AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.22
Data decisione, Autorità:
14.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00022
grw/nh
Lugano
14
giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 3 dicembre 1998 emanata da
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
in relazione al caso
rappr. da: avv. __________
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25.4.1996 __________
__________ (), segretaria e assicurata contro gli infortuni presso __________,
è stata coinvolta in un incidente della circolazione stradale: il veicolo
guidato dall’assicurata è entrato in collisione con un altro che, uscendo da un
posteggio, non aveva rispettato il suo diritto di precedenza.
Alcune ore dopo
l’incidente, l’assicurata ha lamentato disturbi alla testa, nausea e vertigini.
Il medico curante,
consultato il giorno successivo, le prescrisse l’applicazione di un collare,
una cura medicamentosa e, più tardi, della fisioterapia.
Vi fu un periodo di
incapacità lavorativa. L’assicurata riprese l’attività al 50% il 2 maggio 1996
e al 100% il 20.5.1996. Vi fu una nuovo periodo di incapacità al 50% dal 2.7 al
14.8.1996.
Il caso venne assunto
__________.
1.2. Il 23 aprile 1998 il datore
di lavoro dell’assicurata ha annunciato una ricaduta (senza interruzione
dell’attività lavorativa).
Con decisione 10.8.1998
__________ ha rifiutato l’assunzione della ricaduta: secondo l’Istituto, i
disturbi fatti valere non erano più in nesso causale almeno probabile con
l’infortunio.
Il rifiuto è stato
confermato con decisione su opposizione 3.12.1998.
1.3. Con tempestivo ricorso
__________a, che assicura l’infortunata contro le malattie, ha chiesto la
condanna __________ “a corrispondere le prestazioni assicurative in relazione
all’annuncio di ricaduta del 23 aprile 1998 per la signora __________
__________ ” (I)
__________ __________, rappr.
dall'avv. , con risposta 9.3.1999, ha chiesto che il ricorso
inoltrato dall’ venga accolto (IV).
__________, con risposta
18.3.1999, ha postulato l’integrale reiezione del gravame (V).
Degli argomenti addotti
dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e conclusioni diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
L'art. 11 OAINF precisa
inoltre che le prestazioni assicurative sono accordate anche in caso di
ricadute e conseguenze tardive.
Secondo la giurisprudenza
federale costituisce ricaduta la nuova manifestazione di una malattia
presumibilmente guarita, la quale necessita cura medica e provoca incapacità di
lavoro. Sono date invece le conseguenze tardive di un infortunio quando un
danno alla salute apparentemente guarito provoca, al termine di un prolungato
periodo, mutamenti organici o psichici il cui quadro clinico è totalmente
diverso (cfr. DTF 105 V 35 consid. 1c; sentenze inedite 11 gennaio 1991 nella
causa S.M. e 3 febbraio 1986 nella causa O.).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, se
parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all'indennità giornaliera in
forza dell'art. 16 LAINF.
Inoltre, a norma dell'art.
18 LAINF, l'assicurato invalido a seguito di infortunio ha diritto alla rendita
d'invalidità.
L'assicuratore LAINF è,
però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed
il danno alla salute di cui si chiede la cura esiste un rapporto di causalità
naturale ed adeguato.
2.3.1. In caso d'infortunio, il
legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che,
senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la
stessa gravità.
Non è necessario che
l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente
che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, p. 51ss; DTF 112 V 30, consid. 1a; RAMI
1986 337; 113 V 307 consid. 3a; RAMI 1988 37 p. 52; 113 V 321, consid. 2a; RAMI
1988 p. 129).
L'esistenza del legame di
causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei
rapporti medici.
In applicazione del
criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento
delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b;
116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve
essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 51).
Secondo la giurisprudenza,
quando l'istruttoria non permette di ritenere accertata, perlomeno nel grado
della verosimiglianza, l'esistenza di un nesso di causalità naturale, il
giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'obbligo contributivo dell’assicuratore (DTF 114 V 305ss consid 5b; 116 V
136ss consid 4b).
2.3.2. Si ha, invece, un nesso di
causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla salute quando il primo,
non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo,
secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o
perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso di causalità
adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a
generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale
e non solo per rapporto al caso di specie). L'esigenza dell'idoneità generale
non deve indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di
un infortunio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo,
sono solite verificarsi (DTF 113 V 307; DTF 112 V 3 ss).
Una causa non è da
ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura
regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé stesso a
produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali - e qui la
singolarità va interpretata in senso quantitativo e non qualitativo - possono
costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e 96.II.396).
E' ammessa l'adeguatezza del
nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'eccezionalità
è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre con rara frequenza.
Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V
307).
2.4. In concreto, l’assicurata è
stata visitata dal medico di circondario __________, dott. __________, il
21.7.1998.
Nel rapporto
relativo a tale visita si legge quanto segue:
" ... Siamo dunque a distanza
di due anni ed un ¼ da un indicente stradale, rispettivamente collisione antero-laterale
fra due autovetture, dinamica tale da non aver scatenato il meccanismo airbag.
Stando
all'assicurata i primi disturbi sono subentrati circa 3-4 ore dopo
l'infortunio, specie mal di testa, partendo dalla nuca, rigidità della nuca,
nausea e vertigine.
L'assicurata in
seguito fu trattata conservativamente con il porto di un collare (per 2
settimane) e delle cure fisioterapiche.
Il lavoro fu
ripreso dopo 18 giorni in misura normale con parziale riduzione (al 50% per
oltre un mese in luglio 1997).
L'assicurata è
stata esaminata da diversi medici, a varie riprese e sottoposta a numerose
indagini radiologiche, ma anche indagine spin-ecografica.
Fino a tutt'oggi
non è stato possibile individuare una lesione post-traumatica strutturale,
indubbiamente indispensabile a distanza di oltre due anni dall'evento iniziale.
Clinicamente
all'esame odierno verifichiamo una mobilità della colonna cervicale completa
senza ovvi segni di tendemiosi / contratture e senza deficit neuro-vascolare.
Soggettivamente
invece vengono lamentate alla digito-pressione dei dolori molto accentuati
lungo tutta la colonna vertebrale e tutto il cinto omero-scapolare sia a destra
sia a sinistra.
A questo si associa
del mal di testa occipito-frontale bilaterale regolare da mezzogiorno fino alla
sera, annebbiamento di vista, formicolio nelle mani e giramento di testa.
Impone quindi un
quadro fibromialgico esteso con descrizione di cefalee del tipo tensione headache.
La frequenza,
periodicità e dipendenza dal cambiamento delle condizioni atmosferiche
depongono per un'origine non post-traumatica.
Inoltre
l'assicurata è esposta a dei fattori atti a provocare delle manifestazioni
cefaliche come il trattamento anticoncezionale ed il tabagismo. E' anche da
valutare il giramento di testa sul fondo di una chiara ipotonia.
A parte questi
fattori costituzionali-biologici, dal lato medico-assicurativo è da menzionare
anche una situazione di responsabilità civile non ancora sistemata, in quanto
la signora __________ è tuttora in attesa di un indennizzo per il torto morale.
Sulla scorta di
tutti i dati medici infortunistici oggettivi, ma anche considerati tutti i dati
anamnestici e l'evoluzione di durata di più anni (secondo l'assicurata con
continuo peggioramento), non può essere stabilito un nesso causale diretto
fra i molteplici disturbi invalidanti, fatti valere allo stato presente e
l'evento del 25.4.1996... "
()
__________ contesta la
valutazione del dott. __________ fondandosi sul parere espresso il 25.8.1998
dal dott. __________, spec. FMH in neurologia. In esso lo specialista conclude
nel modo seguente:
" ... A partire da un
incidente della circolazione avvenuto il 25.04.1996 con trauma cervicale (visto
il meccanismo non si tratta di un classico trauma da colpo di frusta) la
paziente presenta dolori cervicali fluttuanti come pure disturbi soggettivi di
memoria e concentrazione. All'esame neurologico odierno, come solitamente in
questi casi, non vi sono deficit neurologici, è presente una netta dolenza alla
pressione locale sulla muscolatura paravertebrale cervicale. Siamo dunque in
presenza di una sindrome cervicale cronica associata in parte a cefalee di tipo
tensionale, insorta dopo un incidente automobilistico. Penso che non è
possibile escludere categoricamente una relazione causale tra l'incidente
avvenuto e gli attuali disturbi della paziente. Come ben sai la letteratura
concernente i disturbi cervicali cronici dopo traumi di questo tipo è
abbondante e spesso contraddittoria: penso che comunque si possa affermare che
una sindrome algica cronica dopo trauma automobilistico cervicale esiste anche
se il decorso spontaneo più frequente è quello di un miglioramento completo dei
sintomi nel giro di 6-12 mesi.
Oltre il 70% (fino
a quasi il 90) dei pazienti non hanno più sintomi nel giro di 6 mesi ma fino al
18% dei casi presentano un decorso insoddisfacente anche a oltre un anno dal
trauma. Solitamente gli esami radiologici non dimostrano reperti
post-traumatici rilevanti e non ci si può basare su questi per escludere
rispettivamente confermare l'origine poi post-traumatica dei disturbi. Tra i
sintomi descritti a lungo termine, oltre ai dolori cervicali, vi sono
parestesie distali agli arti senza correlato anatomico, come pure disturbi
uditivi. Tra i fattori di rischio per un disturbo cronico vengono citati la
posizione sul sedile anteriore al momento dell'impatto, l'insorgenza del dolore
entro 12 ore dal trauma, alterazioni degenerative sulle radiografie della
colonna cervicale e dolori cervicali antecedenti il trauma. Pur non essendo
dunque i dati nella letteratura conclusivi ed essendovi tuttora sempre grosse
discussioni riguardanti la relazione causale tra trauma e disturbi cronici dei
pazienti, ritengo che in questo caso non si può escludere con certezza una
relazione tra il trauma subito e i dolori cervicali cronici della paziente,
penso anzi che vi siano parecchi elementi che, pur non dimostrandolo con ultima
certezza (e questo non sarà possibile neppure con altri metodi), depongano per
lo meno in favore di una connessione tra sintomi e l'evento traumatico: non da
ultimo non ho l'impressione che la paziente aggravi i sintomi e si deve tener
presente che ha sempre lavorato senza perdere praticamente giorni lavorativi
malgrado i dolori... "
()
Come si vede, il dott.
__________ afferma che “non è possibile escludere categoricamente”, che “non si
può escludere con certezza” l’esistenza di un nesso fra l’infortunio assicurato
ed i disturbi lamentati dall’assicurata.
Egli dà, dunque, atto
della possibilità che fra l’infortunio assicurato e i disturbi vi sia un
legame.
In seguito, scrivendo al
patrocinatore dell’assicurata, il dott. __________ ha messo l’accento sul fatto
che, nel citato suo parere, egli ha pure affermato che “vi sono parecchi
elementi che...depongono per lo meno in favore di una connessione tra i
sintomi e l'evento traumatico” ed ha ancora una volta evidenziato la difficoltà
di fornire elementi medico-scientifici oggettivi in grado di provare l’una o
l’altra tesi ().
In seguito ancora, il
10.2.1999, sempre scrivendo al patrocinatore dell’assicurata, il dott.
__________ ha affermato che “si può perlomeno affermare che la relazione tra
l’incidente subito dalla signora __________ e i successivi disturbi con dolori
cervicali e cefalee è da considerarsi almeno probabile. Questo soprattutto perchè
la paziente prima di questo incidente non aveva assolutamente accusato disturbi
di questo tipo.” (doc E).
In risposta __________ ha
affermato che “le successive dichiarazioni del 10.2.1999 del dott. __________ (doc
E allegato al ricorso) dove si parla telegraficamente di “relazione almeno
probabile” senza nessuna motivazione è stata rilasciata per chiari bisogni di causa
e deve essere disattesa” (V).
Pur lasciando indecisa la
questione sollevata __________I, lo scrivente TCA non può che concludere che il
parere espresso dal dott. __________ non basta a sorreggere la richiesta ricorsuale.
Da un lato, la dichiarazione
2.2.1999 non può essere considerata probante ritenuto che essa viene motivata
sostanzialmente con il fatto che “la paziente prima di questo incidente non
aveva assolutamente accusato disturbi di questo tipo” (doc E).
Ora, la giurisprudenza del
TFA insegna, in effetti, che per il solo fatto d’essere apparso dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid.
2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; cfr., pure, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
D’altra parte, nemmeno il
parere espresso dal dott. __________ il 25.8.1998 (doc D) permette di
concludere che il nesso fra disturbi lamentati e infortunio sia più che
possibile. Infatti, in esso, lo stesso dott. __________ ammette che i dati
della letteratura non sono conclusivi e che tuttora esistono “grosse
discussioni riguardanti la relazione causale tra trauma e disturbi cronici “.
Quindi, anche volendo fare
astrazioni dai termini utilizzati dal medico nel suo certificato (“non si può
escludere con certezza”, “non si può escludere categoricamente”), non si può
che rilevare che in esso non vi sono elementi che permettano di sostanziare la
verosimiglianza dell’esistenza di un nesso causale almeno probabile.
I dati statistici
presentati dal medico permettono tutt’al più di ritenere che l’esistenza di un
simile nesso è cosa possibile. Non di più.
Ed abbiamo visto
che ciò non basta.
Nemmeno elementi utili al
ricorso possono, infine, essere tratti dal parere del dott. __________ (e, a
questo proposito, si prega __________ di produrre, in futuro, documenti di più
facile decifrazione).
Si deve dunque concludere
che la cassa ricorrente non è riuscita a togliere fedefacenza al rapporto del
medico di circondario: questi, dopo un approfondito esame del caso, ha espresso
conclusioni motivate e convincenti. Da esso lo scrivente TCA non vede motivi
per discostarsi, rilevato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF
104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2
novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 30 seg.).
Il TFA, in DTF 122 V 157ss, ha
ancora precisato che dagli art 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un
diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte
dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni.
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é in linea di principio
consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali
fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (RAMI 1966
191ss).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico è determinante il fatto che il rapporto per quel
che concerne i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso,
prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in
piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni
mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1). Caratteristiche,
queste, che si ritrovano tutte nel rapporto del dott. __________ a cui, pertanto,
può essere conferito pieno valore probante (STFA 2.7.1996 in re A.M. c.
INSAI).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster