AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.31
Data decisione, Autorità:
04.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00031
mm
Lugano
4 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2000 di
__________,
contro
la decisione del 18 gennaio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
giugno 1998, __________ - dipendente del Garage __________ in qualità di aiuto-meccanico
- si è amputato l'anulare e il mignolo della mano sinistra a livello della
falange intermedia, utilizzando una sega elettrica (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale 10 dicembre 1999, ha assegnato all'assicurato una rendita
d'invalidità degressiva, del 20% dal 1° ottobre 1999 e del 10% dal 1° ottobre
2000 sino al 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _).
In
precedenza, l'__________ aveva posto __________ al beneficio di un'indennità
per menomazione dell'integrità del 10% (cfr. doc. _). La relativa decisione è
cresciuta in giudicato incontestata.
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 18 gennaio 2000, ha
sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 10 aprile 2000, __________ ha chiesto che l'__________ venga
condannato a riconoscergli una rendita d'invalidità permanente del 20% a
contare dal 1° ottobre 1999 (cfr. I, p. 4).
L'assicurato
ha, inoltre, postulato l'erezione di una perizia medica giudiziaria.
Questi,
in particolare, gli elementi sviluppati dall'insorgente a supporto della
propria pretesa ricorsuale:
"
Come già segnalato dalla __________, il
ricorrente non dispone inoltre di alcun diploma professionale e da quando
risiede in Svizzera ha sempre svolto la professione di aiuto meccanico; egli
non è infatti in grado di svolgere una diversa professione da quella esplicata
attualmente dacché non dispone delle capacità tecniche necessarie. Prova ne sia
che in seno al garage in cui lavora attualmente, egli svolge solo mansioni
secondarie, non qualificate, che un'altra persona soltanto difficilmente
eseguirebbe.
D'altro canto non si può ragionevolmente
pretendere che il ricorrente si trovi, di punto in bianco, un altro lavoro
dacché la __________ medesima ha rinunciato motu proprio a proporre una
riqualificazione professionale a favore del ricorrente.
Ora, nonostante il ricorrente lavori attualmente
ancora nella veste di aiuto meccanico, egli non riesce a rendere come un
individuo perfettamente integro. Benché il ricorrente lavori attualmente a
tempo pieno presso il citato garage, non è purtroppo più in grado di svolgere
le stesse mansioni svolte prima dell'infortunio. Soprattutto, non è in grado di
lavorare nei termini di tempo precedenti all'infortunio.
In occasione di una visita in loco, un ispettore
della __________ avrebbe avuto modo di personalmente constatare, anche grazie
alle informazioni fornitegli dai datori di lavoro del ricorrente, che il sign.
__________ è una persona volonterosa e benvoluta ma che, a causa della
sopraggiunta infermità, non riesce ormai più a fornire il rendimento
precedente.
Difatti, visto e considerato che il ricorrente
non è in grado di rendere sul lavoro come un altro impiegato, il suo stipendio
è conseguentemente inferiore rispetto a quello di un'altra persona impiegata
nella sua stessa attività.
… Trattandosi di un'amputazione, la menomazione
fisica subita dal ricorrente è purtroppo irreversibile ragione per cui
appare del tutto fuori luogo la decisione qui avversata stante la quale, dopo
un determinato periodo d'assuefazione, il ricorrente potrà riacquistare la sua
totale capacità lucrativa.
L'affermazione della __________ appare già di
primo acchito quantomeno ottimista, per non dire temeraria.
La casistica del Tribunale federale citata dalla
__________ non può del resto tornare in aiuto trattandosi del caso concreto di:
-- una doppia amputazione;
-- di un aiuto meccanico senza una specifica
formazione professionale;
-- di un'amputazione particolarmente problematica
atteso che l'intera mano è rimasta danneggiata.
Si rileva che in un caso meno grave di quello in
esame, la __________, dove trattavasi di un meccanico d'auto che aveva perso
l'indice sinistro, la __________ aveva concesso una rendita del 20% senza
optare, come nella fattispecie in narrativa, per un'opzione scalare fino al
10%.
Per questa serie di motivi, il ricorrente
ribadisce la sua presa di posizione, richiedendo espressamente l'allestimento
di una perizia medica, che possa stabilire l'effettiva capacità di lavoro
residua della mano sinistra"
(cfr. I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é soltanto la questione di sapere se é o meno corretto che l’__________
abbia messo __________ al beneficio di una rendita scalare e limitata nel
tempo.
2.2.1. L'invalidità
è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art.
4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma
il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla
salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia,
se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di
regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b).
2.2.2. Secondo la
giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive
anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a;
1987, p. 306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 105ss.).
Simili
rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, é già prevedibile
e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla
capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o
meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.
L’adattamento
risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da
un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio,
un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta
mobilità di altre articolazioni.
L’assuefazione
é, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in
ragione della ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).
Al
momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, é
ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame
va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure
mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione
(RAMI 1993 145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita
15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b).
2.3. Ritornando
alla presente fattispecie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 1°
giugno 1998, ha dunque subito un'amputazione dell'anulare e del mignolo della
mano sinistra adominante, e ciò a livello della falange intermedia.
In
occasione della visita medica di chiusura 15 settembre 1999, il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia, ha riscontrato, oggettivamente, dei monconi
privi d'irritazione, ben imbottiti e senza segni di neuromi. Così si è, quindi,
espresso riguardo alla questione dell'esigibilità lavorativa:
"
L'assicurato può continuare a fare il suo lavoro
come aiuto-meccanico sull'intera giornata.
Riscontrerà difficoltà quando dovrà smontare
cambi o gomme con le 2 mani, visto che le 2 dita IV e V della mano sinistra
sono ancora un po’ sensibili alla pressione.
Il paziente può molto spesso sollevare pesi fino
a 5 kg e da 5 fino a 10 kg all'altezza dei fianchi, spesso portare pesi da 10
fino a 25 kg all'altezza dei fianchi, talvolta portare pesi da 25 fino a 40 kg
all'altezza dei fianchi e di rado portare molto pesanti, oltre 45 kg
all'altezza dei fianchi.
Può molto spesso sollevare pesi sopra l'altezza
del petto fino e oltre 5 kg.
Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera e
di media entità, spesso di pesante e talvolta anche di molto pesante entità" (doc. _).
Proprio
fondandosi sulle suesposte puntuali indicazioni fornite dal summenzionato
medico di circondario - peraltro, nuovamente interpellato nel corso del mese di
novembre 1999 proprio in relazione al processo d'adattamento, rispettivamente,
d'assuefazione (cfr. doc. _) - l'assicuratore convenuto ha posto __________ al
beneficio di una rendita d'invalidità scalare e limitata nel tempo: 20% dal 1°
ottobre 1999 e del 10% dal 1° ottobre 2000 sino al 1° ottobre 2001 (cfr. doc.
_).
2.4. La prognosi,
espressa dal dottor __________, relativa alle possibilità di miglioramento
della capacità lavorativa, risulta del tutto verosimile poiché é nota la
capacità generale di assuefazione ed adattamento nelle persone con lesioni alle
mani simili a quelle lamentate dal ricorrente. In questo ordine d'idee, il TCA
può, quindi, senz'altro esimersi dall'ordinare la richiesta perizia medica
giudiziaria. Del resto, si può senz’altro far riferimento ad un’abbondante
giurisprudenza, tanto federale quanto cantonale, dalla quale questa Corte non
vede, in casu, ragioni per doversi scostare:
a) DTF
106 V 48ss.: rendita limitata del 20-10% dal 18.1.1976 al 31.1.1979 per
frattura trasversale dell’indice sinistro con frattura del vertice distale
della falange intermedia di un meccanico:
" Es ist
eine Erfahrungstatsache, dass Fingerverstümmelungen geringeren Ausmasses trotz
des bleibenden Defekts nach einer gewissen Phase der Anpassung und Angewöhnung
keine oder nur noch eine minimale Verminderung der Erwerbsfähigkeit bewirken.
Dieser Faktor ist bei der Festsetzung der Rente zu berücksichtigen und daher in
solchen Fällen in der Regel eine zeitlich befristete Rente zuzusprechen (EVGE
1952 S. 81, 1951 S. 78, 1938 S. 81; unveröffentlichte Urteile Vinals vom 26.
Januar 1977 und Jeandupeux vom 18. Juni 1959).
Da der Unfallschaden
des Beschwerdeführers einen verhältniss- mässig geringen Funktionsausfall der
linken Hand bewirkt, hat die SUVA zu Recht der vorstehend genannten Praxis des
Eidg. Versicherungsgerichts Rechnung getragen. Es konnte aufgrund der unfallmedizinischen
Erfahrung beim Beschwerdeführer erwartet werden, dass er die Behinderung der
linken Hand durch vermehrte funktionelle Umstellung auf die rechte allmählich
wettmache. Der Beschwerdeführer kann sich im weiteren damit behelfen, dass er
kleine und kleinste Gegenstände etwa mit dem Daumen und dem Mittelfinger der
linken Hand fasst und handhabt. Nach einiger Übung dürfte so auch für kompliziertere
Handgriffe die frühere Fertigkeit der linken Hand annähernd wieder erreicht
werden. Aufgrund dieser erfahrungsgemäss zu erwartenden Anpassung und
Angewöhnung an den Unfallschaden durfte die SUVA berechtigtermassen annehmen,
die Invalidität würde sich im Laufe der Zeit verringern und schliesslich unter
den von der Praxis für die Ausrichtung einer Rente angenommenen Grenzwert
fallen (unveröffentlichtes Urteil Romano vom 11. April 1975; maurer, a.a.O., S. 229). Die Bemessung
der Invalidität (20% bis 31. Juli 1978, ab dann 10%) und der erforderlichen
Anpassungs- und Angewöhnungszeit ist nicht zu beanstanden."
b) sentenza
TFA 29.1.1992 in re S. S.:
rendita
limitata per due anni del 10% per amputazione subtotale del pollice destro
di un muratore;
c) sentenza
TFA 27.5.1993 in re J. M.:
rendita
limitata per tre anni del 10% per amputazione parziale di indice e medio
destri di un falegname;
d) sentenza
TFA 21.4.1995 in re F. M.:
rendita
per due anni del 15% per deformazione pollice destro di un carrozziere;
e) sentenza
TCA 4.9.1995 in re C. B. - inc. 35.95.133:
rendita
limitata nel tempo del 20-10% dall'1.1.1994 al 31.12.1995 per amputazione di
medio e indice della mano destra;
f) sentenza
STFA 8.7.1997 in re L. c. I.: la decisione dell'INSAI di accordare solo una
rendita limitata nel tempo (15% per 3 anni) a un carpentiere che aveva
riportato la sezione del tendine
estensore all'altezza della falange interdigitale prossimale dei
diti indice - medio - anulare, ha trovato tutela presso la nostra
Corte federale, la quale ha, tra l'altro, ribadito che, segnatamente in caso
di lesioni alle mani, è da attendersi per esperienza un processo di
adattamento;
g) sentenza
TCA 14.10.1998 in re N. c. I. - inc. 35.96.78:
rendita
limitata nel tempo del 20-10% dal 1.7.1995 al 30.6.1997 per amputazione subtotale
della falange distale del III° e IV° dito della mano destra di un’addetta
alla lavorazione della pasta;
h) sentenza
TCA 20.5.1999 in re G. c. I. - inc. 35.99.33:
rendita limitata
nel tempo del 15-10% dall'1.6.1998 al 1.6.2001 per frattura aperta dell'interfalangea
e lesione del flessore lungo del pollice sinistro, frattura aperta dell'interfalangea
prossimale e lesione del flessore lungo dell'indice sinistro e perdita di
sostanza alla punta del dito medio sinistro di un carpentiere.
Le
sentenze qui sopra citate riguardano, tutte, assicurati esercitanti attività
lucrative di tipo manuale (il meccanico, il falegname, il carrozziere, ecc.),
senz’altro comparabili - da un profilo dell'impegno manuale - a quella
praticata da __________ __________ (aiuto-meccanico che non è chiamato a
svolgere mansioni richiedenti particolare precisione, cfr. doc. _: "Il suo
lavoro presso la ditta __________ consiste nel fare tutti i lavori non
qualificati: pulizia di automobili, smontaggio e montaggio di pneumatici,
cambio dell'olio e altri lavori che non richiedono una conoscenza specifica nel
campo dei motori d'auto" - la sottolineatura è del ricorrente) e che
hanno accusato delle lesioni alle estremità superiori altrettanto gravi a
quelle da lui lamentate a seguito dell'infortunio del giugno 1998 (taluni
giudizi concernono, in effetti, assicurati rimasti vittime di amputazioni di
più dita, persino della mano dominante).
Si appalesa,
pertanto, come manifestamente infondata l'obiezione secondo cui "la
casistica del Tribunale Federale citata dalla __________ non può del resto
tornare in aiuto …" (cfr. I, p. 4).
non può neppure essere seguito allorquando sostiene che - in ragione della sua
scarsa formazione professionale nonché delle sequele dell'evento traumatico
assicurato - gli sarebbe difficile reperire un nuovo posto di lavoro (cfr. I,
p. 3). In effetti, la rendita d'invalidità degressiva assegnatagli dall'__________,
è stata stabilita facendo riferimento - non già al mercato generale del lavoro,
dove l'insorgente non potrebbe maggiormente valorizzare la sua restante
capacità lavorativa - ma bensì alla sua abituale attività di aiuto-meccanico
presso il Garage __________.
In
siffatte condizioni, dovendo, per costante giurisprudenza, limitare l'esame del
caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa
la decisione impugnata (cfr., fra le tante, STFA del 6 dicembre 1991 in re R.
C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid.
1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a;
DTF 105 V 141 consid. 1b), lo scrivente TCA non può che constatarne la
fondatezza.
Diversa
é, invece, la questione a sapere se la prognosi effettuata dai medici dell'__________
troverà poi effettiva realizzazione pratica. Tale questione dovrà, comunque,
essere valutata nell'ambito di una procedura di revisione avviata secondo
quanto indicato al considerando 2.2.2..In questo senso, i diritti
dell'assicurato non appaiono, dunque, affatto compromessi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster