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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2004.19
Data decisione, Autorità:
11.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.19
RG/sc
11 giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 17 marzo 2004
promossa da
ATTO1
contro
CONV1
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 17 marzo 2004 con
cui l'attrice ha chiesto al TCA di condannare la convenuta al versamento di fr.
18'030.30, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2003 su fr. 17'880.30 a
titolo di contributi previdenziali e spese relativi al periodo
1.1.1999-31.1.2001, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta
al PE n. __________dell'UEF di __________;
visto lo scritto 26 maggio 2004 (IV) e la
successiva comunicazione 8 giugno 2004 con cui la convenuta ha dichiarato che
"riconosciamo incondizionatamente le pretese fatte valere dall'Istituto
collettore LPP. Chiediamo tuttavia di poter fare dei pagamenti rateali per noi
sostenibili" (VI).
considerato
che
tale scritto configura atto d'acquiescenza che come tale - costatata la
conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge - pone fine alla lite con
effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere
stralciata dai ruoli (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 167 consid. 4a; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC
1988 p. 421; DTF 112 V 175/176, 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, p. 387s; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 56);
che quo alla modalità di pagamento dell'importo riconosciuto,
spetterà alla Fondazione attrice valutare se concedere eventuali facilitazioni
nel senso auspicato dalla convenuta;
decreta 1.
La causa é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ del 1° ottobre 2003 dell'UEF di __________.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
Intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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