AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.43
Data decisione, Autorità:
22.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.43
fc/gm
Lugano
22 aprile
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 14 agosto
2003 di
ATTO0
contro
_CONV0
rappr. da: RAPP0
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata il __________ 1940, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della
ditta __________ dal 1. settembre 1988 al 15 marzo 1996 (doc. _). Ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, la datrice
di lavoro era affiliata alla __________, fondazione collettiva __________ (in
seguito: __________; doc. _).
1.2. Con
decisione 2 luglio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha
riconosciuto a __________ una mezza rendita d'invalidità dal 1. marzo 1997 e
una prestazione intera a far tempo dal 1. maggio 1997 (doc. _ ).
Di
conseguenza, dall'11 marzo 1998 le è stata concessa anche una rendita
d'invalidità della previdenza professionale di fr. 887 trimestrali versata
dalla __________ (doc. _).
1.3. Con
comunicazione 24 settembre 2002 l'__________ ha comunicato a __________ che a
decorrere dal raggiungimento dell'età di pensionamento (1. ottobre 2002), la
rendita d'invalidità erogatale, di fr. 887.- trimestrali, sarebbe stata sostituita
da una rendita di vecchiaia di fr. 420 trimestrali (doc. _).
1.4. A seguito di
una contestazione espressa telefonicamente da , il 25 marzo 2003
l' ha inviato all'assicurata uno scritto del seguente tenore:
"
Gentile Signora,
in riferimento alla conversazione telefonica del
26 febbraio 2003 relativa alla rendita di vecchiaia la nostra risposta è la
seguente.
Il principio secondo il quale la rendita di
vecchiaia deve essere identica a quella d'invalidità si riferisce unicamente
alle prestazioni minime assicurate secondo la legge federale sulla previdenza
professionale (LPP). Questo principio è stato osservato nel vostro caso.
L'importo della vostra rendita è stato calcolato
secondo il regolamento della cassa pensione del vostro datore di lavoro e
conforme alle disposizioni di legge.
Per memoria, vi indichiamo qui appresso le
prestazioni assicurate nel quadro del contratto sopracitato e quelle minime
LPP.
__________ Minime
LPP
p Rendita d'invalidità, per anno 3'510.00 1'343.00
p Rendita di vecchiaia, per anno 1'678.00 1'585.00
Restiamo naturalmente a vostra disposizione per
ogni e qualsiasi ragguaglio che dovesse necessitarvi e porgiamo distinti
saluti."
(Doc. _)
Con
lettere 4 aprile e 11 giugno 2003 all'__________ __________, richiamata la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 127
V 259, ha ribadito la richiesta, anche dopo il raggiungimento del
sessantaduesimo anno d'età, di una rendita di importo pari a quella
(d'invalidità) percepita sino a quel momento (doc. _).
Dal canto
suo, il 12 maggio 2003 l'istituto di previdenza ha inviato all'assicurata una
lettera del seguente tenore:
"
Gentile Signora;
Con particolare riferimento all'ultima
conversazione telefonica del 2 maggio con vostro fratello riguardando l'importo
della rendita vitalizia.
Vi informiamo che il Sig. __________ ha ragione
di riferirsi alla sentenza emessa dal Tribunale delle assicurazioni del cantone
Ticino che da noi era ben nota e teniamo a precisare che l'istituto di
previdenza non ha nessuno obbligo di seguire le sentenze emesse, e vi
confermiamo che sola la rendita d'incapacità obbligatoria è vitalizia e deve
essere garantita anche dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento e non
la parte sovraobbligatoria.
Il contratto della ditta __________ e __________
prevede che la rendita d'invalidità sia calcolata a 50% in funzione del salario
assicurato (CHF 7'320.--) in quanto al capitale vecchiaia è alimentato da una
contribuzione del 7%, 10%, 15% e 18% secondo l'età della persona assicurata e
del salario assicurato.
Per memoria, vi indichiamo qui appresso le somme
assicurate:
Obbligatoria Sovraobbligatoria
l Rendita d'incapacità di guadagno LPP
al 01.01.2002
adeguata al rincaro CHF 1'383.00 CHF 2'164.00
l Rendita vitalizia al 01.10.2002 LPP CHF
1'585.00 CHF 93.00
Spiacenti di non potere accedere alla vostra
richiesta, porgiamo i nostri più distinti saluti." (Doc. _)
L'__________
ha in seguito ribadito la propria presa di posizione con un'ulteriore lettera
datata 24 giugno 2003 (doc. _).
1.5. Con
petizione 14 agosto 2003 al TCA nei confronti della __________ __________ i,
richiamandosi alla sentenza del Tribunale Federale del 24 luglio 2001 ha
postulato in sostanza che anche dopo il 1. ottobre 2002 le venga versata una
rendita di importo equivalente alla rendita d'invalidità versatale in
precedenza (di fr. 878.00 trimestrali) (I).
1.6. Con risposta
25 settembre 2003 la convenuta, rappresentata dall'avv. __________, ha
postulato la reiezione della petizione evidenziando, tra l’altro, quanto segue:
" 1. L'attrice,
nata il __________ 1940, era beneficiaria
di una rendita d'invalidità fino al 30 settembre 2002. Conformemente agli art.
6.1.1 e 6.2.2 dei Regolamento applicabile (all. 1), la rendita d'incapacità al
guadagno ammontava al 50% del salario ritenuto.
II
salario considerato corrisponde al salario coordinato, cioè al salario lordo
meno la deduzione di coordinamento in base agli art. 4.1.2 e 3.2 del
Regolamento. II salario AVS determinante dell'attrice era di CHF 30'600.--
ed il salario considerato quindi pari a CHF 6'720.-.
Ne
consegue che le è stata versata una rendita d'invalidità annuale del 50% del
salario considerato, vale a dire CHF 3'360.- e ciò fino al
30 settembre 2002.
- Giusta
l'art. 6.1.1. lit. B del Regolamento, la rendita d'invalidità "è
versata finchè sussiste l'invalidità, non oltre comunque il momento in cui
l'AFFILIATO raggiunge l'età termine".
Ciò
stante, I'atrice ha quindi diritto ad una rendita di vecchiaia calcolata in
base all'art. 6.2.1 del Regolamento a far tempo dal 1 ottobre 2002. II calcolo
operato dalla qui convenuta si fonda su un avere di vecchiaia accumulato al.
30 settembre 2002 pari a CHF 23'305.- di cui CHF 22'019.-
quale avere di previdenza professionale obbligatoria. Il calcolo operato dalla
qui convenuta dà quindi un importo di CHF 1'678.- annuo
vale a dire CHF 420.- per trimestre.
Fondandosi
sulla DTF 127 V 259, la controparte pretende che la sua rendita di vecchiaia
sia almeno pari alla rendita d'invalidità che percepiva in precedenza.
Da
notare che le cifre relative al salario considerato e all'avere di vecchiaia
non sono contestate.
La pretesa è contestata per i motivi di seguito esposti.
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la rendita
d'invalidità ha un carattere vitalizio, il che fa sì che la rendita di
vecchiaia debba essere almeno equivalente alla rendita d'invalidità percepita
fino al momento in cui sorge il diritto alla rendita di vecchiaia (DTF 118 V
100). Con la nota sentenza di cui in DTF 127 V 259, il Tribunale federale ha
esteso questa giurisprudenza anche al campo della previdenza sovraobbligatoria.
3.1. Questa
nuova giurisprudenza federale ha dato adito a pungenti critiche da parte della
dottrina, tant'è che sono parecchi i tribunali cantonali che hanno rifiutato di
applicarla alle prestazioni sovraobbligatorie.
(…)
3.2. Occorre
rammentare che, secondo l'art. 49 cpv. 2 LPP, se un istituto di previdenza
concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza, più estesa si
applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica, sulla
responsabilità, sul controllo, sul fondo di garanzia, sulla vigilanza, sulla
sicurezza finanziaria, sul contenzioso e sulle disposizioni penali.
Questo
elenco è esaustivo.
Dallo
stesso si evince facilmente che l'ammontare e la durata delle prestazioni
d'invalidità nell'ambito della previdenza non sono menzionate: ne deve
necessariamente conseguire che in base all'art. 49 cpv. 1 LPP vige il principio
della libertà contrattuale nello stabilire le prestazioni assicurative, visto
come del resto nemmeno le norme sul libero passaggio o il CO contengano norme
in proposito.
Come
dicono giustamente Moser/Stauffer/Vetter (in AJP/PJA 2001, pag.
1377), ha "Der Gesetzgeber den Vorsorgeeinrichtungen im
überobligatorischen Bereich breitesten Gestaltungsfreiraum auf der Grundlage
des Vertragsrechts und der allegemeinen vorsorgerechtlichen Prinzipien der
Kollektivität, Planmässigkeit und der (relativen) Gleichbehandlung eingeräumt
(Art. 49 Abs. 2 BVG; Art. 89bis Abs. 6 ZGB, je e contrario) ".
3.3. La convenuta ritiene che la sentenza cui si appella
la controparte non possa affatto essere seguita. In nessun caso infatti questo
criticato e contestato giudizio può avere effetto senza alcuna differenziazione
per ogni persona che raggiunge l'età del pensionamento essendo al beneficio di
una rendita d'invalidità sovraobbligatoria.
Ed in
effetti, ancora nella sentenza del 23 marzo 2001 (inc. _), lo stesso Tribunale
federale delle assicurazioni, richiamando la sua giurisprudenza, dichiarava che
(cons. 2b):
"Vielmehr halten sie' übereinstimmend fest, dass die
Invalidenrente bei Erreichen des Rentenalters durch eine Altersrente abgelöst
werde, wobei der Besitzstand im Umfang der Höhe der Invalidenrente gewahrt
bleibt. Eine solche statutarische Regelung mit der Ablösung der Invalidenrente
durch eine Altersrente im Rahmen einer umhüllenden Kasse hält vor Art. 26 Abs.
3 stand, weil die Altersrente mindestens der BVG-Invalidenrente im Zeitpunkt
des Eintritts des Versicherten ins Rentenalter entspricht. "
(si veda analogamente anche la DTFA del
14 marzo 2001 (inc. B 69/99).
Alla
luce di questa giurisprudenza, non v'è chi non veda come la pretesa della
controparte debba essere disattesa.
(…)
3.6. II
Tribunale federale aveva tra l'altro argomentato, nella contestata decisione
del 2001, che "Divenuto invalido, l'interessato non ha la possibilità di
incrementare il proprio avere di vecchiaia, per cui la sua rendita di vecchiaia
non può che essere di importo ridotto. "
L'assunto
è contestato siccome infondato perché poggia su una interpretazione errata
della LPP ed una misconoscenza dei piani di previdenza di parecchie istituzioni
di previdenza rispettivamente del loro meccanismo nella determinazione del
finanziamento delle prestazioni a rischio.
In
effetti, molte istituzioni di previdenza professionale prevedono -
spontaneamente e cioè liberamente - una rendita d'invalidità migliore rispetto
ai canoni minimi di legge, permettendo così all'assicurato divenuto invalido di
ricevere sempre le prestazioni massime previste secondo regolamento (ad es. 40% dell'ultimo guadagno assicurato) indipendentemente
dall'effettiva durata di contribuzione durante il (teorico) periodo d'attività.
Anche
su questo argomento si è soffermata la dottrina:
(…)
- Visto
quanto precede, la convenuta non può che ribadire la sua decisione che è
conforme alla dominante dottrina e alla giurisprudenza dei tribunali che hanno
criticato e disatteso, con fondate quanto corrette motivazioni, l'infelice
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni cui la controparte fa
riferimento e che, si spera, costituisca solo un "deragliamento" e non
un cambiamento di giurisprudenza. (…)" (III)
1.7. In data 20
ottobre 2003 l'attrice si è riconfermata nelle proprie domande argomentando
come segue:
"
(…)
Osservazioni:
-
Dal conteggio delle prestazioni in mio possesso (allegato _
alla petizione del 14.08.2003), la rendita di invalidità spettatemi risulta
ammontare a CHF 3'547.-- annui e non ha CHF 3'360.-- come citato al punto 1
nella risposta dell'avv. __________;
-
Al punto 2 l'avv. __________ fa notare che le cifre relative al
salario considerato e all'avere di vecchiaia non sono contestate. Le
osservazioni da me esposte qui sopra al punto 1 lasciano presagire che non vi
sia chiarezza sul calcolo della rendita d'invalidità. - A questo punto mi
chiedo, siamo sicuri che i conteggi allestiti di volta in volta dalla
__________ siano corretti?;
-
Nella premessa al punto 3, l'avv. __________ conferma quanto da
me richiesto con la petizione del 14.08.2003;
-
Secondo l'avv. __________, l'assunto del Tribunale Federale
esposto al punto 3.6 è contestato. Da chi di grazia? Dalle grosse compagnie
assicurative che oggi sono sulla bocca di tutti per aver ben gestito gli averi
di vecchiaia a loro affidati in gestione?
-
Da ultimo, ma non ultimo per importanza, al punto 4. Egli
dichiara "…l'infelice sentenza del Tribunale Federale delle assicurazioni
… si spera, costituisca solo un "deragliamento" e non un cambiamento
di giurisprudenza." Per quel mi concerne il Tribunale Federale rappresenta
l'ultima istanza giudiziaria del nostro Paese, e pertanto le sue decisioni
creano giurisprudenza. Che in alcuni casi quest'ultima sia "un amaro
boccone da inghiottire" è tutt'altro discorso.
Per questi motivi, richiedo che la mia petizione
sia accolta."
Su tale
scritto la convenuta ha preso posizione con una lettera del 31 ottobre 2003 del
seguente tenore:
" In
primo luogo, devo rilevare che in effetti la rendita erogata ammontava a CHF 3'547.00 (cioè CHF 887 x 4) e non a CHF 3'360.00 come indicato nella risposta di causa. In questo
l'attrice ha quindi ragione, per cui la somma indicata al punto 1 va corretta
così come risulta dal doc. _.
La differenza è dovuta al fatto che la controparte ha beneficiato
dell'indicizzazione della rendita, fatto questo che non è desumibile dal doc.
_.
Quanto sopra non può però condurre la controparte a ritenere che i
conteggi siano errati: l'assunto in questo senso è contestato siccome del tutto
infondato. Non v'è infatti motivo alcuno per mettere in dubbio i calcoli
effettuati.
Non entro in polemica per quanto concerne le altre asserzioni
dall'attrice; ribadisco soltanto che la sentenza del TFA sulla quale si basa la
petizione è contestata dalla qui convenuta per le ragioni espresse nella
risposta di causa. Ribadisco parimenti che detto giudizio è stato criticato non
soltanto dalla dottrina ma che esso non è nemmeno seguito da altri tribunali, a
comprova di quanto detto in riassunto nell'allegato responsivo al quale faccio
riferimento.
L'__________ si riconferma quindi nelle sue allegazioni e
domande."
1.8. Interpellata
dal TCA in merito allo scritto del 31 ottobre 2003 della convenuta, il 18
febbraio 2004 __________ ha fatto pervenire uno scritto con il quale ha fornito
alcune informazioni e ha precisato di "accettare come valido"
l'ammontare della rendita d'invalidità di fr. 887 trimestrali (fr. 3'548
annui).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è la continuazione dell'erogazione a __________ della rendita
d'invalidità della previdenza professionale da parte della __________ dopo il
raggiungimento dell'età di pensionamento. A far tempo dal 1. ottobre 2002 detto
istituto di previdenza ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una
rendita di vecchiaia di fr. 420 trimestrali (fr. 1'678 annui), in luogo della
prestazione d'invalidità di fr. 887 trimestrali (fr. 3'548 annui) erogata sino
a tale momento (doc. _ e _). L'istituto previdenziale ritiene in sostanza che
il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile
solo nella previdenza professionale obbligatoria, censurando la più recente
giurisprudenza del TFA. Rileva poi che in concreto la prestazione di vecchiaia
regolamentare riconosciuta dal 1. ottobre 2002, di fr. 1'678 annui, risulta
comunque di importo superiore a quello della rendita d'invalidità, di fr. 1'383
annui, che spetterebbe all'assicurata secondo la LPP (doc. _).
L'attrice,
per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento,
di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza (di fr. 3'548
annui), in quanto trattasi di pretesa vitalizia (XV). Si appella in modo
particolare alla sentenza resa il 24 luglio 2001 dal Tribunale federale delle
assicurazioni (I).
2.3. Secondo il
Regolamento dell'__________ relativo al personale della __________, in vigore
dal 1. gennaio 1985, la rendita d'invalidità "è versata finchè sussiste
l'invalidità, non oltre, comunque, la data in cui l'affilliato raggiunge l'età
termine" (art. 6.1.1. lett. B in relazione con l'art. 4.3.1.). L'età
termine è fissata dall'art. 4.2. del Regolamento a 65 anni per gli uomini e 62
per le donne. Dal raggiungimento dell'età termine l'assicurato ha diritto a una
"rendita vitalizia immediata" di vecchiaia (o al versamento di un capitale
pensione) in virtù dell'art. 6.1.1. del regolamento (cfr. anche l'art. 6.2.1.).
Vale
quindi il principio secondo cui al raggiungere dell'età di pensionamento la
rendita d'invalidità si estingue e viene sostitutita da una rendita di
vecchiaia.
2.4. In base alle
disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui
l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata,
poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF
123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11
aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
In una
pronunzia del 24 luglio 2001 l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte
giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio
a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza
sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto
la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima,
anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di
previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità
sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di
vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa
deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita
d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT
II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die
Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p.
30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10;
cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.5. Come
rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di
vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua
pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della
separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello
della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto
espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza
professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal
richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita
abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del
giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della
previdenza professionale.
La
pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe
in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel
diritto alla rendita d’invalidità.
Nel senso
di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento
nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il
conto di vecchiaia dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato
la capacità di guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita
di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia
continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere
dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base
dell’ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34
cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido
possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di
vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di
conseguenza, secondo la dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva
che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età
di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre
direttamente all’invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle
medesime e, in particolare, l'incremento dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomenta ancora la
dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli
accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base
dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di
guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una
critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso
d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La
dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza –
di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze
disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di
conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti
sarebbero inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi
diritto i quali si vedrebbero imporre contributi supplementari destinati a
coprire gli importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta
conseguenza costituirebbe una crassa disparità di trattamento rispetto agli
assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B
48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001,
pag. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.;
Schweizer Personalvorsorge 1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen
für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG
vom 24 Juli 2001, "in: SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die
überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium
und vertragsrecht", in: SZS 2002 pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische
Versicherungsgericht schiesst den vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si
veda anche Schneider, "ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté
des prestations dans la prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag.
201segg; Kahil-Wolff, Pacifico, in: AJP 2003 pag. 841segg.).
Questo
Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte.
Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in
una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione
di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF
127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag.
8), il TCA non può far altro che conformarvisi.
Spetterà
semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza,
o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. le STCA non
pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________; del 3 maggio
2002 nella causa O., __________0; del 25 novembre 2002 nella causa S.,
__________; tutte cresciute in giudicato).
2.6. Nella
fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo
Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche
dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di
valore equivalente a quello della rendita d'invalidità, parte sovraobbligatoria
inclusa, versatale sino a quel momento, pari a fr. 3'548 annui (doc. _).
2.7. A siffatta
conclusione non possono mutare le allegazioni della Fondazione convenuta. In
effetti, essa si limita in sostanza a riproporre le critiche espresse alla
recente sentenza del TFA dalla dottrina (consid. 2.5), le quali tuttavia, per i
motivi già evocati, non possono esimere questo Tribunale dall’applicare la
giurisprudenza federale.
L'esito
della presente vertenza non può evidentemente nemmeno essere modificato dalla
circostanza che il Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ abbia
statuito diversamente con il giudizio del 10 aprile 2003 prodotto agli atti
dalla convenuta (doc. _).
2.8. La petizione
merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1. ottobre 2002 a
__________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a
quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.
2.9. Per quel che
riguarda l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1),
applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio
gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ L’ __________ è condannata a versare a __________ una rendita di
vecchiaia di fr. 3'548 annui a far tempo dal 1. ottobre 2002.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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