considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce
il corpo umano dovuta a fattore esterno straordinario.
l'involontarietà fattore
esistente
la repentinità fattore
esistente
il danno alla salute fattore
esistente
fattore causale esterno il
terreno scivoloso
la straordinarietà di tale fattore imprevedibilità
della meteorologia
Perciò non posso accettare quanto affermato in
questo punto.
Punto 2.5 Decisione su opposizione __________
Al punto 2.5 viene citato la negazione
dell'obbligo prestativo, fondandosi sul parere espresso dal medico fiduciario
della __________, il dottor __________ in __________.
Permettetemi di essere piuttosto perplessa su
questo modo di agire, in quanto non sono mai stata convocata dal Dr. __________
per una visita, né stata contattata telefonicamente.
Non penso che sia procedura usuale dare un parere
su un caso di infortunio, senza una visita corretta.
Per quanto concerne la frase:
"il medico fiduciario osserva che il
prof. __________ aveva considerato il caso chiuso poiché 9 giorni dopo
l'avvenimento non aveva riscontrato elementi per lesioni endo-articolari",
vorrei fare le precisazioni seguenti:
Il Dr. __________ è il nostro __________ di
chirurgia, e vedendomi zoppicare durante il lavoro mi ha detto di fargli vedere
il ginocchio. Premetto che ho sempre avuto la massima fiducia in lui. Mi ha
guardato il ginocchio sul posto di lavoro e nel frattempo parlando con altra
gente ed ho avuto l'impressione che non era molto presente con il mio problema.
Non mi ha proposto nessun altro esame ulteriore di approfondimento, ma mi ha
solo consigliato di non andare più in montagna a camminare. Non era
assolutamente al corrente che ufficializzasse la visita e poi ha perfino
sbagliato la data dell'infortunio perché non mi ha chiesto nessun dato.
Sono rimasta parecchio delusa dal suo modo di
procedere.
Un'ultima considerazione:
Ho sbagliato per essere stata troppo onesta, stringendo
i denti e tirando in avanti sopportando dolori e rinunciando a qualsiasi
attività al di fuori del lavoro.
Avrei dovuto stare a casa da subito e forse
l'assicurazione __________ avrebbe giudicato il mio caso con più umanità" (I).
1.4. La __________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. In replica,
__________ si è essenzialmente riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. VII e VIII).
1.6. In data 11
settembre 2000, lo scrivente TCA ha interpellato il dottor __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, chiedendogli precisazioni in merito all'eziologia
della nota lesione meniscale (cfr. IX).
La
risposta del dottor __________ è pervenuta il 9 ottobre 2000 (X).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni (cfr. XII e
allegati).
1.7. Con
ordinanza 15 novembre 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del
dottor __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. XIII).
Considerato
che il dottor __________ - per sua stessa ammissione (cfr. XVI) - collabora
regolarmente con la __________ quale consulente medico, il mandato d'allestire
il rapporto peritale è stato affidato al dottor __________, __________ della
Clinica ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. XVIII).
1.8. In data 14
settembre 2001, il dottor __________ ha consegnato il proprio referto (XX), il
quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. XXI).
La
__________ ha preso posizione l'11 ottobre 2001 (cfr. XXII), mentre __________
è, da parte sua, rimasta silente.
in
diritto
2.1. In primo
luogo, si tratta di decidere se l'evento del 22 maggio 1999 presenta o meno le
caratteristiche di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.
2.1.1. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.;
116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.1.2. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
2.1.3. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.1.4. In concreto,
nell’annuncio d’infortunio 4 giugno 1999 l’evento 22 maggio 1999 é stato così
descritto:
"
Mentre scende da una discesa ripida, ad un
tratto le cede il ginocchio." (doc. _).
L'assicurata
ha avuto modo di precisare lo svolgimento dei fatti, rispondendo, in data 10
luglio 1999, ai quesiti postile dall'assicuratore infortuni:
"
- Quando e dove è avvenuto l'infortunio? (p.f.
descrivere in modo dettagliato l'avvenimento infortunistico e quali disturbi
lei ha avuto subito dopo il sinistro)
Sabato, 22 maggio ore 11°° ca., sul
sentiero che porta a __________ (__________), camminavo lungo il sentiero e il
ginocchio ha ceduto.
- L'infortunio è avvenuto in condizioni
abituali? Se no, indicare quali motivi particolari hanno causato l'incidente.
Condizioni del terreno: dovuto alla pioggia
della notte era abbastanza scivoloso e il ginocchio ha avuto una leggera
rotazione durante l'appoggio ed ha ceduto. Da quel momento non riuscivo quasi
più ad appoggiare il piede senza avere dolore"
(doc. _).
Dal rapporto 10 dicembre 1999 del dottor __________
emerge che, nel corso dell'agosto 1999, l'assicurata è stata sentita da un
ispettore della __________.
Questa la
descrizione della dinamica dell'evento in questione:
"
La signora __________, in data 22 maggio, stava
effettuando un'escursione in montagna.
L'assicurata nell'intento di scendere da un
sentiero, che si presentava ripido e con scalini di circa 60 cm, inoltre reso scivoloso
dalla pioggia della precedente notte, scivolava nell'appoggiare il piede
destro.
Il piede ha effettuato uno scivolamento di
circa 5 cm ed immediatamente dopo la signora avvertiva come un
"crac" all'interno del ginocchio ed una forte fitta.
La signora portava scarpe da montagna"
(doc. _,
p. 2).
2.1.5. Alla luce di
quanto esposto al precedente considerando, non vi é stato l’intervento di un
fattore causale esterno.
Il danno
alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in concreto, si può ammettere che vi é stato un movimento
scombinato o uno sforzo eccessivo.
L’ipotesi
di uno sforzo manifestamente eccessivo può essere scartata a priori.
Perché
una lesione corporale dovuta ad un movimento scoordinato sia attribuibile ad
infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia
prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. R. Garavagno, La cause extraordinaire dans la définition de l'accident,
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 10/1993, p. 33, n° 17; A. Bühler,
Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
1995, p. 237). È precisamente nell'imprevedibilità - come ad esempio, il fatto
di scivolare, d'inciampare oppure il movimento istintivo compiuto per evitare
una caduta - che risiede il fattore esterno straordinario (cfr. A. Bühler, op.
cit., p. 237 e riferimenti dottrinali ivi menzionati). In questo ordine d'idee,
la Corte federale ha riconosciuto la straordinarietà di un movimento scoordinato,
trattandosi di un assicurato che è scivolato sul pavimento umido e, per evitare
la caduta, si è aggrappato ad una sbarra (cfr. DTF 44 II 100 consid. 1).
Tutto ben
considerato, questo TCA ritiene che, in concreto, siano soddisfatte le severe
condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno. In effetti, il
movimento di rotazione compiuto dal ginocchio
destro della ricorrente ha avuto luogo in circostanze esterne imprevedibili,
ossia in concomitanza con lo slittamento del piede destro su un sentiero di
montagna reso scivoloso dalla pioggia.
Del
resto, la __________ stessa non ha affatto messo in dubbio che, in casu,
__________ sia rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge (cfr., ad
esempio, doc. _, p. 5), limitandosi a far valere che il diagnosticato danno meniscale
è di natura esclusivamente morbosa.
2.2. Perché possa
venire ammesso l'obbligo prestativo dell'assicuratore LAINF è ancora necessario
che fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale ed adeguata.
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, infatti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre,
inoltre, rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994,
p. 104s.).
2.2.3. A proposito
della natura dei disturbi al ginocchio destro accusati da __________, agli atti
figurano dei pareri medici divergenti fra loro (cfr. doc. _).
Allo
scopo di chiarire specificatamente l'aspetto eziologico, lo scrivente TCA ha
ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dottor
__________, __________ della Clinica d'ortopedia dell'Ospedale cantonale di
__________ (cfr. XVIII).
Si dirà
immediatamente che il perito giudiziario - dopo aver ricostruito l'anamnesi
dell'assicurata ed averne descritto lo status, clinico e radiologico, a livello
del ginocchio destro - ha sconfessato la tesi difesa dalla
__________ o, per meglio dire, dal proprio medico di fiducia, il dottor
__________.
In
effetti - dopo aver posto la diagnosi di "Status nach traumatischer Meniskusverletzung
vom 22.5.1999 und arthroskopische Teilmeniskektomie am 5.8.1999. Mediale Ueberlastung
rechts bei beginnender medialer Gonarthrose und femoropatellärer Arthrose rechts"
(cfr. XX, p. 4) - il dottor ________ ha affermato che la diagnosticata
lesione del menisco mediale costituisce una naturale conseguenza dell'evento
traumatico del maggio 1999 (cfr. XX, risposta al quesito n. 3: "Ja, dieser
Meniskusschaden ist als Folge des Unfalles vom 22.5.1999 anzusehen").
Rispondendo
al quesito n. 5, l'esperto designato da questo TCA ha indicato che il trauma
distorsivo accusato da __________ era di per sé idoneo a causare un danno meniscale,
pur non potendo escludere che la preesistente moderata condromalacia a livello
del compartimento mediale, possa avere favorito la
lacerazione:
"
Kann - zumindest mit dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit - ein "Ausgleiten" wie jenes, das in
der Unfallmeldung beschrieben wurde, bei einem unversehrten Körper, eine
Verletzung, der wie die Versicherte erlitten hat, verursachen?
Die Patientin hat mir den Unfallmechanismus
nochmals bei der Untersuchung genau beschrieben. Sie war an einem Lauf im
Gelände, welches abschüssig war, uneben und nass. Dabei rutschte sie an einer
Stufe aus und verdrehte sich dabei das Knie und verspürte sofort einen
einschiessenden Schmerz im Kniegelenk. Es handelt sich hier meines Erachtens
eindeutig um einen Unfall, bzw. unfallähnliches Ereignis gem. UVG. Ein solches
Trauma ist sehr gut in der Lage, eine Meniskusläsion zu verursachen. Natürlich
kann man nicht ganz ausschliessen, dass ein gewisser Vorzustand im Sinne einer
mässigen Chondromalazie im medialen Kompartiment bereits eine gewisse
Überlastung des Meniskus vorher verursacht hat, sodass er dann beim
Unfallereignis rascher zerrissen ist als das vielleicht bei einem 19-jährigen
der Fall gewesen wäre"
(XX, p.
5).
Infine,
il dottor __________ ha pure chiarito quale ruolo attribuire all'età nonché ai
trascorsi agonistici di __________:
"
Unter Berücksichtigung der körperlichen
Aktivitäten, die Frau __________ seit langem ausübt (besonders als
Fussballspielerin), können sportliche Aktivitäten, die auf hohem Niveau
betrieben werden, Verletzungen der Art, wie die Versicherte erlitten hat,
"begünstigen"? Wie?
Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Man
weiss, dass Hochleistungssportler, vor allem auch Fussballspieler, häufiger
Verletzungen im Bereiche des Kniegelenkes aufweisen als andere Sportler. Dies
ist aber wahrscheinlich bedingt durch die Kontaktsportart, die an sich
unfallgefährdeter ist. Dass Gelenke bei chronischer Überlastung degenerative
Veränderungen erleiden, ist ebenfalls bekannt. Im weiteren altert natürlich
jedes Gewebe mit zunehmendem Alter des Patienten und ist dann entsprechend
weniger strapazierfähig, was dann Verletzungen dieser Art auch bei kleineren
Traumen begünstigt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass ab einem
gewissen Alter eine Sportart, die auf sehr hohem Niveau betrieben wird,
Verletzungen derart, wie sie die Versicherte erlitten hat, begünstigen kann.
Welche Rolle könnte das Alter von Frau
__________ gespielt haben?
Wie ich bereits in Frage 7. erwähnt habe, ist eine
Veränderung aller Gewebe im Alter normal, das heisst aber nicht, dass Personen
über 40-jährig generell keine Unfallschäden mehr erleiden können.
Teilt der Begutachter die These, dass
Meniskus- und Hinterhornrisses - bei Personen über 40 - praktisch immer einen
degenerativen Ursprung haben?
Ist der zu untersuchende Fall eine
Ausnahme?
Wie ich in der Beantwortung der vorherigen Fragen
auszuführen versuchte, ist in diesem Fall wahrscheinlich beides festzustellen.
Einerseits erlitt die Patientin ein unfallähnliches
Geschehen nach UVG und __________ -Interpretation mit einem arthroskopisch
ebenfalls bestätigten Riss. Zusätzlich bestanden aber bereits Knorpelschäden,
sodass man davon ausgehen muss, dass eine gewisse Degeneration im Kniegelenk
bereits eingesetzt hat.
Im weiteren bin ich nicht der Ansicht, dass
Personen über 40 nur degenerative Meniskusschäden aufweisen und keinerlei
Unfallfolgen mehr vorhanden sein können. Wir hatten sehr viele Patienten, die
akute Ereignisse im Sinne eines Unfalles oder unfallähnlichen Geschehens nach
UVG und __________ -Interpretation aufweisen, die wir als eindeutige Risse im
Meniskus interpretieren und nicht als Abnützungserscheinung "
(XX,
risposta ai quesiti n. 7, 8 e 9).
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di fare capo alla valutazione enunciata dal dottor __________, il cui referto
peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venire ammessa
l'esistenza di una relazione di causalità naturale (ed adeguata - cfr., a
questo proposito, dottrina e giurisprudenza evocata al consid. 2.2.2. in
fine) fra la lesione del menisco mediale e l'infortunio assicurato.
Va
inoltre ricordato che, conformemente alla costante giurisprudenza, per
ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio
rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute. È
sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia
pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca,
in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134
consid. 3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit.,
p. 101).
In
conclusione, l’impugnata decisione 21 febbraio 2000 dev’essere annullata e la
causa retrocessa alla __________ affinché si esprima, all’occorrenza mediante
l’emanazione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni a
dipendenza dell'evento infortunistico di cui è rimasta vittima __________ il 22 maggio 1999.
2.3. A titolo
abbondanziale, va rilevato che, anche qualora si fosse
esclusa l'esistenza di un infortunio, la __________ - alla luce delle chiare
risultanze peritali ed in ossequio alla giurisprudenza di cui alla STFA 5
giugno 2001 nella causa INSAI c/ SWICA Organizzazione Sanitaria, U 398/00 -
sarebbe stata comunque tenuta ad assumere il caso a titolo di lesione
parificata ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ L'impugnata
decisione su opposizione è annullata.
§§ È
accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio
22.5.1999 ed il danno alla salute lamentato dall’assicurata, così come ai
considerandi.
§§§ La
causa é rinviata alla __________ affinché abbia ad esprimersi, se del caso,
mediante l’emissione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni
a dipendenza dell'evento infortunistico assicurato.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster