AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.81
Data decisione, Autorità:
31.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00081
DC/sc
Lugano
31 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 14 luglio 1999
interposto da
__________,
rappr. da: avv.____________,
contro
la decisione del 15 aprile 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamate le ordinanze 25 novembre 1999 e
30 maggio 2001 con le quali le cause sono state congiunte, rispettivamente
disgiunte (V e XXV);
rilevato che le parti sono giunte
direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
"1) L'INSAI
revoca parzialmente la decisione su opposizione 15.4.1999 e riconosce al signor
__________ una rendita di invalidità del 66 2/3 % a far capo dall'1.5.2001
nonché un'indennità per menomazione all'integrità aggiuntiva del 10 %.
-
Il
Settore rendite, non appena il Tribunale avrà stralciato la causa dai ruoli,
provvederà a quantificare e a versare le prestazioni dovute.
-
Non vengono versate ripetibili.
-
Il
ricorrente, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatto e,
rinunciando a ogni maggior pretesa, autorizza lo stralcio della lite dai ruoli.
-
La presente transazione viene sottoposta al
Tribunale per omologazione." (XXIV)
(e meglio come alla transazione inviata in
data 23 maggio 2001 al Tribunale
dall'avv. __________ );
rilevato che la
causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella
causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421;
DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster