AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.3
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00003
mm/nh
Lugano
15
marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 12 ottobre 1998 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 maggio 1997,
__________ __________ - manovale alle dipendenze dell’Impresa di costruzioni
__________ __________ di __________ __________ e già al beneficio di una
rendita d’invalidità del 15% a dipendenza di un infortunio occorsogli nel
lontano 1982 - é scivolato ed ha battuto a terra spalla e gomito destri.
Il caso é stato assunto
dall’__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso -
esperite le necessarie indagini medico-amministrative - l’Istituto assicuratore
ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1°
maggio 1998.
A seguito dell’opposizione
interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato, __________ ha,
in data 12 ottobre 1998, integralmente confermato il contenuto della sua prima
decisione.
1.3. Con tempestivo ricorso,
__________ __________, sempre patrocinato dal __________, ha chiesto che gli
venga riconosciuta una rendita d’invalidità del 30% (I).
Queste, segnatamente, le considerazioni
esposte dall’insorgente a sostegno della propria richiesta ricorsuale:
"
Il ricorrente lavora presso la
ditta __________ dal 1995. Nel 1997, al momento cioè in cui si é verificato
l’ultimo infortunio, egli percepiva un salario annuale di Fr. 44’446.--.
Inoltre, sin dal 1994, il Signor __________ ha
beneficiato di una rendita SUVA per un grado d’invalidità del 15%.
Esercitando sostanzialmente le mansioni di manovale
(lavoratore iscritto nella categoria salariale “B”) conformemente al Contratto
nazionale mantello per l’edilizia principale egli percepiva uno stipendio di
Fr. 21.55 all’ora (DOC. C), che secondo i parametri contrattuali
utilizzati per calcolare lo stipendio annuo di un lavoratore edile, avrebbe
dovuto comportare uno stipendio annuale di Fr. 49’586.55 (21.55 x 177 x 13,
DOC. D).
Nel settore edile, contrariamente a quanto sostiene la
SUVA, un lavoratore non può guadagnare meno di quanto previsto
contrattualmente, poiché ogni salario é sottoposto alle Commissioni
paritetiche. L’unica eccezione in tal senso riguarda i lavoratori al beneficio
di rendite di invalidità e i lavoratori con rendimento insufficiente. Per
questi ultimi, possono essere concluse delle convenzioni salariali in deroga ai
minimi previsti dal CCL.
Non é questo il caso del signor __________, il cui
datore di lavoro non ha mai espresso lamentele quanto al rapporto
rendimento/salario del suo dipendente.
Se ne può dedurre, considerato che il corrispettivo
versato al ricorrente é inferiore del 12%, rispetto a quello che avrebbe dovuto
percepire un lavoratore con un salario orario di fr. 21.55, che il datore di
lavoro abbia in qualche modo tenuto conto del fatto che il suo dipendente era
al beneficio di una rendita d’invalidità del 15%, quando ha iniziato l’attività
lavorativa presso la sua impresa.
Si chiede pertanto che durante l’istruttoria venga
sentito il datore di lavoro del signor __________.
(...).
La SUVA, con decisione 7 agosto 1998, ha accordato
all’assicurato una rendita del 20%.
Il minor rendimento é stato attestato dal datore di
lavoro, il quale si é espresso probabilmente avendo presente l’attività svolta
dal ricorrente prima dell’infortunio del 1997, con quella svolta dopo
l’infortunio.
Il raffronto dei redditi va effettuato pertanto,
riducendo dapprima il salario assicurato dalla ditta __________ (Fr. 44’446.--)
del 20% (Fr. 35’557.--) e dividendo l’importo risultante per il reddito
ipotetico senza invalidità (Fr. 49’587.--, come esposto al superiore punto 2).
Il risultato corrisponde ad un tasso di invalidità del
30%” (I).
1.4. L’__________I, in risposta,
ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é soltanto
il grado della rendita d’invalidità spettante ad __________ __________ a
seguito dell’evento traumatico del 25 maggio 1997.
2.3. A norma dell'art. 18 LAINF
l'assicurato invalido a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita
d'invalidità.
Le rendite sono calcolate
in base al guadagno assicurato (art. 15 cpv. 1 LAINF).
In caso d'invalidità
totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del guadagno
assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale (art.
20 cpv. 1 LAINF).
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. In
questo ordine d’idee, la giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il
principio secondo cui, nella determinazione dell’invalidità, non c’é la
possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute
dovuto all’infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze
economiche di tale danno.
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (art. 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; DTF
116 V 249 consid. 1b).
I due redditi da porre a
raffronto sono, in certi casi, ipotetici (Ghélèw, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99).
L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
In particolare la determinazione dei redditi non deve fondarsi su possibilità
d'impiego irrealistiche (RCC 1991, pag. 332, consid. 3b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del
lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (DTF 110 V 276 consid. 4b; STFA inedita 17 dicembre 1992 in
causa C.M.).
2.4. In concreto, si é già
precedentemente detto che l’insorgente, in data 25 maggio 1997, é rimasto
vittima di un infortunio interessante, in particolare, la spalla destra.
Relativamente al succitato
evento infortunistico, __________ __________ si é sottoposto, in data 4 marzo
1998, alla visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario
dell’__________, il dottor __________ __________, specialista FMH in chirurgia.
Dopo aver proceduto ad un’anamnesi approfondita e ad uno status altrettanto
completo, il dottor __________ ha espresso la seguente valutazione riguardo ai
postumi infortunistici residuali ed all’esigibilità lavorativa:
" Soggettivamente
l'assicurato dice di aver sempre male alla spalla destra e che è costretto a
prendere Voltaren pastiglie.
Oggettivamente
esiste una lieve periartropatia omero-scapolare destra con disturbi ai
movimenti estremi di elevazione e di abduzione.
La rotazione
esterna e la rotazione interna vanno bene. Facendo la postergazione non
raggiunge attivamente il valore della controparte, ma passivamente va molto
meglio.
Si trova oggi una
certa discrepanza tra le lamentele dell'assicurato e i reperti oggettivabili.
Si vede che
l'assicurato usa bene questo braccio destro con valori di circonferenze più
alti che a sinistra.
Attualmente
l'assicurato non ha più bisogno di terapie speciali, ossia fisioterapia.
Saltuariamente ha
ancora bisogno di medicamenti anti-infiammatori per fastidi che subentrano
durante o dopo il lavoro.
ESIGIBILITÀ'
DEL LAVORO
L'assicurato è in
grado di lavorare come macchinista-manovale nell'intera giornata.
L'assicurato è in
grado di sollevare e portare pesi da 5 fino a 45 kg fino all'altezza dei
fianchi. Può anche portare (spesso) pesi di oltre 45 kg fino ai fianchi. Può
portare pesi fino a 5 kg sopra il petto. Può maneggiare attrezzi di leggera,
media e pesante entità. Può maneggiare anche attrezzi molto pesanti, con
rotazione manuale.
Il paziente può
talvolta fare lavori sopra la testa e fare rotazioni. Può lavorare in posizione
seduta od inclinata in avanti. Può fare lavori in piedi ed inclinato in avanti
e anche lavori in posizione inginocchiata e accovacciata.
Può lavorare in
posizione seduta e in piedi.
Può camminare oltre
50 metri e anche spesso camminare per lunghi tragitti. Può talvolta camminare
su terreni sconnessi e può salire scale, anche a pioli.
L'impiego delle due
mani è possibile e l'assicurato può stare in equilibrio. Per quello che
concerne la spalla destra non ha bisogno delle pause aggiunte."
A fronte delle puntuali
indicazioni fornite dal proprio medico di circondario - che riferiscono di una
situazione alquanto soddisfacente - l’assicuratore LAINF convenuto, in data 6
marzo 1998 (cfr. doc. __________), ha comunicato all’assicurato che, a contare
dal 1° maggio 1998, sarebbe stato ritenuto abile al lavoro entro i limiti della
rendita d’invalidità assegnatagli nel 1985 (15%).
In data 2 luglio 1998,
l’ispettore dell__________ ha provveduto ad interrogare il titolare
dell’Impresa di costruzioni __________ circa il grado di rendimento presentato
da __________ __________ alla ripresa del lavoro, avvenuta il 20 giugno 1998:
"
La ditta chiede che la Suva versi
una rendita poiché l’attuale salario di fr. 21.70/h di base non é meritato.
L’impresa non é al corrente del fatto che il signor
__________ __________ riceva una rendita mensile Suva per un caso d’infortunio
del 1982. Non risultano impedimenti per tale caso.
A causa dei postumi lasciati dal caso d’infortunio del
25.5.97 la ditta non può più utilizzare l’assicurato come manovale tuttofare. È
escluso il poterlo inserire sistematicamente in squadra come aiutante dei
muratori o dei copritetto, addetto al trasporto dei materiali e piode, agli
scavi, ecc.
La ditta intende occupare ancora l’assicurato, ma solo
se la Suva partecipa con una rendita d’invalidità parziale. Si vede la
possibilità d’inserire l’assicurato come “jolly”, che va a dare una mano nei
cantieri, dove capita e nella misura in cui può, che va a guidare il camion o
il trax in aggiunta agli incarichi fissi. Ma soprattutto si vuole formare (e la
cosa richiede qualche mese, inizialmente con rendimento scarso) l’assicurato
come magazziniere e addetto alla pulizia e manutenzione dei macchinari. Come
magazziniere l’assicurato servirebbe gli operai, preparerebbe i materiali,
terrebbe in ordine il magazzino. Poi pulirebbe i pannelli sporchi, ecc. Tale
attività - essendo una ditta piccola - avrebbe comunque molti tempi morti.
La ditta chiede esplicitamente una rendita d’invalidità
parziale. Tutto sommato ritiene di poter accontentarsi di una rendita del 20%.
La paga verrebbe poi adattata di conseguenza. La ditta attende la decisione di
rendita Suva per poter adeguare il salario.
Guadagno annuale: vedi l’annesso conteggio corretto.
Totale fr. 44445.10” (doc. __________).
Proprio sulla base delle
risultanze della summenzionata indagine economica, l’Istituto assicuratore
convenuto, con decisione 7 agosto 1998, ha assegnato all’insorgente una rendita
d’invalidità del 20% a far tempo dal 1° maggio 1998 (doc. __________I).
2.5. A ragione nessuno pretende
che l’assicurato debba mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in
attività estranee al settore dell’edilizia. In occasione della visita medica di
chiusura 4 marzo 1998 (doc. __________), il dottor __________ aveva, in
effetti, espresso l’opinione che l’assicurato potesse riprendere ad esercitare,
con un rendimento normale, la sua abituale attività di manovale edile.
All’epoca, l’insorgente era così stato dichiarato abile al lavoro nella misura
massima possibile, ossia entro i limiti della rendita d’invalidità del 15%, a
decorrere dal 1° maggio 1998 (cfr. doc. __________).
La decisione
dell’__________ di basarsi, per stabilire il grado d’invalidità, sull’incapacità
lucrativa presentata da __________ __________ nella sua abituale professione -
anziché prendere in considerazione l’intero mercato del lavoro - non presta,
pertanto, il fianco ad alcuna censura (cfr. STFA 14 agosto 1998 in re G.
Inedita).
Allo scopo di determinare
la perdita di guadagno effettiva, l’Istituto assicuratore convenuto, come
dimostrato al considerando precedente, ha provveduto ad attuare un’approfondita
indagine economica presso il datore di lavoro dell’insorgente. Dagli accertamenti
é così risultato, in primo luogo, che l’assicurato - prima di rimanere vittima
dell’infortunio del maggio 1997 - non presentava alcuno scapito di rendimento,
tanto che il suo datore di lavoro addirittura ignorava che fosse già
beneficiario di una rendita d’invalidità del 15% a dipendenza di un pregresso
trauma interessante la gamba sinistra. Tale circostanza é, d’altronde, stata
confermata dallo stesso assicurato, il quale, in sede di ricorso, ha
esplicitamente dichiarato che, citiamo: “... il datore di lavoro non ha mai
espresso lamentele quanto al rapporto rendimento/salario del suo dipendente”
(I, p. 3).
In secondo luogo, si
evince che - dopo l’infortunio qui in discussione, alla ripresa dell’attività
lavorativa - il rendimento dall’insorgente non giustifica più la corresponsione
del salario minimo contrattuale di fr. 21.70.--/ora. Il datore di lavoro ha,
quindi, valutato nel 20% lo scapito di rendimento presentato dal suo
dipendente, impegnandosi, peraltro, ad adeguare il salario non appena l’__________
avesse deciso in merito alla rendita d’invalidità.
L’insorgente, da parte
sua, non contesta, giustamente, lo scapito di rendimento valutato dall’_____
unitamente al datore di lavoro (20%). Egli pretende, comunque, che il grado
d’invalidità venga aumentato al 30%, e ciò in considerazione del fatto che il
salario annuo percepito prima dell’infortunio occorsogli il 25 maggio 1997,
sarebbe stato inferiore del 12% a quello minimo stabilito dal CCL (fr.
44’446.-- in luogo di fr. 49’586.55).
L’obiezione sollevata da
__________ __________ non trova riscontro alcuno nelle tavole processuali.
Così come risulta dal
rapporto ispettivo 2 luglio 1998, l’assicurato - perlomeno agli occhi del suo
datore di lavoro - non presentava, prima del maggio 1997, alcuna riduzione di
rendimento a dipendenza dei postumi dell’infortunio 8 luglio 1982, ciò che,
infatti, si traduceva nel riconoscimento di un salario orario di fr. 21.55
(cfr. doc. A2), addirittura leggermente superiore a quello minimo stabilito dal
CCL (doc. A4), circostanza questa non contestata dall’assicurato, il quale ha,
anzi, dovuto riconoscere, lo si ricorda, che il suo datore di lavoro “... non
ha mai espresso lamentele quanto al rapporto rendimento/salario del suo
dipendente” (I, p. 3 - la sottolineatura é del redattore).
Ora - ritenuto che i
postumi dell’infortunio del 1982 non avevano la benché minima incidenza sul
rendimento dell’insorgente, il quale percepiva, oltre alla rendita versatagli
dall’__________, un salario orario pieno - é senz’altro lecito chiedersi come
sia possibile affermare che “... il datore di lavoro abbia in qualche modo
tenuto conto del fatto che il suo dipendente era al beneficio di una rendita
d’invalidità del 15%, quando ha iniziato l’attività lavorativa presso la sua
impresa” (I, p. 3).
A mente di questa Corte,
determinante é che, prima dell’infortunio del maggio 1997, __________
__________ era in grado d’esprimere un pieno rendimento sul suo posto di
lavoro, aspetto che é ormai da ritenere assodato, e che, perciò, guadagnava un
salario orario persino superiore a quello stabilito dal CCL di categoria (doc.
A4).
Il fatto che, nel corso
dell’anno precedente l’infortunio qui in questione, il ricorrente abbia
percepito un salario annuo inferiore di fr. 5’141.-- “... rispetto a quello che
avrebbe dovuto percepire un lavoratore con un salario orario di fr. 21.55” (I,
p. 3), non gli può essere di alcun soccorso. Posto come l’entità del salario
orario non sia in discussione, tale differenza non può, logicamente, che essere
spiegata con un numero di ore lavorative inferiori a quelle a cui
l’assicurato ha fatto riferimento in sede di ricorso. Ora, visto quanto
precede, non si può certo sostenere che il numero di ore svolte dall’insorgente
sia stato, in un modo o nell’altro, condizionato dai postumi infortunistici
alla gamba sinistra. In effetti, dagli atti di causa non emerge assolutamente
alcun indizio che possa lasciare credere che __________ __________ abbia perso
delle ore lavorative in ragione delle conseguenze dell’infortunio del luglio
1982. Ciò non é, d’altronde, neppure stato sostenuto dall’assicurato, il quale,
con il proprio gravame, non ha saputo andare oltre l’affermare che il suo
datore di lavoro deve aver “... in qualche modo tenuto conto del fatto che il
suo dipendente era al beneficio di una rendita d’invalidità del 15% ...” (I, p.
3).
D’altro canto, così come
fatto pertinentemente notare dall’__________, dall’estratto del libro paga 2
luglio 1998 (doc. __________), relativo al periodo 25 maggio 1996-24 maggio 1997,
risultano, a carico di __________ __________i, delle assenze non
giustificate, le quali hanno sicuramente influenzato l’ammontare del
guadagno annuo.
In queste condizioni, il
TCA non trova motivi che gli impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é
giunto l’__________ né che gli impongano l’esecuzione di ulteriori
provvedimenti probatori (cfr., per una valutazione anticipata delle prove: RCC
1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.,
sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991
in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; RCC 1986 pag. 202, consid. 2
d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b).
Senza l’infortunio 25
maggio 1997, __________ __________i, nel 1998, avrebbe percepito un salario
orario base di fr. 21.70 (cfr. doc. ____________________). A partire dal
1° maggio 1998, così come risulta dal rapporto ispettivo 2 luglio 1998 (doc.
__________ __________), l’Impresa di costruzioni __________ gli corrisponde
effettivamente un salario orario base di soli fr. 17.36. La differenza -
corrispondente al grado d’invalidità dipendente dall’infortunio assicurato - é,
pertanto, del 20%.
Nella misura in cui
all’insorgente é stata assegnata una rendita d’invalidità del 20% a decorrere
dal 1° maggio 1998, l’impugnata decisione dell’_____ merita senz’altro tutela
da parte di questa Corte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster