AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.68
Data decisione, Autorità:
16.09.1999, TCA
-RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00068
mm
Lugano
16
settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 17 marzo 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 luglio 1997,
__________ - all’epoca operaia presso la __________ () di __________ - é
rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale accaduto sul
territorio del Comune di __________, a seguito del quale ha riportato una
frattura intra-articolare dislocata a livello della testa metacarpale III,
associata ad una frattura spiroide medio-diafisaria dello stesso metacarpo
(doc. _).
Il caso é stato assunto
dall’__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso,
l’Istituto assicuratore, con decisione formale 17 novembre 1998, ha negato
all’infortunata tanto il diritto ad una rendita d’invalidità tanto quello ad
un’indennità per menomazione dell’integrità (doc. _).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata, l’__________ ha
confermato, in sostanza, il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso,
__________ ha chiesto di essere posta al beneficio di un “equa indennità per la
menomazione durevole alla sua integrità fisica di fr. 20’000.--” (I, p.
5), dopo esecuzione di una “... perizia per stabilire l’effettiva menomazione
all’integrità fisica intervento dell’assicurata e per la quantificazione del
danno per un eventuale intervento chirurgico e plastico”.
A supporto della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente ha espresso, in particolare, le considerazioni
seguenti:
" La decisione della
__________ é ingiusta.
Infatti,
contrariamente a quanto si dice nella decisione, non é affatto vero che la
signora __________ potrebbe svolgere tranquillamente la propria attività
professionale originaria in modo completo. Questo lavoro comportava infatti
l’imballaggio di formaggini e lo spostamento di carrelli piuttosto pesanti, il
che non é più possibile nell’attuale condizione fisica. Una perizia potrà
accertare questo stato di fatto.
L’attuale lavoro é
di commessa ed é ben differente dalla precedente attività.
(...).
La ricorrente
chiede il riconoscimento di un’equa indennità per la menomazione durevole alla
sua integrità fisica e ciò a norma dell’art. 24 cpv. 1 LAINF. A tal proposito
dalla lettera del dott. __________ 12 novembre 1998 e dal relativo rapporto di
chiusura risulta che:
" Oggettivamente si
riscontra un deficit d’estensione nell’articolazione metacarpo-falangeale di
10° e nell’articolazione metacarpo falangeale quasi di 10°.
Facendo il pugno
si riscontra una distanza tra la volta della mano e il polpastrello dito III di
1.5 cm”
ed a pagina 3 che:
" A causa dell’agilità
della forza prensile un po' diminuita la paziente sarà leggermente rallentata
nell’eseguire dei lavori, questo però non dovrebbe (!) apportare un
abbassamento del rendimento”.
Il dott.
__________, come risulta dalla lettera 27 novembre 1998, ha avuto modo di far
presente che occorre un esame peritale per stabilire il grado di lesione
permanente al polso.
Vi é nella fattispecie
anche un danno estetico.
Anche ad occhio
nudo e da profano, ci si può rendere conto che la mano dell’assicurata ha
subito un grave danno.
Si allega a tal
proposito una documentazione fotografica. Soltanto la perizia potrà comunque
accertare quale sia l’effettiva menomazione subita dall’assicurata.
(...).
L’assicurata chiede
pertanto che venga effettuata una perizia per stabilire l’effettivo ed il
concreto danno che la stessa ha subito in modo durevole e permanente alla mano
destra, nonché il costo di un intervento plastico.
Il giudizio della
__________ non é fondato da nessun rapporto peritale oggettivo e neutro.
Senza l’intervento
di uno specialista estetico, non può essere fondata una obiettiva decisione.
Nella decisione si
legge in particolare ai punti 4 e 5 che l’assicurazione avrebbe raggiunto una
convinzione che la stessa non avrebbe subito una importante lesione, perché
inferiore al 5%, il che é oggettivamente assurdo nel caso concreto” (I).
1.4. L’__________, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere se __________ ha diritto di percepire
un’indennità per menomazione dell’integrità a seguito dei postumi
dell’infortunio 31 luglio 1997. Gli altri aspetti - estinzione del diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica ed indennità giornaliera) e diritto ad
una rendita d’invalidità - non possono qui venir esaminati, essendo, su questi
punti, la decisione su opposizione 17 marzo 1999 cresciuta in giudicato (cfr.
DTF 119 V 347).
2.3.
2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4;
RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto
parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris ed
il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 121).
2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113
V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1
cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità
verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5%
(cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente
conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
esclusa la revisione.
2.3.4. L'__________ ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4. Con il proprio ricorso,
__________ pretende aver diritto ad un capitale di fr. 20’000.--.
Considerato come
l’indennità per menomazione dell’integrità é scalata fra il 5 ed il 100% del
guadagno annuo massimo assicurato al momento dell’evento infortunistico (in
casu, fr. 97’200.--, cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), l’assicurata ha
concretamente postulato che le venga riconosciuta un’IMI pari a circa il 20,5%.
L’Istituto assicuratore
convenuto, da parte sua, ha rifiutato il versamento di un’IMI, fondandosi sulla
valutazione del proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH
in chirurgia, espressa, in data 12 novembre 1998, dopo aver sottoposto
__________ ad un’accurata visita medica di controllo (cfr. doc. _):
“REPERTO
Come
esiti importanti e durevoli dopo doppia frattura del III medio metacarpo destro
e del III distale metacarpo-falangeale intrarticolare del dito III del 31
luglio 1997, trattata conservativamente con osteosintesi del metacarpo III
della mano destra il 4 agosto 1997 con in seguito asportazione del materiale
d’osteosintesi, esiste oggi una certa diminuzione dell’agilità della mano
destra con un deficit d’estensione dell’articolazione metacarpo-falangeale III
e IV di 10° e facendo il pugno si trova una distanza tra il polpastrello del
dito III e la vola della mano di 1.5 cm. Non esistono segni di risparmio del
braccio destro, in paziente destrimano.
VALUTAZIONE
meno del 5%
GIUSTIFICAZIONE
Questo danno alla mano destra é complessivamente un
po' meno grave che un danno dove mancano le falangi distali delle dita III e
IV.
Secondo
la figura 3.5 della Tabella 35 un tale danno comporta una menomazione
all’integrità minore del 5%” (doc. _).
Questo Tribunale ritiene
che il citato referto medico - che rispetta manifestamente le condizioni poste
in RAMI 1996 U252, p. 191ss. - possa validamente costituire da supporto
probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Al proposito, va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid.
2b; Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23 n. 6).
Il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, in
concreto, motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista consultato
dall’__________, se si considera che per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 123 V 176 consid. 3d, 122 V 161, 162 consid.
1d, 104 V 211 consid. c; sentenze inedite 21 maggio 1999 in re P. L., 5 gennaio
1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30
seg.).
Alla luce della suesposta
prassi giurisprudenziale, ben si comprende le ragioni per cui questa Corte non
può seguire la ricorrente allorquando afferma che “il giudizio della SUVA non é
fondato da nessun rapporto peritale oggettivo e neutro” (I, p. 4).
In queste condizioni,
ritenuto peraltro che l’assicurata non ha portato alcun argomento
medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta e ricordato
nuovamente - per quanto attiene al valore dei pareri rilasciati dai medici
dell’_____ - la sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss. (cfr. pure DTF 123 V
175ss. in cui il TFA ha ammesso l’indipendenza e l’imparzialità dei periti dei
centri medici d’accertamento dell’AI), la decisione impugnata non può che
essere tutelata.
In primo luogo,
assolutamente irrilevante ai fini della valutazione dell’IMI, é la circostanza
che l’assicurata incontrerebbe, ancor oggi, degli impedimenti nell’esercizio
della sua originaria attività d’operaia presso la __________, ciò che
inciderebbe sul suo rendimento (cfr. I, p. 3). Quest’obiezione avrebbe dovuto,
tutt’al più, venir sollevata in relazione al diritto alla rendita d’invalidità,
aspetto che, così come già indicato al consid. 2.2., non può qui venir
ridiscusso. In quest’ottica, altrettando inifluente é il fatto che il dottor
__________, nel valutare l’esigibilità lavorativa di __________, si sia
espresso al condizionale (cfr. doc. _, p. 3). Al riguardo, va ancora ricordato
che la finalità dell’IMI é quella d’indennizzare una diminuzione durevole
dell’integrità fisica o mentale, a prescindere totalmente dagli effetti di
quest’ultima sulla capacità di guadagno dell’assicurato (cfr. art. 36 cpv.
1 2a frase OAINF).
In secondo luogo, lo
scritto 27 novembre 1998 del dottor __________ (doc. ), medico curante
dell’assicurata, non può essere a quest’ultima di nessun soccorso, e ciò nella
misura in cui lo specialista non ha affatto preso posizione in merito alla
quantificazione dell’IMI effettuata dal medico di circondario dell’_________.
Egli si é, in effetti, limitato a suggerire l’allestimento di un esame
peritale, scordandosi, all’apparenza, di essere lui stesso specialista in
chirurgia della mano e, quindi, particolarmente qualificato a fornire un parere
al proposito.
Da ultimo, l’insorgente
pretende essere portatrice di un grave danno estetico alla mano destra,
pregiudizio che dovrebbe giustificare l’assegnazione di un’indennità per
menomazione dell’integrità. A supportare tale pretesa vi sarebbe, nelle
intenzioni di __________, la documentazione fotografica prodotta sub doc. _.
Dal rapporto 12 novembre
1998 del dottor __________ emerge che la cicatrice presente sulla mano destra,
non é stata considerata una menomazione importante all’integrità fisica
dell’assicurata (doc. _). Al riguardo, é utile ricordare che, secondo il testo
chiaro della legge, non si può tenere conto che delle lesioni importanti e
permanenti (cfr. art. 24 cpv. 1 LAINF).
Considerata la reale entità
della cicatrice nonché la parte del corpo interessata, e qui si fa riferimento
proprio alle fotografie presenti nell’incarto, questa Corte non può che fare
proprio il parere espresso dal medico di circondario dell’__________, posto
come il pregiudizio estetico - inteso come aspetto soggettivo del danno
- non possa venir considerato nella valutazione dell’IMI (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 121).
A mero titolo di
raffronto, il TFA ha riconosciuto l’esistenza di una lesione importante ai sensi
dell’art. 24 LAINF - indennizzandola con un’IMI del 10% - trattandosi di un
giovane assicurato che presentava una cicatrice che partiva dalle sopracciglia
di sinistra, passava sopra il naso, seguiva tutte le sopracciglia di destra,
risalendo sulla fronte al di sopra di queste ultime, visibile anche nell’angolo
interno dell’occhio destro (cfr. RAMI 1988 U48, p. 230ss.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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