AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.103
Data decisione, Autorità:
15.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00103
35.1999.00132
mm
Lugano
15 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 4 ottobre 1999 e
del 13 dicembre 1999 di
-
__________,
-
__________,
contro
la decisione del 13 settembre 1999
emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
maggio 1999, __________ - titolare della ditta "__________" di
Bellinzona ed assicurato contro gli infortuni presso La __________ - stava
trasportando, unitamente ad un amico, una pietra del peso di circa 5 kg, quando
gli è scivolato il piede sinistro sui gradini ed è caduto.
Il giorno
seguente, l'assicurato ha consultato il proprio medico curante, il dottor
__________, il quale ha diagnosticato un'ernia inguinale a sinistra.
In data
21 maggio 1999, __________ è stato sottoposto ad un intervento di ernioplastica
inguinale secondo Barwell presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale
regionale di __________.
1.2. Sentito il
parere del proprio medico di fiducia, il dottor __________, La __________, con
decisione formale del 10 agosto 1999, ha negato il proprio obbligo contributivo
relativamente al danno alla salute accusato da __________.
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato nonché dalla Cassa
malati __________, l'assicuratore LAINF, in data 13 settembre 1999, ha
sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione.
1.3. Con
tempestivo ricorso del 4 ottobre 1999, __________ ha chiesto l'annullamento dell'impugnata
decisione su opposizione, osservando quanto segue:
"
Il 17.05.1999, con un mio amico, portando una
pietra di cottura del camino di 5 kg, all'esterno del rustico, per farla
raffreddare, mi è scivolato il piede sinistro dal pianerottolo, due scalini
sotto.
Questo repentino movimento mi ha procurato la
lacerazione del muscolo inguinale, immediato forte dolore con rigonfiamento.
Il giorno seguente, il Dr. __________, mi
diagnostica un'ernia inguinale da operare e mi indirizza dal Dr. __________,
__________ __________. di __________, che conferma la necessità dell'intervento
ed avvisare la mia assicur. infortuni, così venne fatto, riempito e ritornato
il formulario dichiarazione dell'infortunio, son stato operato senza problemi.
Da parte sua, La __________, mia assicurazione
LAINF + complement. Velocemente ha trattato il caso mandandomi il no.
dell'infortunio. Tutto questo al 20 maggio, il 5 luglio sono di nuovo abile al
lavoro, immediatamente ritorno alla __________ il formulario chiusura caso.
Chissà perché il Dr. __________ ha atteso fino al 12 agosto per valutare il mio
caso, sarà solo una coincidenza che il Dr. __________ proprio il giorno prima
sia partito per le ferie ??? Al suo ritorno, da me contattato, il Dr.
__________, riconferma quanto già detto, con cert. medico"
(I - inc.
35.1999._)
1.4. Avverso la
decisione del 13 settembre 1999 de La __________ si è pure aggravata, con
tempestivo atto di ricorso del 13 dicembre 1999 (tradotto in lingua italiana il
23 dicembre 1999), la Cassa malati _________, la quale ha chiesto che -
accertata l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra la lesione
all'inguine sinistro e l'evento traumatico del maggio 1999 - l'assicuratore
infortuni venga condannato a riconoscere la propria responsabilità e, quindi, a
versare a __________ le prestazioni assicurative (cfr. III, p. 6 - inc.
35.1999.).
1.5. La
________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione di entrambi i
gravami, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. III - inc. 35.1999. e VI - inc. 35.1999.).
1.6. In replica,
la Cassa malati __________ ha segnatamente chiesto l'allestimento di una
perizia giudiziaria, in presenza di certificazioni mediche fra di loro contradditorie
(cfr. VIII - inc. 35.1999._).
1.7. Con
ordinanza del 14 febbraio 2000, lo scrivente TCA ha ordinato una perizia
giudiziaria a cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia (X).
1.8. In data 24
maggio 2000, il dottor __________ ha consegnato il proprio referto peritale
(XIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(cfr. XV).
ha preso posizione il 25 maggio 2000 (cfr. XVI).
La Cassa
malati __________ ha formulato le proprie osservazioni in data 19 giugno 2000
(cfr. XX), mentre La __________, da parte sua, lo ha fatto il 20 giugno 2000
(cfr. XXI).
1.9. In data 26
giugno 2000, il TCA ha nuovamente interpellato il dottor __________, al quale è
stato chiesto di prendere posizione sulle obiezioni sollevate dall'assicuratore
infortuni convenuto (XXII).
1.10. Il
complemento allestito dal perito giudiziario è stato ricevuto dal TCA il 27
luglio 2000 (XXIII).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni (cfr. XXIV).
L'assicuratore
LAINF, in data 16 agosto 2000, ha ribadito le proprie censure nei confronti
della valutazione manifestata dal dottor __________ (cfr. XXV).
La
__________, da parte sua, ha invece fatto valere che le conclusioni peritali
supporterebbero le proprie pretese ricorsuali (cfr. XXIX).
1.11. Posto come il
referto peritale del 15 maggio 2000, nonché il relativo complemento del 20
luglio 2000, apparivano poco convincenti, questa Corte, in data 6 novembre
2000, ha ordinato una superperizia, affidandone l'allestimento al Prof. dott.
, allora __________ della Clinica di chirurgia viscerale dell'
di __________ (XXX).
Dalle
tavole processuali emerge che il superperito non ha potuto eseguire la perizia,
siccome __________ non ha dato seguito alle sue convocazioni (cfr. XXXIX).
1.12. In data 7
marzo 2002, questa Corte ha interpellato il dottor __________, __________
presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, al quale
è stato segnatamente chiesto se, in occasione dell'intervento chirurgico del 21
maggio 1999, avesse potuto constatare la presenza di piccoli o grandi ematomi,
o soffusioni ematiche, rispettivamente, segni di traumatizzazione, grandi o
piccoli, della muscolatura o dei legamenti (cfr. XLV).
La
risposta del dottor __________ è pervenuta il 14 marzo 2002 (XLVI).
Le parti
hanno avuto la possibilità di presentare delle osservazioni (cfr. XLVII).
in
diritto
2.1. L'oggetto della
lite è circoscritto alla questione a sapere se l'ernia inguinale a sinistra di
cui ha sofferto __________, si trovava in una relazione di causalità, naturale
ed adeguata, con l'evento infortunistico del 17 maggio 1999.
Per
contro, le parti appaiono concordi nel ritenere che il suddetto evento presenta
tutte le caratteristiche di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF
(cfr., ad esempio, VI - inc. 35.1999._: "Se è vero che il carattere
accidentale così come descritto dall'assicurato nella dichiarazione iniziale e
nel formulario 22 giugno 1999, è dato, …").
A questa
opinione lo scrivente TCA può prestare adesione, e ciò sulla scorta della
descrizione dell'accaduto fornita dal ricorrente. Questo specifico aspetto non
necessita dunque di ulteriori approfondimenti.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Dagli atti
presenti all'inserto emerge che la questione riguardante l'eziologia,
traumatica oppure morbosa, dell'ernia inguinale presentata dall'assicurato, ha
fatto oggetto di apprezzamenti medici contrastanti fra loro.
Da un
lato, il dottor __________, medico fiduciario de La __________, ne ha negato la
natura traumatica, nel suo rapporto datato 3 agosto 1999:
"
In risposta al vostro scritto relativo al caso
sopra indicato, dopo attenta lettura degli atti a disposizionee alla luce di
ulteriori indicazioni indirettamente reperite (rapporto operatorio), posso
esprimere quanto segue.
Dalla descrizione dell'infortunio resa
dall'interessato il 22.6.1999 si evince essersi prodotto un avvenimento
infortunistico ai sensi dell'articolo 9.1 Lainf. Dal rapporto operatorio
risulta, per contro, il riscontro di un'ernia inguinale di tipo indiretta con
sacco erniario lungo cm. 6 e diametro basale di cm. 1, senza segni per lesione
muscolare, per rottura o lacerazioni muscolari; infatti è stata eseguita la
plastica secondo Barwell.
Pertanto alla luce del riscontro peroperatorio
debbo concludere che non può essere riconosciuto un nesso di causalità naturale
fra l'avvenimento del 17.5.1999 e la ernia inguinale indiretta sinistra la
quale, secondo prassi Lainf, viene accettata unicamente quando v'è dimostrata
una lesione muscolare o legamentare pratico/effettiva, che nel presente caso
manca.
La attitudine terapeutica è stata ottimale e la
inabilità lavorativa maturata adeguata." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)
Il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia - interpellato da __________ nel corso della
procedura d'opposizione - ha invece sostenuto la tesi contraria, ossia che la
nota ernia inguinale era certamente di natura "post-traumatica":
"
Il Signor __________, __________, non
lamentava nessun disturbo inguinale, nessuna tumefazione, fino al 10.05.1999,
quando portando assieme ad un collega di lavoro una pietra di circa 6 kg è
scivolato e caduto. Ha subito sentito un dolore improvviso e una tumefazione
inguinale a sinistra.
Il paziente mi è quindi stato indirizzato dal suo
medico curante, e alla mia visita del 19.05.1999, ho potuto constatare un'ernia
inguinale di sx. È stata quindi necessaria la sanazione chirurgica.
Vista l'anamnesi del paziente e l'uscita
dell'ernia immediatamente dopo l'infortunio si tratta certamente di un'ernia
inguinale posttraumatica, e quindi a carico dell'assicurazione LAINF."
(doc. _)
Allo
scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questa Corte, nel febbraio
del 2000, ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al
dottor __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. X).
Va
immediatamente detto che il perito giudiziario si è dichiarato d'accordo con
l'opinione espressa dal dottor __________, nella misura in cui quest'ultimo -
facendo riferimento alla prassi vigente in seno all'Associazione medici
specialisti in medicina infortunistica (AMA) - ha sostenuto che la natura
traumatica di un'ernia inguinale è dimostrata unicamente se si è in presenza di
ematomi, lesioni della muscolatura o legamentari visibili, circostanza che, in
casu, non risulta dal rapporto operatorio del 21 maggio 1999.
Nondimeno,
il dottor __________ ha ammesso l'esistenza, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, di una relazione di causalità naturale
(cfr. XIV, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta: "l'ernia inguinale
di cui era portatore l'assicurato è con probabilità preponderante in relazione
causale con l'evento del 17 maggio 1999"), supponendo che il dottor
__________, ignorandone la rilevanza dal profilo assicurativo, avrebbe omesso
di fare accenno nel rapporto operatorio alla presenza di uno o dell'altro dei
suddetti reperti:
"
(…).
Il quesito postomi dal Lodevole Tribunale
concerne la relazione tra l'evento traumatico del 17.5.1999 e l'insorgenza
della ernia inguinale sinistra; si tratta di sapere se il nesso è di natura
causale o semplicemente un fatto di cronologia simultanea.
Sono molto dispiaciuto di dovervi esporre le mie
conclusioni in modo pilatesco: non mi è possibile fare diversamente.
Il problema in discussione sta e cade con il
rapporto operatorio del Dr. __________.
Il collega, convinto della natura post-traumatica
del reperto clinico, ha ben descritto l'intervento da lui stesso eseguito con
ottimo risultato. Ha però omesso di annotare i requisiti basilari che di comune
accordo tra medici, assicuratori e giuristi sono stati stabiliti per poter
provare l'esistenza di una ernia post-traumatica. Questi dettagli in realtà
sono noti alle assicurazioni come pure ad una certa cerchia di medici che si
interessano di questi problemi (medici AMA) ma non necessariamente e in
generale ai chirurghi destinati ad operare questi malati.
Se si è convinti della natura post-traumatica di
una ernia, bisogna ricercare, subito all'inizio dell'intervento, i segni che
dimostrano le origini post-traumatiche della patologia (ematomi, lesioni della
muscolatura o legamentare visibili), segni che possono provare la natura di
questa ernia: essi vanno annotati nel rapporto operatorio.
Nel caso presente le annotazioni mancano.
La presa di posizione del Dr. __________ del 3
agosto 1999 è quindi ineccepibile secondo la prassi LAINF.
D'altra parte l'evento del 17.5.1999 è stato
riconosciuto da ambedue le parti come incidente. Conosco
e sottolineo la prassi LAINF attualmente in vigore come pure le regole
riconosciute dai medici AMA; d'altra parte non posso esimermi, per ragioni di
coscienza, di essere convinto che l'ernia del signor __________ sia stata
causalmente di natura post-traumatica."
(XIV, p.
3 - la sottolineatura è del redattore)
Questi
concetti sono stati sintetizzati dall'esperto designato dal TCA nella parte
finale della sua perizia:
" (…), in
questa perizia che mette in conflitto una opinione da me maturata, un
ineccepibile giudizio peritale del Dr. __________ sulla prassi LAINF ed il
rapporto operatorio legalmente incompleto del chirurgo che operò il signor
__________, chirurgo a sua volta convinto che l'intervento da lui eseguito
fosse stato causalmente in relazione diretta con l'incidente." (XIV, p. 6)
Nel corso
del mese di giugno 2000, lo scrivente TCA ha nuovamente interpellato il dottor
__________, invitandolo a "… esaminare le obiezioni sollevate
dall'assicuratore LAINF convenuto ed a indicarci - a titolo di complemento
peritale - se le medesime potrebbero condurla a modificare le conclusioni
peritali. Nel caso in cui non dovesse condividerle, le chiediamo d'indicare
compiutamente le ragioni medico-scientifiche" (cfr. XXII).
Nel
complemento peritale 20 luglio 2000, il dottor __________ ha sostanzialmente ribadito la tesi secondo
cui la "incompletezza" del rapporto operatorio del 21 maggio 1999,
sarebbe frutto di una, citiamo: "mancanza di conoscenza dei criteri medico-giuridici
da parte dell'operatore". Egli ha nuovamente concluso che la nota ernia
inguinale costituisce una probabile naturale conseguenza dell'infortunio
assicurato e si è così espresso:
"
(…).
Le ernie inguinali ben raramente vengono
riconosciute di origine (eziologia) post-traumatica. È prassi generale
della Lainf di rifiutare questi casi.
Però le ernie inguinali post-traumatiche, pur
molto rare, esistono (ogni prassi ha le sue eccezioni). Nella mia lunga
carriera stimo di averne incontrate quattro o cinque, poi riconosciute come
tali dalle assicurazioni infortuni.
Per il riconoscimento di causalità
post-traumatica sono stati stabiliti, di comune accordo tra assicuratori e
medici particolarmente interessati a questi problemi riuniti nella AMA (Associazione
medici assicuratori) dei criteri da rilevare durante l'intervento
operatorio (piccoli o grandi ematomi, o soffusioni ematiche, segni di
traumatizzazione grandi o piccoli della muscolatura o dei legamenti, ecc…).
Queste lesioni vanno ricercate immediatamente
appena aperta la cute, prima di iniziare le manovre per chiudere la breccia
erniaria in quanto esse possono venire facilmente occultate da piccoli
sanguinamenti, piccole lacerazioni intra-operatorie, normali per l'intervento
che si esegue.
Per questo è importante che, se l'operatore crede
di operare una ernia eziologicamente post-traumatica, specifichi chiaramente la
presenza di questi segni, per convincere l'assicurazione della sua
diagnosi o l'assenza degli stessi, per poter spiegare al paziente la
correttezza di un rifiuto assicurativo.
Nel rapporto operatoria del Dr. __________ del
21.06.99 non vi è alcun riferimento ai criteri sopradescritti: non ne descrive
né la loro presenza né la loro assenza.
Egli riafferma però al malato, dopo l'intervento
che si tratta di una ernia di origine post-traumatica e lo conferma ancora
chiaramente per iscritto incoraggiandolo a ricorrere contro la prima decisione
Lainf.
Non tutti i chirurghi, anche quelli validi, (il
risultato dell'intervento è ottimo) conoscono questi dettagli medico-giuridici.
Penso sia il caso per l'operazione in discussione.
È questa una opinione in me maturata e che
potrebbe facilmente essere verificata dal Lodevole Tribunale convocando
direttamente il Dr. __________ (abita e lavora a __________) e risolvendo così
la problematica sollevata da questi dubbi.
Il Dr. __________ ha agito in maniera
ineccepibile rifiutando il riconoscimento dell'eziologia traumatica, in quanto
sulla base del rapporto operatorio si è attenuto alla prassi nostra dei medici
AMA di cui fa parte: avrei concluso io stesso nell'identico modo.
Ho però avuto l'occasione si esaminare il
paziente, di ben seguire direttamente tutta la descrizione dell'evento
patologico, di riconoscere il valore di un giudizio di due colleghi (il curante
ed il chirurgo), di osservare in particolare con quanta convinzione l'operatore
ha incoraggiato il paziente a ricorrere.
Sono perciò convinto che l'incompletezza sia
dovuta alla mancanza di conoscenza dei criteri medico-giuridici da parte dell'operatore:
ripeto che non tutti i chirurghi ne sono a conoscenza.
Quanto al mio problema di coscienza che fa tanto
divertire, è facilmente spiegabile.
Proprio io, medico AMA, devo contraddire la
prassi che noi stessi abbiamo stabilito. Stimo tuttavia che il signor
__________ non debba subire le conseguenze di un malinteso medico-giuridico:
anche questo è un problema di coscienza, verosimilmente un po’ meno percepito
da una giurista." (XXIII)
2.5. Lo scrivente
Tribunale ha considerato non sufficientemente convincenti le conclusioni a cui
è pervenuto il perito giudiziario.
In
effetti, da un canto, il dottor __________ ha definito come
"ineccepibile" l'apprezzamento enunciato dal medico fiduciario de La
__________ (arrivando persino ad affermare che, al suo posto, avrebbe fatto
altrettanto!), il quale - constatato che dal rapporto afferente all'operazione
di ernioplastica del 21 maggio 1999, non emergeva alcunché circa la presenza di
ematomi oppure di lesioni della muscolatura o dei legamenti - aveva negato
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra il danno alla salute e
l'evento infortunistico del 17 maggio 1999 (cfr. XXIII, p. 3: "Il Dr.
__________ ha agito in maniera ineccepibile rifiutando il riconoscimento
dell'eziologia traumatica, in quanto sulla base del rapporto operatorio si è
attenuto alla prassi nostra dei medici AMA di cui fa parte: avrei concluso
io stesso nell'identico modo" - la sottolineatura è del redattore).
In questo
senso, egli ha dunque dimostrato di condividere i criteri utilizzati dal dottor
__________ per valutare l'eziologia, traumatica oppure morbosa, di un'ernia
inguinale (cfr., del resto, XIV, p. 3: "Se si è convinti della natura post-traumatica
di una ernia, bisogna ricercare, subito all'inizio dell'intervento, i segni
che dimostrano le origini post-traumatiche della patologia (ematomi, lesioni
della muscolatura o legamentare visibili), segni che possono provare la
natura di questa ernia: essi vanno annotati nel rapporto operatorio" - la
sottolineatura è del redattore).
D'altro
canto, il perito giudiziario è però giunto ad una conclusione diametralmente
opposta a quella del dottor __________, ovvero che l'ernia inguinale
costituirebbe una probabile conseguenza naturale dell'infortunio del 17 maggio
1999.
I motivi
che stanno alla base di tale conclusione hanno ben poco di scientifico: egli si
é segnatamente riferito al fatto che il dottor __________, stilando il
certificato datato 24 agosto 1999, ha incoraggiato l'assicurato ad opporsi alla
decisione formale emanata da La __________ i.
Il dottor
__________, nel rapporto stilato dopo che l'assicuratore aveva emanato
la propria decisione formale, basata sulla valutazione 3 agosto 1999 del dottor
__________, non ha affatto preteso d'avere accertato la presenza di un ematoma,
di una lesione muscolare o legamentare. Egli ha semplicemente sottolineato che
i disturbi a livello inguinale sono apparsi posteriormente all'evento in
questione, donde l'utilizzo dell'aggettivo "post-traumatico"
(cfr. doc. _). Ora, al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio,
un disturbo alla salute non può già essere considerato come una sua
conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (cfr. DTF 119 V
341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA del 31 luglio 2001 nella causa A.,
consid. 3c, U 492/00; STCA del 2 settembre 1999 nella causa M.; cfr., pure, Th.
Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96 e Ch. Zünd, Kommentar zum
Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, §
23, n. 27: "Eine nach der Formel "post hoc, ergo propter hoc" abgegebene
ärztliche Beurteilung entspricht den Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis
nicht").
Inoltre e
soprattutto, il dottor __________ - interpellato dal TCA nel corso del mese di
marzo 2002 (cfr. XLV) - ha esplicitamente confermato di non aver
trovato, durante l'intervento di ernioplastica del 21 maggio 1999, ematomi, soffusioni
o segni di rottura. Egli ha pure ribadito l'opinione secondo la quale l'ernia
di cui ha sofferto l'assicurato, era di natura post-traumatica (cfr. XLVI).
Alla luce
di quanto precede, questa Corte ha ritenuto che, in casu, fossero
soddisfatti i presupposti per dubitare dell'affidabilità delle conclusioni a
cui è pervenuto il dottor __________ e, in definitiva, per scostarsene.
A questo
proposito, va ancora osservato che, in caso di perizia giudiziaria, il giudice
- di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del
perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della
giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione
scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti
ivi menzionati).
Il
giudice può nondimeno disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel
caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla
base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un
diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Merita
tuttavia di essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto
speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Di
conseguenza, nel corso del mese di novembre 2000, questo TCA ha proceduto ad ordinare
una superperizia giudiziaria a cura del Prof. dott. , già __________
della Clinica di chirurgia viscerale dell' di __________ (XXX), dando
così seguito ad una richiesta dell'assicuratore LAINF convenuto, alla quale la
Cassa malati __________ aveva peraltro dichiarato di non opporsi (cfr. XXXII).
2.6. Dalla
lettera 19 dicembre 2001 del dottor __________, __________, si evince che -
malgrado sia stato più volte convocato - __________ si è costantemente
rifiutato di farsi esaminare presso __________ di __________, impedendo in tale
modo l'esecuzione di quegli accertamenti giudicati necessari per l'allestimento
della superperizia giudiziaria (cfr. XXXIX).
Da un
precedente scritto dello stesso dottor __________, datato 26 febbraio 2001,
risulta che l'assicurato riteneva, per l'essenziale, d'essersi già
sufficientemente sforzato in precedenza (cfr. XXXIV).
A seguito
di ciò, il TCA aveva ingiunto all'insorgente di volere dare seguito alla sua
prossima convocazione da parte del superperito (cfr. XXXV: "Rilevato che
ai fini del giudizio è indispensabile che il perito, oltre allo studio degli
atti, proceda ad un esame clinico della sua persona, la invitiamo a presentarsi
puntualmente il giorno e l'ora che le verranno indicati nella prossima
convocazione ai fini peritali. Tale esame é nel suo stesso interesse. La
invitiamo quindi a fare un ulteriore sforzo per chiarire definitivamente la
situazione medica come ordinato dal Tribunale").
La
procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio, conformemente al quale i fatti pertinenti della causa devono
essere accertati d'ufficio dal giudice. Nondimeno, questo principio non é
assoluto. In effetti, la sua valenza è limitata dal dovere per le parti di
collaborare all'istruzione della causa (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. c LAINF; DTF
125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a).
Quest'ultimo
comporta, in particolare, l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti
ragionevolmente esigibili, destinati a delucidare compiutamente la fattispecie
da un punto di vista medico (cfr., in questo senso, STFA del 27 dicembre 2001
nella causa P., I 603/01, consid. 2 in fine).
In
concreto, con la perizia affidata alla Clinica di chirurgia viscerale dell'__________
di __________, il TCA intendeva finalmente chiarire la questione riguardante
l'eziologia della nota ernia inguinale, aspetto che il primo perito giudiziario
non aveva saputo delucidare in maniera sufficientemente persuasiva (cfr.
consid. 2.5.).
Ora, con
il suo ingiustificato atteggiamento, __________ ha ostacolato l'accertamento di
fatti rilevanti per la definizione della causa.
Di ciò
egli ne deve sopportare le conseguenze.
Secondo
una costante giurisprudenza federale, spetta alla parte che rivendica le
prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra
il danno alla salute e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di
causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
può essere ammesso un obbligo prestativo a carico dell’assicuratore contro gli
infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato,
il quale intendeva derivare diritti dal nesso di causalità naturale rimasto indimostrato
(cfr. DTF 117 V 264 consid. 3). Per il resto, nel diritto della assicurazioni
sociali, non esiste un principio secondo cui, in caso di dubbio, il giudice
dovrebbe decidere in favore dell'assicurato (cfr. RAMI 1999 U 349, p. 478
consid. 2b).
Ora, in
casu, non essendo stato provato con il grado della verosimiglianza
preponderante l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'ernia
inguinale di cui ha sofferto __________ e l'infortunio del 17 maggio 1999, la
responsabilità de La __________ non è impegnata.
Pertanto,
la decisione su opposizione non presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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