TCA lacks jurisdiction over free pension insurance dispute

34.2005.48Autre juridiction8 juil. 2005Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

AT 1 sought reinstatement of a free pension insurance policy terminated by CV 1 after an alleged non-disclosure. The Ticino Cantonal Insurance Court held that the dispute did not concern occupational pension law or any matter falling under Article 73 LPP, even as amended from 1 January 2005. Because the case related to a contractual free-insurance arrangement and CV 1 was not a pension institution or vested-benefit institution within that provision, the court held it lacked subject-matter jurisdiction and declared the petition inadmissible. No court fee was charged, and costs were placed on the State.

Regeste Omnilex

Art. 73 LPP; cantonal jurisdiction over pension disputes and exclusion of free-pension insurance matters; the jurisdiction of the cantonal last-instance court extends only to disputes grounded in occupational pension law, including the cases expressly covered by the 1 January 2005 revision (vested benefits and certain OPP 3 arrangements). A contractual dispute concerning free pension insurance (3rd pillar B) does not fall within Article 73 LPP, nor can an insurer lacking the status of a pension institution be sued before that court on that basis (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2005.48

Data decisione, Autorità: 08.07.2005, TCA

Titolo: incompetenza del TCA a conoscere litigi in materia di previdenza libera (3.pilastro B)

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.48

rg/td

Lugano 8 luglio 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 7 luglio 2005 interposta da

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti,

considerato

che - con la petizione in oggetto AT 1 postula il ripristino del contratto assicurativo, segnatamente della polizza di previdenza libera (assicurazione mista con prestazioni in caso di vita o di decesso [capitale] o di incapacità al guadagno [rendita rispettivamente esonero dal pagamento dei premi], doc. B, F) stipulata con la CV 1 con sede a __________ in data 11 giugno 2003 e dal quale quest’ultima - con comunicazione 23 novembre 2004 - invocando una reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA da parte dell’assicurata in occasione della conclusione del contratto, é receduta negando di conseguenza all’interessata il diritto a prestazioni assicurative (doc. H);

  • giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174). E’ irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);

  • con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata segnatamente estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP);

in concreto non trattasi - ratione materiae - di vertenza concernente la previdenza professionale in senso stretto o in senso largo, riferita all’ambito obbligatorio oppure a quello più esteso, bensì di questione contrattuale assicurativa pertinente alla previdenza libera (3° pilastro B)

  • e non quindi alla previdenza vincolata conclusa su base contrattuale con un istituto d’assicurazione ai sensi dell’art. 1 cpv. lett. a OPP3 - di competenza della giurisdizione civile. La CV 1 quale istituto assicurativo non può del resto - ratione personae - essere in casu convenuta dinanzi a codesto Tribunale non essendo essa istituto di previdenza (iscritto o meno nel registro della previdenza professionale presso la preposta autorità di vigilanza, cfr. art. 48 LPP, cfr. art. 89bis cpv. 6 cifra 19 CC) ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP nel tenore in vigore sia prima e che dopo il 31 dicembre 2004), né - in base all’art. 73 LPP cpv. 1 lett. a e b LPP in vigore dal 1° gennaio 2005 - istituto di libero passaggio che garantisce il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (sulla competenza ex art. 73 LLP per prestazioni del 3° pilastro A, cfr. Messaggio sulla 1° revisione LPP, FF 2000, 2368s; Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2004, p. 628), e neppure istituto con cui - per quel che concerne la fattispecie in oggetto - è data una controversia risultante dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP;

  • ne consegue che, non essendo questo TCA competente a statuire nel merito della presente azione, la stessa deve essere dichiarata irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

jurisdictionoccupational pensionfree pension insuranceinadmissibilitycivil courtsubject-matter jurisdiction

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal social insurance court had jurisdiction over a dispute concerning free pension insurance (3rd pillar B).

Solution extraite

No. The dispute concerned a contractual insurance matter in free pension insurance, not professional pension provision or a case covered by the statutory jurisdiction of the cantonal appellate social insurance court.

Motifs extraits

Article 73 LPP applies only to disputes grounded in occupational pension law, including certain extended or vested-benefit matters. The insurer was neither a pension institution nor a vested-benefit institution covered by the post-2005 amendment, so the case belonged to the civil courts.

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