AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.32
Data decisione, Autorità:
16.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00032
mm
Lugano
16 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2000 di
__________,
contro
la decisione del 11 aprile 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
gennaio 2000, __________, agente presso la Gendarmeria di __________, ha
annunciato alla __________ __________, che lo assicura contro gli infortuni, la
rottura di un dente. L'evento è stato così descritto: "Sul lavoro, la
vigilia di Natale, nel mentre assaggiavo una torta alle mandorle o noci, ho
spezzato un angolo del dente molare" (doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti amministrativi, la __________ ha rifiutato il proprio obbligo contributivo. Tale rifiuto è
stato confermato - dopo l'opposizione personalmente interposta dall'assicurato
- con decisione su opposizione 11 aprile 2000.
1.3. Con
tempestivo ricorso 12 aprile 2000, __________ ha chiesto che la __________
venga condannata ad assumere il caso annunciato nel gennaio 2000, facendo
valere quanto segue:
"
La vigilia di Natale (24.12.1999), ero di
servizio al Posto di Gendarmeria di __________ in
qualità di responsabile.
Alle ore 17.00 ca. si era in pausa al refettorio.
Nell'occasione sul tavolo vi erano dei dolci, un
panettone ed una torta.
I colleghi presenti si servivano a dipendenza dei
loro gusti, da parte mia, assaggiavo una fetta di torta, poi risultata essere
una torta alle noci.
Dopo alcuni morsi, ho improvvisamente avvertito
un corpo duro che mi ha procurato la rottura del dente.
L'immediata ricerca non mi ha consentito di
rinvenire il pezzo che ha causato la rottura del dente, per contro, fra le
mani, mi sono ritrovato parte del molare destro.
Il corpo solido (probabilmente un pezzo di guscio
di noce caduto casualmente durante la preparazione della torta) è stato forse
involontariamente ingoiato, oppure si trovava nel quarto di boccone che in
seguito ho espulso.
Al momento dell'infortunio, la mia prima
preoccupazione non è stata quella di cercare ad ogni costo l'esistenza del
corpo estraneo, da portare come prova o indizio, ma è stata quella di recarmi
in toilette a verificare il danno fisico subito.
Questo mio esposto corrisponde a quanto di
veritiero accaduto, e come già menzionato nel mio esposto sono in grado di
fornire i testimoni del fatto" (I).
1.4. In risposta,
la __________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2 L'art. 9
cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel
precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a
e147 consid. 2a). Questo il testo legale:
" E'
considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce
il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali:
" - l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla
salute (fisica o psichica)
-
un fattore causale
esterno
-
la straordinarietà
di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Lausanne 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto
tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato
delle affezioni grave o inabituali.
Il fattore
esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il
quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente,
definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid 2b; RAMI 1993 p. 157ss,
consid 2a).
2.4. Il TFA ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1992 p. 83 consid. 2b, 1988
p. 420 consid. 2b).
Per
contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais
non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata
con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia
(RAMI 1988 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.; RAMI 1992
U144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 p. 156ss, consid. 2b).
2.5. In concreto,
l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio-bagatella LAINF 10 gennaio 1999, ha
dichiarato quanto segue:
"
Sul lavoro, la vigilia di Natale, nel mentre
assaggiavo una torta alle mandorle o noci, ho spezzato un angolo del dente
molare” (doc. _).
In
seguito, interrogato dall’assicuratore LAINF convenuto in merito alla natura
del corpo estraneo, egli ha così risposto:
"
3. A quale precisa circostanza attribuisce la
rottura del dente?
(P.F. dia una descrizione
esatta e completa).
Alla morsicatura di un pezzo duro contenuto
in una torta di mandorle o noci.
- Quale
alimento stava mangiando?
Una fetta di torta alle mandorle o noci.
- Ha
masticato qualcosa di duro? (X) SI ( ) NO
Se
si, di che cosa si trattava e in quali circostanze ha masticato?
Dal momento che ho morsicato qualcosa di
duro è probabile che non tutte le noci sono state snocciolate a dovere.
Lei
ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre
parole come ha accertato l’evento?
Non ho visto questo corpo duro. Quando ho
morsicato la torta ho sentito qualcosa di duro, ma purtroppo il dente ha ceduto
prima. L'angolo di dente è stato ritrovato, mentre il pezzo duro no, probabilmente
è stato ingoiato involontariamente.
E
a suo giudizio a quale causa é da far risalire il danno patito?
Alla masticazione di un alimento contenente
pezzi duri” (doc. _).
Con il
proprio ricorso 12 aprile 1999 (I), l’insorgente ha, essenzialmente, ribadito
quanto già aveva avuto modo di dichiarare compilando il summenzionato
"questionario per lesioni ai denti causate dalla masticazione di
alimenti".
2.6. La questione
contestata é circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario
nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi
dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente
realizzati.
Il
ricorrente - nel compilare l'annuncio d'infortunio LAINF, così come nel
rispondere ai quesiti postigli, in un secondo tempo, dalla __________ - ha
dichiarato che la frattura del dente è stata causata da un "pezzo
duro", contenuta nel cibo che stava per ingerire, probabilmente un
pezzetto di guscio di noce.
Secondo
la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della
probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi
costitutivi d'infortunio.
L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed.,
p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re M.).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante.
Non é, quindi,
sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.
Fra tutti
gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che
sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V
142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC
1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21;
1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).
È, però,
doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio,
occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne
l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di
quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo
procedimento induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss
consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).
In
concreto, l'assicurato, semplicemente, suppone che ad aver provocato il danno
al dente sia stata una scheggia di guscio di noce contenuta nella torta, ciò
che non é tuttavia stato in grado d’accertare direttamente (cfr. doc. _,
risposta al quesito n. 5: "Non ho visto questo corpo duro. Quando
ho morsicato la torta ho sentito qualcosa di duro, ma purtroppo il dente ha
ceduto prima. L'angolo di dente è stato trovato, mentre il pezzo duro no,
probabilmente è stato ingoiato involontariamente" - la sottolineatura è
del redattore).
Ciò non
basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere nei limiti della
probabilità preponderante la presenza di un elemento esterno straordinario. Il
TFA, infatti, in un caso analogo a quello ora sub judice, in cui un'assicurata
aveva sostenuto di aver rotto un dente masticando del pane in cui c'era un
corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto
nel lavabo, ha negato l'azione di un elemento esterno nonostante una perizia
giudiziaria avesse escluso un'altra causa (STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.).
Parimenti,
in un caso precedente, in cui l'assicurato aveva pure affermato di aver rotto
un dente contro qualcosa di duro mentre mangiava del pane senza fornire alcuna
prova al riguardo, il
TFA ha
escluso l'intervento di un fattore esterno straordinario (STFA inedita
21.11.1990 in re T.). Questo principio era già stato applicato dal TFA in
precedenza in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver
rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di
identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha
ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno
straordinario (STFA 30.4.1991 in re R.; 16.1.1992 in re T. non pubbl. citate in
STFA 27.8.1992 in re M.).
Si deve,
dunque, concludere, in applicazione di questa giurisprudenza che, anche in
concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur
sempre semplice ipotesi.
Non
essendo, dunque, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della
verosimiglianza (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore
esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di
indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss
consid 5b; 116 V 136ss consid 4b).
Con il
proprio gravame, __________ ha affermato che vi sarebbero dei testimoni oculari
dell'accaduto. Da parte sua, questa Corte può tranquillamente esimersi dal
sentire questi presunti testimoni, nella misura in cui è impossibile che essi
possano aver accertato l'identità del corpus delicti, visto che la
stessa non è stata appurata neppure dal diretto interessato.
2.7. Infine, va
rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai
denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la
rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9
cpv 2 lett a OAINF (STFA 6.4.1990 in re L. non pubbl.; RAMI 1993 p. 156ss,
consid 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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