AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.39
Data decisione, Autorità:
25.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00039
mm
Lugano
25 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 10 marzo 2000 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
rimasto vittima di un infortunio in data 18 febbraio 1990.
L'__________,
che, all'epoca, lo assicurava contro gli infortuni, l'ha posto al beneficio di
una rendita d'invalidità del 20% a contare dal 1° maggio 1996 nonché di
un'indennità per menomazione dell'integrità del 22.5%.
Con
pronunzia 15 settembre 1999, questa Corte - accogliendo parzialmente il ricorso
di __________ - ha portato il grado d'invalidità al 27%.
Avverso
la succitata sentenza, sono a tutt'oggi pendenti due ricorsi al TFA.
1.2. In data 7
agosto 1999, l'assicurato ha riportato una frattura alla mano destra, cadendo a
terra a causa di un improvviso cedimento del ginocchio destro (cfr. doc. _).
1.3. Con
decisione formale 19 novembre 1999, l'Istituto assicuratore ha negato il
proprio obbligo contributivo relativamente all'evento dell'agosto 1999, facendo
valere che all'epoca in cui è sopravvenuto il nuovo infortunio, non sussisteva
più alcuna copertura assicurativa (cfr. doc. _).
1.4. __________
ha personalmente interposto opposizione, osservando che la caduta di cui è
rimasto vittima il 7 agosto 1999 sarebbe stata "… provocata da uno dei
cedimenti alla gamba destra residuati all'infortunio del 18.2.1990, che mi ha
lasciato insensibilità all'arto in questione, in particolare al ginocchio
destro" (doc. _).
1.5. L'__________,
non senza aver dapprima ascoltato il parere del proprio medico di circondario,
ha, in data 10 marzo 2000, ribadito la propria posizione di rifiuto, ritenendo
che fra il cedimento del ginocchio destro ed i postumi dell'evento 18 febbraio 1990 vi sarebbe un nesso di causalità tutt'al più
possibile (cfr. doc. _).
1.6. Con
tempestivo ricorso 15 maggio 2000, __________ ha chiesto che l'__________ venga
condannato a riconoscere la propria responsabilità riguardo all'evento
traumatico dell'agosto 1999.
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
… Contesto il punto 5 a p. 4 dell'allegata
decisione su opposizione del 10.3.00 (apprezzamento del dott. __________)
ritengo la sua una valutazione non a disparte.
… Prima dell'infortunio del 18.2.1990 non avevo
problemi al ginocchio destro, infatti nell'incidente, l'articolazione del
ginocchio destro era lussata lateralmente verso l'interno. Dopo l'intervento
chirurgico alla colonna vertebrale, sentivo forti e insopportabili dolori al
ginocchio destro.
… Sottolineo in particolare quando ho forti dolori
alla schiena, le mie gambe diventano più deboli, entrambe sono facilmente
soggette a cedimenti, i dolori si estendono da metà schiena fino in fondo alle
gambe, in particolare dal ginocchio in giù le sento molto stanche, e in questi
momenti non riesco neanche a salire le scale, come era capitato mercoledì 12
aprile 2000 dove ne approfittavo per presentarmi presso la __________ in
__________, chiedendo al dott. __________ di visitarmi, ottenendo solo un
colloquio con il medesimo.
(…)"
(I).
1.7. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. Incontestato
è il fatto che, in occasione dell'evento traumatico 7 agosto 1999, __________
non era più al beneficio di una copertura assicurativa presso l'Istituto
assicuratore convenuto, e ciò in forza degli artt. 3 cpv. 2 LAINF e 7 cpv. 1
OAINF.
La lite
è, pertanto, circoscritta alla questione di sapere se l'infortunio 7 agosto
1999 - di per sé non assicurato - è stato causato dai postumi residuali dell'evento
infortunistico 18 febbraio 1990. Soltanto in questa eventualità, l'__________
può essere chiamato a corrispondere le proprie prestazioni.
2.3. Così come
già osservato dall'__________ in sede di risposta di causa, dottrina e
giurisprudenza si sono chinate, a più riprese, sulla problematica riguardante
l'incidenza dell'invalidità su di un infortunio non assicurato,
rispettivamente, sulle sue conseguenze.
Il caso
si presenta, ad esempio, quando un assicurato viene posto al beneficio di una
rendita d'invalidità allo scopo di tener conto delle conseguenze di un
infortunio, in concreto, di un'emiparesi con gravi difficoltà deambulatorie;
l'assicurato in questione, ad un momento in cui non sussiste più copertura
assicurativa, cade e riporta così delle lesioni invalidanti (cfr. P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherungs, tesi Friborgo 1995, p.
141s.).
Su questo
specifico tema la giurisprudenza federale si è dimostrata, in realtà, assai
poco costante. Comunque, in una sentenza relativamente recente (cfr. STFA
26.3.1987 in re W. Sch., citata da Omlin, op. cit., p. 143, nota n. 516), la
nostra Corte federale ha, finalmente, risolto la questione applicando le regole
ordinarie concernenti la causalità.
2.4. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla
salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,
pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid.
2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114
V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di
causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).
2.5. Si ha,
invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla
salute quando il primo, non soltanto concorre casualmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V
135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza,
nota il TFA nella DTF 112 V 3ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non
deve indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un
infortunio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo,
sono solite verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II
396).
La
singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. È
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità
a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura
dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi
statisticamente).
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha, per l'essenziale,
fondato la propria decisione di rifiuto sull'apprezzamento 2 marzo 2000 del
proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale ha giudicato tutt'al più possibile la relazione di
causalità naturale fra l'evento traumatico del febbraio 1990 ed il cedimento
del ginocchio destro insorto nell'estate del 1999, cedimento che ha originato
la nota lesione alla mano destra:
"
Il 18.2.1990, vittima di un infortunio della
circolazione in qualità di motociclista, il paziente riporta una frattura da
scoppio completa del corpo vertebrale L3 trattata cruentemente con spondilodesi
L2-L4. Dal punto di vista neurologico il decorso viene caratterizzato da una
sindrome pluri-radicolare deficitaria all'arto inferiore destro predominante
dal punto di vista motorio L3-L5, da quello sensitivo L5-S1. Il decorso della
componente deficitaria si rileva essere molto favorevole: in effetti, in
occasione dell'esame neurologico dell'1.6.1993 il paziente presenta nuovamente
una forza residuale del 90% ed un deficit della sensibilità predominante L5-S1
stimata nella misura del 5-10%.
In occasione dell'esame medico-circondariale di
chiusura del 19.7.1993, il ginocchio destro viene descritto calmo, senza
versamento, indolente per quanto attiene allo spostamento della patella, lieve
lassità anteriore bilaterale, buona stabilità dei collaterali, segni meniscali
negativi.
In occasione di una valutazione effettuata il
28.4.1998 il perito esprime le seguenti considerazioni attinenti al ginocchio
destro: contorni simmetrici, nessun versamento, liberamente mobili, patelle
sensibili più a destra, nessun scroscio retro-patellare, strutture legamentarie
stabili. Circonferenza del vasto mediale -0.5 cm, senza espressione funzionale.
Il perito ritiene in particolare non esservi postumi infortunistici di rilievo
(tali da giustificare il versamento di un'indennità per menomazione
dell'integrità) al ginocchio destro e alla caviglia sinistra.
Il 7.8.1999 camminando normalmente su un tratto
asfaltato, in seguito ad un cedimento repentino del ginocchio destro dapprima,
di quello sinistro in seguito, cercando di tenersi in piedi, il paziente cade a
terra riportando una frattura della mano destra.
Con decisione del 19.11.1999 il caso viene
rifiutato per mancanza di copertura assicurativa.
Con opposizione del 23.11.1999 il paziente
ritiene che l'evento infortunistico del 7.8.1999 corrisponde ad una ricaduta
dell'infortunio del 18.2.1990.
VALUTAZIONE
Il nesso causale tra l'evento infortunistico del
18.2.1990 e la caduta del 7.8.1999 per cedimento del ginocchio destro viene
ritenuta tutt'al più possibile se non addirittura esclusa.
In effetti, in occasione della valutazione
peritale del 28.4.1998, in presenza di un quadro clinico praticamente normale,
non veniva riconosciuto nessun postumo infortunistico per il ginocchio destro
(né per la caviglia sinistra).
Il decorso favorevole del deficit
sensitivo-motorio iniziale agli arti inferiori veniva a suo tempo già puntualizzato
in occasione dell'esame neurologico dell'1.6.1993, con quantificazione nella
misura del 90% della forza muscolare residuale di topografia L3-L4. In questo
stesso contesto da ritenersi pure la differenza del trofismo del muscolo vasto
mediale di soli 0.5 cm a destra, funzionalmente non rilevante.
Complessivamente, in assenza di postumi
infortunistici rilevanti al ginocchio destro riconducibili all'evento
infortunistico del 18.2.1990, in assenza di una differenza significativa del
trofismo muscolare riconducibili a esiti del deficit neurologico
sensitivo-motorio attinenti all'evento infortunistico del 18.2.1990, in
presenza di una buona stabilità legamentaria del ginocchio destro, il nesso di
causale tra l'evento infortunistico del 18.2.1990 e l'episodio di cedimento del
7.8.1999 viene ritenuto tutt'al più possibile se non addirittura escluso" (cfr. doc. _).
A questa
Corte le considerazioni enunciate dal dottor __________ - specialista nella
materia che qui interessa - appaiono senz'altro convincenti, nella misura in
cui esse si fondano su dei dati anamnestici senza alcun dubbio affidabili, in particolare sulle risultanze dell'approfondita
visita di controllo 28 aprile 1998, a cui __________ è stato sottoposto presso
la Divisione medica dell'__________ a __________a. Dal relativo referto emerge,
in effetti, che il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, ebbe, a suo
tempo, a constatare - all'esame clinico e radiologico - una situazione
assolutamente normale a livello delle ginocchia:
"
Die Kniegelenke weisen symmetrische Konturen
auf, es besteht kein Erguss und sie sind uneingeschränkt beweglich; die Patellae
sind druckempfindlich vor allem rechts medial. Kein retropatellares Knirschen.
Der Bandapparat ist sowohl in der frontalen wie auch in der Sagittalebene vollkommen stabil. Kurze vertikalverlaufende Narbe über
dem rechten Kniegelenk medial.
(…).
Knie beidseits ap im Stehen und seitlich: Varustyp,
keine arthrotischen Veränderungen weder tibio-femoral noch patello-femoral, Fabella
beidseits.
(…).
Das rechte Kniegelenk ist klinisch und radiologisch
vollkommen unauffällig" (cfr. III, doc. _ - la sottolineatura è del
redattore).
2.7. In sede di
ricorso, __________, ha genericamente contestato le conclusioni a cui è
pervenuto il dottor , segnatamente mettendone in dubbio
l'oggettività, trattandosi di un medico alle dipendenze dell'.
Come
indicato al precedente considerando, il TCA - chiamato a pronunciarsi su una
questione sostanzialmente di carattere medico - non ha in concreto motivi per
scostarsi dall'apprezzamento enunciato dallo specialista interpellato
dall'Istituto assicuratore convenuto, di modo che la censura sollevata
dall'assicurato non merita d'esser seguita.
Si deve
considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre
1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989, pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351ss. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra
Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Risultando
accertato che il cedimento del ginocchio destro non può essere considerato una
naturale conseguenza dell'infortunio del febbraio 1990, l'assicuratore LAINF
convenuto ha correttamente negato il proprio obbligo contributivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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